Ordinanza 63/2011

Ordinanza 63/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA

Camera di Consiglio del 26/01/2011 Decisione del 21/02/2011
Deposito del 25/02/2011 Pubblicazione in G. U. 02/03/2011
Norme impugnate: Art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 602.
Massime: 35413
Atti decisi: ord. 228/2010


ORDINANZA N. 63

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel procedimento vertente tra Menichetti Monica e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Empoli con ordinanza del 23 marzo 2010, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.



Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 marzo 2010 nel corso di un giudizio tra Monica Menichetti e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

che il giudice rimettente riferisce che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso promosso dalla contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l’anno 2002, in un caso nel quale la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973;

che quest’ultima disposizione prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;

che – prosegue la Commissione tributaria regionale rimettente – il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto, nella specie, nei sessanta giorni dall’effettiva conoscibilità dell’atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune, ma oltre i sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi dell’art. 26 richiamato;

che, riferisce il giudice a quo, la contribuente, nel proporre appello avverso la decisione di primo grado, ha dedotto che il predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta in ordine alla conoscibilità dell’atto impositivo da parte del contribuente, senza tener conto che la sua concreta conoscibilità può essere posteriore – come avvenuto nel caso di specie – al giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito è affisso all’albo del comune, ed ha eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente – in violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza – che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilità, da parte del destinatario, dell’atto impositivo;

che la Commissione tributaria regionale ritiene la predetta questione non manifestamente infondata, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni»;

che il giudice a quo ritiene «la risoluzione della predetta questione rilevante ai fini della decisione dell’appello in oggetto».

Considerato che la questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune»;

che, ad avviso della Commissione tributaria regionale rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilità, da parte del destinatario, dell’atto impositivo, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parità di trattamento delle opposte ragioni»;

che l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;

che il giudice a quo – premesso che la notifica è avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 – si limita a riferire che il ricorso avverso la cartella di pagamento sarebbe tardivo, considerando perfezionata la notifica il giorno successivo in cui l’avviso è stato affisso nell’albo del comune, ma sarebbe tempestivo avendo riguardo all’effettiva conoscibilità dell’atto impositivo, avvenuta nella specie con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune;

che il giudice rimettente – che pure invoca un intervento di questa Corte sulla disposizione denunciata, analogo a quello operato sull’art. 140 cod. proc. civ. con la sentenza n. 3 del 2010 – tralascia di considerare che la disposizione del codice di procedura civile è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;

che, in particolare, la Commissione tributaria – non dando gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame – non si pone il problema della tempestività o meno della impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla predetta sentenza di illegittimità costituzionale, costituito, appunto, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomanda informativa, ove esso si sia compiuto anteriormente al ricevimento della stessa raccomandata;

che in questo contesto, di carente descrizione della fattispecie, appare apodittica l’affermazione di rilevanza della questione «ai fini della decisione dell’appello in oggetto», senza specificazione o motivazione ulteriori;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI