Ordinanza 82/2014

Ordinanza  82/2014
Giudizio
Presidente SILVESTRI - Redattore MORELLI
Camera di Consiglio del 12/02/2014    Decisione  del 07/04/2014
Deposito del 08/04/2014   Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 19, lett. b), della legge 20/05/1970, n. 300.
Massime:
Atti decisi:ord. 173/2013

ORDINANZA N. 82
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso dal Tribunale ordinario di Melfi nel giudizio civile tra la FIOM – Federazione impiegati operai metalmeccanici – Federazione Provinciale di Potenza e la SATA – Società autoveicoli tecnologie avanzate s.p.a. ed altre, con ordinanza del 28 novembre 2012, iscritta al n. 173 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2013.
Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso ex art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), l’adito Tribunale ordinario di Melfi, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, questione, di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge n. 300 del 1970, denunciandone il contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda;
che, nel presente giudizio, non vi è stata costituzione di parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, della medesima norma da questa denunciata, è stata, in parte qua, dichiarata l’illegittimità costituzionale con la sentenza di questa Corte n. 231 del 2013;
che la questione in esame, per sopravvenuta carenza di oggetto, è, quindi, manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Melfi, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Mario Rosario MORELLI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI