Ordinanza 51/2011

Ordinanza 51/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 26/01/2011 Decisione del 07/02/2011
Deposito del 11/02/2011 Pubblicazione in G. U. 16/02/2011
Norme impugnate: Art. 18, c. 1°, della legge della Regione Umbria 27/01/2010, n. 5.
Massime:
Atti decisi: ric. 56/2010


ORDINANZA N. 51

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 marzo - 6 aprile 2010, depositato in cancelleria il 6 aprile 2010 ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 2010.

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.



Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 30 marzo 2010 e depositato il successivo 6 aprile (r. ric. n. 56 del 2010), la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 18, comma 1, della legge della Regione Umbria 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche);

che, secondo la ricorrente, la norma impugnata, nell’escludere la necessità del collaudo statico per alcuni interventi, genericamente individuati o suscettibili di essere individuati successivamente tramite atto della Giunta regionale, si porrebbe in contrasto con l’art. 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica), il quale prevede che siano obbligatoriamente assoggettate a collaudo statico le opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle in conglomerato cementizio armato precompresso, nonché le opere a struttura metallica; opere accomunate dalla caratteristica di assolvere ad una «funzione statica» relativa agli edifici cui accedono;

che la «indiscutibile» pertinenza della normativa sul collaudo statico alla materia della «sicurezza» comporterebbe la violazione della competenza legislativa esclusiva statale prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, come recentemente delineata dalla giurisprudenza costituzionale;

che, infatti, con la sentenza n. 21 del 2010, questa Corte ha affermato che la materia sicurezza «non si esaurisce nell’adozione di misure relative alla prevenzione e repressione dei reati, ma comprende la tutela dell’interesse generale alla incolumità delle persone, e quindi la salvaguardia di un bene che abbisogna di una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale»;

che – prosegue la Presidenza del Consiglio dei ministri – la impugnata normativa regionale esclude la necessità del collaudo statico per alcuni interventi edilizi, indipendentemente dalla verifica del loro assolvimento alla «funzione statica» cui la legge n. 1086 del 1971 ricollega detta necessità;

che la Regione Umbria non si è costituita;

che la norma impugnata è stata modificata con legge della Regione Umbria del 3 agosto 2010, n. 17 (Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5);

che con atto notificato in data 15 ottobre 2010 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 19 ottobre 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 ottobre 2010 ed alla relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni, in cui si dà atto che «sono venute meno le motivazioni del ricorso».

Considerato che è stata depositata rinuncia al ricorso;

che, in mancanza di costituzione della parte convenuta, ai fini dell’estinzione del giudizio non occorre l’accettazione della rinuncia ad opera di quest’ultima;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al giudizio comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze nn. 244, 239 e 206 del 2010).



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2011.

Il Cancelliere

F.to: MELATTI