Ordinanza 105/2011

Ordinanza 105/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI

Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ordinanza n. 20/2011 del 12-20 gennaio 2011.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 9/2009


ORDINANZA N. 105

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Considerato che, nella motivazione dell’ordinanza, al settimo capoverso, il legale rappresentante della Regione Campania, impropriamente, è stato indicato come Governatore, anziché come «Presidente pro-tempore della Giunta regionale»;

ravvisata la necessità di correggere l’errore materiale suddetto, nonostante si tratti di una mera ordinanza di estinzione del processo.

Visto l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dispone che nella ordinanza n. 20 del 12-20 gennaio 2011 sia corretto il seguente errore materiale: nel settimo capoverso, seconda riga, della motivazione, laddove si legge «Governatore» deve intendersi «Presidente pro-tempore della Giunta regionale».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 104/2011

Ordinanza 104/2011
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente DE SIERVO - Redattore LATTANZI

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 25/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito di: - richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 11/05/2009, R.G.N.R. n. 8213/2009; - richiesta di rinvio a giudizio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli del 02/02/2010, R.G.N.R. n. 5736/2010; - ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione G.I.P./G.U.P., del 20/10/2010.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. amm. 12/2010


ORDINANZA N. 104

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto in seguito all’apertura delle indagini da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, alle successive richieste di rinvio a giudizio, dell’11 maggio 2009 (R.G.N.R. n. 8213/2009) e del 2 febbraio 2010 (R.G.N.R. n. 5736/2010), da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e all’ordinanza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 20 ottobre 2010, promosso dal Senato della Repubblica con ricorso depositato in cancelleria il 21 dicembre 2010 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.



Ritenuto che, con ricorso depositato il 21 dicembre 2010, il Senato della Repubblica ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell’udienza preliminare di quest’ultimo tribunale, chiedendo a questa Corte di dichiarare che non spettava a tali procuratori «esperire indagini a carico dell’on. Mario Clemente Mastella, Ministro all’epoca dei fatti contestati, omettendo di trasmettere, ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989, gli atti al Collegio per i reati ministeriali di cui al successivo articolo 7» e che «non spettava al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Napoli (…) rigettare con l’ordinanza del 20 ottobre 2010 l’eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli a giudicare il Ministro della giustizia on. Mario Clemente Mastella, e di procedere secondo il rito ordinario»;

che, in seguito alle indagini iniziate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e concluse da quella di Napoli e ad altre indagini di questa procura, senza che, in entrambi i casi, gli atti fossero stati trasmessi al tribunale dei ministri, sono state formulate due richieste di rinvio a giudizio a carico del Ministro Mastella (l’una dell’11 maggio 2009, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 8213/09; l’altra, del 2 febbraio 2010, nel procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. 5736/10);

che, con ordinanza del 20 ottobre 2010, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha ritenuto che «i reati dall’accusa attribuiti a Mastella, pur se riferibili ad un periodo in cui questi era Ministro della giustizia, in nulla sono collegabili all’esercizio di quelle funzioni», ha rigettato l’eccezione di incompetenza funzionale e ha disposto «procedersi oltre»;

che, secondo il Senato, con tali omissioni e con tali atti, di cui si chiede l’annullamento, l’Autorità giudiziaria avrebbe menomato le attribuzioni costituzionali spettanti al ricorrente in base all’art. 96 della Costituzione, in forza delle quali la Camera competente a deliberare sull’autorizzazione ivi prevista dovrebbe venire informata della pendenza di qualsiasi procedimento penale, se relativo a fatti attribuiti a chi abbia rivestito, al tempo di essi, la qualità di ministro, e avrebbe titolo a pretendere che, in tali casi, gli atti siano trasmessi, in base all’art. 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione), al tribunale dei ministri, quale «unico organo giudiziario legittimato ad indagare sulla notizia di reato addebitato al Ministro ed a qualificare, all’esito delle indagini, la natura del reato»;

che, secondo il Senato, solo per tale via, infatti, il ramo competente del Parlamento sarebbe in grado di esprimere la propria valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale del reato, in relazione all’art. 96 Cost.;

che, nel caso di specie, viceversa, il Senato, ignaro della pendenza del procedimento, sarebbe stato «posto nella condizione inammissibile di dovere ricercare altrimenti le informazioni necessarie all’esercizio dei suoi poteri di prerogativa», dapprima, attivando il Ministro della giustizia pro tempore, in data 22 dicembre 2009 e 17 giugno 2010, affinché acquisisse ogni elemento conoscitivo utile; in seguito, in data 30 ottobre 2010, richiedendo la trasmissione degli atti direttamente al Presidente del Tribunale di Napoli, che, il 16 novembre 2010, avrebbe dato atto dell’intervenuta trasmissione, in data 2 novembre 2010, da parte del Procuratore della Repubblica al Ministro, a seguito di richiesta del secondo risalente al precedente 4 ottobre;

che, osserva il ricorrente, fin dalle origini l’ordinamento repubblicano, pur devolvendo alla Corte costituzionale il giudizio sui reati ministeriali, aveva avvertito la necessità di «una disciplina analitica dei rapporti fra la giurisdizione penale costituzionale e la giurisdizione penale comune», disposta sia con gli artt. da 10 a 14 della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di accusa), sia con l’art. 8 della legge 10 maggio 1978, n. 170 (Nuove norme sui procedimenti d’accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20): in particolare, si era stabilito che, in caso di inizio dell’azione penale a carico di un ministro, il pubblico ministero fosse tenuto a darne notizia al Presidente della Camera, che ne informava la Commissione parlamentare inquirente; veniva poi demandata a questa Corte la risoluzione di eventuali conflitti tra Commissione e Autorità giudiziaria;

che, a seguito della revisione dell’art. 96 Cost., a parere del Senato, permane la medesima esigenza di coinvolgere in ogni caso la Camera competente, ove sia avviato un procedimento penale a carico di un ministro, come questa Corte avrebbe riconosciuto con la sentenza n. 241 del 2009, sulla base dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989;

che, per tale ragione e al fine di consentire l’eventuale esercizio del potere di autorizzazione previsto dall’art. 96 Cost., «il Collegio per i reati ministeriali costituisce il raccordo indefettibile per la regolazione dei rapporti dell’autorità giudiziaria con le Camere rappresentative»: esso, perciò, andrebbe investito ai sensi dell’art. 6 della legge costituzionale n. 1 del 1989 di ogni notizia di reato concernente un ministro, affinché eserciti la propria valutazione anche in ordine al carattere ministeriale del reato e attivi, in tal caso, la Camera competente, ovvero, qualora il reato sia ritenuto di natura comune, disponga la cosiddetta archiviazione anomala e ne informi, in base all’art. 8 della medesima legge, la Camera per consentirle l’esercizio delle proprie attribuzioni;

che dovrebbe viceversa escludersi, a parere del Senato, l’esistenza (secondo quanto avrebbe affermato, in particolare, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli) di «una sorta di competenza esclusiva sulla competenza del potere parlamentare», esercitabile dall’Autorità giudiziaria: tale sarebbe la conclusione, invece, ove quest’ultima potesse procedere avverso un ministro nelle forme ordinarie, eludendo le attribuzioni del collegio per i reati ministeriali, e conseguentemente quelle, ad esse collegate da “un nesso strettissimo”, della Camera;

che ciò si sarebbe, invece, verificato nel caso di specie, da parte sia delle procure, sia del giudice dell’udienza preliminare, il quale avrebbe dovuto prendere atto di tale circostanza, al fine di «quanto meno (…) provvedere autonomamente» ad informare il Senato;

che, secondo il ricorrente, non sarebbe discutibile la propria legittimazione a sollevare il conflitto, in quanto il Senato della Repubblica è la Camera competente a concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Mastella, sia per la posizione di senatore dallo stesso rivestita all’epoca dei fatti, sia per la circostanza che quando l’azione penale è stata esercitata nei suoi confronti egli aveva cessato di appartenere al Parlamento; né sarebbe contestabile la legittimazione delle autorità giudiziarie coinvolte, nella specie il Tribunale di Napoli, Sezione Gip/Gup, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, a resistervi;

che ricorrerebbe, parimenti, il requisito oggettivo del conflitto, che riguarda la menomazione della sfera di attribuzioni direttamente conferite al Senato della Repubblica dalla Costituzione e dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, determinata dalla condotta degli organi giudiziari predetti, che avrebbero omesso il compimento di adempimenti processuali, previsti a tutela delle prerogative del Senato, svolgendo le indagini e disponendo la prosecuzione del procedimento nelle “forme ordinarie”;

che, infine, il ricorrente osserva di avere interesse a proporre il ricorso, dal momento che l’illegittima procedura con cui l’Autorità giudiziaria ordinaria ha qualificato come non ministeriali i reati addebitati al Ministro Mastella lo avrebbe privato di ogni possibilità di partecipazione e di coinvolgimento nel procedimento, indispensabili per il compimento delle proprie valutazioni al riguardo.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine all’ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo della sussistenza della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», restando impregiudicata ogni ulteriore e diversa valutazione, anche in punto di ammissibilità;

che, quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi, il Senato della Repubblica è legittimato a sollevare conflitto, al fine di difendere le attribuzioni che gli spettano ai sensi dell’art. 96 Cost. (sentenze n. 241 del 2009 e n. 403 del 1994; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 217 del 1994);

che la legittimazione a resistere nel presente conflitto va riconosciuta al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente, nel procedimento di cui è investito, la volontà del potere cui appartiene, in ragione dell’esercizio di funzioni giurisdizionali svolte in posizione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita (da ultimo, ordinanza n. 211 del 2010);

che, parimenti, sono legittimati a resistere nel conflitto i Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Santa Maria Capua Vetere e di Napoli, in quanto direttamente investiti delle funzioni previste dall’art. 112 Cost. e dunque gravati dall’obbligo non solo di esercitare l’azione penale, ma anche di svolgere le attività di indagine a questa finalizzate (ordinanze n. 276 del 2008; n. 73 del 2006; n. 404 del 2005);

che, con riguardo ai presupposti oggettivi, il ricorso è indirizzato a garanzia di una sfera di attribuzioni costituzionali, desumibili, secondo la prospettazione del Senato della Repubblica, dall’art. 96 Cost. e dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;

che, ai sensi dell’art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, va disposta la notificazione del ricorso e della presente ordinanza anche alla Camera dei deputati, stante l’identità della posizione costituzionale dei due rami del Parlamento in relazione alle questioni di principio da trattare (sentenza n. 7 del 1996; ordinanze n. 211 del 2010; n. 8 del 2008; n. 102 del 2000; n. 470 del 1995).



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Senato della Repubblica nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con il ricorso in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente Senato della Repubblica;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli e al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, nonché alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni dall’ultima notificazione, a norma dell’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 103/2011

Ordinanza 103/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 6 ter del decreto legge 30/12/2008, n. 208, introdotto dalla legge di conversione 27/02/2009, n. 13.
Massime:
Atti decisi: ord. 337/2010


ORDINANZA N. 103

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, promosso dal Tribunale ordinario di Sondrio nel procedimento vertente tra Schenatti Elide ed altri e la F.A.B. Funivia Al “Bernina” s.p.a. con ordinanza dell’8 giugno 2010, iscritta al n. 337 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.



Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio – nel corso di una controversia proposta dai proprietari di un’abitazione per la eliminazione delle immissioni acustiche derivanti dalla gestione di un impianto di risalita ad uso turistico e per il risarcimento dei danni – con ordinanza emessa l’8 giugno 2010, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, secondo il quale «nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»;

che il rimettente premette che la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda, invocando l’avvenuto rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, il preuso dell’impianto e la destinazione turistico-sportiva della zona, e che l’espletata c.t.u. ha accertato «un significativo superamento del limite c. d. di normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., secondo i parametri elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza, mentre risultano pienamente rispettati i limiti dettati dal Regolamento Locale di igiene e dalle disposizioni disciplinanti la specifica sorgente»;

che, peraltro, secondo il giudice a quo «la norma non può essere interpretata altrimenti che come una deroga ed una limitazione allo stesso art. 844 cit., nel senso che il Giudice non potrà più, in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilità alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovrà limitarsi a rilevare l’eventuale violazione delle disposizioni – di fonte legislativa od anche regolamentare – relative alla sorgente stessa ed il preuso»;

che, pertanto, il rimettente – ritenuto che la domanda proposta dovrebbe essere rigettata, nonostante il superamento dei limiti di normale tollerabilità ricavabili dall’art. 844 cod. civ. – deduce che la norma censurata violerebbe gli evocati parametri, per il diverso trattamento degli atti di immissione e/o di emissione acustica rispetto a quelli di altra natura e per la lesione del diritto alla salute, sotto lo specifico aspetto del diritto al riposo ed alla tranquillità individuale, perché impedisce di applicare la norma primaria “in bianco” contenuta nell’art. 844 cod. civ. e perché impone di dare preminenza al preuso ed ai parametri determinati da norme di carattere integrativo, anche di rango secondario, che possono rendere mutevoli ed imprevedibili i livelli di salubrità del luogo;

che, in punto di rilevanza della questione, il rimettente osserva che – dichiarata incostituzionale la norma censurata – egli potrebbe passare al vaglio dell’effettiva operatività, nel caso specifico, della tutela contenuta nell’art. 844 cod. civ;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità della sollevata questione in quanto il rimettente: a) omette di specificare se l’asserita intollerabilità delle immissioni comporti in concreto un danno per la salute degli attori; b) non esamina l’eccezione di preuso sollevata dalla convenuta; c) omette di indicare le norme regolamentari che fisserebbero parametri non compatibili con le esigenze di tutela garantite dall’art. 844 cod. civ.;

che, nel merito, la difesa erariale deduce la manifesta infondatezza della questione medesima, sia sotto il profilo della denunciata violazione del principio di uguaglianza, che non osta alla introduzione di una norma particolare per una sola specie di immissioni, sia sotto il profilo della dedotta violazione della tutela della salute, giacché – se è vero che la norma censurata ha la funzione di integrare il contenuto dispositivo della norma “in bianco” dell’art. 844 cod .civ. – ciò non significa affatto che in tal modo, nel nome di una incondizionata applicazione a qualsiasi norma di legge o regolamento che preveda particolari parametri di emissione, il giudice sia costretto a negare tutela al proprietario del fondo interessato da immissioni moleste, anche quando esse si traducano in un danno per la sua salute;

che, infatti – l’Avvocatura generale dello Stato rileva – il legislatore ha opportunamente affermato che il rispetto dei parametri legislativi e regolamentari fa presumere la normalità dell’esercizio dell’attività ed impone al proprietario di sopportare le molestie arrecate al fondo, in base ad un corretto contemperamento degli opposti interessi.

Considerato che il rimettente censura l’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, secondo il quale «Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso»;

che il rimettente deduce che la norma censurata violerebbe l’articolo 3 della Costituzione, in ragione del diverso trattamento degli atti di immissione e/o di emissione acustica rispetto a quelli di altra natura, nonché l’art. 32 Cost. per la lesione del diritto alla salute, sotto lo specifico aspetto del diritto al riposo ed alla tranquillità individuale, perché impedirebbe di applicare la norma primaria “in bianco” contenuta nell’art. 844 cod. civ., che vieta le immissioni non tollerabili, e perché imporrebbe di dare preminenza al preuso ed ai parametri determinati da norme di carattere integrativo, anche di rango secondario, che possono rendere mutevoli ed imprevedibili i livelli di salubrità del luogo;

che, con riferimento a tale secondo profilo di censura, va rilevato che il rimettente (come eccepito dalla difesa dello Stato) omette di specificare se il riscontrato superamento del limite di normale tollerabilità delle immissioni acustiche comporti nel caso concreto un effettivo danno per la salute fisio-psichica degli attori;

che la completa assenza di qualsiasi motivazione sul punto – atteso che l’esposizione ad immissioni sonore intollerabili non costituisce di per sé prova dell’esistenza di danno alla salute (Cassazione, terza sezione civile, 10 dicembre 2009, n. 25820), la cui risarcibilità non consegue automaticamente dal superamento dei limiti di cui all’art. 844 cod. civ. ma è subordinata all’accertamento dell’effettiva esistenza di una lesione fisica o psichica eventualmente azionabile ai sensi degli artt. 2043 e 2058 cod. civ. – vale a determinare l’inammissibilità della questione per insanabile astrattezza (ordinanza n. 5 del 2010), in quanto tale difetto di motivazione non consente alla Corte di valutarne la rilevanza ai fini della definizione del giudizio a quo (ordinanza n. 338 del 2010);

che, inoltre, il rimettente fonda i propri dubbi di incostituzionalità sulla asserita portata derogatoria della norma censurata rispetto alla disposizione codicistica, ed in particolare sulla sopravvenuta limitazione dell’ambito valutativo del giudicante che, a suo dire, «non potrà più, in presenza di specifiche discipline relative alla sorgente delle emissioni acustiche e di un preuso, valutare la normale tollerabilità alla luce dei parametri elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza, ma dovrà limitarsi a rilevare l’eventuale violazione delle disposizioni – di fonte legislativa od anche regolamentare – relative alla sorgente stessa ed il preuso»;

che, tuttavia, (come ancora eccepito dalla Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo non indica quali (e di quale rango) siano le disposizioni pubblicistiche che disciplinerebbero nella fattispecie la specifica sorgente sonora degli impianti sciistici, né chiarisce se a suo avviso debba farsi riferimento ai limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, evocato in giudizio dalla difesa della società convenuta, e/o a quelli (solo genericamente evocati nell’ordinanza di rimessione) dettati dal Regolamento Locale di igiene e dalle «disposizioni disciplinanti la specifica sorgente»;

che siffatta omissione si traduce in un vizio di carente descrizione della fattispecie che non permette alla Corte di verificare la rilevanza della sollevata questione;

che va, infine, rilevato che il rimettente si limita apoditticamente ad affermare detta asserita portata derogatoria e limitativa della disposizione censurata, senza tuttavia (in assenza peraltro, nello specifico, di univoci precedenti giurisprudenziali e, quindi, di diritto vivente), tentare di sperimentare diverse interpretazioni idonee a preservare la norma stessa dai sollevati profili di denunciata incostituzionalità, omettendo di motivare adeguatamente in ordine alla impossibilità di dare di essa una lettura idonea a superare tali dubbi (ordinanze n. 15 del 2011 e n. 322 del 2010);

che, sul piano ermeneutico, appare infatti completamente inesplorato il tentativo di fornire una identificazione del significato e dell’ambito della assai generica locuzione «sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso», contenuta nella norma in esame, cui il rimettente conferisce del tutto apoditticamente una portata derogatoria rispetto alla disciplina codicistica in tema di immissioni;

che, in particolare, il giudice a quo non adempie al dovere di chiarire quale sia la eventuale influenza di tale clausola di salvezza rispetto ai criteri civilistici di accertamento (riferiti eventualmente anche alla lesione del diritto alla salute) del limite della normale tollerabilità delle immissioni acustiche, che la norma medesima prevede che continuino ad essere applicati «ai sensi dell’art. 844 cod. civ.»;

che, peraltro, con riguardo a ciò, il rimettente trascura altresì di considerare che (nel pur variegato contesto giurisprudenziale di legittimità) è consolidato il principio che differenzia – quanto ad oggetto, finalità e sfera di applicazione – la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l’una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l’altra diretta – con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. – alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte;

che, per tali motivi, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente), introdotto dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 32 della Costituzione, dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 102/2011

Ordinanza 102/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 09/03/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 1, c. 1°, del regio decreto 16/03/1942, n. 267, nel testo sostituito dall?art. 1, c. 1°, del decreto legislativo 09/01/2006, n. 5 e dall?art. 1, c. 1°, del decreto legislativo 12/09/2007, n. 169.
Massime:
Atti decisi: ord. 326/2010


ORDINANZA N. 102

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo, nel procedimento a carico di Giarrusso Francesco n.q. di titolare dell’impresa individuale Giarrusso Gomme, con ordinanza del 1° dicembre 2009 iscritta al n. 326 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.



Ritenuto che il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 1° dicembre 2009, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), «nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 2-ter e ss.» della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere);

che, secondo l’ordinanza di rimessione, nel giudizio principale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Palermo, con ricorso depositato in data 19 marzo 2009, ha chiesto che sia dichiarato il fallimento di F.G., titolare dell’impresa individuale G. Gomme, il quale ha dedotto che detto Tribunale, con decreto del 17/20 giugno 2005, aveva disposto il sequestro ex art. 2-ter della legge n. 575 del 1965 dell’impresa e del complesso dei beni aziendali, nominando un amministratore giudiziario, ed ha, quindi, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, ha chiesto il rigetto della domanda per decorso del termine di cui all’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo sostituito dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 5 del 2006), in quanto «già in data 31 ottobre 2006 l’impresa aveva di fatto cessato la propria attività», contestando, altresì, l’esistenza dello stato d’insolvenza;

che, disposta la convocazione anche dell’amministratore giudiziario, questi ha dedotto «di avere di fatto cessato l’attività a far data dal 14 novembre 2006 (essendo stato autorizzato dal Giudice delegato alla misura di prevenzione a rilasciare l’immobile sede dell’attività ed a licenziare l’unico dipendente dell’impresa)», precisando «che, con decreto del 24 ottobre 2007, la sezione misure di prevenzione aveva disposto la confisca (non ancora divenuta definitiva) della ditta individuale […] e del relativo patrimonio aziendale», ed ha concluso per il rigetto del ricorso, eccependo il difetto di legittimazione attiva del pubblico ministero, «l’intervenuta cessazione ultrannuale dell’attività d’impresa» e l’insussistenza del debito invocato quale sintomo dello stato d’insolvenza;

che, ad avviso del rimettente, il giudizio deve ritenersi correttamente instaurato, sebbene il ricorso sia stato proposto dal pubblico ministero a seguito di «segnalazione» effettuata dal Tribunale ordinario di Palermo con il decreto di archiviazione di un precedente ricorso di fallimento depositato da un creditore in danno di F.G.;

che, inoltre, secondo il giudice a quo, l’impresa in esame, «sebbene di fatto inattiva dal novembre 2006 (data del rilascio dell’immobile sede dell’attività e di licenziamento dell’unico lavoratore dipendente, in forza di specifiche autorizzazioni del Giudice delegato alla misura di prevenzione), non risulta essersi cancellata dal registro delle imprese» e, quindi, non sarebbe decorso il termine annuale di cui all’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942, il quale, nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007, applicabile nel giudizio principale, non consente all’imprenditore di provare di avere cessato l’attività in una data diversa da quella della cancellazione dal registro delle imprese;

che, tuttavia, ad avviso del rimettente, il citato art. 1, primo comma, «nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex art. 2-ter e ss. legge n. 575 del 1965», violerebbe l’art. 3 Cost., realizzando una ingiustificata lesione del principio di eguaglianza sostanziale, «in quanto si farebbero subire le medesime conseguenze giuridiche (fallimento) a soggetti che si trovano in situazioni affatto differenti: nell’un caso, l’imprenditore nel pieno e libero esercizio della propria attività economica; nell’altro, l’imprenditore solo formale (in quanto mero titolare dell’impresa), estromesso per factum principis dall’amministrazione dell’attività economica, affidata ad altro soggetto»;

che la norma censurata recherebbe, altresì vulnus: all’art. 24 Cost., poiché l’imprenditore «subirebbe una menomazione del proprio diritto di difesa nel procedimento prefallimentare, in quanto non disporrebbe di tutti gli elementi conoscitivi relativi all’impresa e della documentazione contabile necessaria per poter contraddire al ricorso, e, in particolare, per poter eventualmente contestare la sussistenza dello stato di insolvenza, [e] il superamento dei limiti dimensionali»; all’art. 41 Cost., in quanto, benché l’imprenditore non sia più tale «per le ragioni sopra illustrate, subirebbe la più ampia limitazione della propria libertà di iniziativa economica a cagione dell’insolvenza di un’impresa che non risulta più dal medesimo governata né gestita, in quanto coattivamente amministrata da altro soggetto»;

che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, poiché il rimettente non avrebbe adeguatamente motivato la sussistenza dei presupposti per l’apertura della procedura concorsuale (tenuto conto della mancanza di creditori e dell’avvenuta cessazione dell’attività d’impresa), omettendo altresì di sperimentare la possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma in esame e di considerare che F.G., alla data del sequestro e della nomina dell’amministratore giudiziario, già versava in stato d’insolvenza, con conseguente irrilevanza della questione di legittimità costituzionale;

che, nel merito, le censure riferite all’art. 3 Cost. sarebbero infondate, perché non sarebbero comparabili le situazioni dell’imprenditore commerciale, a seconda che sia stato o meno assoggettato ad una misura di prevenzione patrimoniale, ed in quanto l’ammissibilità del fallimento nella seconda di dette ipotesi sarebbe frutto di un ragionevole bilanciamento di interessi e dell’esigenza di evitare un vuoto normativo;

che, ad avviso dell’interveniente, la norma censurata neppure violerebbe l’art. 24 Cost., poiché, dopo la riforma del 2006, «la dichiarazione di fallimento non è più assimilabile ad una sanzione civile»; in ogni caso, per escludere il denunciato vulnus di tale parametro costituzionale, sarebbe sufficiente «una lettura costituzionalmente orientata dell’impianto normativo, tale da consentire, ove il caso, l’intervento della parte nella procedura prefallimentare»;

che, infine, conclude l’Avvocatura generale dello Stato, l’identificazione da parte della giurisprudenza di congrue modalità di composizione delle interferenze determinate dalla coesistenza della misura di prevenzione patrimoniale e del fallimento e la prevalenza dell’interesse pubblico rispetto all’interesse individuale dimostrerebbero l’infondatezza della censura riferita all’art. 41 Cost.

Considerato che il Tribunale ordinario di Palermo, con ordinanza del 1° dicembre 2009, dubita, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80);

che, ad avviso del giudice a quo, il citato art. 1, comma 1, violerebbe gli artt. 3, 24 e 41 Cost., «nella parte in cui non esclude dall’assoggettabilità a fallimento l’imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ex artt. 2-ter e ss» della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e, in particolare, il «sospetto di incostituzionalità» di detta norma sarebbe «evidente in tutte quelle ipotesi – come quella oggetto di esame – in cui la gestione dell’attività in capo all’amministratore di nomina giudiziale si protragga per un apprezzabile lasso di tempo»;

che il rimettente indica, altresì, che: il ricorso di fallimento è stato proposto il 19 marzo 2009; F.G. ha eccepito di avere cessato l’attività d’impresa il 31 ottobre del 2006; l’amministratore giudiziario ha dedotto «di avere di fatto cessato l’attività a far data dal 14 novembre 2006 (essendo stato autorizzato dal Giudice delegato alla misura di prevenzione a rilasciare l’immobile sede dell’attività ed a licenziare l’unico dipendente dell’impresa)»;

che, ad avviso del giudice a quo, la cessazione dell’attività, in difetto della cancellazione dal registro delle imprese, non potrebbe, tuttavia, impedire la dichiarazione di fallimento anche perché, in virtù di un’interpretazione non implausibile dell’art. 10 del r.d. n. 267 del 1942 (nel testo modificato dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 169 del 2007), l’imprenditore non avrebbe facoltà di dimostrare il momento dell’effettiva cessazione dell’attività;

che risulta, quindi, palese come l’eventuale assoggettamento di F.G. alla procedura concorsuale, nella specie, costituirebbe essenzialmente frutto di un inconveniente di fatto, perché conseguente solo alla mancata cancellazione dal registro delle imprese, non avendo, peraltro, il rimettente neanche dubitato dell’ammissibilità di siffatta cancellazione successivamente all’instaurazione della procedura di prevenzione, con conseguente manifesta inammissibilità della questione (per tutte, ordinanza n. 109 del 2010);

che, sotto un ulteriore e concorrente profilo, va rilevato che l’ordinanza di rimessione dà atto che, secondo F.G., i beni costituenti l’azienda sono stati oggetto di sequestro ex lege n. 575 del 1965, mentre, ad avviso dell’amministratore giudiziario, sarebbe sopravvenuto il provvedimento di confisca;

che, in presenza di dette divergenti indicazioni, il giudice a quo non specifica, con la dovuta precisione, quale sia lo stato della procedura di prevenzione, omissione questa che comporta un difetto di descrizione della fattispecie, la quale costituisce un’ulteriore ragione di inammissibilità della questione (tra le più recenti, ordinanze n. 65 e n. 63 del 2011), poiché, da un canto, impedisce di accertare se la richiesta addizione concerna il caso della sottoposizione dei beni dell’imprenditore al sequestro, ovvero anche il caso in cui ne sia stata disposta la confisca; dall’altro, influisce sulla motivazione della rilevanza in ordine all’ipotesi effettivamente sussistente nel caso in esame;

che, pertanto, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla modalità di formulazione del petitum ed all’indeterminatezza del contenuto dell’intervento richiesto dal rimettente, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell’articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80) e dall’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 41 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Palermo, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 101/2011

Ordinanza 101/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI

Udienza Pubblica del 23/02/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 13, c. 1°, della legge 30/03/1971, n. 118.
Massime:
Atti decisi: ord. 213/2010


ORDINANZA N. 101

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra K. N. A. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro – chiamato a pronunciarsi su una domanda (proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007) di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile –, con ordinanza emessa il 1° dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente – premesso che la concessione della provvidenza economica in oggetto (spettante anche allo straniero extracomunitario titolare, come nella specie, di carta di soggiorno) è altresì subordinata alla disponibilità di redditi personali assoggettabili ad Irpef inferiori a limiti legalmente predeterminati (ex art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante «Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile») – osserva che la ricorrente nel giudizio a quo, pur in possesso del requisito sanitario di legge («determinando le patologie certificate una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%»), e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l’anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00), risulta svolgere attività lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; e ritiene altresì che la rilevanza della questione non possa essere esclusa da eventuali diverse prassi amministrative, tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, non assumendo le predette prassi valore vincolante per esso giudicante;

che, nel merito, il rimettente osserva che, in materia di prestazioni assistenziali, le scelte connesse alla individuazione della categoria dei beneficiari, pur se necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, devono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza; viceversa, nello specifico, non parrebbe ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa. Infatti, per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore (ex art. 38 Cost.) per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

che, quindi, la norma censurata finirebbe con l’assumere portata “premiante” nei confronti dell’invalido che, pur avendo conservato residua capacità lavorativa, non si attivi per la ricerca di altra occupazione, mentre avrebbe portata “penalizzante” nei confronti dell’invalido che abbia reperito altra occupazione, senza tuttavia trarre dalla stessa redditi adeguati al proprio mantenimento;

che si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della sollevata questione deducendo, da un lato, la carenza di esposizione completa dei fatti di causa, e rilevando, dall’altro lato, che il dubbio di legittimità non tiene conto del fatto che l’Istituto già opera nel senso di ritenere privo di rilievo lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente quando il reddito annuale dello stesso non superi quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa assume giuridica rilevanza ai fini della concessione dell’assegno solo nella misura in cui dà luogo ad un reddito superiore al limite reddituale sancito dall’art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979; sicché, deve ritenersi che hanno diritto all’assegno mensile i percettori di un reddito annuo inferiore al predetto importo, sia nel caso in cui prestino attività lavorativa, sempre entro i limiti che non rilevano ai fini fiscali, sia nel caso in cui non lavorino;

che, in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa dello Stato deduce anche l’inammissibilità della sollevata questione in ragione della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, coerente con quella posta a base delle evocate prassi applicative seguite dall’INPS.

Considerato che il rimettente censura l’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12»;

che, per il giudice a quo, la norma – «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido» – si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, in materia di prestazioni assistenziali, non appare ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa; e con l’art. 38 Cost., giacché per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

che l’ordinanza di rimessione è affetta da diversi profili di inammissibilità;

che, in primo luogo, il rimettente – nel censurare l’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, «come modificato» dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 – non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio a quo, la cui domanda è stata proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma medesima (ex art. 94 della medesima legge n. 247 del 2007), che ha sostituito il requisito della «incollocazione al lavoro» del richiedente, previsto dall’originario testo dell’art. 13, primo comma, con quello sottoposto al presente vaglio di costituzionalità;

che alla mancata argomentazione sul punto si aggiunge anche una carente descrizione della fattispecie concreta, giacché il rimettente non solo non esplicita – come eccepito dall’INPS – il motivo del mancato riconoscimento, nella fase amministrativa, della prestazione richiesta dalla ricorrente, ma, quanto al possesso da parte della ricorrente medesima del requisito sanitario di legge, si limita genericamente a dedurre che «le patologie certificate» determinerebbero «una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%», senza tuttavia specificare se la sua conclusione circa la concreta sussistenza di detto requisito sia derivata dalla rituale acquisizione e valutazione di prove avvenuta in corso di causa (eventualmente all’esito di consulenza tecnica medico-legale), ovvero si basi esclusivamente su una acritica adesione alle affermazioni di parte contenute nel ricorso introduttivo;

che tali carenze argomentative e descrittive si traducono in altrettanti vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione (sentenza n. 360 del 2010 ed ordinanza n. 306 del 2009) e di insufficiente descrizione della fattispecie concreta (ordinanze n. 363 e n. 338 del 2010), che impediscono a questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio;

che, infine, sotto altro profilo, va anche rilevato che (come ulteriormente eccepito dall’INPS e dall’Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo – il quale pure fa mostra d’essere a conoscenza dell’esistenza di «diverse prassi amministrative tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico» – si limita apoditticamente ad affermare l’assenza di valore vincolante di dette prassi per esso giudice, chiamato a verificare l’«effettiva ricorrenza della (intera) fattispecie costitutiva del diritto delineata dal legislatore»;

che, così argomentando, il rimettente si sottrae al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, omettendo altresì di motivare adeguatamente in ordine al motivo della ritenuta impossibilità di dare della norma medesima una lettura idonea a superare tali dubbi, pur in presenza di altra opzione ermeneutica su cui viene fondata l’applicabilità della disposizione stessa nel senso da lui auspicato (ordinanze n. 322 del 2010 e n. 257 del 2009);

che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione – dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 100/2011

Ordinanza 100/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore NAPOLITANO

Camera di Consiglio del 09/02/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a), della legge 15/07/2009, n. 94.
Massime:
Atti decisi: ord. 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241/2010


ORDINANZA N. 100

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Gallarate con quattro ordinanze del 4 febbraio 2010, una dell’11 marzo 2010, tre del 22 aprile 2010 e cinque dell’11 maggio 2010, rispettivamente iscritte ai nn. da 229 a 241 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano.



Ritenuto che, con tredici ordinanze, identiche nella parte motiva, emesse quattro il 4 febbraio 2010, una l’undici marzo 2010, tre il 22 aprile 2010 e cinque l’undici maggio 2010, nell’ambito di distinti procedimenti penali, il Giudice di pace di Gallarate ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), per violazione degli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione;

che il rimettente, in tutte le ordinanze, premette in fatto di essere investito del processo penale nei confronti di cittadini extracomunitari, imputati del reato di ingresso o soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

che, in particolare, l’art. 1, comma 16, della legge n. 94 del 2009 ha introdotto, nel d.lgs. n. 286 del 1998, l’art. 10-bis che prevede la nuova fattispecie criminosa dell’ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sanzionando con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro «lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, nonché di quelle di cui all’art. 1 della legge 28 maggio 2007 n. 68»;

che, ad avviso del Giudice di pace di Gallarate, la norma censurata violerebbe il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost. perché la scelta di far discendere una sanzione di tipo penale dalla condotta di chi si introduce o si intrattiene clandestinamente nel territorio nazionale mancherebbe di un fondamento giustificativo;

che, infatti, la finalità perseguita dal legislatore sarebbe da ricercarsi esclusivamente nell’allontanamento dello straniero irregolare, finalità del tutto irragionevole nella vigenza di una normativa quale quella relativa all’espulsione di cui all’art. 13, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998, idonea a raggiungere il medesimo scopo;

che, pertanto, essendo l’ambito di applicazione della nuova figura contravvenzionale identico a quello della preesistente normativa sull’espulsione, per esser identici i soggetti destinatari e la ratio che ad entrambe le norme sottende, l’adozione dello strumento penale sarebbe del tutto privo di qualsivoglia giustificazione;

che l’irragionevolezza della nuova fattispecie penale emergerebbe anche sotto il profilo sanzionatorio, considerato nel suo complesso, comprensivo, quindi, non solo della pena dell’ammenda da 5.000 a 10.000 euro ma anche del divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave, quale quella dell’espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni (unico caso di misura sostitutiva più grave della sanzione principale sostituita);

che l’art. 3 Cost. risulterebbe violato sotto un altro specifico profilo, concernente la irragionevole disparità di trattamento tra la nuova fattispecie e quella di cui all’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, che prevede la punibilità dello straniero inottemperante all’ordine di allontanamento del Questore solo quando lo stesso si trattenga nel territorio dello Stato oltre il termine stabilito e «senza giustificato motivo»;

che, secondo il rimettente, l’assenza delle due condizioni sopraindicate comporta che sia sufficiente il venir meno, per un qualche motivo, del permesso di soggiorno perché sia immediatamente e automaticamente integrata una ipotesi di trattenimento illecito, senza alcuna possibilità, per l’interessato, di addurre una qualche giustificazione o di usufruire di un termine per potersi allontanare;

che, in tal senso, il Giudice di pace di Gallarate richiama le motivazioni della sentenza di questa Corte n. 5 del 2004 che ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, in virtù dell’interpretazione costituzionalmente orientata della clausola «senza giustificato motivo» considerata, al pari di altre simili rinvenibili nell’ordinamento, una «valvola di sicurezza» del meccanismo repressivo atta ad evitare «che la sanzione penale scatti allorché – anche al di fuori della presenza di vere e proprie cause di giustificazione – l’osservanza del precetto appaia concretamente inesigibile» per i più svariati motivi riconducibili «a situazioni ostative di particolare pregnanza che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva od oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa»;

che il nuovo art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998 sarebbe, secondo il rimettente, in contrasto con gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., avuto riguardo alla configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo;

che ciò che la nuova fattispecie incriminatrice sanziona sarebbe solo apparentemente una condotta (l’azione dell’ingresso e l’omissione del mancato allontanamento), in realtà in sé e per sé del tutto neutra agli effetti penalistici, mentre il vero oggetto della incriminazione sarebbe la mera condizione personale dello straniero, costituita dal mancato possesso di un titolo abilitativo all’ingresso e alla successiva permanenza nel territorio dello Stato, condizione tipica del migrante economico e priva di una qualche significatività sotto il profilo della pericolosità sociale;

che, pertanto, la criminalizzazione del migrante economico sarebbe in contrasto sia con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., che vieta ogni discriminazione fondata su condizioni personali e sociali, sia con la fondamentale garanzia costituzionale secondo cui si può essere puniti solo per fatti materiali (art. 25, secondo comma, Cost.);

che, anche in questo caso, il rimettente cita la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2007, in tema di applicabilità delle misure alternative alla detenzione agli stranieri clandestini, nella parte in cui si afferma che «il mancato possesso di un titolo abilitativo alla permanenza nel territorio dello Stato» costituisce «una condizione soggettiva» «che, di per sé non è univocamente sintomatica [...] di una particolare pericolosità sociale» dal che consegue «l’impossibilità di individuare nella esigenza di rispetto delle regole in materia di ingresso e soggiorno in detto territorio una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale» perché, sanzionando penalmente la clandestinità dello straniero, essa collega a tale condizione un implicito, quanto ingiustificato e irrazionale, giudizio di pericolosità sociale che è di per sé incompatibile «con il perseguimento di un percorso riabilitativo attraverso qualsiasi misura alternativa»;

che la nuova fattispecie sarebbe, infine, in contrasto con l’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

che, ancora una volta, il rimettente richiama la sentenza della Corte costituzionale con la quale si è dichiarata l’illegittimità costituzionale del reato di mendicità di cui all’art. 670 del codice penale non potendosi ritenere necessitato il ricorso alla regola penale per sanzionare la mera mendicità non invasiva che, risolvendosi in una semplice richiesta di aiuto, non poteva dirsi porre seriamente in pericolo i beni giuridici della tranquillità pubblica e dell’ordine pubblico (sentenza n. 519 del 1995);

che tale motivazione sarebbe applicabile anche ai nuovi poveri di oggi, vale a dire agli stranieri migranti, in quanto lo spirito solidaristico di cui è impregnata la Carta costituzionale dovrebbe impedire l’adozione di misure puramente repressive per risolvere il problema dell’immigrazione e lo straniero migrante non dovrebbe essere considerato pericoloso per l’ordine e la tranquillità pubblica e colpevole per il solo fatto di esistere;

che in tutte le ordinanze il Giudice di pace di Gallarate conclude affermando che le questioni sono rilevanti nei rispettivi giudizi poiché se accolte, con la conseguente declaratoria di illegittimità delle norme denunciate, comporterebbero l’assoluzione degli imputati.

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o analoghe, onde i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione;

che il rimettente dubita, in riferimento a plurimi parametri, della legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato;

che tutte le ordinanze di rimessione presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni;

che, in particolare, in tutte le ordinanze il capo d’imputazione riportato nella parte introduttiva è formulato in modo talmente generico da essere lo stesso per ognuna di esse;

che la successiva descrizione del fatto, specifica per ognuna delle ordinanze, è, in tutti i casi, del tutto insufficiente a descrivere compiutamente la fattispecie, così da precludere alla Corte di valutare la rilevanza delle questioni sollevate;

che, in mancanza di una compiuta descrizione della fattispecie concreta che ha dato origine all’imputazione, resta inibita a questa Corte la necessaria verifica circa l’influenza della questione di legittimità sulla decisione che deve assumere il rimettente;

che le questioni vanno dichiarate, pertanto, manifestamente inammissibili.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Gallarate con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Ordinanza 99/2011

Ordinanza 99/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA

Camera di Consiglio del 09/02/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 2, c. 1°, e 3, c. 1°, del decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973, n. 1032; art. 9, c. 1°, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 04/04/1947, n. 207.
Massime:
Atti decisi: ord. 265/2010


ORDINANZA N. 99

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, e 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato) e dell’articolo 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), promosso dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria nel procedimento vertente tra Renga Gabriella e l’I.N.P.D.A.P. ed altri con ordinanza del 25 maggio 2010 iscritta al n. 265 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.



Ritenuto che, con ordinanza del 25 maggio 2010, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al “personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica”»; dell’art. 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, «nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita “almeno un anno di iscrizione al Fondo”»; dell’art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), «nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad “almeno un anno di servizio continuativo”»;

che il rimettente è chiamato a giudicare sul ricorso proposto da un’insegnante di musica ai fini dell’accertamento del diritto a conseguire l’indennità di buonuscita (ai sensi del d.P.R. n. 1032 del 1973) e l’indennità di fine rapporto (ai sensi del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947), in relazione al periodo di insegnamento – di complessivi trentaquattro anni – non di ruolo, bensì svolto in forza di una serie di incarichi continuativi, non essendo stata la medesima mai inserita nei ruoli del personale statale;

che il giudice a quo esclude di poter accogliere l’eccezione di prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla ricorrente, avanzata dalle Amministrazioni convenute, non essendo ancora decorso detto termine prescrizionale in ragione della ritenuta cessazione del rapporto di lavoro nel 1998, cui è seguita la proposizione del ricorso giudiziario nel 1999, e ciò sul presupposto della unicità del rapporto lavorativo degli insegnanti “precari” statali, in quanto tra un contratto a termine ed il successivo si verrebbe ad instaurare un “nesso istituzionale”;

che, tuttavia, il rimettente sostiene che all’affermazione di unicità del rapporto lavorativo di specie, siccome riconosciuta in riferimento all’istituto della prescrizione, non possa del pari giungersi quanto alle pretese concernenti le indennità pretese dalla ricorrente, basandosi esse su norme – quelle impugnate – «di stretta interpretazione perché comportano oneri per la finanza pubblica»;

che, difatti, la formulazione sia dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973, là dove prevede che il diritto alla indennità di buonuscita si consegue «dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo», sia dell’art. 9, primo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947, là dove dispone che l’indennità di fine rapporto competa al personale «avente almeno un anno di servizio continuativo», non consentirebbero spazio alcuno ad interpretazione diversa da «quella logico-letterale»;

che, inoltre, in riferimento alla buonuscita, la pretesa della ricorrente non potrebbe trovare accoglimento anche in ragione del fatto che l’art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1032 del 1973 (anch’esso «di stretta interpretazione») esclude espressamente dal diritto all’indennità il «personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica»; ed alla “supplenza” è da ricondursi il servizio svolto dalla ricorrente, essendo «stato effettuato su posti non coperti dal personale di ruolo, vuoi per impedimenti temporanei, vuoi per mancata assegnazione»;

che, tanto premesso, il giudice a quo sostiene che «le citate disposizioni contrastino all’evidenza con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, rispettivamente per la violazione dei principi di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia»;

che, pertanto, il rimettente ritiene «non manifestamente infondati i dubbi di costituzionalità degli artt. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207, prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.»;

che, inoltre, viene sollevata «d’ufficio la questione di costituzionalità dell’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032/1973, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 Cost., rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518)».

che, quanto alla rilevanza delle questioni, il giudice a quo osserva che le norme impugnate risultano ostative all’accoglimento delle pretese azionate dalla ricorrente e, peraltro, anche là dove non fosse condivisa la tesi sull’unicità del rapporto di lavoro ai fini del computo del termine di prescrizione, «residuerebbe comunque la rilevanza della questione concernente l’art. 9, primo comma, d.lgs. c.p.s. 4 aprile 1947, n. 207», non essendo prescritta la domanda di corresponsione delle indennità di fine rapporto;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o, comunque, l’infondatezza delle questioni proposte;

che la difesa dello Stato rileva, anzitutto, che il rimettente non chiarisce, in fatto, se gli incarichi di insegnamento svolti dalla ricorrente abbiano tutti avuto durata infrannuale, ciò ridondando sulla adeguatezza della motivazione in punto di rilevanza della questione;

che, inoltre, il giudice a quo non si sarebbe fatto carico di una lettura costituzionalmente orientata delle norme denunciate, posto che avrebbe escluso immotivatamente che l’unicità del rapporto possa valere non soltanto ai fini della prescrizione, ma anche per le indennità pretese dalla ricorrente;

che l’Avvocatura generale dello Stato osserva, poi, che le questioni sarebbero inammissibili non solo perché si richiede alla Corte di procedere ad una modifica complessiva del sistema in presenza di una gamma di soluzioni possibili, la cui scelta non potrebbe che spettare al legislatore, ma anche per l’assoluto difetto di motivazione dell’ordinanza di rimessione sulla non manifesta infondatezza, essendosi limitato il rimettente alla evocazione dei parametri che si reputano lesi dalle norme impugnate;

che, in ogni caso, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri le questioni non sarebbero fondate, non essendo stato mai posto in discussione, né dalla sentenza n. 40 del 1973 di questa Corte, né dalla successiva sentenza n. 518 del 1987 (sull’incostituzionalità dell’art. 18 del d.lgs. C.p.S. n. 207 del 1947) «l’impianto della normativa oggi contestato dal TAR», quanto al possesso del requisito minimo di un periodo minimo di iscrizione al Fondo di previdenza ovvero di anzianità di servizio per il conseguimento dei benefici richiesti;

che, peraltro, proprio la previsione di un requisito specifico di anzianità contributiva «determina inevitabilmente il sorgere di situazioni differenziate nelle quali non per questo sono ravvisabili situazioni discriminatorie»;

che, inoltre, nessuna violazione dell’art. 36 Cost. potrebbe apprezzarsi ove non si consideri la retribuzione nella sua globalità e, dunque, «senza esaminare quanto è stato comunque erogato al lavoratore in ragione della (limitata) prestazione lavorativa svolta»;

che, conclude la difesa dello Stato, analogamente varrebbe per la dedotta lesione dell’art. 38 Cost., non potendosi reputare incostituzionale una disciplina che correla «la spettanza dei benefici ad una prestazione lavorativa connotata da minimi requisiti, ad esempio, di continuità», dovendosi anche tener conto della «discrezionalità legislativa nella determinazione della spettanza, dei tempi, modi e misura delle prestazioni sociali» in un bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, «tra i quali anche, fondamentale, quello del buon andamento della finanza pubblica»;

che, in prossimità della camera di consiglio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria illustrativa con la quale, ribadendo e sviluppando le argomentazioni già spese con l’atto di intervento, insiste per l’inammissibilità o, comunque, per la manifesta infondatezza delle questioni.

Considerato che il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

- dell’art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), «nella parte in cui nega il diritto alla buonuscita al “personale supplente delle scuole di istruzioni primarie e secondarie e degli istituti professionali di istruzione artistica”»;

- dell’art. 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, «nella parte in cui richiede per la maturazione della buonuscita “almeno un anno di iscrizione al Fondo”»;

- dell’art. 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), «nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di fine rapporto ad “almeno un anno di servizio continuativo”»;

che, ad avviso del rimettente, le disposizioni denunciate violerebbero gli artt. 3, 36 e 38 Cost. e cioè, «all’evidenza», rispettivamente i principi «di ragionevolezza, di proporzionalità della retribuzione e di disponibilità di mezzi adeguati alle esigenze della vecchiaia»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni sugli artt. 3, primo comma, d.P.R. n. 1032 del 1973 e 9, primo comma, d.lgs.C.p.S. n. 207 del 1947, essa è assunta in forza dei dubbi «prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.»;

che, inoltre, la questione sull’art. 2, primo comma, d.P.R. n. 1032 del 1973 è sollevata d’ufficio «rammentando come sia già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518)»;

che, alla luce di quanto emerge dall’ordinanza di rimessione, il giudice a quo non si fa carico di allegare alcuna reale argomentazione a sostegno dei parametri evocati (di cui agli 3, 36 e 38 Cost.), rinviando, altresì, per quanto concerne la denuncia degli artt. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973 e 9, primo comma, del d.lgs.C.p.S. n. 207/1947, ai dubbi «prospettati dall’attenta difesa della ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.»;

che si tratta, dunque, di rinvio motivazionale non soltanto per relationem – e, come tale, suscettibile di determinare l’inammissibilità della questione (tra le più recenti, sentenza n. 143 del 2010) – ma, viepiù, privo dei contenuti relazionali ai quali ci si rivolge;

che, anche in riferimento alla denuncia dell’ulteriore disposizione, le ragioni della censura appaiono assenti, non potendo integrare una motivazione a tal fine sufficiente il mero assunto per cui è «già stata giudicata fondata l’analoga questione attinente all’art. 18 d.lgs. c.p.s. n. 207/1947 (Corte cost. Sent. 17 dicembre 1987, n. 518)»;

che, peraltro, occorre rilevare che, nell’occasione evocata dal rimettente, veniva in rilievo la prevista esclusione degli insegnati con “nomina annuale” dal riconoscimento del diritto a percepire l’indennità di fine rapporto, non ponendosi in alcun modo in discussione la diversa posizione (così considerata nello stesso contesto della motivazione della sentenza n. 518 del 1987) degli insegnanti con nomina infra-annuale (analogamente, si veda anche sentenza n. 40 del 1973);

che, pertanto, in ragione delle riscontrate carenze dell’atto di promovimento del presente giudizio di legittimità costituzionale, le questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato), 3, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 1032 del 1973, e 9, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI


Sentenza 98/2011

Sentenza 98/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA

Udienza Pubblica del 23/02/2011 Decisione del 21/03/2011
Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22/07/2009.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 12/2009


SENTENZA N. 98

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11), relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Francesco Storace nei confronti del dott. Henry John Woodcock, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con ricorso notificato il 16 aprile 2010, depositato in cancelleria il 7 maggio 2010 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2009, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per il Senato della Repubblica.



Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 24 novembre 2009, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha proposto conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica per sentir dichiarare, da questa Corte, che non spetta al Senato medesimo affermare che i fatti per cui è in corso procedimento penale, dinanzi ad esso GUP, a carico di Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, concernono opinioni espresse nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, e, conseguentemente, per vedere annullata la relativa deliberazione adottata nella seduta del 22 luglio 2009 (Doc. IV-ter, n. 11).

Il ricorrente espone che il procedimento penale ha avuto origine dalla querela sporta dal magistrato Henry John Woodcock, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, per il reato di diffamazione a mezzo stampa, in riferimento ad una intervista rilasciata da Francesco Storace e pubblicata sul quotidiano La Repubblica in data 19 giugno 2006, dal titolo «Gossip e vendetta contro di noi».

Tale intervista – si sostiene nel ricorso – «si inseriva nel contesto del grande clamore suscitato dalla divulgazione delle risultanze di una indagine penale», condotta dall’anzidetto magistrato, «che aveva coinvolto Vittorio Emanuele di Savoia e che aveva poi determinato la trasmissione degli atti alla Procura di Roma per competenza in relazione alle indagini che interessavano a vario titolo alcuni esponenti del partito di Alleanza Nazionale».

L’imputazione nei confronti dell’allora senatore Storace era del delitto di diffamazione aggravata commessa con il mezzo della stampa per aver offeso, con attribuzione di fatti determinati, la reputazione dell’anzidetto magistrato, «mettendo in dubbio […] la correttezza, l’imparzialità e la serenità di giudizio del medesimo».

Il giudice confliggente evidenzia, ancora, che, a seguito di eccezione avanzata dalla difesa dell’imputato ex art. 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato), gli atti del procedimento penale erano stati trasmessi al Senato della Repubblica.

Nella seduta del 22 luglio 2009, l’Assemblea del Senato, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, deliberava l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost., delle dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, nel corso della anzidetta intervista.

Il ricorrente pone in rilievo che la Giunta, nella sua relazione, auspica un mutamento della giurisprudenza costituzionale in materia di insindacabilità parlamentare, tale da valorizzare il “contesto politico-parlamentare” in cui il fatto oggetto di incriminazione si colloca e, nella specie, la circostanza che la «inchiesta cosiddetta gossip investì pesantemente l’intero panorama politico italiano»; di qui, secondo la medesima Giunta, la sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia rese dal senatore Storace «sul fatto politico del giorno» e la sua funzione di parlamentare.

Ad avviso del ricorrente, non risulterebbe, invece, «che alcun dibattito in sede parlamentare si sia svolto in relazione alla indagine in questione, né che siano state discusse mozioni o altre iniziative parlamentari sempre con riferimento a tale vicenda», non essendo sufficiente «il clamore suscitato dalla inchiesta giudiziaria» a far assimilare le opinioni espresse da un parlamentare sul “fatto politico del giorno” alle opinioni espresse «nell’esercizio delle sue funzioni istituzionali».

Pertanto, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma sostiene che «le opinioni espresse dall’allora senatore Storace attengano unicamente alla sua veste di uomo politico e non anche all’esercizio delle sue funzioni di senatore, inquadrandosi perfettamente nella linea di difesa del partito politico di appartenenza, che si assume nello specifico ingiustamente aggredito da una inchiesta giudiziaria asseritamente mossa da finalità ed obiettivi politici, ma senza che rispetto a tali opinioni esista la benché minima correlazione con l’esercizio delle funzioni parlamentari».

Dunque, in assenza di atti tipici del parlamentare su cui poter fondare, nella specie, l’esistenza di un collegamento tra le dichiarazioni extra moenia e la funzione parlamentare, il ricorrente denuncia la menomazione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza dell’adozione, da parte del Senato, della indicata deliberazione.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile da questa Corte con l’ordinanza n. 130 dell’8 aprile 2010.

A seguito di essa, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma ha notificato il ricorso e l’ordinanza al Senato della Repubblica in data 16 aprile 2010 ed il successivo 7 maggio 2010 ha depositato tali atti, con la prova dell’avvenuta notificazione.

3. - Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo che il conflitto venga dichiarato inammissibile e infondato.

La difesa del Senato premette che il rapporto tra politica e magistratura da lungo tempo costituisce un nodo irrisolto del nostro sistema istituzionale. Questo fa sì che esso appartenga, ormai naturalmente, al dibattito politico e sia, dunque, centrale nel libero svolgimento della competizione tra le varie forze politiche rappresentative della società civile.

Nel ripercorre la ratio sottesa all’istituto della insindacabilità dei parlamentari, il Senato osserva che il diritto del parlamentare a svolgere la sua funzione con la più ampia libertà, diritto strettamente funzionale alla creazione e al mantenimento del raccordo tra la società e la decisione politica, non può trovare concreta attuazione senza la certezza che attorno al parlamentare sia garantito un adeguato spazio di protezione che gli consenta di respingere quegli attacchi che si pongono l’obiettivo specifico di minare l’indipendenza e la funzionalità del Parlamento.

Secondo la difesa del Senato, dato l’inscindibile legame funzionale tra esercizio del mandato parlamentare e funzionamento complessivo del sistema politico, la tutela della piena libertà dell’attività del parlamentare deve necessariamente riguardare un ambito più ampio della sola discussione parlamentare (essendo ormai superata una limitazione di tipo spaziale).

Richiamate, in particolare, le sentenze di questa Corte n. 379 del 1996 e n. 417 del 1999, nella memoria si rileva che, poiché l’istituto dell’insindacabilità per le opinioni espresse è strettamente connesso al libero svolgimento della funzione rappresentativa, lo stesso non può non modellarsi attorno alle nuove e mutevoli forme della rappresentanza politica, che non si svolge più solo nelle aule parlamentari, ma sempre più al di fuori di esse, soprattutto con l’ausilio dei mass-media. Pertanto, il sindacato che la Corte è chiamata a compiere per valutare l’esistenza di una ragionevole motivazione fornita alla deliberazione di insindacabilità approvata dalla Camera di appartenenza del parlamentare, non può prescindere dalla considerazione del più ampio e complesso quadro all’interno del quale, allo stato attuale, si svolge l’esercizio del mandato parlamentare.

Ed infatti, un apprezzamento che si limitasse ad un mera verifica della corrispondenza (o addirittura della identificazione) con gli atti tipici e tipizzati della funzione parlamentare sarebbe fortemente riduttivo e svilirebbe la funzione che deve essere assolta dalla insindacabilità parlamentare nell’attuale assetto costituzionale e politico. Esso, infatti, oltre a riproporre una concezione ormai superata per la quale solo le opinioni puntualmente riproduttive di quelle espresse in sede parlamentare sono qualificabili come vera attività parlamentare, finirebbe con l’eludere del tutto il collegamento tra le prerogative costituzionali del mandato parlamentare e la libertà del processo politico, che si sviluppa attraverso dinamiche del principio rappresentativo sempre più articolate e dalle potenzialità non rigidamente definibili.

In questa prospettiva, le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal senatore Storace non sarebbero altro che attività di denuncia pubblica delle particolari modalità – ritenute non conformi alla imparzialità e all’indipendenza della magistratura – di esercizio della funzione inquirente da parte di un pubblico ministero. Per di più, come riconosce lo stesso ricorso introduttivo del presente giudizio, l’intervista avrebbe ad oggetto “il fatto politico del giorno”, su cui si era aperto, ed andava avanti da mesi, un vivace confronto non solo a livello politico, ma anche nella società civile.

Al riguardo, la difesa del Senato richiama: l’articolo pubblicato su Il Giornale del 19 giugno 2006, dal titolo «Fini contro Woodcock: deve cambiare mestiere», in cui l’allora leader di AN denunciava la fantasia investigativa di Woodcock; la nota riservata della Procura generale presso la Cassazione datata 9 maggio 2006, che annuncia al CSM l’istruttoria disciplinare nei confronti di Woodcock, di cui si dà conto in un articolo del Giornale del 27 giugno 2006; l’interrogazione presentata in data 27 giugno 2006 (atto n. 2-00014) dal senatore Francesco Cossiga all’allora Ministro della giustizia, nella quale si chiede se fosse vero che la Sezione disciplinare del CSM, investita proprio del procedimento riguardante il pubblico ministero Woodcock, per istruzioni ricevute dai dirigenti dell’Associazione nazionale Magistrati avrebbe deciso di sospenderne l’esame «per non indebolire la Magistratura nel confronto con la classe politica»; la richiesta avanzata al CSM da parte del Capo dello Stato, in veste di Presidente, di ottenere un quadro completo delle pratiche riguardanti il pubblico ministero Woodcock (v. Il Giornale del 20 giugno 2006, “Il Quirinale vuole ‘indagare’ su Woodcock”, e La Repubblica del 21 giugno 2006, “Il CSM invia a Napolitano il fascicolo su Woodcock”); ancora, la segnalazione di violazione formale inviata al CSM in data 20 giugno dal Procuratore capo di Potenza per alcune presunte irregolarità compiute dal sostituto Woodcock di cui si dà conto su Il Corriere della Sera e su La Repubblica del 26 giugno 2006.

L’intervista rilasciata dal senatore Storace su La Repubblica il 19 giugno 2006 si inserirebbe perfettamente nel contesto della discussione politica del momento, che non poteva certo privarsi delle opinioni – anche espresse con forme particolari – di quegli esponenti politici che, per il ruolo ricoperto, assolvevano la funzione fondamentale di creazione del consenso. La denuncia del senatore Storace sarebbe dunque piena manifestazione della funzione parlamentare, cioè espressione di rappresentatività e volta al consolidamento del processo di decisione politica. Ragion per cui essa, a prescindere dal raccordo diretto e immediato con attività parlamentari tipiche, non potrebbe essere sottratta all’operatività dell'art. 68, primo comma, Cost.

La funzione del parlamentare – osserva la difesa del Senato – ben può consistere in una pubblica denuncia, senza che questa debba assumere particolari forme per rientrare nell’area dell’insindacabilità: è sufficiente che rimanga nei limiti del controllo che il rappresentante del popolo può esercitare, specialmente attraverso la pubblica denuncia dei fatti, sull’attività degli altri poteri dello Stato. Se si negasse la legittimità di queste critiche, verrebbe meno uno degli aspetti più significativi del mandato politico, che esprime rappresentanti interposti tra la comunità e gli apparati, con una funzione di cerniera, tale da assicurare la continuità del collegamento, indispensabile per dare reali contenuti alle istituzioni democratiche. Se il parlamentare non potesse denunciare all’opinione pubblica, con le forme e le modalità che ritiene più consone al raggiungimento del consenso, che l’iniziativa e il modus operandi di alcuni pubblici ministeri risultano – a suo giudizio – orientati in una certa direzione, verrebbe meno una garanzia essenziale per il reale svolgimento del suo mandato rappresentativo e politico.

Le opinioni espresse dal senatore Storace già andrebbero scriminate in quanto rientranti pienamente tra quelle di critica che qualunque cittadino può liberamente manifestare. In aggiunta a ciò, esse presenterebbero quelle caratteristiche tipiche delle garanzie dovute ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. a favore dei parlamentari: si tratta, infatti, di dichiarazioni fatte nell’esercizio del diritto, tipico di ciascun parlamentare, di criticare le disfunzioni di qualsiasi istituzione, concorrendo a determinare la formazione della volontà da parte dell’opinione pubblica e quindi del corpo elettorale.

La difesa del Senato sollecita un nuovo approccio rispetto al sindacato costituzionale sulle opinioni dai parlamentari, che superi lo stretto ancoraggio all’individuazione del nesso funzionale della pregressa attività parlamentare. Nel caso di specie, tra l’altro, l’assenza di precedente attività parlamentare tipica troverebbe la sua giustificazione, per un verso, nel fatto che la legislatura in cui Storace è stato eletto senatore della Repubblica (la XV) è iniziata il 28 aprile 2006, quindi appena un mese e mezzo prima dell’intervista incriminata; per l’altro, nella circostanza che, nella legislatura precedente, il predetto non esercitava il mandato parlamentare.

La soluzione del conflitti tra poteri dello Stato, come quello qui in esame, dovrebbe avvenire sulla scorta della valutazione effettiva e concreta, che non escluda anche un giudizio sulla reale lesività delle opinioni contestate al parlamentare delle dichiarazioni espresse dal medesimo rispetto alla reale portata della funzione parlamentare all’interno del quadro costituzionale.

Secondo la difesa del Senato, ove si richieda una corrispondenza delle dichiarazioni incriminate rispetto alla precedente attività parlamentare dell’allora senatore Storace, essa non potrebbe che riscontrarsi rispetto all’attività svolta dal gruppo parlamentare di appartenenza (gruppo di Alleanza Nazionale) – quale principale modalità di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento (Corte cost., sentenza n. 298 del 2004) – anche con riferimento alla legislatura precedente. E – sotto questo profilo – nella memoria si ricorda che l’attività inquirente posta in essere dal sostituto procuratore di Potenza, dott. Woodcock, è stata ampiamente trattata quale oggetto di sindacato ispettivo da parte dei deputati e senatori di Alleanza Nazionale.

4. - In prossimità dell’udienza, la difesa del Senato della Repubblica ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ribadisce che le dichiarazioni in questione rientrerebbero a pieno titolo nell’ambito di operatività dell’art. 68, primo comma, Cost. per due ordini di ragioni: perché sono piena espressione del libero mandato parlamentare; perché riproducono posizioni espresse in più riprese da atti parlamentari tipici, seppur non direttamente riconducibili al senatore Storace, bensì al gruppo parlamentare di appartenenza.



Considerato in diritto

1. - Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma contesta che spettasse al Senato della Repubblica deliberare, nella seduta del 22 luglio 2009 (doc. IV-ter, n. 11), che i fatti per i quali è in corso il procedimento penale nei confronti di Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, imputato del reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa in danno del magistrato Henry John Woodcock, riguardavano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle funzioni parlamentari ed erano pertanto insindacabili ai sensi del primo comma dell’art. 68 della Costituzione.

2. - Deve, preliminarmente, essere ribadita l’ammissibilità del conflitto, sussistendone i presupposti soggettivi ed oggettivi, come già ritenuto da questa Corte con l’ordinanza n. 130 del 2010.

3. - Nel merito, il ricorso è fondato.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).

Nella specie, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non indica atti parlamentari tipici anteriori o contestuali alle dichiarazioni in esame, compiuti dallo stesso senatore, ai quali, per il loro contenuto, possano essere riferite le opinioni oggetto di conflitto.

La difesa del Senato sostiene che l’esercizio del mandato parlamentare non potrebbe ritenersi limitato alle attività parlamentari tipiche o a quelle meramente riproduttive di queste ultime, dovendo al contrario ricomprendere quelle attività politiche (svolte all’interno dei partiti, verso gli elettori ed a contatto con la società civile) che sono piena espressione della funzione rappresentativa. L’insindacabilità dovrebbe quindi coprire l’insieme delle opinioni che il parlamentare esprime nel momento in cui rappresenta e diffonde all’interno della società civile le idee e i programmi del partito politico cui appartiene.

Al riguardo, è sufficiente rilevare che, ai fini della garanzia di insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost., non basta una generica identità di argomento o di contesto politico, ma è necessario un legame specifico tra l’atto parlamentare e la dichiarazione esterna, volta a renderlo noto ai cittadini. In altri termini, non deve mancare una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia e quelle rese intra moenia (sentenze n. 171 del 2008 e n. 193 del 2005), perché l’art. 68, primo comma, Cost. non copre la mera attività politica del parlamentare. Il riferimento all’attività parlamentare o comunque l’inerenza a temi di rilievo generale (pur anche dibattuti in Parlamento), entro cui le dichiarazioni si possano collocare, non vale in sé a connotarle quali espressive della funzione. Esse infatti, non costituendo la sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, sono non già il riflesso del peculiare contributo che ciascun deputato e ciascun senatore apportano alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i propri voti (come tale coperto dall’insindacabilità, a garanzia delle prerogative delle Camere e non di un «privilegio personale [...] conseguente alla mera “qualità” di parlamentare»: sentenza n. 120 del 2004), bensì un’ulteriore e diversa articolazione di siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opinione nell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost. (sentenze n. 301 del 2010, n. 330 e n. 135 del 2008, n. 302, n. 166 e n. 152 del 2007).

La difesa del Senato sostiene che le dichiarazioni in questione ricadrebbero nell’ambito di efficacia dell’art. 68, primo comma, Cost. perché riproducono posizioni espresse in più riprese da atti funzionali a firma di altri parlamentari del medesimo gruppo cui apparteneva il senatore Francesco Storace.

Questa Corte ribadisce che tali atti sono irrilevanti ai fini della sussistenza della prerogativa costituzionale prevista dall’art. 68, primo comma, della Costituzione (sentenze n. 97 del 2008, n. 151 e n. 97 del 2007). La verifica del nesso funzionale deve infatti essere effettuata con riferimento alla stessa persona, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo.

Conclusivamente, la delibera del Senato della Repubblica ha violato l’art. 68, primo comma, Cost., ledendo le attribuzioni dell’autorità giudiziaria ricorrente, e deve essere annullata.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da Francesco Storace, senatore all’epoca dei fatti, per le quali pende un procedimento penale dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, di cui al ricorso in epigrafe, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione;

annulla, per l’effetto, la delibera di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 22 luglio 2009 (doc. IV-ter, n. 11).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI