Ordinanza 10/2012

Ordinanza 10/2012
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 14/12/2011 Decisione del 11/01/2012
Deposito del 20/01/2012 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 705 del codice di procedura penale e art. 40 della legge 22/04/2005, n. 69.
Massime:
Atti decisi: ord. 155 e 176/2011


ORDINANZA N. 10

ANNO 2012



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 705 del codice di procedura penale e dell’articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di appello di Milano con ordinanza del 31 marzo 2011 e dalla Corte di appello di Brescia del 20 maggio 2011, iscritte ai nn. 155 e 176 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 29 e 37, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.



Ritenuto che la Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 705 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna e la conseguente possibilità di scontare la pena in Italia del condannato, cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea, residente o dimorante nel territorio italiano ed ivi stabilmente inserito, del quale sia stata richiesta l’estradizione;

che a giudizio della Corte rimettente, non potendo essere applicato al cittadino rumeno richiesto dell’estradizione il regime più favorevole recato dall’articolo 18, comma 2, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), si sarebbe venuta a creare una ingiustificata ed irragionevole disparità di trattamento di situazioni analoghe, nonché l’elisione delle esigenze di risocializzazione e la violazione dei principi comunitari di non discriminazione, di uniformità di trattamento dei cittadini europei;

che la Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 maggio 2011 (reg. ord. n. 176 del 2011), ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, analoga questione di legittimità costituzionale dell’articolo 705 del codice di procedura penale, nonché dell’articolo 40 della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevedono, in relazione ad una domanda di estradizione presentata da uno Stato membro dell’Unione europea, il rifiuto di consegna del condannato, cittadino di un Stato membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia la residenza o la dimora nel territorio italiano, quando tale pena possa essere eseguita in Italia conformemente al diritto interno;

che il rimettente, investito del procedimento per la verifica delle condizioni per l’estradizione di un cittadino romeno, richiama integralmente le argomentazioni dell’ordinanza del 25 marzo 2011 (iscritta al reg. ord. n. 147 del 2011) con cui la Corte di cassazione aveva sollevato identica questione.

Considerato che l’identità delle questioni sollevate impone la riunione dei giudizi, ai fini di un’unica trattazione e di un’unica pronuncia;

che questa Corte con la sentenza n. 274 del 2011 ha già dichiarato inammissibile identica questione sollevata dalla Corte di cassazione, in quanto l’intervento richiesto consisterebbe, secondo la prospettazione del rimettente, nell’inserire nel complesso normativo dell’estradizione un nuovo caso di rifiuto, mutuato dalla disciplina del MAE;

che anche in questo identico caso il risultato prefigurato dalle Corti rimettenti, determinerebbe, «non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello “a regime”, creando un sistema “spurio” anche rispetto alla stessa norma transitoria»;

che deve pertanto essere dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 705 del codice di procedura penale e dell’articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza del 31 marzo 2011 (reg. ord. n. 155 del 2011) e dalla Corte di appello di Brescia, con ordinanza del 20 maggio 2011 (reg. ord. n. 176 del 2011), in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI