Ordinanza 86/2011

Ordinanza 86/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 09/02/2011 Decisione del 07/03/2011
Deposito del 11/03/2011 Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Norme impugnate: Art. 10 bis del decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, aggiunto dall'art. 1, c. 16°, lett. a),della legge 15/07/2009, n. 94.
Massime:
Atti decisi: ord. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249/2010


ORDINANZA N. 86

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), promossi dal Giudice di pace di Vigevano con ordinanze del 18 e del 25 (n. due ordinanze) gennaio 2010, del 15 marzo, del 26 aprile, del 3 (n. due ordinanze) e del 10 maggio 2010, rispettivamente iscritte ai numeri da 242 a 249 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi.



Ritenuto che il Giudice di pace di Vigevano, con otto ordinanze di identico contenuto (r.o. numeri 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248 e 249 del 2010), ha sollevato, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al «principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale», questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

che il giudice rimettente è chiamato a giudicare della posizione di cittadini extracomunitari imputati, in alcuni procedimenti, del reato di cui alla norma denunciata (perché si trattenevano «nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato») e, in altro procedimento, del medesimo reato («perché faceva ingresso e si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni di legge del citato decreto legislativo inerenti l’ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato»);

che la norma denunciata sarebbe, anzitutto, in contrasto con il dovere di solidarietà, sancito dall’art. 2 Cost., «quale componente essenziale di una società aperta, costruita sull’accoglienza e sull’emancipazione di coloro che sono in condizione svantaggiosa»;

che sarebbe, poi, violato il principio di ragionevolezza, in quanto la nuova fattispecie si sovrapporrebbe integralmente, nel suo ambito applicativo, alla espulsione amministrativa, risultando anzi finalizzata unicamente all’allontanamento dello straniero irregolare;

che l’irragionevolezza riguarderebbe, peraltro, il profilo sanzionatorio nel suo complesso, sia per ciò che attiene alla carenza di efficacia deterrente della prevista pena dell’ammenda, stante la condizione di indigenza in cui generalmente versano gli “stranieri irregolari”, sia per il divieto di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sia, ancora, in considerazione del potere del giudice di sostituire la pena della ammenda con una sanzione più grave, quale è la misura della espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni;

che risulterebbe irragionevole anche la disparità di trattamento fra due fattispecie del tutto analoghe, considerato che l’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998 subordina la punibilità della permanenza dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine del questore, al fatto che ciò avvenga “senza giustificato motivo”, mentre la norma oggetto di censura non prevede una simile clausola;

che la norma denunciata violerebbe, inoltre, gli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., «sotto il profilo della configurazione di una fattispecie penale discriminatoria, perché fondata su particolari condizioni personali e sociali, anziché su fatti e comportamenti riconducibili alla volontà del soggetto attivo»;

che, introducendo, infatti, la previsione di un trattamento sanzionatorio in modo indiscriminato per gli stranieri che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato, «la nuova disposizione» presupporrebbe «arbitrariamente riguardo a tutti l’esistenza di una condizione di pericolosità sociale che, per giustificare l’affermazione di una responsabilità penale, deve invece essere accertata in concreto e con riferimento ai singoli soggetti»;

che vi sarebbe, infine, violazione anche dell’art. 97 Cost., dal momento che la previsione di due distinti procedimenti − amministrativo e penale −, diretti allo stesso fine, influirebbe negativamente sulla durata ragionevole del processo penale, con relativo incremento dei costi e degli incombenti procedurali.

Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto una medesima disposizione e sollevando un’identica questione, vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;

che la Corte è chiamata a pronunciarsi, per iniziativa del Giudice di pace di Vigevano, sulla legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al «principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale»;

che le ordinanze di rimessione risultano di contenuto sostanzialmente identico a quello di altre, emesse dallo stesso giudice rimettente, con le quali sono state sollevate questioni dichiarate da questa Corte manifestamente inammissibili per irrilevanza, in ragione dell’omessa o carente descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (così, per ciò che qui interessa, le ordinanze n. 253 del 2010 e n. 3 del 2011);

che identica conclusione si impone, pertanto, anche per le questioni ora sottoposte all’esame.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vigevano con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI