ORDINANZA N. 92 ANNO 2010 Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Stabilizzazione del personale

ORDINANZA N. 92 ANNO 2010
Impiego pubblico - Norme della Regione Marche - Stabilizzazione del personale di cui all'art. 34, comma 2, della legge regionale n. 25 del 2008 - Computo nel periodo di anzianità degli eventuali periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - Possesso alternativamente di tre anni di anzianità di servizio per lo svolgimento di funzioni stabili e ricorrenti, in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006, anche se prorogati successivamente, con rapporto di lavoro a tempo determinato o in servizio al 1 gennaio 2007 con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o mediante convenzioni.

Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE

Camera di Consiglio del 10/02/2010 Decisione del 24/02/2010
Deposito del 05/03/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 9, c. 2° e 3°, della legge della Regione Marche 24/12/2008, n. 37.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 16/2009


ORDINANZA N. 92

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 9, commi 2 e 3 della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008 n. 37 ( Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione – Legge finanziaria 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 febbraio-3 marzo 2009, depositato in cancelleria il 3 marzo 2009 ed iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.




Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 26 febbraio e depositato il 3 marzo del 2009, ha impugnato l’art. 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione - Legge finanziaria 2009);

che il ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate disciplinano le modalità di stabilizzazione del personale non dirigenziale in contrasto con la normativa statale di riferimento, costituita dall’art. 1, commi 557 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), dall’art. 3, commi 90 e 94, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e dalla circolare 18 aprile 2008, n. 5, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (Linee di indirizzo in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - legge finanziaria 2008);

che, in particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 9, comma 2, della legge regionale censurata, nell’includere «nel periodo di anzianità positivamente valutabile» ai fini della stabilizzazione «i periodi relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa», detterebbe una disciplina difforme da quella statale, la quale non ammette «la cumulabilità delle esperienze lavorative maturate con tipologie contrattuali differenti»;

che, in modo analogo, l’art. 9, comma 3, della legge impugnata, la quale concerne la stabilizzazione del personale non dirigenziale del servizio sanitario regionale e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, «nel prevedere la possibilità di cumulare il periodo di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o attuato mediante convenzione», confliggerebbe a sua volta con la disciplina statale in materia, la quale «non consente la positiva attuazione della procedura di stabilizzazione del personale in servizio con forme contrattuali di lavoro differenti dal tempo determinato e dalla collaborazione coordinata e continuativa»;

che, per tali ragioni, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni censurate, «introducendo una normativa diversa e più favorevole ai fini della procedura di stabilizzazione solo in un ambito regionale», violerebbero l’art. 3 Cost., in considerazione della «disparità di trattamento nei confronti di omologhe categorie lavorative radicate in altre regioni», nonché l’art. 97 Cost., «sotto il profilo della violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa e uniformità della stessa nel territorio nazionale»;

che la Regione Marche non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 16 novembre 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 24 novembre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, considerato che la Regione Marche, con la successiva legge regionale 3 aprile 2009, n. 8 (Ulteriori Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 - Legge finanziaria 2009), ha apportato modifiche alla disciplina impugnata, adeguandosi ai rilievi governativi e conformando la propria disciplina alla normativa statale di riferimento.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (fra le più recenti, ordinanze n. 14 e n. 8 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA