Ordinanza 326/2013

Ordinanza  326/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI
Camera di Consiglio del 06/11/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 27/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 284, c. 5° bis, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi:ord. 159/2013

ORDINANZA N. 326
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di B.K., con ordinanza del 10 maggio 2013, iscritta al n. 159 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di applicazione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;
che il giudice a quo premette in fatto che l’imputato era stato arrestato il 28 settembre 2012 nella quasi flagranza del reato di rapina aggravata e che, all’esito dell’udienza di convalida, era stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere;
che, successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, il 12 novembre 2012, aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura carceraria con gli arresti domiciliari e il Tribunale di Brescia, sezione del riesame, il 4 dicembre 2012, aveva respinto, a sua volta, l’appello proposto dal difensore, ritenendo ostativo il disposto dell’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché il 7 ottobre 2008 nei confronti dell’imputato era stato emesso un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo il 16 aprile 2009, per un’evasione commessa il 29 dicembre 2007;
che, in seguito a giudizio abbreviato per il delitto di rapina e per i reati connessi, l’imputato, il 7 maggio 2013, era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 800,00 euro di multa;
che il difensore dell’imputato, nel corso dell’udienza, aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari;
che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, chiamato a sciogliere la riserva relativa all’istanza de libertate, ha sollevato d’ufficio, nei termini sopra riportati, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
che, con riferimento alla rilevanza della questione, il Giudice rimettente sottolinea l’impossibilità di prescindere dall’applicazione della norma in scrutinio così come l’impossibilità di seguire una interpretazione della stessa difforme da quella confliggente con i principi costituzionali;
che il rimettente, in sede di valutazione delle esigenze cautelari, richiama in modo analitico vari aspetti, attinenti alle modalità del fatto, al periodo di carcerazione già sofferto dall’imputato, all’epoca risalente dei suoi precedenti penali, alla sua gravosa situazione familiare, alla garanzia di allontanamento dal contesto delinquenziale derivante dalla sua presenza in casa e alla sua condotta di resipiscenza successiva al fatto, che potrebbero essere valorizzati in concreto ai fini dell’applicazione degli arresti domiciliari;
che, tuttavia, secondo il Giudice rimettente una misura meno afflittiva degli arresti domiciliari non sarebbe adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari attinenti alla reiterazione dei reati, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, delle modalità della condotta e del pericolo rappresentato dall’assunzione, sia pure episodica, di alcolici;
che il divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi abbia riportato una condanna per evasione – divieto stabilito dal censurato comma 5-bis dell’art. 284 cod. proc. pen. – opererebbe, per effetto dell’«inequivoco tenore del dettato normativo (“Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi …”) per come interpretato anche nella più recente giurisprudenza della Suprema Corte», sia al momento dell’adozione della misura cautelare, sia nel corso dello svolgimento della vicenda cautelare;
che, ai fini di tale divieto, il quinquennio si computa a partire dalla pronuncia della sentenza di condanna e non già dalla data di commissione del fatto;
che proprio sotto quest’ultimo profilo, osserva il rimettente, si coglie la rilevanza della questione «della decorrenza del quinquennio in cui opera il divieto di sostituzione»: nella specie, infatti, il calcolo del dies a quo dalla pronuncia del decreto penale di condanna (7 ottobre 2008) impedirebbe l’applicazione degli arresti domiciliari, non essendo ancora trascorsi i cinque anni, con la conseguenza che fino al 7 ottobre 2013, «od anche oltre, qualora si computi la decorrenza del quinquennio dalla esecutività del decreto penale», il condannato non potrebbe beneficiare di tale misura;
che, viceversa, qualora si individuasse «il momento iniziale a partire dal quale calcolare il quinquennio dalla data di commissione del fatto (ossia dal 29 dicembre 2007, con cessazione del periodo di “divieto domiciliare” al 29 dicembre 2012)», sarebbe possibile applicare la misura degli arresti domiciliari;
che, in considerazione della durata quinquennale della presunzione legislativa di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, solo dopo il decorso di tale termine al giudice verrebbe concessa una «piena ed autonoma valutazione di tutti gli indici e le specificità del caso concreto» ai fini della scelta delle misure;
che la decorrenza del termine quinquennale dalla pronuncia della sentenza o dall’emissione del decreto di condanna comporterebbe un’estrema variabilità del suo momento iniziale, dipendente da fattori del tutto imponderabili, legati alla durata delle indagini preliminari, alle modalità di esercizio dell’azione penale e alla durata del giudizio;
che da ciò trae origine la prima censura, relativa alla violazione dell’art. 3 Cost., in quanto la norma sarebbe discriminatoria, perché, a parità delle altre condizioni, i cittadini sarebbero tra loro discriminati a seconda della durata del processo per evasione, condizionata da circostanze non controllabili dagli interessati;
che ne conseguirebbe anche una violazione del principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., «refluendo in senso apertamente sfavorevole all’imputato la dilatazione dei tempi di definizione del procedimento, che determinerebbe a sua volta un indebito “scivolamento” del momento di possibile fruizione della misura detentiva domiciliare»;
che, infine, secondo il rimettente, la disciplina censurata, regolando in modo «divergente a fini cautelari situazioni oggettive e soggettive coincidenti», senza «calibrare la cautela anche in relazione agli sviluppi del procedimento», viola pure il principio della finalità rieducativa della pena sancito dall’art. 27 Cost., «dovendosi intendere le misure cautelari quale momento in senso ampio “rieducativo”», sotto il profilo della rimozione delle spinte a delinquere;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
che, con riferimento al primo dei parametri evocati dal Giudice rimettente, l’Avvocatura sostiene che l’individuazione del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di evasione, quale momento dal quale far decorrere il quinquennio ostativo alla concessione degli arresti domiciliari, «lungi dal contrastare con l’art. 3 della Costituzione, risponde pienamente al principio di uguaglianza e di ragionevolezza, costituendo la sentenza di condanna l’epilogo di un giudizio volto ad accertare l’effettiva sussistenza del reato di evasione contestato»;
che sarebbe, invece, irragionevole (e contrastante con l’art. 3 Cost.) la diversa soluzione indicata dal giudice a quo di far decorrere tale termine dalla data di commissione del reato, potendone conseguire «sensibili ed arbitrarie disparità di trattamento»: da un lato, infatti, potrebbe essere negata la misura degli arresti domiciliari ad un soggetto, solo «perché raggiunto dalla contestazione del reato di evasione, asseritamente commessa nel quinquennio antecedente alla data di applicazione della misura cautelare, nonostante la successiva assoluzione» per tale reato; dall’altra, la medesima misura potrebbe essere applicata ad un altro soggetto «sulla base del già avvenuto decorso dell’intervallo temporale in questione, successivamente condannato irrevocabilmente per il predetto reato»;
che la norma censurata, in conformità al «principio della certezza del diritto», collega il termine in pendenza del quale è preclusa l’applicazione degli arresti domiciliari con il momento in cui è divenuto incontrovertibile l’accertamento della responsabilità del destinatario della misura cautelare per il reato di evasione;
che inconferenti sarebbero poi gli altri parametri evocati: l’art. 111 Cost., perché l’irragionevole durata del processo non è conseguenza della corretta applicazione della norma censurata; l’art. 27 Cost., perché il principio della finalità rieducativa della pena costituisce un fondamentale criterio di conformazione del trattamento sanzionatorio, mentre la norma della cui legittimità si dubita attiene alla disciplina dell’applicazione delle misure cautelari, «operante su un piano assolutamente diverso rispetto a quello dell’esecuzione della pena irrogata mediante l’emissione di una sentenza di condanna definitiva».
Considerato che, con ordinanza del 10 maggio 2013, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui, ai fini del divieto di concessione degli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione, «fa decorrere il termine di cinque anni dalla sentenza di condanna anziché dalla commissione del reato di evasione»;
che l’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen. stabilisce che «Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per cui si procede»;
che dunque, nel caso di accoglimento della questione, la preclusione opererebbe per i fatti commessi nel periodo di tempo di cinque anni decorrente dalla commissione dell’evasione, anziché dalla condanna per tale reato;
che dall’ordinanza di rimessione risulta che l’evasione risale al 29 dicembre 2007, mentre i reati per i quali si procede sono stati commessi il 27 settembre 2012 e, dunque, rientrerebbero entro il termine di cinque anni, anche se questo dovesse decorrere dal giorno dell’evasione;
che, secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di cassazione, richiamato dallo stesso rimettente (sentenza 9 giugno 2010, n. 35164), la preclusione di cui all’art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta che una volta avvenuta la commissione del nuovo reato nel termine quinquennale previsto dalla norma citata, la misura degli arresti domiciliari non può essere applicata anche se il provvedimento cautelare deve essere adottato dopo la fine del quinquennio;
che, quindi, l’eventuale accoglimento della questione sollevata dal rimettente non avrebbe alcun rilievo nel giudizio a quo (ordinanza n. 315 del 2012), dato che l’applicazione degli arresti domiciliari resterebbe preclusa anche se il dies a quo fosse riferito alla commissione del reato di evasione invece che alla relativa condanna;
che la questione di legittimità costituzionale, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 284, comma 5-bis, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 dicembre 2013.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA

Ordinanza 325/2013

Ordinanza  325/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore AMATO
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 23/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 34, c. 2°, della legge della Regione Basilicata 18/12/2007, n. 24.
Massime:
Atti decisi:ord. 162/2013

ORDINANZA N. 325
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), promosso dal Tribunale di Melfi nel procedimento vertente tra R. D. T. e il Comune di Rapolla con ordinanza del 28 febbraio 2013, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuliano Amato.

Ritenuto che con ordinanza del 28 febbraio 2013 il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), il quale prevede che al provvedimento con cui l’Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), disposizione che, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio;
che il Tribunale rimettente ha riferito di essere stato investito della decisione in ordine all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio emesso il 9 agosto 2012 dal Sindaco del Comune di Rapolla nei confronti dell’occupante abusivo di un immobile, nell’ambito di un procedimento di reclamo proposto ai sensi dell’art. 669-terdecies del codice di procedura civile avverso l’ordinanza con cui il giudice monocratico del medesimo Tribunale aveva rigettato la medesima istanza di sospensione;
che a fondamento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio la parte reclamante ha posto la carenza di titolo esecutivo, attesa la dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, della legge Reg. Basilicata n. 24 del 2007, nella parte in cui rinvia all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;
che il Tribunale dubita della legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24, nella parte in cui – attraverso il rinvio all’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972,– attribuisce al provvedimento di rilascio dell’Ente gestore la natura di «titolo esecutivo»;
che, secondo la prospettazione del giudice rimettente, la disciplina di cui al dodicesimo comma dell’art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972, equiparabile a quella di cui all’art. 474, secondo comma, cod. prov. civ. (contenente un elenco dei principali titoli esecutivi: sentenze, scritture private autenticate, cambiali, atti ricevuti da notaio) andrebbe qualificata come norma processuale, rispetto alla quale sussiste la competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;
che, ad avviso del Tribunale di Melfi, la questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata sarebbe rilevante, poiché il suo accoglimento varrebbe ad escludere l’efficacia esecutiva dell’ordine di rilascio emesso dal Sindaco del Comune di Rapolla e, conseguentemente, a giustificare la sospensione dell’esecuzione richiesta dalla parte reclamante;
che la disposizione censurata della legge regionale avrebbe ecceduto dalle competenze regionali e a questa e alle precedenti argomentazioni il Tribunale riconduce la non manifesta infondatezza della questione;
che pertanto, ravvisando la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il Tribunale ha accolto provvisoriamente – sino alla ripresa del giudizio dopo l’incidente di legittimità costituzionale – l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di rilascio emesso dal Comune di Rapolla, disponendo altresì la sospensione del procedimento a quo e la trasmissione degli atti a questa Corte ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
che nel giudizio davanti a questa Corte nessuno si è costituito.
Considerato che il Tribunale di Melfi ha sollevato, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimità dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica);
che la norma regionale in oggetto prevede che al provvedimento con cui l’Ente gestore dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo si applica il dodicesimo comma dell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 (Norme per l’assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e che tale disposizione, a sua volta, conferisce valore di titolo esecutivo al provvedimento di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio;
che secondo il Tribunale di Melfi, la norma regionale censurata – stabilendo che il provvedimento del legale rappresentante dell’Ente gestore che dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972, – violerebbe l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento all’art. 474, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui rinvia alla legge l’individuazione dei titoli ai quali è attribuita efficacia esecutiva, poiché, eccedendo dalle competenze legislative regionali, invade la competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali;
che, in via preliminare, va ribadito che la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nell’ambito di un procedimento avente natura cautelare anche laddove il giudice conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenze n. 176 del 2011 e n. 161 del 2008; ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006);
che, nel caso in esame, la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Melfi è, dunque, ammissibile, perché il procedimento cautelare è ancora in corso ed il giudice a quo non ha esaurito la propria potestas iudicandi (sentenze n. 172 del 2012 e n. 161 del 2008; ordinanza n. 307 del 2011);
che tuttavia la motivazione dell’ordinanza di rimessione risulta carente sotto il profilo della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale censurata rispetto alla fattispecie sottoposta all’esame del giudice rimettente;
che invero, nel caso portato all’attenzione del Tribunale di Melfi, il provvedimento di rilascio di cui si contesta l’efficacia esecutiva è stato emesso dal Sindaco del Comune di Melfi, mentre l’art. 34 della legge regionale n. 24 del 2007 si riferisce espressamente al provvedimento emesso dal legale rappresentante dell’«Ente gestore» del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
che non può essere condiviso l’assunto, sotteso alla prospettazione del Tribunale rimettente, relativo ad una sostanziale equivalenza dei due ambiti soggettivi (quello dell’Ente gestore e quello del Comune), dovendo escludersi che nella nozione di «Ente gestore» di cui all’art. 34 in esame rientri anche il Comune;
che, infatti, tale interpretazione contrasta con il tenore letterale di altre disposizioni del medesimo testo normativo (v. articoli 4, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 32, 33 e 42), le quali distinguono chiaramente le rispettive attribuzioni di ciascuno dei due soggetti, così evidenziando – anche attraverso un trattamento giuridico differenziato – il diverso ambito soggettivo e la diversità delle rispettive funzioni;
che la norma in esame è inserita nella materia dell’edilizia residenziale pubblica, la quale – come riconosciuto da questa Corte – sebbene non espressamente contemplata dall’art. 117 Cost., «si estende su tre livelli normativi», il terzo dei quali, «rientrante nel quarto comma dell’art. 117 Cost., riguarda la gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari o degli altri enti che a questi sono stati sostituiti ad opera della legislazione regionale» (sentenze n. 121 del 2010 e n. 94 del 2007);
che già in attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 19 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), con legge regionale 24 giugno 1996, n. 29 (Riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica), la Regione Basilicata ha disciplinato il nuovo ordinamento degli enti regionali operanti nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, disponendo la trasformazione degli stessi enti in Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.), con il compito di provvedere «a gestire il patrimonio proprio e quello ad essi affidati da altri Enti pubblici nonché a svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale» (art. 4, primo comma, lettera d, della legge regionale n. 29 del 1996);
che, all’esito di tale evoluzione normativa, sussiste piena coincidenza soggettiva tra l’attuale Ente gestore, previsto dalla norma regionale impugnata quale soggetto legittimato all’emissione dell’ordine di rilascio, e il (precedente) Istituto autonomo case popolari, legittimato all’emissione di ordini di rilascio aventi efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 11, dodicesimo comma, del d.P.R. n. 1035 del 1972;
che, pertanto, la norma censurata – in quanto espressamente riferita agli ordini di rilascio emessi dall’Ente gestore del patrimonio di edilizia residenziale pubblica – non è applicabile a provvedimenti emessi da soggetti diversi, ed in particolare dal Comune, come è avvenuto nel caso esaminato dal Tribunale di Melfi;
che la mancata considerazione, nell’ambito dell’ordinanza di rimessione, dei profili sopra evidenziati si risolve nel difetto di una plausibile motivazione in ordine alla rilevanza della questione, con conseguente manifesta inammissibilità della stessa (ordinanze n. 269 e n. 173 del 2013).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 34, secondo comma, della legge della Regione Basilicata 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica), sollevata, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Tribunale di Melfi, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza 324/2013

Ordinanza  324/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore LATTANZI
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 23/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 17, c. 1°, della legge 22/05/1978, n. 194.
Massime:
Atti decisi:ord. 48/2013

ORDINANZA N. 324
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), promosso dal Tribunale di Treviso nel procedimento penale a carico di B.G. ed altri, con ordinanza del 3 aprile 2012, iscritta al n. 48 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che, con ordinanza del 3 aprile 2012 (r.o. n. 48 del 2013), il Tribunale di Treviso ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d’ufficio, invece che a querela di parte;
che il giudice rimettente premette di essere stato investito del procedimento penale a carico di alcuni medici del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale civile di Oderzo (TV), imputati del delitto di cui all’art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, per aver cagionato colposamente a una paziente, ormai prossima al parto, l’interruzione della gravidanza e la morte intrauterina del feto;
che prima dell’emissione del decreto di citazione, la persona offesa aveva rimesso la querela presentata nei confronti dei medici, essendo stata integralmente risarcita dei danni subiti, ma il processo era proseguito, perché il reato contestato agli imputati era procedibile d’ufficio;
che, alla prima udienza dibattimentale, la difesa degli imputati aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge n. 194 del 1978, in relazione all’art. 3 Cost., per l’evidente «disparità di trattamento dal punto di vista processuale per l’ipotesi dell’aborto colposo rispetto all’ipotesi delle lesioni gravissime regolate dal codice penale»;
che, secondo la ricostruzione del quadro normativo effettuata dal tribunale rimettente, l’aborto – costituendo in seguito alla riforma del 1978 un reato autonomo e non più una circostanza aggravante del delitto di lesioni personali – anche se colposo, è procedibile d’ufficio, e non a querela di parte, diversamente dalle varie ipotesi di lesioni personali colpose gravissime previste dagli artt. 583, secondo comma, e 590, secondo comma, del codice penale, tra le quali era originariamente inserito anche l’aborto;
che, ad avviso del giudice rimettente, «nel contesto di una legge che ha introdotto e regolato, appunto, la (parziale) legalità delle pratiche abortive», il regime di procedibilità dell’aborto colposo dà luogo a un contrasto «quanto meno stridente, soprattutto se confrontato con l’analoga disciplina attualmente prevista per le lesioni gravi o gravissime, in generale e nello specifico, allorché dovute a colpa professionale medica e, proprio per questo motivo, il diverso trattamento procedurale delle diverse fattispecie di reato appare confliggere con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., non risultando determinato da una precisa e motivata scelta del legislatore»;
che è intervenuto nel giudizio di costituzionalità, con atto depositato il 2 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata, perché, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, «il regime di procedibilità dei reati attiene alla competenza specifica del legislatore e alla sua sfera di discrezionalità».
Considerato che il Tribunale di Treviso dubita, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), nella parte in cui prevede, per il reato di interruzione colposa della gravidanza, la procedibilità d’ufficio, invece che a querela di parte, diversamente da quanto prevede l’art. 590 del codice penale per le lesioni personali gravissime;
che la giurisprudenza di questa Corte è assolutamente costante nell’affermare che la scelta del regime di procedibilità dei reati coinvolge la politica legislativa e deve, quindi, rimanere affidata a valutazioni discrezionali del legislatore, presupponendo bilanciamenti di interessi e opzioni di politica criminale spesso assai complessi, sindacabili in sede di giudizio di legittimità costituzionale solo per vizio di manifesta irrazionalità (ex plurimis, sentenze n. 274 del 1997 e n. 7 del 1987; ordinanze n. 91 del 2001 e n. 354 del 1999; nonché, con specifico riferimento al reato di lesioni personali, ordinanze n. 178 del 2003 e n. 204 del 1988);
che, in questa prospettiva, la scelta della procedibilità d’ufficio per il delitto di interruzione colposa della gravidanza si risolve in un’opzione di politica legislativa, che si sottrae a una possibile censura di legittimità costituzionale;
che, inoltre, in seguito alla riforma attuata con la legge n. 194 del 1978, non può utilmente proporsi una comparazione tra l’aborto colposo e le lesioni personali colpose, perché l’aborto colposo è configurato come un reato autonomo, rispetto al quale vengono in rilievo, oltre all’integrità psico-fisica della donna, altri interessi costituzionalmente garantiti, quali quelli relativi alla protezione della maternità (art. 31, secondo comma, Cost.), e alla tutela del concepito, desumibile dall’art. 2 Cost. (sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975);
che la questione di legittimità costituzionale va dichiarata, pertanto, manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), promossa, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza 323/2013

Ordinanza  323/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore CASSESE
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 19/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della pretesa del Presidente della Repubblica di voler valutare, su diretta sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza o meno dell'operato della Procura della Corte dei conti di Bolzano in relazione a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa e successiva interferenza, da parte dello stesso Presidente della Repubblica, con l'esercizio dell'attività della Procura medesima attraverso contatti ufficiosi con i vertici della Corte dei conti.
Massime:
Atti decisi:confl. pot. amm. 5/2013

ORDINANZA N. 323
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della asserita pretesa del Presidente della Repubblica di valutare, su diretta sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura della Corte dei conti di Bolzano, in relazione a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa e a seguito della successiva, asserita interferenza, da parte dello stesso Presidente della Repubblica, con l’esercizio dell’attività della Procura medesima, attraverso contatti ufficiosi con i vertici della Corte dei conti, promosso dalla Procura della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale del Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, con ricorso depositato in cancelleria il 21 marzo 2013 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 21 marzo 2013, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento alla asserita «pretesa» del Capo dello Stato di valutare, su sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, la correttezza dell’operato della Procura regionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige, con particolare riguardo a due specifici procedimenti di responsabilità amministrativa, nonché in riferimento ad una asserita «interferenza» nell’esercizio dei poteri esercitati dalla Procura stessa, che si sarebbe realizzata, da parte del Presidente della Repubblica, mediante una «informale presa di contatto con i vertici della Corte dei conti onde rappresentare agli stessi – avendole fatte proprie – le lamentele allo stesso [Presidente della Repubblica] presentate dal Presidente della Provincia autonoma di Bolzano»;
che la Procura ricorrente espone che, nel corso di una visita ufficiale presso il Quirinale, svoltasi in data 5 giugno 2012, il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, secondo quanto da egli stesso riferito nel corso di una successiva conferenza stampa, avrebbe consegnato al Presidente della Repubblica un «promemoria in forma privata», volto a lamentare l’eccessivo interventismo della Procura contabile, con particolare riferimento a due procedimenti di responsabilità amministrativa dalla stessa avviati;
che tale circostanza è stata smentita con una nota ufficiale dal Quirinale;
che le sollecitazioni del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano – sempre secondo la ricostruzione della Procura ricorrente, smentita dal Quirinale – avrebbero successivamente determinato un interessamento del Presidente della Repubblica, il quale avrebbe preso informalmente contatto, attraverso suoi consiglieri, con i vertici della Corte dei conti, nella persona del Procuratore generale, che avrebbe a sua volta richiesto al Procuratore regionale elementi di informazione circa l’attività della Procura stessa;
che la Procura regionale della Corte dei conti ritiene che sussistano i presupposti soggettivi e oggettivi ai fini dell’ammissibilità del conflitto: sotto il profilo soggettivo, data per pacifica la legittimazione del Presidente della Repubblica, sussisterebbe anche la legittimazione attiva della Procura della Corte dei conti, risultando quest’ultima, nell’esercizio delle proprie funzioni, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene; sotto il profilo oggettivo, sarebbe lamentata la menomazione delle prerogative di indipendenza che l’art. 108, secondo comma, della Costituzione assicura al pubblico ministero presso la Corte dei conti;
che, nel merito, la Procura ricorrente afferma che la condotta del Presidente della Repubblica, ricostruita nei termini più sopra sintetizzati, abbia leso l’autonomia e indipendenza garantita al pubblico ministero della Corte dei conti dall’art. 108, secondo comma, Cost., al fine di assicurare il corretto operato di tale organo, «liberandolo da impropri condizionamenti interni ed esterni»;
che, con atto depositato in data 16 maggio 2013, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige/Südtirol, sede di Bolzano, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Considerato che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, intervenuta nella fase di delibazione dell'ammissibilità del conflitto medesimo, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l’estinzione del processo (ex multis, ordinanze numeri 196, 197 e 198 del 2011).

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza 322/2013

Ordinanza  322/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore GROSSI
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 19/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 1352 e 1363, c. 2°, del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66; art. 14, c. 14° e 14° ter, della legge 28/11/2005, n. 246, come modificati dall'art. 4, c. 1°, lett. a). della legge 18/06/2009, n. 69.
Massime:
Atti decisi:ord. 171/2013

ORDINANZA N. 322
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare); dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), come modificati dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, nel procedimento vertente tra R.C. e il Ministero della difesa ed altri, con ordinanza del 5 febbraio 2013, iscritta al n. 171 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Paolo Grossi.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio proposto da un Maresciallo Capo dei Carabinieri (il quale, avendo originariamente richiesto l’annullamento di una precedente sanzione disciplinare di «rimprovero», si era visto irrogare una nuova identica sanzione, anch’essa impugnata con motivi aggiunti, per il fatto di aver proposto il ricorso giurisdizionale senza aver previamente esperito la via gerarchica), il Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con ordinanza del 5 febbraio 2013, ha sollevato, in primo luogo, questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione – degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), «nella parte in cui rendono possibile configurare l’illiceità disciplinare dell’esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico»;
che – premesso di avere accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente con i motivi aggiunti (con decisione confermata dal Consiglio di Stato) – il rimettente, sulla eccepita inammissibilità del ricorso, rileva (secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, 26 marzo 2010, n. 1778, in termini contrari rispetto alla sentenza n. 113 del 1997 di questa Corte) come il combinato disposto dei censurati artt. 1363, comma 2 (a mente del quale «avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione del ricorso»), e 1352, comma 1 (ai sensi del quale «costituisce illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal presente Codice, dal Regolamento, o conseguenti dall’emanazione di un ordine»), del codice militare «non rechi in sé una condizione di ammissibilità o procedibilità delle azioni giudiziali avverso le sanzioni disciplinari militari, ma soltanto una prescrizione di comportamento per i militari che hanno subito una sanzione disciplinare»; e ritiene quindi ammissibile il ricorso, pur in assenza del previo esperimento del ricorso gerarchico da parte del militare ricorrente;
che, ciò premesso, il Tar osserva tuttavia che – non reputando plausibile una diversa lettura costituzionalmente conforme delle norme de quibus, se non a costo di dare di esse una interpretazione sostanzialmente abrogativa – porre tra i «doveri che derivano dalla condizione di militare» (ai sensi dell’art. 715 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246») anche quello di esperire il ricorso gerarchico, prima di impugnare dinanzi al giudice amministrativo la sanzione disciplinare, significa che da un non conforme esercizio del diritto di difesa possa derivare una violazione disciplinare sanzionabile;
che, dunque, ad avviso del rimettente, il combinato disposto delle suddette norme, in parte qua, si porrebbe in contrasto: a) con gli artt. 24 e 2 della Costituzione (in analogia all’art. 6, terzo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, all’art. 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ed all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), poiché nella specie si determinerebbe un conflitto tra il diritto inviolabile di difesa e l’esigenza di coesione dei corpi militari, incarnata nel principio di gerarchia, che sono beni tra loro non comparabili, giacché la questione non riguarda le modalità dell’esercizio del diritto di difesa, bensì come possa derivare un illecito disciplinare dall’esercizio di un diritto; b) con l’art. 3 Cost., non essendo ragionevole il sacrificio del diritto di difesa (che potrebbe trovare fondamento e giustificazione in una particolare esigenza dell’interessato ovvero del legale che lo assiste in giudizio) in nome della disciplina e della coesione militare; c) con l’art. 25 Cost., in quanto l’art. 1352 del codice militare, che qualifica come illecito disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina militare sanciti dal codice militare, dal regolamento o da un ordine, affida alla libera interpretazione del superiore gerarchico la qualificazione di cosa sia «dovere di servizio» o «disciplina militare», non potendo qualificare l’esercizio di un diritto fondamentale come abusivo senza una chiara e inequivoca previsione di una sanzione come conseguenza della violazione disciplinare; d) con l’art. 28 Cost., a mente del quale la responsabilità dei pubblici dipendenti nasce dalla violazione di un diritto (di norma connesso ad una pubblica potestà), non già dall’esercizio individuale di un diritto fondamentale; e) con l’art. 52, terzo comma, Cost., che informa l’ordinamento militare allo spirito democratico, essendo non giustificata l’esistenza di una norma di rango primario che conculchi il diritto fondamentale alla difesa giurisdizionale, al punto da considerare illecito un uso diretto e non mediato degli strumenti di tutela giurisdizionale che la stessa Costituzione offre a tutti i cittadini;
che, in subordine, il rimettente censura – per violazione dell’art. 76 Cost. – l’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005), come modificata dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), in quanto (a suo dire) la legge delega non specifica il settore nel quale il Governo è delegato a esercitare la funzione legislativa, limitandosi a indicare una totale abrogazione di norme anteriori a una data e senza distinzione di materie, nonché in assenza di principi e criteri direttivi sufficientemente determinati;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza di entrambe le sollevate questioni;
che, in primo luogo – rilevato che il giudice a quo mira sostanzialmente a rimettere in discussione quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 113 del 1997 –, con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 3 e 24 Cost., la difesa dello Stato richiama le argomentazioni svolte in tale decisione di non fondatezza di analoghe questioni;
che, poi, quanto al preteso contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato nega la sussistenza di alcuna compressione del diritto di difesa, giacché il percorso procedurale imposto dalle norme censurate non comporta, ove disatteso, alcuna inammissibilità del ricorso giurisdizionale; laddove la violazione di quanto statuito dall’art. 1363 del codice militare deriva dalla violazione del “senso di responsabilità” sancito dall’art. 717 del relativo regolamento, conseguente all’esperimento diretto del ricorso davanti al giudice senza aver azionato un ricorso gerarchico interno;
che, riguardo all’asserito contrasto con l’art. 25 Cost., l’Avvocatura – premesso che il principio di assoluta tassatività vale solamente per la legge penale – deduce che la fattispecie astratta in esame è compiutamente descritta dal combinato disposto delle norme censurate; mentre quanto all’evocato art. 52 Cost., la medesima difesa sottolinea come il punto di equilibrio fra i diritti del singolo e le esigenze dell’organizzazione militare si individua nella massima espansione possibile della democraticità delle Forze Armate, sino all’ampiezza, oltre la quale si comprometterebbe l’efficienza dell’istituzione;
che, infine, l’Avvocatura deduce la non fondatezza anche della questione sollevata in via subordinata, giacché la censurata norma della legge delega indica in modo tassativo non solo l’ambito in cui legiferare, ma anche i criteri direttivi ed i principi cui ispirarsi, ed in particolare quelli di eliminare dalla nuova codificazione dell’ordinamento militare solo quelle disposizioni che fossero divenute obsolete ovvero in contrasto con la Costituzione.
Considerato che questa Corte, nel dichiarare non fondata (con la sentenza n. 113 del 1997) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), avente contenuto dispositivo pressoché identico a quello del censurato art. 1363, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), ha rilevato che, «nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all’irrogazione delle sanzioni – dove oltre tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente all’interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame del fatto – è da considerarsi il risultato d’un congruo bilanciamento tra l’esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali»;
che, peraltro, come sottolineato dal medesimo Tribunale amministrativo regionale rimettente, a seguito di tale pronuncia (e conformandosi ad essa), una parte della giurisprudenza amministrativa ha continuato a dichiarare l’inammissibilità del ricorso giurisdizionale avverso sanzioni disciplinari che non sia preceduto dal previo esperimento di quello gerarchico ovvero dall’inutile decorso dei novanta giorni (da ultimo, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 19 gennaio 2010, n. 35); mentre, altra parte della giurisprudenza (nonostante il dictum di questa Corte) ha ritenuto ammissibile l’immediato ricorso in sede giurisdizionale, anche senza il previo esperimento di quello gerarchico;
che, in particolare, il Consiglio di Stato (sezione IV, sentenza 26 marzo 2010, n. 1778, che richiama il precedente della stessa sezione 25 febbraio 1999, n. 228) ha chiarito che la normativa citata «non costituisce deroga al principio introdotto dalla L. Tar che ha abolito in via generale l’onere del previo esperimento del ricorso gerarchico contro gli atti amministrativi definitivi per poter ricorrere in via giurisdizionale»; ed ha quindi affermato che l’art. 16, secondo comma, della legge n. 382 del 1978 (oggi trasfuso nell’art. 1363 del codice militare), «riguarda esclusivamente l’ordinamento militare, imponendo l’esperimento del ricorso gerarchico contro le sanzioni del corpo quale dovere di disciplina militare, ma non quale condizione dell’azione giurisdizionale amministrativa in senso tecnico»;
che tale argomentazione (“sterilizzando” di fatto il pronunciamento della Corte) determina lo spostamento della incidenza degli effetti della mancata osservanza del dovere per il militare di previa proposizione del ricorso gerarchico, dal versante procedimentale del condizionamento della proponibilità (o procedibilità) dell’azione giurisdizionale amministrativa a quello della esclusiva rilevanza degli effetti medesimi nell’ambito dell’ordinamento militare;
che il rimettente, con argomentazioni in sé non implausibili (in assenza di un consolidato diritto vivente) aderisce espressamente a questo secondo indirizzo giurisprudenziale, osservando che il combinato disposto dell’art. 1363, comma 2, e dell’art. 1352, comma 1, del codice militare non reca «in sé una condizione di ammissibilità o procedibilità delle azioni giudiziali avverso le sanzioni disciplinari militari, ma soltanto una prescrizione di comportamento per i militari che hanno subito una sanzione disciplinare»;
che – ritenuto, dunque, ammissibile il ricorso in sede giurisdizionale, pur in assenza del previo esperimento di quello gerarchico da parte del militare ricorrente – il Tar rileva peraltro che, non essendo plausibile una diversa lettura costituzionalmente conforme delle norme de quibus, se non a costo di dare di esse una interpretazione sostanzialmente abrogativa, porre tra i «doveri che derivano dalla condizione di militare» (ai sensi dell’art. 715 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246») anche quello di esperire il ricorso gerarchico, prima di impugnare davanti al giudice amministrativo la sanzione disciplinare, significa che da un non conforme esercizio del diritto di difesa possa derivare una violazione disciplinare sanzionabile; con conseguente censura di incostituzionalità delle suddette norme (per violazione degli evocati parametri in ragione delle argomentazioni sopra esposte) «nella parte in cui rendono possibile configurare l’illiceità disciplinare dell’esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico»;
che il rimettente, nel formulare la questione principale ritiene (come sopra detto) che, ove si dovesse affermare che il mancato rispetto di tale regola d’azione non costituisca illecito disciplinare sanzionabile, ai sensi dell’art. 1352 citato, allora la norma di cui all’art. 1363, comma 2, sarebbe sostanzialmente inutile, traducendosi una tale lettura in una «interpretazione sostanzialmente abrogativa del contenuto dispositivo della norma», che il giudice amministrativo non «può asseverare, senza che sulla compatibilità costituzionale della norma si pronunci la Corte costituzionale»;
che, tuttavia, tale argomentazione si fonda sulla non altrimenti motivata premessa, secondo la quale – nonostante il diverso assunto proclamato dallo stesso rimettente a giustificazione del superamento della sentenza della Corte, in ragione della affermazione della maggiore valenza che va data al principio fondamentale di tutela del diritto di difesa rispetto agli obblighi derivanti dalla appartenenza all’ordinamento militare – il mancato esperimento del ricorso in sede gerarchica ex art. 1363 del codice militare, contestato al ricorrente nel giudizio a quo, costituirebbe effettivamente (ai sensi del precedente art. 1352, comma 1) una «violazione dei doveri di servizio e della disciplina militare» (ovvero del «senso di responsabilità», di cui all’art. 717 del relativo regolamento) sanzionata disciplinarmente dal comma 2 dell’art. 1352; e non si configurerebbe piuttosto quale eventuale esercizio di un diritto di diretta derivazione costituzionale, spettante al militare secondo quanto disposto dall’art. 1465, comma 1, del codice militare, tale da escludere l’applicabilità di sanzioni disciplinari ai sensi del successivo art. 1466;
che, inoltre, l’interpretazione su cui il rimettente basa i propri dubbi di costituzionalità si pone in aperta contraddizione con l’applicazione concreta che le norme censurate hanno ricevuto nella fase cautelare del medesimo giudizio a quo;
che infatti (in evidente adesione alla opposta opzione ermeneutica) lo stesso collegio rimettente (con l’ordinanza 27 gennaio 2012, n. 27) ha accolto la relativa istanza cautelare proposta dal ricorrente, sull’assunto che «stando ad una prima delibazione, il provvedimento impugnato con i motivi aggiunti appare carente nella motivazione, poiché non prende affatto in considerazione la circostanza che la condotta del ricorrente potrebbe trovare fondamento e giustificazione in una particolare esigenza di difesa dell’interessato, posta a sostegno della scelta diretta e privilegiata dello strumento giustiziale»; e che «in una lettura costituzionalmente orientata, la normativa di cui all’art. 1363 del Codice dell’ordinamento militare […], appare gravemente lesiva del principio di difesa nel giudizio, da garantire incondizionatamente a ciascun cittadino, prescindendo dalla condizione personale e professionale»;
che tale provvedimento è stato confermato dal Consiglio di Stato (sezione IV, ordinanza 24 aprile 2012, n. 1514), secondo cui se l’art. 1363, comma 2, «si pone sul piano ordinamentale, come regola di azione dei militari nell’ambito del peculiare rapporto di servizio, non vi sono elementi per poter affermare che il suo mancato rispetto possa costituire un illecito disciplinare sanzionabile, ai sensi dell’art. 1352 del D.Lgs. n. 66/2010»; e di conseguenza non v’è «alcun fondamento normativo per configurare l’illiceità disciplinare dell’esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico»;
che, pertanto, la non altrimenti motivata qualificazione in termini di condotta disciplinarmente vietata (e quindi idonea a consentire l’irrogazione della relativa sanzione) costituisce affermazione in sé non idonea ad esimere il rimettente dal dovere di sperimentare la possibilità (anche, e soprattutto, alla luce del più vasto orientamento tendente ad accentuare, nella prospettiva segnata dall’art. 52 Cost., l’ispirazione democratica dell’ordinamento militare e ad attenuarne i caratteri di specialità rispetto a quello comune: sentenza n. 203 del 1991) di dare alle norme impugnate un significato diverso, tale da renderle compatibili con gli evocati parametri costituzionali (ordinanza n. 102 del 2012), in ossequio al principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme a Costituzione (ordinanza n. 212 del 2011);
che, d’altro canto, la rilevata contraddittorietà della motivazione (rispetto alla diversa applicazione data alle norme nel corso dello stesso giudizio) induce a dubitare che il rimettente cerchi di utilizzare in modo improprio e distorto la proposizione dell’incidente di costituzionalità, non già per pervenire alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del thema decidendum del singolo giudizio a quo, quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo (ordinanze n. 126 e n. 26 del 2012) in ordine alla problematica in esame (ordinanza n. 240 del 2012);
che, dunque, la carente utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice rimettente e la mancata esplorazione di diverse soluzioni ermeneutiche, al fine di far fronte al dubbio di costituzionalità ipotizzato (che ridonda anche in termini di insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione: ordinanze n. 198 del 2013 e n. 240 del 2012), integrano omissioni tali da rendere manifestamente inammissibili (ordinanze n. 102 del 2012 e n. 212 del 2011) sia la questione di legittimità costituzionale sollevata in via principale, sia quella proposta in via subordinata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), sollevata – in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificata dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata – in riferimento all’art. 76 Cost. – dallo stesso Tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza 321/2013

Ordinanza  321/2013
Giudizio
Presidente MAZZELLA - Redattore FRIGO
Camera di Consiglio del 04/12/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 19/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 275, c. 3°, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 2, del decreto legge 23/02/2009, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 23/04/2009, n. 38.
Massime:
Atti decisi:ord. 137/2013

ORDINANZA N. 321
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Luigi MAZZELLA; Giudici : Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, promosso dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento penale a carico di M.M. con ordinanza del 18 dicembre 2012, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 18 dicembre 2012, il Tribunale di Cagliari, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 630 del codice penale (sequestro di persona a scopo di estorsione), è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che il giudice a quo premette di essere investito dell’appello proposto dal difensore di una persona imputata dei delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione e di rapina aggravata, avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari presso una «casa famiglia», gestita da un istituto religioso (ordinanza emessa dalla Corte di assise di appello di Cagliari);
che, al riguardo, il rimettente riferisce che l’imputato è detenuto dal 15 maggio 2010, data del suo arresto in fragranza, ed è stato condannato, in primo grado, nelle forme del giudizio abbreviato, alla pena di anni dieci e mesi due di reclusione, poi ridotta in appello ad anni otto di reclusione ed euro mille di multa, previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 630, quarto comma, cod. pen., per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, e di quella di cui all’art. 62, numero 6), cod. pen., per il delitto di rapina;
che, ad avviso del giudice a quo, l’appello andrebbe accolto: alla luce delle modalità dei fatti e della successiva condotta dell’imputato, improntata ad un atteggiamento di collaborazione con gli inquirenti e rivelatrice di resipiscenza, si dovrebbe, infatti, ritenere che la pericolosità sociale dell’interessato – pur sussistente – possa essere adeguatamente fronteggiata con la meno rigorosa misura cautelare da lui richiesta;
che alla concessione degli arresti domiciliari osterebbe, tuttavia, il disposto dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., così come modificato dall’art. 2 del d.l. n. 11 del 2009, in forza del quale, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza per una serie di reati – tra cui quello di sequestro di persona a scopo di estorsione (evocato tramite il rinvio all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.) – «è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari»;
che il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost.;
che il reato di cui all’art. 630 cod. pen. non potrebbe essere, infatti, assimilato, sotto il profilo che interessa, ai delitti di mafia, in rapporto ai quali la Corte costituzionale (con l’ordinanza n. 450 del 1995) ha ritenuto giustificabile la presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia cautelare in carcere;
che la stessa Corte costituzionale ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunciata con riferimento ad altre figure criminose – quali quelle di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni, prostituzione minorile (sentenza n. 265 del 2010), omicidio (sentenza n. 164 del 2011), associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (sentenza n. 231 del 2011) o alla commissione dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen. (sentenza n. 110 del 2012) – rilevando come le predette ipotesi delittuose, secondo la comune esperienza, possano bene proporre esigenze cautelari suscettibili di essere soddisfatte con misure meno gravose della custodia carceraria;
che, ad avviso del giudice a quo, le medesime considerazioni poste a base delle citate decisioni – sinteticamente richiamate nell’ordinanza di rimessione – varrebbero anche in rapporto al delitto di cui all’art. 630 cod. pen.;
che detto reato potrebbe essere, infatti, espressione di iniziative individuali, concepite al di fuori di qualsiasi rapporto con la criminalità organizzata, e assumere connotati di gravità marcatamente differenziati a seconda dei singoli casi, per la varietà delle possibili forme di manifestazione e la diversa personalità degli autori, così da non postulare necessariamente, secondo una regola di esperienza «costantemente verificata e unanimemente condivisa», esigenze cautelari affrontabili soltanto con la custodia in carcere;
che tale assunto risulterebbe, del resto, confermato dalla recente sentenza n. 68 del 2012, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 630 cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita «quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»;
che, in questa prospettiva, la presunzione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto sia con il principio di uguaglianza, sancito dall’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi al delitto in questione a quelli concernenti i delitti di mafia, nonché per l’irrazionale assoggettamento a un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili al paradigma punitivo considerato; sia con il principio di inviolabilità della libertà personale, enunciato dall’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative di detta libertà; sia, infine, con la presunzione di non colpevolezza, espressa dall’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuirebbe alla misura cautelare tratti funzionali tipici della pena, applicabile solo a seguito di un giudizio definitivo di responsabilità.
Considerato che il Tribunale di Cagliari, dubita, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui non consente di applicare misure cautelari meno afflittive della custodia in carcere nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di cui all’art. 630 del codice penale;
che, successivamente all’ordinanza di rimessione, questa Corte è già intervenuta nei sensi auspicati dal rimettente con la sentenza n. 213 del 2013, dichiarando l’illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 630 cod. pen., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure;
che, dunque, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, giacché, a seguito della sentenza da ultimo citata, la norma censurata dal giudice a quo – ossia quella che impedisce, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di applicare misure diverse e meno afflittive della custodia carceraria, in presenza di specifici elementi che ne rivelino l’idoneità a soddisfare le esigenze cautelari – è già stata rimossa dall’ordinamento con efficacia ex tunc (ex plurimis, ordinanze n. 177 del 2013, n. 315 e n. 182 del 2012, nonché, con riferimento ad altre questioni aventi ad oggetto il medesimo art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ordinanze n. 269 e n. 225 del 2011).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Cagliari, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Sentenza 320/2013

Sentenza  320/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del 20/11/2013    Decisione  del 11/12/2013
Deposito del 19/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati 27/02/2001.
Massime:
Atti decisi:confl. pot. mer. 3/2012

SENTENZA N. 320
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 27 febbraio 2001, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei dottori Gian Paolo Cariello, Donato D’Auria e Giovanna Di Donna, promosso dalla Corte di cassazione con ricorso notificato il 20 marzo 2013, depositato in cancelleria il 22 marzo 2013 ed iscritto al n. 3 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2012, fase di merito.
Visto l’atto di costituzione della Camera dei deputati;
udito nell’udienza pubblica del 20 novembre 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;
udito l’avvocato Vito Cozzoli per la Camera dei deputati.

Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza-ricorso depositata il 24 ottobre 2011, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione con la quale l’Assemblea, approvando il 27 febbraio 2001 la relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere (doc. IV-quater n. 174), ha dichiarato la insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri nei confronti dei magistrati Giovanna Di Donna, Donato D’Auria e Gian Paolo Cariello.
La Corte ricorrente – investita della impugnazione proposta dai magistrati avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, confermativa della pronuncia di primo grado, con la quale era stata dichiarata improcedibile nei confronti del deputato Gasparri (e respinta nei confronti della società “Il Mattino” e del giornalista Paolo Gambescia) la domanda di risarcimento danni avanzata in relazione al contenuto ingiurioso e diffamatorio di due interviste pubblicate in quel quotidiano nei giorni 18 e 19 marzo 2000 – premette che nel giudizio di merito gli attori avevano, in particolare, lamentato: a) che, nella prima intervista, il deputato Gasparri, nel commentare il provvedimento del Tribunale del riesame di Napoli, da essi composto, con il quale era stata disposta la custodia cautelare di un imputato di gravi fatti di criminalità camorristica, anziché in carcere, in una casa di cura, da cui era poi evaso, li avesse definiti irresponsabili; b) che, nella successiva intervista, quel deputato avesse aggiunto di avere, in relazione alla vicenda, sospetti non di una loro mera dabbenaggine, ma di un loro comportamento illecito.
La Corte suprema ritiene, quindi, fondata la doglianza dei ricorrenti sul punto della denunciata violazione dell’art. 68 Cost., in relazione alla delibera assembleare ritenuta ostativa alla procedibilità della loro domanda risarcitoria nella sede di merito.
Richiama, all’uopo, la costante giurisprudenza di questa Corte, a tenore della quale per l’esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento – al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità di cui all’art. 68, primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano essere identificate come espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le ultime, sentenze n. 301 del 2010, n. 420, n. 410, n. 134 e n. 171 del 2008, n. 11 e n. 10 del 2000).
Osserva che, viceversa, la delibera di insindacabilità della Camera dei deputati, per cui è conflitto, non indica atti parlamentari tipici del deputato anteriori o contestuali alle dichiarazioni del deputato Gasparri, limitandosi ad affermare che le dichiarazioni del parlamentare «si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica nel nostro paese inerente ai problemi della giustizia (e in tale contesto al modo di procedere della magistratura) ed alle tematiche della sicurezza» e che la fuga dell’imputato di cui trattavasi «fu oggetto anche di iniziative parlamentari di sindacato ispettivo, iniziative che lo stesso deputato Gasparri aveva preannunziato», senza però indicare chi avesse intrapreso tali iniziative (peraltro negate dai ricorrenti) e quando esse fossero state adottate.
Conclude, quindi, per l’annullamento della delibera in questione.
2.– Questa Corte, con l’ordinanza n. 14 del 2013, ha dichiarato, in sede di prima e sommaria delibazione, ammissibile il conflitto, riservando espressamente alla attuale fase processuale di merito, nella quale il giudizio si svolge in contraddittorio tra le parti, ogni ulteriore decisione anche relativamente alla ammissibilità.
Ricevuta comunicazione di detta ordinanza, in data 6 febbraio 2013, la Corte di cassazione, in esecuzione degli incombenti di cui all’articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 8, ha, in un primo tempo, fatto pervenire alla Camera, in busta chiusa, il 18 febbraio 2013, la ridetta ordinanza e copia del ricorso introduttivo del giudizio; in un secondo tempo, ha notificato alla Camera gli stessi atti tramite ufficiale giudiziario, il 20 marzo 2013.
3.– Nel giudizio si è costituita la Camera dei deputati, chiedendo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso in ragione della irritualità della trasmissione degli atti effettuata dalla Corte ricorrente il 18 febbraio 2013, con modalità non rispondenti ai requisiti, sia soggettivo che oggettivo, della “notifica” prescritta dal citato art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953: quanto al primo profilo, perché quella comunicazione non era stata effettuata a mezzo posta o tramite ufficiale giudiziario e, quanto al secondo profilo, perché non risultava compilata la prescritta relata di notifica.
Con successiva memoria, la difesa della Camera ha poi ancora eccepito, in subordine, l’inammissibilità del ricorso e, in via ulteriormente gradata, la sua infondatezza, sul rilievo che «le affermazioni dell’onorevole Gasparri si inseriscono nel contesto della perdurante polemica politica inerente i problemi della giustizia nel nostro Paese e, in tale contesto, al modus operandi della magistratura».

Considerato in diritto
1.– Il presente conflitto di attribuzione è stato sollevato dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione della stessa assunta in data 27 febbraio 2001, con la quale è stata affermata l’insindacabilità ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Maurizio Gasparri in due interviste pubblicate il 18 e 19 marzo 2000, nel quotidiano “Il Mattino”, e ritenute diffamatorie dai componenti di un collegio del Tribunale del riesame di Napoli.
I quali – in relazione alla decisione da essi adottata, di disporre la custodia cautelare, per motivi di salute, in una casa di cura, anziché in carcere, di un imputato di gravi fatti di camorra che, a tale custodia, una settimana più tardi, si era sottratto – erano stati, dal deputato Gasparri, definiti irresponsabili e, poi, fatti oggetto di sospetto comportamento illecito.
2.– La Camera dei deputati, costituendosi nel presente giudizio, ha eccepito, nell’ordine, l’improcedibilità, l’inammissibilità o comunque l’infondatezza del ricorso.
3.– L’eccezione di improcedibilità – formulata in ragione della dedotta nullità della prima notificazione dell’ordinanza di questa Corte e del sottostante ricorso, effettuata in modo irrituale dalla cancelleria della Corte di cassazione – non è fondata.
Il carattere informale di quella notificazione – che ha pacificamente portato, comunque, gli atti in questione a conoscenza della Camera – non ne comporta invero inesistenza o nullità assoluta, ma un mero vizio sanabile (ordinanza n. 56 del 2013), che è stato in concreto sanato dalla successiva (questa volta) rituale notifica degli atti stessi, effettuata dalla ricorrente entro il termine all’uopo fissato dalla richiamata ordinanza n. 14 del 2013.
4.– Il ricorso è, però, comunque, inammissibile per difetto del requisito della autosufficienza.
4.1.– Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, affinché questa Corte «possa accertare la sostanziale identità» tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e gli atti di funzione dallo stesso posti in essere, «il ricorrente ha l’onere di riportare nell’atto introduttivo del giudizio le espressioni ritenute offensive» (sentenza n. 52 del 2007; in senso conforme, tra le altre, le sentenze n. 291 e n. 236 del 2007, n. 383 e n. 336 del 2006, n. 129 del 2005, n. 264 e n. 140 del 2000), essendosi anche precisato che non è consentita la sostituzione di quelle espressioni «con una libera rielaborazione ad opera dell’autorità giudiziaria ricorrente», in quanto, così operando, si realizza una «impropria sovrapposizione tra l’oggettiva rilevanza delle opinioni espresse dal deputato […] e l’interpretazione soggettiva che ne è stata data, che interferisce con l’accertamento del nesso funzionale tra le frasi pronunciate […] e gli eventuali atti parlamentari tipici di cui le frasi stesse potrebbero essere la divulgazione esterna» (sentenza n. 79 del 2005; in senso conforme, anche la sentenza n. 383 del 2006).
4.2.– Al contrario, il ricorso della Corte di cassazione non riporta in alcuna delle sue parti in modo puntuale le dichiarazioni rese dal deputato Maurizio Gasparri, in relazione alle quali è pendente procedimento civile risarcitorio di danni da diffamazione, e che invece assumono – come detto – importanza fondamentale ai fini dell’accertamento del nesso funzionale con atti parlamentari tipici di cui le dichiarazioni potrebbero essere espressione.
Dopo aver premesso, nella parte in fatto, una breve sintesi delle doglianze dei ricorrenti, quanto al contenuto delle dichiarazioni del deputato ritenute da essi lesive, il ricorso si limita, infatti, nella parte in diritto, al mero richiamo della giurisprudenza di questa Corte, sui limiti della insindacabilità delle dichiarazioni rese dal parlamentare extra moenia, con la quale assume porsi in contrasto la delibera per cui è conflitto. Ma non riporta, neppure per estratto, il testo di quelle dichiarazioni.
Da ciò, appunto, la non autosufficienza e la conseguente inammissibilità del presente ricorso.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Ordinanza 319/2013

Ordinanza  319/2013
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del 03/12/2013    Decisione  del 10/12/2013
Deposito del 17/12/2013   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 48, c. 12°, del decreto legislativo 06/09/2011, n. 159.
Massime:
Atti decisi:ord. 163/2012

ORDINANZA N. 319
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nel procedimento penale a carico di P.E., con ordinanza del 15 marzo 2012, iscritta al n. 163 del registro ordinanze 2012 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell’anno 2012.
Visti l’atto di costituzione di P.E., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;
uditi l’avvocato Daniela d’Amuri per P.E. e l’avvocato dello Stato Raffaele Tamiozzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ordinanza depositata il 15 marzo 2012, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non riconosce all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all’affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, che ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali;
che il giudice a quo premette di aver affidato in custodia giudiziale agli organi di polizia, con provvedimento del 6 aprile 2011, diciotto autovetture facenti parte del patrimonio aziendale di una impresa esercente la compravendita di autoveicoli, sottoposte a sequestro preventivo nell’ambito di un procedimento penale relativo ad uno dei delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
che il predetto provvedimento era stato emesso sulla base dell’art. 2-undecies, comma 3-bis, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), come modificato dall’art. 5 del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, ove si stabiliva che «I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all’Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale»: disposizione estesa dall’art. 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, anche ai beni sequestrati nell’ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.;
che avverso il provvedimento la persona sottoposta alle indagini aveva proposto opposizione, dichiarata inammissibile dal giudice rimettente con ordinanza del 28 aprile 2011;
che, a seguito di ricorso dell’interessato, la Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza, ritenendo che l’opposizione dovesse essere riqualificata come incidente di esecuzione, sul quale, pertanto, il giudice a quo si trova chiamato a decidere;
che, ciò premesso, il rimettente assume che, alla luce del disposto dell’art. 116, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sopravvenuto nelle more, il caso oggetto del procedimento a quo dovrebbe ritenersi attualmente regolato dall’art. 48, comma 12, del medesimo decreto legislativo, che reca, peraltro, una disposizione identica a quella del citato art. 2-undecies, comma 3-bis, della legge n. 575 del 1965;
che il giudice a quo dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale della norma, rilevando come la stessa non riconosca all’autorità giudiziaria alcun potere discrezionale di valutazione di fronte alla richiesta degli organi di polizia, intesa ad ottenere l’affidamento in custodia giudiziale di beni mobili sequestrati, per l’impiego in attività di polizia;
che tale conclusione si imporrebbe alla luce del chiaro tenore letterale della previsione normativa, la quale, per un verso, si avvale dell’indicativo presente «sono affidati», anziché della formula «possono essere affidati» (utilizzata, invece, con riguardo all’ipotesi dell’affidamento dei beni all’Agenzia, ad altri organi dello Stato o ad enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale), e, per altro verso, non specifica i parametri che dovrebbero orientare l’esercizio di un ipotetico potere discrezionale dell’autorità giudiziaria nella decisione sulla richiesta;
che la disposizione denunciata violerebbe, di conseguenza, l’art. 3 Cost., sottoponendo irrazionalmente al medesimo trattamento situazioni eterogenee: l’autorità giudiziaria si troverebbe, infatti, vincolata ad accogliere la richiesta di affidamento formulata dagli organi di polizia a prescindere dalla destinazione funzionale dei beni sequestrati e, in particolare, indipendentemente dal fatto che si tratti di beni non destinati all’esercizio di un’attività imprenditoriale o, al contrario, di beni facenti parte – come nella specie – di un complesso aziendale;
che la norma censurata si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 41 Cost., che sancisce la libertà dell’iniziativa economica privata, in quanto l’attività imprenditoriale potrebbe essere pregiudicata ove i beni che compongono l’azienda ad essa strumentale, o una cospicua parte di essi, fossero affidati ad un organo diverso da quello specificamemente deputato all’amministrazione giudiziaria delle aziende sottoposte a sequestro, cui il legislatore, già con l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., ha demandato compiti di gestione «da intendersi in senso dinamico»;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità della questione per carente descrizione della fattispecie concreta e chiedendo, altresì, nel merito, che la questione sia dichiarata infondata;
che si è costituito, inoltre, P.E., persona sottoposta alle indagini nel procedimento a quo, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, respinta nel merito.
Considerato che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 48, comma 12, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui non riconosce all’autorità giudiziaria alcun margine di valutazione discrezionale in ordine all’affidamento in custodia giudiziale dei beni mobili sequestrati agli organi di polizia, i quali ne abbiano fatto richiesta per l’impiego in attività di polizia, e ciò anche quando si tratti di beni aziendali;
che, successivamente alla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione, è intervenuto l’art. 1, comma 189, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale ha, tra l’altro, sostituito il censurato art. 48, comma 12, del d.lgs. n. 159 del 2011;
che, a seguito della novella, la disposizione denunciata non si occupa più dell’affidamento in custodia giudiziale dei beni sequestrati;
che la materia è disciplinata, per converso, dal nuovo comma 5-bis dell’art. 40 del d.lgs. 159 del 2011, aggiunto dal medesimo art. 1, comma 189, della legge n. 228 del 2012, ove si stabilisce che «I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all’Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale»;
che, con specifico riguardo al tema sottoposto all’esame di questa Corte, particolare rilievo assume l’avvenuta sostituzione della voce verbale «sono affidati» – presente nella norma censurata previgente e che, nella ricostruzione del rimettente, sarebbe valsa a rendere indefettibile l’affidamento dei beni sequestrati agli organi di polizia richiedenti – con l’espressione «possono essere affidati», utilizzata anche con riguardo all’ipotesi dell’affidamento ad altri soggetti;
che deve essere, di conseguenza, ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI