Ordinanza 337/2011

Ordinanza 337/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO

Camera di Consiglio del 09/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 11 della legge 08/02/1948, n. 47.
Massime:
Atti decisi: ord. 144/2011


ORDINANZA N. 337

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 24 gennaio 2011, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.



Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2011 ha sollevato, con riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici»;

che, come il giudicante riferisce, egli è chiamato a pronunciare nel processo a carico di P.G., imputato del delitto di cui all’art. 595 del codice penale «perché, quale autore dell’articolo “Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amori, sfruttamento e orge”, pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi era stato arrestato per favoreggiamento. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato»;

che, in prima udienza, la persona offesa B.R. si era costituita parte civile, chiedendo la citazione quale responsabile civile della E. s.r.l., società editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l’articolo ritenuto diffamatorio;

che, disposta dal giudicante la citazione, la detta società si era costituita ed aveva proposto istanza di esclusione, sulla quale il pubblico ministero si era rimesso alla giustizia, mentre la parte civile ne aveva chiesto il rigetto, con l’argomento che, diversamente opinando, si sarebbe creata una ingiustificata minor tutela delle vittime di reati commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quella prevista per i medesimi reati commessi col mezzo della stampa;

che il responsabile civile è il soggetto tenuto, a norma dell’art. 185, secondo comma, cod. pen. a rispondere «a norma delle leggi civili» per il fatto dell’imputato e con costui in solido;

che il soggetto chiamato a rispondere come responsabile civile, a sostegno dell’istanza di esclusione, ha dedotto l’impossibilità di applicare al direttore del giornale telematico la responsabilità penale per culpa in vigilando prevista dall’art. 57 cod. pen. nei confronti del direttore o del vice-direttore del periodico stampato, in ossequio al principio di tassatività della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalità, sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost.;

che, tuttavia, nel caso in esame, ad avviso del rimettente, si verte in tema di responsabilità civile, sicché viene in considerazione non l’art. 57 o l’art. 57-bis cod. pen., ma il disposto dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l’editore»;

che neppure questa norma, peraltro, consente un’interpretazione analogica, perché limita espressamente la responsabilità civile dell’editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo;

che, ai sensi dell’art. 11 (recte: art. 12) delle disposizioni sulla legge in generale, stante il chiaro significato letterale della norma, non è consentito il ricorso all’interpretazione analogica, previsto dal secondo comma soltanto nel caso in cui si verifichi un vuoto normativo;

che, tuttavia, ad avviso del giudicante, è dubbia la compatibilità della norma col principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico;

che tale disparità di trattamento non è giustificata, perché la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati;

che la questione sarebbe rilevante, perché il rimettente, applicando la norma de qua, dovrebbe accogliere l’istanza di esclusione formulata dal responsabile civile;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto, con atto depositato il 19 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto nella normativa vigente già sarebbe possibile rinvenire la soluzione della questione stessa, «nel senso che nulla osta all’applicazione della disciplina dei reati commessi a mezzo della stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, anche all’informazione on line, purché si tratti di informazione professionale e registrata».

Considerato che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale sono diffusi giornali telematici;

che, in tal modo, sarebbe accordata una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo reato col mezzo di un giornale telematico, avente ormai una diffusione potenzialmente analoga a quella dei giornali stampati;

che, in base alla ricostruzione del rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l’editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata;

che, tuttavia, l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, «una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009);

che, infatti, la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente (sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in diritto);

che, per conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale, nel quale la persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile civile della società editrice del giornale online, unicamente allo scopo di ottenere una condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata;

che, pertanto, la detta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), «nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici», sollevata, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 336/2011

Ordinanza 336/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO

Camera di Consiglio del 09/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 148, c. 11° e 16°, del codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285).
Massime:
Atti decisi: ord. 152/2011


ORDINANZA N. 336

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Milano nel procedimento vertente tra P.M. e il Comune di Cernusco sul Naviglio con ordinanza del 18 aprile 2008, iscritta al n. 152 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.



Ritenuto che il Giudice di pace di Milano, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la opposizione ad una sanzione amministrativa, con ordinanza del 18 aprile 2008 ha sollevato, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, riferisce il rimettente, il ricorrente nel giudizio a quo ha prospettato la questione di legittimità costituzionale della norma predetta, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui «punisce alla stessa stregua […] il sorpasso di autoveicoli fermi in colonna o in lento movimento, ai passaggi a livello oppure ai semafori, e l’infrazione di cui all’art. 142, comma 9, del codice della strada […] e l’infrazione di cui all’art. 143, comma 12, dello stesso codice della strada», nonché nella parte in cui stabilisce, non diversamente dalle norme ultime citate per le infrazioni in esse previste, quale sanzione accessoria «la sospensione della patente da uno a tre mesi»;

che il rimettente prosegue aggiungendo che il ricorrente ha, altresì, segnalato la illegittimità costituzionale dell’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada poiché esso sanziona allo stesso modo il sorpasso di veicoli in colonna, ancorché effettuato «comunque con cautela», e le citate violazioni degli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada, così derogando al principio di eguaglianza, di certezza del diritto e di adeguatezza della sanzione;

che, ad avviso del rimettente, la prospettata questione è rilevante ai fini del giudizio, dipendendo l’esito di esso dalla decisione che la Corte costituzionale assumerà riguardo all’incidente di legittimità costituzionale, anche in considerazione del fatto che egli, in base alla disposizione censurata, non avrebbe la facoltà di graduare le sanzioni accessorie, anche laddove, come accertato nel caso di specie, la infrazione sarebbe stata commessa «con cautela» e senza cagionare pericolo di danni ad altri veicoli;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva, in relazione alla violazione dell’art. 3 della Costituzione, che la sanzione comminata dall’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada non tiene conto del comportamento dell’agente, «correlando» la sanzione pecuniaria prevista per il sorpasso di veicoli in colonna a quella per il sorpasso in prossimità di passaggi a livello, di raccordi convessi o in condizioni di scarsa visibilità, mentre, per quanto riguarda le sanzioni accessorie, prevede le medesime sanzioni comminate nei casi di superamento di oltre 40 km/h dei limiti di velocità o di circolazione contromano in curva;

che, per il giudice a quo, ciò violerebbe il principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 della Costituzione, in quanto la norma tratterebbe in modo uguale situazioni diverse;

che il Giudice di pace prosegue osservando che la questione di legittimità costituzionale si presenta anche in relazione all’art. 24 della Costituzione, in quanto l’art. 148, commi 11 e 16, del codice della strada «appare generico in violazione del principio di certezza del diritto, non distinguendo il tipo di sanzione da applicare a casi tra loro disomogenei, per una conseguente graduazione della misura sanzionatoria»;

che, stabilendo una sanzione pecuniaria senza rispettare i casi di disomogeneità – come stabilito dagli artt. 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che prevedono la determinazione di sanzioni pecuniarie minime e l’applicazione di sanzioni accessorie secondo la gravità della violazione e la condotta dell’agente, la sua personalità, l’opera svolta per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione – la norma censurata volerebbe il principio di certezza del diritto;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;

che, osserva la Avvocatura erariale, l’ordinanza è del tutto carente quanto alla descrizione della fattispecie sottoposta all’esame del giudice a quo, pertanto, essendo impossibile vagliare la applicabilità della norma censurata al caso, la questione sarebbe manifestamente inammissibile;

che, quanto al merito, la interveniente difesa statale osserva come la previsione censurata, lungi dal riservare un identico trattamento sanzionatorio ad ipotesi disomogenee, abbia, invece, inteso sanzionare l’operato di chi, ricorrendo determinate condizioni di pericolosità fra loro differenti, effettui un sorpasso occupando la parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia;

che, essendo l’intento del legislatore unitario – cioè inibire il sorpasso in condizioni di criticità della circolazione comunque determinatesi –, la censura relativa alla disomogeneità delle fattispecie assoggettate alla medesima sanzione non ha pregio;

che, quanto alla censura relativa alla previsione di identica sanzione accessoria sia nel caso di cui alla norma censurata sia in quelli di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada, ritiene la Avvocatura che siffatta identità non ricorra, essendo necessario esaminare il complessivo trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio, caratterizzato da un maggior rigore per le ipotesi di eccesso di velocità e di circolazione contromano;

che tale diverso trattamento è espressione della discrezionalità del legislatore il quale, in relazione alla differente gravità delle violazioni, ha modulato il relativo intervento repressivo, senza derogare al canone della ragionevolezza;

che, riguardo al richiamo operato dal rimettente agli artt. 10 e 11 della legge n. 689 del 1981, che impongono, nella determinazione della sanzione pecuniaria, di tenere conto di elementi personalizzanti, la Avvocatura osserva che anche l’art. 195 del codice della strada recepisce i medesimi principi, consentendo la graduazione in base ai ricordati elementi anche delle sanzioni da detto codice previste.

Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui, secondo la prospettazione del rimettente, violando gli artt. 3 e 24 della Costituzione, prevede la medesima sanzione per le disomogenee ipotesi di sorpasso di veicoli, fermi od in lento movimento, in prossimità di passaggi a livello o di raccordi convessi o in casi di limitata visibilità o «per altra causa di congestione della circolazione» impedendo, altresì, al giudicante di graduare la sanzione accessoria in ragione della specifica condotta tenuta dall’agente trasgressore, e nella parte in cui commina, per le infrazioni ai divieti da esso previsti, la medesima sanzione accessoria applicabile anche alle diverse ipotesi di cui agli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del codice della strada;

che, in particolare, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata violerebbe, sia il principio di eguaglianza, in quanto prevedrebbe lo stesso trattamento sanzionatorio, principale ed accessorio, per comportamenti fra loro diversi, sia il principio di ragionevolezza, trattando in modo uguale situazioni diverse, nonché il principio di certezza del diritto – che sarebbe enunciato, secondo quanto afferma il rimettente, dall’art. 24 della Costituzione – non distinguendo fra le sanzioni da irrogare relativamente ad ipotesi di illecito fra loro diverse, né consentendo la graduazione delle sanzioni in ragione delle specifiche modalità della infrazione e del concreto comportamento posto in essere dall’agente;

che il rimettente – oltre ad errare nella ricostruzione della normativa censurata, avendo egli omesso di considerare che il precetto imposto dal comma 11 dell’art. 148 del codice della strada, la cui violazione è punita con la sanzione prevista dal successivo comma 16, consiste sì nel divieto di effettuare la manovra di sorpasso di veicoli, fermi o in lento movimento, ai passaggi a livello, ai semafori o per altra causa di congestione del traffico ma in quanto a tal fine sia necessario spostarsi, percorrendola per un tratto, nella parte di carreggiata destinata al senso opposto di marcia – non precisa quale fra le diverse possibili modalità di contravvenzione al predetto precetto sia stata contestata al ricorrente nel giudizio a quo;

che tale mancanza – tenuto conto del fatto che il rimettente censura proprio la scelta legislativa di trattare identicamente ipotesi, a suo avviso, fra loro disomogenee – non consentendo di apprezzare la pretesa disomogeneità fra la fattispecie oggetto del giudizio a quo e le altre previste dalla disposizione censurata, impedisce di valutare la effettiva rilevanza nel medesimo giudizio dell’incidente di costituzionalità;

che, a prescindere da ogni rilievo in ordine alla sussistente possibilità di graduare – ai sensi dell’art. 195, comma 2, del codice della strada sulla base degli elementi specializzanti previsti da tale disposizione – fra il minimo ed il massimo edittale la sanzione (sia principale che accessoria) da irrogare in caso di violazione dei precetti connessi alla circolazione stradale ed al potere di sindacato spettante al giudice del gravame avverso il provvedimento di determinazione della sanzione, la difettiva descrizione della fattispecie impedisce l’esame della rilevanza anche della questione di legittimità costituzionale costruita sulla pretesa impossibilità di commisurare le sanzioni accessorie alle modalità secondo le quali si è effettivamente verificata la infrazione al codice della strada;

che, infine, anche riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale dell’eguale trattamento sanzionatorio accessorio previsto per le ipotesi di cui al combinato disposto dei commi 11 e 16 dell’art. 148 del codice della strada e per quelle previste dagli artt. 142, comma 9, e 143, comma 12, del medesimo codice – a prescindere dalla circostanza che alla identità della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a tre mesi, si contrappone la sensibile differenza fra le sanzioni pecuniarie principali contemplate dalla tre norme di legge (dato idoneo, in considerazione del consolidato avviso di questa Corte in base al quale, ai fini della valutazione del trattamento sanzionatorio, questo va esaminato nella sua complessità di pena principale e di pena accessoria, a far escludere di per sé la lamentata identità: ordinanza n. 288 del 2002) – si richiama la ferma giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la scelta e la quantificazione delle sanzioni, siano esse penali o amministrative, rientra nella discrezionalità del legislatore, essendo inibito alla Corte medesima provvedere alla loro rimodulazione con interventi additivi dal contenuto fortemente creativo (fra le altre, ordinanze n. 23 del 2009, n. 196 del 2008 e n. 264 del 2007);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 148, commi 11 e 16, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 335/2011

Ordinanza 335/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 05/10/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 204 bis, c. 1°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285), introdotto dall'art. 4, c. 1° septies, del decreto legge 27/06/2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2003, n. 214.
Massime:
Atti decisi: ord. 13/2011


ORDINANZA N. 335

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento vertente tra D.M.B.G. e il Comune di Osimo con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2008, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, laddove questo sia stato necessitato dalla «scadenza del termine legislativamente previsto», e dalla «contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato in data 14 settembre 2006, il ricorrente nel giudizio a quo ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Osimo, per la violazione di cui all’art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada;

che, prosegue il rimettente, dalla documentazione trasmessa dall’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, risulta che il predetto verbale era stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3-10 agosto 2006;

che, all’udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007, si era costituito in giudizio l’opposto Comune eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l’importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su conto corrente postale in data 3 ottobre 2006, circostanza confermata dal ricorrente nella memoria difensiva;

che, riferisce poi il rimettente, nella citata memoria difensiva il ricorrente aveva evidenziato di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 3 ottobre 2006, successivamente al deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, avvenuto i primi giorni di settembre 2006, con il quale aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento di sospensione; provvedimento che, emesso in data 21 settembre 2006, era stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il comma 1 dell’art. 204-bis cod. strada (come «inserito», nel d.lgs. n. 285 del 1992, dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (nei casi in cui è consentito), può proporre ricorso al giudice di pace competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione o della sua notificazione;

che, secondo il Giudice di pace di Osimo, per consolidato principio della Corte di legittimità (pur dopo l’intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni amministrative, il pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse a proporre od a coltivare l’opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento, qualora non ne venga sospesa l’esecutività dal giudice dell’opposizione;

che d’altra parte, prosegue il rimettente, il suesposto principio, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di legittimità, conserva la sua validità anche nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata proposta direttamente avverso il verbale di accertamento, dal momento che tale verbale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce, ex art. 203, ultimo comma, cod. strada, titolo esecutivo;

che, prosegue il Giudice rimettente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 2005 (ribadita con ordinanza n. 46 del 2007), decidendo in merito anche alla questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, dopo aver premesso che il beneficio previsto dall’art. 202 del codice medesimo (pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria) ha funzione deflattiva dei procedimenti, sia amministrativi che giurisdizionali, e che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio», ha basato su tale distinzione la declaratoria di non fondatezza dalla sollevata censura, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost.;

che, riferisce il rimettente, la Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 24 della Carta costituzionale, osservando come «la scelta tra pagare in misura ridotta [...] ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta» dal momento che al giudice di pace, «nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni», è concessa «la possibilità di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto»;

che, secondo il rimettente, alla stregua della diversa situazione di fatto oggetto del presente processo di opposizione, si manifesterebbe l’opportunità di un’ulteriore pronuncia della Corte;

che, invero, l’accennata diversità della situazione di fatto (rispetto a quella sulla quale è intervenuta la decisione della Corte in precedenza riferita), secondo il rimettente, consisterebbe nel fatto che il verbale della violazione redatto dalla Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 non venne immediatamente contestato all’odierno ricorrente bensì gli venne notificato, a mezzo del servizio postale, in data 3-10 agosto 2006;

che, d’altronde, il termine per il pagamento, in misura ridotta, ex art. 202, comma 1, cod. strada, scadeva il 9 ottobre 2006, tanto che il ricorrente effettuò il pagamento della sanzione pecuniaria in data 3 ottobre 2006, mentre il termine per proporre opposizione al giudice di pace, avverso il verbale di accertamento della violazione, ex art. 204-bis cod. strada, scadeva il 23 novembre 2006 (tenuto conto dell’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale);

che, infine, il ricorso al giudice di pace era stato spedito a mezzo servizio postale ed era pervenuto nella cancelleria in data 14 settembre 2006, mentre il provvedimento del giudice di pace rimettente, contenente anche la sospensione del provvedimento impugnato, è stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, pertanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il pagamento della sanzione venne effettuato in data successiva alla proposizione dell’opposizione e, peraltro, il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta scadeva prima di quello legislativamente previsto per proporre opposizione;

che, nel caso sottoposto al suo esame, l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, dunque, non sarebbe stato «il risultato di una libera determinazione dell’interessato», bensì un atto necessariamente condizionato dall’aggravamento dell’entità della predetta sanzione conseguente alla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta, pur in pendenza del termine per esercitare il diritto di azione concessogli dalla pendenza del termine di cui al citato art. 204-bis cod. strada;

che, pertanto, la norma contrasterebbe con l’art. 24 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», dato che, in casi come quello sottoposto all’esame del rimettente, l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 202 cod. strada comporterebbe l’effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio e, essendo necessitato dalla scadenza temporale descritta, creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti che possono operare quella libera scelta e soggetti che, per le precedenti situazioni temporali, non possono operare alcuna scelta ma sono necessariamente condizionati a tenere un solo comportamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata manifestamente infondata, atteso che, a norma dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, l’avvenuto pagamento si porrebbe come causa ostativa all’esame del merito del ricorso ed alla sua stessa proponibilità, e atteso che l’art. 204, comma 1-bis, dello stesso codice (rectius: 204-bis, comma 1) afferma il principio dell’alternatività tra i due rimedi (pagamento in misura ridotta e ricorso al giudice di pace);

che, di fronte al chiaro dettato normativo, secondo il Presidente del Consiglio, la libertà di determinazione del trasgressore nella scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso, anche in una fattispecie come quella descritta dal rimettente, rimarrebbe intatta, attesa la congruità del lasso di tempo concesso.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche dopo l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato «per scadenza del termine legislativamente previsto per il pagamento in misura ridotta, e contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che l’invocato intervento, ritagliato pedissequamente sulle peculiarità della situazione di fatto del giudizio a quo – peraltro connesse ad alcuni elementi accidentali del giudizio a quo, quale la sospensione feriale dei termini processuali – risulta scarsamente intellegibile ed alquanto oscuro e non presenta i necessari requisiti di tipicità e chiarezza;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente, chiedendo a questa Corte di dichiarare illegittima la disposizione censurata nella parte in cui si applica ad un determinato contesto temporale, invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l’esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (v. ordinanza n. 21 del 2011 e sentenza n. 155 del 2009);

che la questione sollevata è, altresì, inammissibile per la scarsa comprensibilità, l’indeterminatezza e la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza, dal momento che non è assolutamente chiaro in che modo lo sfalsamento dei termini possa aver inciso sulla libertà di determinazione del trasgressore (v. ordinanze n. 217 del 2003 e n. 60 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Ordinanza 335/2011

Ordinanza 335/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 05/10/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 204 bis, c. 1°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285), introdotto dall'art. 4, c. 1° septies, del decreto legge 27/06/2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 01/08/2003, n. 214.
Massime:
Atti decisi: ord. 13/2011


ORDINANZA N. 335

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento vertente tra D.M.B.G. e il Comune di Osimo con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che, con ordinanza del 5 giugno 2008, il Giudice di pace di Osimo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche in caso di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, laddove questo sia stato necessitato dalla «scadenza del termine legislativamente previsto», e dalla «contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che, riferisce il rimettente, con ricorso depositato in data 14 settembre 2006, il ricorrente nel giudizio a quo ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Osimo, per la violazione di cui all’art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada;

che, prosegue il rimettente, dalla documentazione trasmessa dall’autorità che aveva emesso il provvedimento impugnato, risulta che il predetto verbale era stato notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 3-10 agosto 2006;

che, all’udienza di prima comparizione del 6 aprile 2007, si era costituito in giudizio l’opposto Comune eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso, dal momento che il ricorrente aveva provveduto a pagare l’importo della sanzione pecuniaria mediante versamento su conto corrente postale in data 3 ottobre 2006, circostanza confermata dal ricorrente nella memoria difensiva;

che, riferisce poi il rimettente, nella citata memoria difensiva il ricorrente aveva evidenziato di aver provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in data 3 ottobre 2006, successivamente al deposito del ricorso in opposizione a sanzione amministrativa, avvenuto i primi giorni di settembre 2006, con il quale aveva chiesto, in via preliminare, la sospensione, inaudita altera parte, del provvedimento di sospensione; provvedimento che, emesso in data 21 settembre 2006, era stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, in punto di non manifesta infondatezza, il rimettente osserva che il comma 1 dell’art. 204-bis cod. strada (come «inserito», nel d.lgs. n. 285 del 1992, dall’art. 4 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214) prevede che, alternativamente alla proposizione del ricorso al Prefetto, il trasgressore, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (nei casi in cui è consentito), può proporre ricorso al giudice di pace competente per territorio nel termine di sessanta giorni dalla data della contestazione della violazione o della sua notificazione;

che, secondo il Giudice di pace di Osimo, per consolidato principio della Corte di legittimità (pur dopo l’intervento legislativo in precedenza riferito), in tema di sanzioni amministrative, il pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse a proporre od a coltivare l’opposizione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento, qualora non ne venga sospesa l’esecutività dal giudice dell’opposizione;

che d’altra parte, prosegue il rimettente, il suesposto principio, sempre in base alla giurisprudenza della Corte di legittimità, conserva la sua validità anche nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata proposta direttamente avverso il verbale di accertamento, dal momento che tale verbale, in mancanza di pagamento del relativo importo o di opposizione al Prefetto, costituisce, ex art. 203, ultimo comma, cod. strada, titolo esecutivo;

che, prosegue il Giudice rimettente, la Corte costituzionale, con sentenza n. 468 del 2005 (ribadita con ordinanza n. 46 del 2007), decidendo in merito anche alla questione di legittimità costituzionale della disposizione contenuta nell’art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, dopo aver premesso che il beneficio previsto dall’art. 202 del codice medesimo (pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria) ha funzione deflattiva dei procedimenti, sia amministrativi che giurisdizionali, e che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio è diversa da quella di chi si avvale del rimedio», ha basato su tale distinzione la declaratoria di non fondatezza dalla sollevata censura, in relazione alla denunciata violazione dell’art. 3 Cost.;

che, riferisce il rimettente, la Corte ha escluso anche la violazione dell’art. 24 della Carta costituzionale, osservando come «la scelta tra pagare in misura ridotta [...] ed impugnare invece il verbale, costituisca il risultato di una libera determinazione dell’interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta» dal momento che al giudice di pace, «nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni», è concessa «la possibilità di determinare l’entità della sanzione pecuniaria nel minimo previsto»;

che, secondo il rimettente, alla stregua della diversa situazione di fatto oggetto del presente processo di opposizione, si manifesterebbe l’opportunità di un’ulteriore pronuncia della Corte;

che, invero, l’accennata diversità della situazione di fatto (rispetto a quella sulla quale è intervenuta la decisione della Corte in precedenza riferita), secondo il rimettente, consisterebbe nel fatto che il verbale della violazione redatto dalla Polizia municipale di Osimo in data 20 giugno 2006 non venne immediatamente contestato all’odierno ricorrente bensì gli venne notificato, a mezzo del servizio postale, in data 3-10 agosto 2006;

che, d’altronde, il termine per il pagamento, in misura ridotta, ex art. 202, comma 1, cod. strada, scadeva il 9 ottobre 2006, tanto che il ricorrente effettuò il pagamento della sanzione pecuniaria in data 3 ottobre 2006, mentre il termine per proporre opposizione al giudice di pace, avverso il verbale di accertamento della violazione, ex art. 204-bis cod. strada, scadeva il 23 novembre 2006 (tenuto conto dell’applicabilità della sospensione dei termini nel periodo feriale);

che, infine, il ricorso al giudice di pace era stato spedito a mezzo servizio postale ed era pervenuto nella cancelleria in data 14 settembre 2006, mentre il provvedimento del giudice di pace rimettente, contenente anche la sospensione del provvedimento impugnato, è stato notificato al ricorrente in data 5 ottobre 2006;

che, pertanto, nella fattispecie sottoposta al suo esame, il pagamento della sanzione venne effettuato in data successiva alla proposizione dell’opposizione e, peraltro, il termine per il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta scadeva prima di quello legislativamente previsto per proporre opposizione;

che, nel caso sottoposto al suo esame, l’avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria, dunque, non sarebbe stato «il risultato di una libera determinazione dell’interessato», bensì un atto necessariamente condizionato dall’aggravamento dell’entità della predetta sanzione conseguente alla scadenza del termine per il pagamento in misura ridotta, pur in pendenza del termine per esercitare il diritto di azione concessogli dalla pendenza del termine di cui al citato art. 204-bis cod. strada;

che, pertanto, la norma contrasterebbe con l’art. 24 Cost., secondo cui «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi», dato che, in casi come quello sottoposto all’esame del rimettente, l’imposizione dell’onere economico di cui all’art. 202 cod. strada comporterebbe l’effetto preclusivo dello svolgimento del giudizio e, essendo necessitato dalla scadenza temporale descritta, creerebbe una disparità di trattamento tra soggetti che possono operare quella libera scelta e soggetti che, per le precedenti situazioni temporali, non possono operare alcuna scelta ma sono necessariamente condizionati a tenere un solo comportamento;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione di costituzionalità sollevata sia dichiarata manifestamente infondata, atteso che, a norma dell’art. 126-bis, comma 2, cod. strada, l’avvenuto pagamento si porrebbe come causa ostativa all’esame del merito del ricorso ed alla sua stessa proponibilità, e atteso che l’art. 204, comma 1-bis, dello stesso codice (rectius: 204-bis, comma 1) afferma il principio dell’alternatività tra i due rimedi (pagamento in misura ridotta e ricorso al giudice di pace);

che, di fronte al chiaro dettato normativo, secondo il Presidente del Consiglio, la libertà di determinazione del trasgressore nella scelta tra pagamento in misura ridotta e ricorso, anche in una fattispecie come quella descritta dal rimettente, rimarrebbe intatta, attesa la congruità del lasso di tempo concesso.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non fa salvo il diritto del trasgressore, o degli altri soggetti indicati nell’art. 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, a proporre ricorso al giudice di pace anche dopo l’avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, laddove lo stesso sia necessitato «per scadenza del termine legislativamente previsto per il pagamento in misura ridotta, e contemporanea presenza del termine per proporre opposizione»;

che l’invocato intervento, ritagliato pedissequamente sulle peculiarità della situazione di fatto del giudizio a quo – peraltro connesse ad alcuni elementi accidentali del giudizio a quo, quale la sospensione feriale dei termini processuali – risulta scarsamente intellegibile ed alquanto oscuro e non presenta i necessari requisiti di tipicità e chiarezza;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza ed ambiguità del petitum, dal momento che il rimettente, chiedendo a questa Corte di dichiarare illegittima la disposizione censurata nella parte in cui si applica ad un determinato contesto temporale, invoca un intervento manipolativo senza individuare con precisione e chiarezza l’esatta portata della richiesta declaratoria di parziale illegittimità costituzionale (v. ordinanza n. 21 del 2011 e sentenza n. 155 del 2009);

che la questione sollevata è, altresì, inammissibile per la scarsa comprensibilità, l’indeterminatezza e la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza, dal momento che non è assolutamente chiaro in che modo lo sfalsamento dei termini possa aver inciso sulla libertà di determinazione del trasgressore (v. ordinanze n. 217 del 2003 e n. 60 del 2004).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Sentenza 334/2011

Sentenza 334/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO

Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30/05/2007.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 8/2009


SENTENZA N. 334

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse da Vittorio Sgarbi – deputato all’epoca dei fatti – nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, promosso dalla Corte d’appello di Milano con ricorso notificato il 3 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 28 dicembre 2009 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l’avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.



Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso (qualificato come «ordinanza») del 22 aprile 2009, la Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione adottata il 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A), con la quale è stato dichiarato che i fatti per i quali il deputato Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte ricorrente premette che Vittorio Sgarbi, deputato all’epoca dei fatti, è imputato del reato di diffamazione (art. 595 del codice penale), aggravato ai sensi degli artt. 99 cod. pen. e 30, commi 4 e 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), per avere rilasciato, nel corso del programma televisivo «Iceberg», trasmesso dall’emittente «Telelombardia» il 17 dicembre 2001, dichiarazioni offensive dell’onore e della reputazione del dottor Gian Carlo Caselli, anche con l’attribuzione di un fatto determinato, «addebitando allo stesso la mancanza di autonomia e professionalità nello svolgimento delle proprie funzioni di magistrato presso la Procura della Repubblica di Palermo». In particolare, all’on. Sgarbi è contestato di avere affermato, tra l’altro: «Caselli deve ridare allo Stato i soldi, i duecento miliardi spesi per l’inchiesta Andreotti, questa cosa è gravissima e loro si sono sconfitti da soli, dimostrando che le loro inchieste erano senza fondamento»; «i magistrati hanno fatto atti criminali contro cittadini innocenti spendendo soldi nostri»; «il processo Andreotti è un processo politico»; «sperperano i soldi dello Stato e i soldi nostri per fare inchieste senza fondamento, inchieste sbagliate, politiche e sbagliate»; «hanno agito per il Partito Comunista, Violante [...], Caselli, arrivato a Palermo su indicazione di Violante ha messo in atto il progetto politico Violante»; «hanno eseguito un mandato politico e hanno arrestato Calogero Mannino innocente, Contrada innocente, Musotto innocente, Andreotti processato innocente, spendendo cinquecento miliardi […] li restituiscano»; «hanno liberato mafiosi e arrestato gli innocenti»; «partendo dalla sinistra che gli ha dato il potere i vari Borrelli e Caselli hanno perseguito la loro politica giudiziaria di assoluta autonomia rispetto al potere politico, l’autonomia politica per fare politica loro per essere loro gli uomini di Governo […] questo volevano, questo era il progetto»; «Andreotti era innocente e Caselli non era innocente, perché Caselli in quel momento stava facendo un grave errore»; «tutti gli innocenti in galera e i colpevoli liberi e i mafiosi e gli assassini liberi, liberi, liberi, liberi di uccidere, questa è stata la magistratura». All’on. Sgarbi è, inoltre, contestato di avere paragonato «i processi promossi da Caselli, in particolare quello contro Andreotti, a quelli delle Brigate Rosse, con specifico riferimento al caso Moro, con la sola differenza che il magistrato Caselli non disponeva della pena di morte».

Il Collegio ricorrente riferisce di essere investito dell’appello proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile avverso la sentenza del 16 novembre 2007, con la quale il Tribunale di Milano, a seguito della delibera di insindacabilità impugnata, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in applicazione dell’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

Ciò premesso, la Corte d’appello osserva come – non risultando provata, «allo stato degli atti», la verità oggettiva delle circostanze riferite dall’on. Sgarbi nel corso della trasmissione televisiva – la predetta delibera risulti «sicuramente rilevante e decisiva per la prosecuzione del giudizio».

La ricorrente rileva, per altro verso, come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. alle opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula, in particolare, un requisito di ordine contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.

La censurata delibera della Camera dei deputati si porrebbe in contrasto con detto criterio, non contenendo alcuna indicazione riguardo alla corrispondenza sostanziale tra i contenuti delle dichiarazioni oggetto di giudizio e specifici atti parlamentari dell’on. Sgarbi. Non sarebbe, infatti, sufficiente, affinché le dichiarazioni contestate possano ritenersi collegate alle funzioni parlamentari, né una mera comunanza di tematiche rispetto ad atti tipici della funzione – peraltro, nella specie, neppure individuati – né l’interesse manifestato dall’on. Sgarbi, nello svolgimento della sua attività politica, per le tematiche relative alla politica giudiziaria in materia di lotta alla mafia.

La ricorrente chiede, pertanto, alla Corte di dichiarare che non spettava alla Camera dei deputati adottare la delibera in questione e, per l’effetto, di annullarla.

2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 303 del 2009.

3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato «improcedibile, inammissibile, irricevibile e improponibile», o, in subordine, infondato.

In via preliminare, la difesa della Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso, perché non risulterebbe «puntualmente identificata la parte ricorrente». Dall’atto introduttivo del giudizio non si evincerebbe, infatti, se il provvedimento sia stato adottato della Corte d’appello penale o civile.

Inoltre, la ricorrente non avrebbe descritto compiutamente il contenuto della deliberazione della Camera dei deputati, limitandosi a riprodurre «stralci» della relazione della Giunta per le autorizzazioni. Essa avrebbe omesso, altresì, di identificare, «nella loro “sostanza” […] sia fattuale che giuridica», le espressioni lesive, riconoscendo che, allo stato, non risulta provata la «verità oggettiva delle circostanze riferite dallo Sgarbi»: ciò non consentirebbe di affermare o negare la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse extra moenia e atti tipici della funzione.

Il conflitto sarebbe inammissibile anche per «difetto assoluto» di motivazione in ordine alla violazione costituzionale prospettata, in quanto la Corte d’appello si sarebbe limitata ad affermare, in modo apodittico, che le opinioni manifestate dall’allora deputato non possono, per mancanza di nesso funzionale, ritenersi rese nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Un ulteriore e conclusivo profilo di inammissibilità risiederebbe nel fatto che il ricorrente non avrebbe descritto puntualmente il contenuto delle dichiarazioni extra moenia del parlamentare né raffrontato le stesse con gli atti e le dichiarazioni funzionali del medesimo o di altri parlamentari né precisato in quale contesto le opinioni esterne si inseriscano.

Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato, essendo ravvisabile, in realtà, un saldo nesso funzionale tra le dichiarazioni esterne dell’on. Sgarbi e atti tipici compiuti nella sua qualità di parlamentare. Tali opinioni si collocherebbero, infatti, nel quadro della critica politica più volte manifestata dallo stesso on. Sgarbi nei confronti dell’instaurazione e del modo di conduzione del cosiddetto «processo Andreotti» e, più in particolare, nell’ambito del complesso di interventi volti a mettere in dubbio la correttezza dell’operato dei magistrati inquirenti e segnatamente del dott. Caselli (vertice della Procura della Repubblica di Palermo). Al riguardo, la difesa della Camera richiama quattordici atti tipici, rappresentati da interventi in aula e da atti di sindacato ispettivo, pronunciati o sottoscritti dall’on. Sgarbi tra il 13 maggio 1993 e il 19 gennaio 1999, tutti duramente critici nei confronti del dott. Caselli e degli uffici della Procura palermitana, da lui diretta.

La rilevanza dei suddetti atti funzionali non potrebbe essere, d’altra parte, negata in ragione della semplice distanza temporale che li separa dalle dichiarazioni oggetto di giudizio, stante la primaria importanza nella storia politica e giudiziaria del Paese delle vicende cui essi si riferiscono, le quali non perderebbero, perciò, il loro rilievo con il decorso del tempo.

4.– La Camera dei deputati ha depositato una memoria illustrativa, nella quale – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti eccezioni e difese – ha ulteriormente evidenziato come le dichiarazioni extra moenia dell’on. Sgarbi trovino riscontro anche nelle opinioni, di analogo contenuto, espresse in sede parlamentare da numerosi altri deputati e senatori.

A tale riguardo, la difesa della Camera – richiamando, in specie, nove atti di sindacato ispettivo posti in essere da altri parlamentari tra il 16 novembre 1994 e il 5 febbraio 2004 – sollecita un ripensamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale gli atti di parlamentari diversi da quello le cui dichiarazioni sono contestate in giudizio non rileverebbero ai fini della configurabilità del nesso funzionale.



Considerato in diritto

1.– La Corte d’appello di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 30 maggio 2007, che i fatti per i quali l’on. Vittorio Sgarbi è sottoposto a procedimento penale per il reato di diffamazione aggravata nei confronti del dott. Gian Carlo Caselli, concernono opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 303 del 2009.

3.– Al riguardo, vanno, altresì, disattese le plurime eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa della Camera dei deputati.

Quanto all’asserito difetto di puntuale identificazione dell’Autorità ricorrente, va infatti osservato che dalla lettura complessiva dell’atto introduttivo si desume, in realtà, agevolmente che il conflitto è stato promosso dalla Corte d’appello penale di Milano.

Infondata è, altresì, l’ulteriore eccezione di inammissibilità per avere la ricorrente omesso di descrivere compiutamente il contenuto della delibera della Camera dei deputati. La Corte d’appello ha dato conto del tenore della delibera impugnata, facendo riferimento alle indicazioni della relazione della Giunta per le autorizzazioni, da essa approvata e ponendo in luce l’aspetto saliente ai fini del presente giudizio, rappresentato dal fatto che la delibera non evochi alcuno specifico atto, posto in essere dall’onorevole Sgarbi in sede parlamentare, i cui contenuti possano considerarsi riprodotti all’esterno tramite le dichiarazioni per le quali si procede.

Di non chiaro significato è l’altra eccezione di inammissibilità, basata sul rilievo che la ricorrente avrebbe omesso di identificare «nella loro “sostanza” […] sia fattuale che giuridica» le espressioni lesive per le quali è in corso il processo penale nei confronti dell’on. Sgarbi. Ove la difesa della Camera dei deputati avesse inteso postulare un onere di preventiva verifica, da parte del giudice ricorrente, circa la corretta riconducibilità delle dichiarazioni al contestato paradigma punitivo della diffamazione aggravata, l’eccezione sarebbe comunque anch’essa infondata. Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., è onere del ricorrente riportare in modo esaustivo il contenuto delle dichiarazioni in assunto lesive, al fine di consentire alla Corte di verificare la sussistenza del cosiddetto nesso funzionale tra le dichiarazioni stesse e gli atti tipici del parlamentare. L’accertamento concreto dei fatti e della loro illiceità potrà essere, per converso, effettuato soltanto nell’ambito del giudizio da cui il conflitto trae origine, l’esito del quale il giudice ricorrente non è tenuto ad anticipare, tanto più a fronte dell’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni, qualora non venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca.

Egualmente infondata è l’eccezione di «difetto assoluto» di motivazione del ricorso, in quanto la ricorrente ha sufficientemente indicato le ragioni del conflitto, precisando – come già rimarcato – che nella delibera di insindacabilità non sarebbe stato individuato alcun atto parlamentare tipico dell’on. Sgarbi, rilevante ai fini dell’accertamento del nesso funzionale, e facendo, inoltre, specifico riferimento alla relazione della Giunta per le autorizzazioni.

Infondata, da ultimo, è anche l’eccezione relativa all’omessa descrizione del contenuto delle dichiarazioni da cui deriva il conflitto, avendo la ricorrente riprodotto, nel ricorso, il capo di imputazione, che contiene il testo delle dichiarazioni stesse.

4.– Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare espressione dell’esercizio di tipiche attività parlamentari (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).

Nella specie, né la relazione della Giunta per le autorizzazioni, né la delibera di insindacabilità dell’Assemblea hanno indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dall’on. Sgarbi, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha, invece, richiamato, come atti parlamentari cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, quattordici atti, tra interventi e atti di sindacato ispettivo, posti in essere dall’allora deputato Sgarbi, nell’esercizio delle funzioni, negli anni tra il 1993 e il 1999.

A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (rese nel corso di un programma televisivo trasmesso il 17 dicembre 2001), deve ritenersi carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e tutte le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).

Nelle dichiarazioni extra moenia in discussione si formulano, infatti, censure all’operato di alcuni magistrati, che assumono i caratteri della determinatezza nei confronti dell’attuale querelante dott. Caselli, in rapporto alla conduzione, nella qualità di Procuratore della Repubblica di Palermo, di alcune indagini di rilievo. Gli si rimprovera, in specie, di avere sperperato «i soldi dello Stato» per condurre inchieste – in particolare quella a carico del sen. Andreotti – rivelatesi senza fondamento; di avere agito per finalità politiche e su mandato politico; di avere perseguito proprie ambizioni «di Governo»; di avere fatto arrestare degli innocenti, lasciando «i mafiosi e gli assassini liberi […] di uccidere».

Per converso, gli atti funzionali evocati dalla difesa della Camera, in alcuni casi (interventi in Aula del 13 maggio 1993 e del 23 ottobre 1998 e interrogazioni n. 3/00937 del 28 aprile 1993, n. 3/02766 del 30 luglio 1998, n. 3/02843 del 15 settembre 1998 e n. 4/21639 del 19 gennaio 1999), rivelano solo un generico collegamento tematico con il contenuto delle dichiarazioni in questione.

I restanti atti ispettivi, singolarmente considerati, manifestano, invece, una corrispondenza contenutistica solo parziale con le dichiarazioni oggetto del conflitto, sicché queste ultime non possono essere considerate come divulgazione del contenuto di una tipica attività parlamentare. In nessuno di tali atti, si trovano, infatti, riportati tutti gli addebiti determinati mossi al querelante, cioè le specifiche affermazioni poste a base dell’imputazione di diffamazione aggravata contestata al deputato, potendosi da essi evincere – come rilevato dalla stessa difesa della Camera – solo la generale posizione critica dell’on. Sgarbi, intesa a «mettere in dubbio la correttezza dell’operato dei magistrati inquirenti e in particolare del dott. Caselli (vertice della Procura palermitana), sulla base di un giudizio specificamente politico della loro azione».

Da ultimo, e con riferimento agli atti funzionali a firma di altri parlamentari evocati dalla difesa della Camera nella memoria, va ribadito – a prescindere da ogni valutazione sulla loro conferenza – che tali atti sono irrilevanti ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, Cost. La verifica del nesso funzionale deve essere, infatti, effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo (ex plurimis, sentenze n. 98 del 2011, n. 97 del 2008, n. 151 e n. 97 del 2007).

5.– Si deve, quindi, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Vittorio Sgarbi, per le quali pende il procedimento penale davanti alla Corte d’appello di Milano, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 2007 (doc. IV-ter, n. 1-A).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI


Sentenza 333/2011

Sentenza 333/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore FRIGO

Udienza Pubblica del 22/11/2011 Decisione del 12/12/2011
Deposito del 16/12/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 16/07/2008.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 7/2009


SENTENZA N. 333

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’onorevole Umberto Bossi nei confronti della dott.ssa Paola Braggion, promosso dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, depositato in cancelleria il 29 dicembre 2009 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;

udito nell’udienza pubblica del 22 novembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Camera dei deputati.



Ritenuto in fatto

1.– Con provvedimento qualificato come «ordinanza interlocutoria» del 27 marzo 2009, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata il 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), con la quale è stato dichiarato che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle sue funzioni parlamentari e sono, quindi, insindacabili ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La Corte ricorrente riferisce che, con citazioni notificate il 21 e 23 giugno 2003, la dott.ssa Braggion aveva convenuto in giudizio l’on. Bossi davanti al Tribunale di Brescia, proponendo nei suoi confronti domanda di condanna al risarcimento dei danni e alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa).

A fondamento delle proprie richieste, l’attrice aveva posto i seguenti fatti. Con sentenza del 23 maggio 2001, essa dott.ssa Braggion, quale giudice del Tribunale penale di Como, sezione distaccata di Cantù, aveva dichiarato l’on. Bossi colpevole del delitto di vilipendio alla bandiera nazionale, condannandolo alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Nei giorni successivi, l’on. Bossi aveva reso alla stampa dichiarazioni ritenute dall’attrice lesive della propria reputazione, accusandola di strumentalizzare il proprio ufficio per incidere sulla competizione politica, di approfittare di un processo politico per ricavarne visibilità e di utilizzare «relitti giuridici», con perdita di tempo e «furto dello stipendio». Tali dichiarazioni erano apparse su vari quotidiani: in particolare, «La Repubblica», «Il Giorno», «Il Corriere di Como», «Libero», «La Provincia di Como», «Il Giornale», «La Stampa» e «La Padania».

La domanda veniva respinta dall’adito Tribunale con sentenza del 24 maggio 2004, sul rilievo che le opinioni in questione costituivano manifestazione di critica politica connessa alla funzione parlamentare, coperta dall’immunità di cui agli artt. 68, primo comma, Cost. e 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato).

La pronuncia veniva impugnata dalla dott.ssa Braggion.

Nelle more, il Parlamento europeo, con deliberazioni del 22 maggio 2004, approvava la relazione A5-0281/2004, contenente la raccomandazione a difendere l’immunità dell’on. Bossi – membro anche di quel Consesso, all’epoca dei fatti – con riferimento alle dichiarazioni pubblicate su quotidiani diversi da «La Padania»; mentre disattendeva l’analoga proposta formulata nella relazione A5-0282/2004, in rapporto alle dichiarazioni apparse sul predetto giornale.

Ritenendo la prima deliberazione vincolante, la Corte di appello di Brescia, con sentenza del 27 febbraio 2008, rigettava la domanda della dott.ssa Braggion per la parte corrispondente e la accoglieva, invece, in relazione alle dichiarazioni riportate da «La Padania» – che non riteneva riconducibili alle attività protette dall’art. 68, primo comma, Cost. – condannando, quindi, per esse, l’on. Bossi al risarcimento del danno cosiddetto morale.

Avverso la sentenza l’on. Bossi proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi, cui resisteva la dott.ssa Braggion, proponendo, a propria volta, ricorso incidentale, inteso a contestare, con i primi tre motivi, la statuizione di rigetto della domanda quanto alle dichiarazioni pubblicate da testate giornalistiche diverse da «La Padania» e, con il quarto, il mancato esame della domanda, riproposta in appello, relativa alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47 del 1948.

Nel frattempo, la Camera dei deputati adottava la delibera del 16 luglio 2008, oggetto dell’odierna impugnazione, con la quale – accogliendo la proposta adottata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere – dichiarava che i fatti per i quali è in corso il giudizio concernevano opinioni espresse dall’on. Bossi nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.

Ciò premesso, la Corte di cassazione osserva che la delibera di insindacabilità è intervenuta in pendenza del termine nel quale entrambe le parti potevano impugnare la sentenza di appello, nei capi per ciascuna di esse sfavorevoli, ed è stata trasmessa l’11 agosto 2008, prima che fosse stato assunto un qualsiasi provvedimento. Detta deliberazione inciderebbe, inoltre, non soltanto sul capo della sentenza di appello di accoglimento della domanda risarcitoria, impugnato con il ricorso principale dell’on. Bossi, ma anche sul quarto motivo del ricorso incidentale della dott.ssa Braggion, con il quale si lamenta che il giudice di appello non abbia pronunciato, anche in relazione alle dichiarazioni pubblicate su «La Padania», la condanna alla riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge sulla stampa. In conseguenza di ciò, la ricorrente «non ritiene […] di poter affrontare», allo stato, l’eccezione, preliminarmente sollevata dalla dott.ssa Braggion, di inammissibilità del ricorso principale, in quanto i due motivi su cui esso si fonda non sarebbero seguiti da un quesito di diritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile (allora vigente).

La Corte ricorrente reputa, per altro verso, che non sia chiaro se la delibera di insindacabilità impugnata attenga alle sole dichiarazioni rese dall’on. Bossi al giornale «La Padania», per essere le altre già «coperte» dall’analoga presa di posizione del Parlamento europeo, o se riguardi, invece, anche le dichiarazioni pubblicate da altri quotidiani, esse pure ancora oggetto di giudizio. Ad avviso della ricorrente, risulterebbe, peraltro, preferibile questa seconda e più ampia lettura (che impedirebbe di esaminare anche i primi tre motivi del ricorso incidentale). Dovrebbe ritenersi, infatti, dirimente – rispetto alle contrarie indicazioni pure ricavabili dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni – la circostanza che l’Assemblea sia stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sui «fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 1» nei confronti dell’on. Bossi: procedimento che – a fronte del mancato passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado – investe anche le dichiarazioni riportate da quotidiani diversi da «La Padania».

Su tale presupposto, la Corte ricorrente propone, quindi, in via principale, conflitto di attribuzione nei confronti della delibera di insindacabilità, intesa come riferita a tutte le dichiarazioni oggetto del giudizio civile. In subordine, e per l’ipotesi in cui si dovesse, invece, optare per una interpretazione di segno restrittivo, solleva conflitto nei confronti della medesima deliberazione, intesa come attinente alle sole dichiarazioni riportate su «La Padania».

Quanto a tali ultime dichiarazioni, la Corte rileva come il quotidiano «La Padania» del 24 maggio 2001, sotto il titolo «La sinistra ordina: Bossi in galera» – dopo aver premesso che «L’onorevole Umberto Bossi è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per “vilipendio alla bandiera”, in seguito alle parole pronunciate nel luglio ’97 in un comizio nel comasco» – riportasse dichiarazioni dello stesso on. Bossi del seguente tenore: «È un attacco al governo […] ed è incivile che un magistrato perda il tempo, pagato dai contribuenti, per fare un processo basato su reati di opinione e il codice Rocco […] il Paese ha voltato pagina, c’è una nuova maggioranza e un governo, la giustizia è un obiettivo disastro, eppure una certa magistratura non perde l’attitudine di occuparsi di politica in momenti “particolari”. Intanto l’84 per cento dei reati (compresi scippi, rapine, furti e omicidi) rimane impunito. C’è solo da ridere di fronte a queste notizie, per non mettersi a piangere».

In un successivo articolo, pubblicato il 25 maggio 2001 dal medesimo quotidiano, si affermava, altresì: «Il carroccio si mobilita dopo la condanna al segretario federale. Basta coi giudici del codice Rocco. La condanna a un anno e quattro mesi a Umberto Bossi per vilipendio alla bandiera è un altro esempio di giustizia politica contro la Lega. “Non è possibile che due magistrati in cerca di pubblicità (il PM Claudio Galoppi e il giudice Paola Braggion) possono ricorrere alle norme fasciste del codice Rocco per colpire deliberatamente la libertà di espressione – così reagisce ancora il segretario federale –. Intervenga il Consiglio Superiore della Magistratura e si decida a sanzionare quei magistrati che continuano ad usare norme fasciste sui reati di opinione, norme già cancellate nella coscienza democratica del popolo. È passato quasi un secolo dal codice Rocco, il regime fascista è stato sconfitto, è tornata la democrazia eppure c’è chi ancora usa questi relitti giuridici per scegliere e colpire gli avversari politici della sinistra. Uno scandalo intollerabile”».

Al riguardo, la ricorrente rileva come, in ordine all’applicabilità della guarentigia offerta dall’art. 68, primo comma, Cost. ad opinioni espresse dal membro del Parlamento extra moenia, la giurisprudenza costituzionale abbia da tempo adottato il criterio del nesso funzionale con l’attività parlamentare: criterio che postula il concorso di un legame temporale tra quest’ultima e l’attività esterna e di un elemento contenutistico, rappresentato dalla sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell’esercizio di funzioni parlamentari e le dichiarazioni esterne.

Nella specie, non ricorrerebbe né l’uno né l’altro requisito.

L’attività parlamentare rilevante è stata, infatti, individuata dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni nella battaglia parlamentare per il federalismo amministrativo e fiscale, condotta dalla Lega Nord già nel corso della XIIIa legislatura, nonché nella sua opposizione al disegno di legge sull’esposizione della bandiera, poi divenuto la legge 5 febbraio 1998, n. 22 (Disposizioni generali sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell’Unione europea). In sede di discussione sulla proposta di insindacabilità, si è fatto riferimento, altresì, alle reiterate critiche espresse dall’on. Bossi nei confronti della magistratura, con riferimento agli specifici fatti oggetto del giudizio.

Mancherebbe, tuttavia, il legame temporale, giacché le espressioni esterne risulterebbero di alcuni anni successive alle posizioni manifestate in ambito parlamentare. Ma non sussisterebbe neppure la sostanziale corrispondenza di significato tra le espressioni esterne e tali posizioni – comunque evocate senza individuare specifici atti di esercizio della funzione – essendo ravvisabile, al più, una mera comunanza di contesto politico. Il «fulcro» della reazione dell’on. Bossi alla condanna inflittagli starebbe, infatti, nell’accusa rivolta al magistrato, da un lato, di aver voluto «mettersi in mostra»; dall’altro, «d’essersi fatto strumento di una sorta di messa in discussione della vittoria elettorale conseguita anche dalla Lega, dando così dimostrazione […] di propensione a far impiego di strumenti giuridici, anche obsoleti, per fini politici».

Le medesime considerazioni varrebbero, secondo la ricorrente, anche in rapporto alle dichiarazioni – di tenore complessivamente equivalente – pubblicate su altri quotidiani del 24 maggio 2001 e parimenti riprodotte nel ricorso.

2.– Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 332 del 2009.

3.– Si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

In via preliminare, la Camera eccepisce l’inammissibilità del ricorso per indeterminatezza e genericità del suo oggetto. La ricorrente avrebbe, infatti, impugnato alternativamente la delibera di insindacabilità in due diversi significati – ossia come riferita a tutte le dichiarazioni dell’on. Bossi, ovvero soltanto a quelle riportate sul quotidiano «La Padania» – venendo meno, con ciò, all’onere di esatta identificazione della materia del conflitto.

Quanto al merito – premesso che, alla luce delle inequivoche affermazioni del relatore in Assemblea, on. Gava, la delibera impugnata riguarderebbe, in realtà, le sole dichiarazioni rilasciate al quotidiano «La Padania» – la difesa della Camera dei deputati assume che tali dichiarazioni costituirebbero legittima espressione di critica politica nei confronti della permanenza, all’interno del nostro sistema giuridico, dei reati di opinione e, in particolare, dei reati di vilipendio. Esse si iscriverebbero, in specie, nel quadro della battaglia politica condotta dalla Lega Nord – formazione della quale l’on. Bossi è sempre stato il «leader indiscusso» – per l’abolizione di detti reati, in quanto contrastanti con la libertà di pensiero e suscettibili di utilizzazioni strumentali da parte di una magistratura «politicizzata»: battaglia che ha trovato concreta eco nella legge di riforma 24 febbraio 2006, n. 85 (Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione), della quale la Lega Nord è stata la principale promotrice.

In tale cornice, le dichiarazioni in questione rientrerebbero, più specificamente, nell’ambito di operatività della garanzia accordata dall’art. 68, primo comma, Cost., in quanto avvinte da nesso funzionale con l’attività parlamentare tipica svolta dall’on. Bossi, nella quale sarebbe parimenti riscontrabile una chiara linea politica, volta, da un lato, a contestare aspramente la permanenza nell’ordinamento di reati di opinione di matrice autoritaria e, dunque, antidemocratici; dall’altro, ad accusare in modo altrettanto aspro la magistratura di aver «utilizzato» detti reati per fini meramente politici e, in particolare, per osteggiare l’azione della Lega Nord.

A tale riguardo, la difesa della Camera evoca, in particolare, l’intervento effettuato nella seduta del 2 agosto 1995, nel corso del quale l’on. Bossi aveva affermato che «il Codice Rocco, cardine di tutti i processi celebrati dal tribunale speciale per la difesa dello Stato fascista, non è evidentemente lo strumento idoneo per uno Stato democratico»: ciò, in sostanziale assonanza con le successive dichiarazioni oggi in discussione, nelle quali si evidenzia come i reati di opinione siano anacronistici rispetto alla forma democratica dello Stato.

Nel corso di altro intervento, effettuato nella seduta del 9 aprile 1997, l’on. Bossi – riferendosi all’allora Presidente del Consiglio, on. Prodi – aveva altresì affermato che «lo davano per uscito di mente con la sua magistratura intenta a sfogliare il codice Rocco», avendo riguardo alla propensione della magistratura ad avvalersi di figure criminose ormai obsolete per avversare l’azione politica della Lega Nord.

Con ancora maggiore chiarezza, nella successiva seduta 11 aprile 1997, l’on. Bossi aveva, poi, dichiarato: «vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania».

Nella seduta del 28 aprile 2000, l’on. Bossi aveva osservato, infine, come l’azione del Governo fosse «erede della scelta ulivista di consegnare la Lega e il cambiamento incarnato in essa nelle mani della magistratura, del Codice Rocco, del nazionalismo efferato brandito proprio mentre la globalizzazione ha messo in crisi irreversibile lo Stato nazionale».

Dall’insieme delle dichiarazioni ora ricordate emergerebbe, dunque, come il rapporto tra magistratura e politica sia stato l’argomento centrale all’interno del dibattito politico svolto dall’on. Bossi: valendo esemplarmente, sul punto, l’intervento effettuato nella seduta del 22 luglio 1998, con il quale egli aveva disapprovato l’operato di quei magistrati che sembravano più interessati alle vicende politiche che non alla gestione della giustizia, in sintonia con quanto riportato anche nelle interviste a «La Padania», oggetto del conflitto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte ricorrente, sussisterebbe, quindi, una sostanziale identità di contenuti – e, talora, anche di espressioni – tra le dichiarazioni extra moenia e le opinioni manifestate dall’on. Bossi in sede parlamentare.

Quanto, poi, al legame temporale, la difesa della Camera rimarca come, alla luce della giurisprudenza costituzionale, l’esistenza del suddetto requisito debba essere riscontrata non su un metro puramente «quantitativo», ma sulla base di un criterio oggettivo, ancorato alla persistente attualità del tema oggetto delle dichiarazioni. Nella specie, la distanza temporale tra l’ultimo degli atti tipici citati (l’intervento parlamentare del 28 aprile 2000) e le interviste in contestazione (rilasciate il 24 e 25 maggio 2001) non sarebbe, già di per sé, più ampio di quello che, in altri casi, la Corte ha ritenuto non ostativo alla configurabilità del «nesso funzionale». Ma, soprattutto, esso troverebbe giustificazione nella sentenza di condanna di primo grado, intervenuta il 23 maggio 2001: l’interesse divulgativo del parlamentare, volto a denunciare l’uso politico che una parte della magistratura avrebbe fatto di figure di reato ormai «obsolete», nascerebbe proprio a seguito della sentenza che ha condannato l’on. Bossi per quel tipo di reati.

Da ultimo, la difesa della Camera rileva che qualora, in contrasto con quanto da essa sostenuto, si ritenesse che la delibera impugnata attenga anche alle dichiarazioni riportate su quotidiani diversi da «La Padania», il ricorso risulterebbe infondato anche rispetto ad esse, per ragioni analoghe a quelle dianzi riassunte.

4.– La Camera dei deputati ha depositato due memorie illustrative, con le quali – oltre a ribadire e sviluppare le precedenti difese – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso sotto l’ulteriore profilo dell’omessa valutazione, da parte del giudice ricorrente, della reale natura offensiva delle dichiarazioni delle quali si discute: valutazione da ritenere necessaria al fine di evitare che il conflitto di attribuzioni si traduca «in una mera vindicatio potestatis del tutto astratta e priva di qualsivoglia utilità e rilevanza ai fini della decisione del processo», nonché, al tempo stesso, quale strumento per ridurre il «volume» dei conflitti sottoposti al vaglio di questa Corte.



Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, contestando che spettasse ad essa deliberare, nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1), che i fatti, per i quali è in corso il procedimento civile per risarcimento dei danni promosso dalla dott.ssa Paola Braggion nei confronti del deputato Umberto Bossi, riguardano opinioni espresse da quest’ultimo nell’esercizio delle funzioni parlamentari, con conseguente loro insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione.

2.– Deve essere preliminarmente ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi e oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 332 del 2009.

3.– Al riguardo, va disattesa, altresì, l’eccezione di inammissibilità del conflitto per indeterminatezza e genericità del suo oggetto, formulata dalla difesa della Camera dei deputati.

La Corte ricorrente – dopo aver rilevato come la delibera impugnata si presti, per tal verso, a interpretazioni contrastanti – ha, infatti, optato – motivandola – per una sua lettura in termini di ampia comprensività, alla stregua della quale l’affermazione di insindacabilità investirebbe l’intero complesso delle dichiarazioni per le quali l’on. Bossi è stato convenuto in giudizio. Su tale premessa, la ricorrente ha quindi contestato, in via principale, la sussistenza del nesso funzionale in rapporto alla generalità delle dichiarazioni oggetto del procedimento civile in corso. In subordine, e per l’eventualità in cui questa Corte dovesse invece optare per una interpretazione di segno restrittivo, ha limitato la contestazione alle sole dichiarazioni riprodotte sul quotidiano «La Padania». Trattandosi di prospettazione subordinata, e non già alternativa, non vi è, dunque, alcuna oscurità o ambiguità nella individuazione del thema decidendum.

4.– Parimenti infondata è l’ulteriore eccezione, sollevata dalla difesa della Camera dei deputati nella seconda memoria illustrativa, di inammissibilità del ricorso per omessa verifica preventiva, da parte del giudice ricorrente, del carattere offensivo delle dichiarazioni dell’on. Bossi.

L’ipotizzato onere di anticipazione degli esiti del giudizio da cui il conflitto trae origine – privo di riscontri nella giurisprudenza di questa Corte in materia, come la stessa resistente riconosce – si pone, a tacer d’altro, in contrasto con l’effetto inibente che, alla luce della disciplina recata dall’art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), la delibera di insindacabilità produce sulle attività giurisdizionali. Impugnando detta delibera, il giudice mira propriamente a “riappropriarsi” del potere (pieno) di giudicare – in un senso o nell’altro – sul merito della domanda, al quale attiene la valutazione della reale lesività delle esternazioni (valutazione che potrebbe, tra l’altro, richiedere – segnatamente quando venga in rilievo il diritto di critica o di cronaca e si verta nell’ambito di giudizi di merito – opportuni approfondimenti istruttori).

5.– Nel merito, questa Corte deve prendere in esame, non la richiesta principale della ricorrente, ma quella subordinata: ciò, in quanto la delibera impugnata risulta, in realtà, riferibile alle sole interviste rilasciate al quotidiano «La Padania», come sostenuto anche dalla difesa della Camera.

A sostegno della prospettata lettura estensiva, la ricorrente adduce la circostanza che – a prescindere dalle contrastanti affermazioni contenute nella relazione della Giunta per le autorizzazioni – l’Assemblea sarebbe stata comunque chiamata, in termini generali, ad esprimersi sulla insindacabilità dei «fatti per i quali è in corso il procedimento civile di cui al Doc. IV-quater, n. 1» (la ricorrente sembra fare riferimento, con ciò, all’enunciazione dell’oggetto della deliberazione operata dal Presidente dell’Assemblea in apertura di dibattito).

Tale argomento risulta, peraltro, soverchiato da un complesso di indicazioni di segno contrario, emergenti non soltanto dalla relazione della Giunta per le autorizzazioni, ma anche dall’illustrazione della proposta fatta in aula del relatore, on. Gava. Nella prima si afferma, infatti, espressamente che, a seguito della presa di posizione del Parlamento europeo, che aveva riconosciuto all’on. Bossi la garanzia dell’immunità in rapporto alle dichiarazioni a quotidiani diversi da «La Padania», tale insieme di dichiarazioni «non rientra[va] più nell’oggetto della deliberazione della Camera». In ambedue le sedi viene, d’altra parte, puntualizzato che la proposta formulata all’Assemblea riguardava le sole dichiarazioni oggetto dell’«intervenuta condanna» in sede civile (quella emessa nei confronti dell’on. Bossi dalla Corte d’appello di Brescia, attinente, per l’appunto, unicamente alle interviste a «La Padania»).

6.– Nei termini ora indicati, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentare l’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del 2008).

Nella specie, la relazione della Giunta per le autorizzazioni non ha indicato alcuno specifico atto parlamentare, compiuto dal medesimo deputato, al quale, per il suo contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

Nell’ambito del presente giudizio, la difesa della Camera dei deputati ha invece richiamato, come atti tipici cui le dichiarazioni esterne si connetterebbero, cinque interventi effettuati dall’on. Bossi nell’ambito di dibattiti in Assemblea, negli anni tra il 1995 e il 2000.

A prescindere dallo iato temporale che separa detti interventi dalle esternazioni di cui si discute (pubblicate il 24 e 25 maggio 2001), deve ritenersi, peraltro, carente il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delle formule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso funzionale, non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possano riferirsi (ex plurimis, sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del 2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006).

Gli interventi evocati dalla difesa della Camera si traducono, infatti, per la parte che interessa, in generici accenni al carattere antidemocratico del «codice Rocco» e ad un suo uso strumentale da parte della magistratura. Solo nell’intervento dell’11 aprile 1997 si rinviene un riferimento ai reati di opinione, peraltro sempre a carattere generale («vedo la magistratura attaccare gli uomini della Lega, vedo tutte le cose che fate […] Abbiamo magistrati che ricorrono ai reati di opinione, al Codice Rocco, contro i cittadini della Padania»).

Nelle interviste in discussione, per converso, si formulano specifiche censure all’operato della dott.ssa Braggion, in rapporto alla condanna per vilipendio alla bandiera nazionale pronunciata nei confronti dello stesso on. Bossi. Le si rimprovera, in particolare, di essere andata «in cerca di pubblicità», perdendo il proprio tempo, pagata dai contribuenti, per celebrare un processo basato sulle «norme fasciste sui reati di opinione», mentre la gran parte dei reati rimane impunita, e di aver strumentalizzato, altresì, il proprio ufficio per finalità politiche, valendosi di «relitti giuridici» per un «attacco al governo» e per «colpire gli avversari politici della sinistra» in un momento «particolare», ossia dopo l’esito delle ultime elezioni, dalle quali essi erano usciti vincitori.

Al riguardo, questa Corte ha già avuto modo di precisare come debba escludersi la corrispondenza contenutistica – necessaria affinché possa riconoscersi alle dichiarazioni extra moenia carattere divulgativo dell’attività parlamentare – quando gli atti tipici esprimano critiche generali alla magistratura, o a una sua corrente, mentre le dichiarazioni esterne censurino l’operato di singoli magistrati in rapporto a specifici episodi (da ultimo, sentenze n. 97 e n. 81 del 2011). In simili frangenti – e, dunque, anche nel caso in esame, nel quale vengono prospettate, altresì, con le dichiarazioni esterne, particolari finalità distorsive della funzione giudicante – può ravvisarsi, al più, una semplice comunanza di tematiche o di «contesto politico», insufficiente, per quanto detto, a radicare il nesso funzionale.

7.– Si deve, di conseguenza, concludere che la delibera della Camera dei deputati è stata adottata in violazione dell’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere, pertanto, annullata.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese dall’onorevole Umberto Bossi, per le quali pende il procedimento civile davanti alla Corte di cassazione, terza sezione civile, di cui al ricorso indicato in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

2) annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 luglio 2008 (doc. IV-quater, n. 1).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI