ORDINANZA N. 204 ANNO 2010

ORDINANZA N. 204 ANNO 2010

Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, commi 1 e 3, e dell'art. 10, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale - Rispetto del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Regolarità della autenticazione delle firme - Sufficienza che i dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la regolarità medesima possa essere inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata - Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale - Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere - Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali in corso - Possibilità per i delegati incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto impugnato, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto medesimo ? Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Prevista affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, fittiziamente interpretative, eccezionali e derogatorie - Lamentata interferenza con le elezioni regionali già indette, contrasto con la normativa regionale, alterazione della par condicio tra le diverse liste in conseguenza della riammissione della lista del PDL nel collegio elettorale della Provincia di Roma. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario -Procedimento elettorale - Interpretazione autentica dell'art. 9, comma 1 e 3, e art. 10, comma 5, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Presentazione delle liste alla cancelleria del tribunale - Rispetto del termine orario - Condizione di assolvimento - Presenza nei locali del Tribunale, entro il termine di legge, dei delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, comprovabile con ogni mezzo idoneo - Regolarità della autenticazione delle firme - Sufficienza che i dati richiesti dall'art. 21, comma 2, ultima parte, del d.P.R. n. 445/2000, siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta - Esclusione che la regolarità medesima possa essere inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purché autorizzata - Decisioni di ammissione e di eliminazione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale - Regime delle impugnative - Individuazione dei soggetti legittimati a ricorrere - Applicazione alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali in corso - Possibilità per i delegati incaricati della presentazione delle liste, che si siano trovati nelle condizioni descritte dal comma 1 dell'art. 1 del decreto, di presentare le liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del decreto medesimo - Consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 - Affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione - Ritenuta esorbitanza del legislatore statale dalla potestà di stabilire i principi fondamentali nella materia concorrente della elezione dei Consigli regionali, ed interferenza nella correlata potestà regionale con l'adozione di norme di dettaglio, innovative, interpretative - Lamentata mancanza di un'espressa "clausola di cedevolezza" di rispetto della divergente normativa regionale, mancanza di coordinamento con le Regioni, uso improprio e irragionevole della decretazione d'urgenza, irragionevole interferenza con le elezioni regionali già indette. Elezioni - Elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario - Procedimento elettorale - Interpretazione autentica degli artt. 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 - Disposizioni sui termini per la presentazione delle liste, sull'autenticazione delle firme, sulle decisioni dell'Ufficio centrale regionale, nonché disposizioni per i procedimenti elettorali in corso - Ritenuta inapplicabilità delle predette disposizioni nella Regione Toscana che ha adottato una propria legge elettorale - In subordine, lamentata natura autoapplicativa, puntuale e di dettaglio delle norme impugnate e conseguente lesione della potestà legislativa concorrente della Regione in materia di procedimento elettorale regionale, irragionevole sanatoria.
 
Ordinanza 204/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO



Udienza Pubblica del 25/05/2010 Decisione del 07/06/2010

Deposito del 10/06/2010 Pubblicazione in G. U. 16/06/2010

Norme impugnate: Artt. 1 e 2 del decreto legge 05/03/2010, n. 29.

Massime: 34726



Titoli:

Atti decisi: ric. 43, 45 e 52/2010





ORDINANZA N. 204



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), promossi con ricorsi delle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana notificati l’11-13, il 12-13 ed il 29 marzo 2010, depositati in cancelleria l’11, il 12 ed il 30 marzo 2010 ed iscritti rispettivamente ai nn. 43, 45 e 52 del registro ricorsi 2010.



Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;



udito nell’udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;



uditi gli avvocati Alberto Romano per la Regione Piemonte, Pasquale Mosca per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Michele Dipace per il Presidente del Consiglio dei ministri.









Ritenuto che, con ricorso depositato l’11 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 43 del 2010), la Regione Lazio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 48, 72, quarto comma, 77, 102, 104, 111 e 122, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 6 marzo 2010;



che la stessa Regione Lazio ha presentato, con il ricorso in epigrafe, istanza cautelare di sospensione dell’efficacia delle impugnate disposizioni, ai sensi dell’art. 35, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale);



che, secondo la ricorrente, le impugnate disposizioni contrasterebbero, innanzitutto, con l’art. 122, primo comma, Cost., avendo il legislatore statale illegittimamente violato la potestà legislativa concorrente della Regione nella materia del «sistema di elezione» del Presidente della Regione stessa e del Consiglio regionale, introdotta dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), attraverso l’adozione di norme di dettaglio, asseritamente di interpretazione autentica, ma in realtà dotate di portata innovativa;



che, in secondo luogo, le denunciate disposizioni violerebbero gli artt. 3, 24, 25, 48, 102, 104 e 111 Cost., avendo il legislatore statale posto in essere un esercizio abnorme della potestà di interpretazione autentica, al solo fine di interferire con giudizi pendenti in vista della riammissione di liste escluse dalla competizione elettorale, contravvenendo al principio di ragionevolezza, vulnerando la funzione giurisdizionale e le garanzie del giusto processo, e ledendo l’eguaglianza del voto;



che, inoltre, le previsioni oggetto di doglianza confliggerebbero con gli artt. 72, quarto comma, e 77, secondo comma, Cost., dal momento che, per un verso, in materia elettorale sussisterebbe una riserva di assemblea tale da legittimare solo l’intervento di leggi ordinarie e che, d’altro canto, a fronte della vigenza protratta da più di quarant’anni della legge asseritamente interpretata, difetterebbero i presupposti di straordinaria necessità e urgenza che soli legittimano il ricorso alla decretazione d’urgenza;



che, con atto depositato il 16 marzo 2010, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che, «previo rigetto della domanda di sospensiva», il ricorso sia dichiarato «inammissibile o comunque infondato»;



che hanno spiegato intervento in questo giudizio il sig. Mario Caravale e altri cittadini i quali hanno chiesto l’accoglimento del ricorso proposto dalla Regione Lazio, previa adozione della misura cautelare sospensiva;



che sono, altresì, intervenuti, con separati atti, i signori Perugia Maria Cristina e Mastrorillo Riccardo, nonché il Movimento difesa del cittadino (MDC) e il sig. Antonio Longo, a propria volta aderendo alle censure della Regione ricorrente;



che con ordinanza, di cui si è data lettura in occasione della camera di consiglio del 18 marzo 2010, fissata per discutere l’istanza di sospensione, tutti i surriferiti interventi sono stati dichiarati inammissibili;



che le parti hanno discusso l’istanza di sospensiva nella camera di consiglio sopra indicata;



che questa Corte, con ordinanza n. 107 del 2010, ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia dell’impugnato decreto-legge;



che, con ricorso depositato il 12 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 45 del 2010), la Regione Piemonte ha sollevato, in riferimento agli 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 120, 122, primo comma, della Costituzione, nonché all’art. 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 29 del 2010;



che, secondo il ricorrente, le impugnate disposizioni violerebbero gli artt. 122, primo comma, Cost., e 5, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1999, avendo il legislatore statale dettato, in materia elettorale e con effetto sul procedimento elettorale in corso, nuove disposizioni di dettaglio in forma d’interpretazione autentica sebbene la potestà legislativa spetti, in questo ambito, ai legislatori regionali;



che, inoltre, le contestate disposizioni violerebbero gli artt. 3, 5, 70, 72, 76, 77, 114, 117 e 120 Cost., in quanto: a) il legislatore statale, in sede di adozione del decreto-legge in oggetto, non avrebbe cercato alcuna forma di coordinamento con le regioni, in antitesi con il principio di leale collaborazione; b) il Governo avrebbe illegittimamente esercitato il potere di decretazione legislativa d’urgenza laddove la Costituzione contemplerebbe, in materia elettorale, una riserva di legge formale, il cui procedimento appare d’altro canto consono «all’indicato principio di leale collaborazione una volta attratta alla sfera dell’autonomia regionale la disciplina elettorale»; c) in relazione al principio di ragionevolezza, la Costituzione qualifica il decreto-legge come «provvedimento provvisorio» e, come tale, il decreto qui impugnato non garantirebbe, in considerazione della sua aleatorietà, uno svolgimento della competizione elettorale in grado di assicurare «il normale funzionamento di organi ed enti che sono ritenuti costitutivi della Repubblica italiana» ai sensi dell’art. 114 Cost.; d) lo stesso principio di ragionevolezza precluderebbe l’adozione di una disciplina retroattiva a procedimento elettorale già iniziato;



che, con atto depositato il 21 aprile 2010, si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;



che il resistente sollecita l’adìta Corte a pronunciare l’inammissibilità del ricorso essendo venuto meno l’oggetto delle doglianze di parte regionale, dal momento che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 2010 è stata data comunicazione che la Camera dei Deputati ha respinto il disegno di legge di conversione dell’impugnato decreto-legge n. 29 del 2010, e considerata, altresì, la pendenza di un disegno di legge di sanatoria degli effetti prodotti dal decreto-legge decaduto;



che, con ricorso depositato il 30 marzo 2010 (iscritto al r.r. n. 52 del 2010), la Regione Toscana ha sollevato, in riferimento all’art. 122, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 del decreto-legge n. 29 del 2010;



che, a detta della ricorrente, il legislatore statale avrebbe illegittimamente violato la potestà legislativa concorrente della Regione nella materia del «sistema di elezione» del Presidente della Regione stessa e del Consiglio regionale, per il tramite di norme di dettaglio, asseritamente di interpretazione autentica, ma in realtà provviste di portata innovativa;



che, con atto depositato il 3 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito nel giudizio promosso dalla Regione Toscana chiedendo, alla luce della sopravvenuta decadenza del denunciato decreto-legge, che sia pronunciata l’inammissibilità del ricorso, essendo venuto meno l’oggetto delle doglianze di parte regionale;



che con memoria depositata il 3 maggio 2010, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollecitato questa Corte a dichiarare l’inammissibilità del ricorso presentato dalla Regione Lazio per le suesposte ragioni;



che, in data 6 maggio 2010, la Regione Piemonte ha depositato una istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere, giacché, sopravvenuta la decadenza del decreto-legge n. 29 del 2010, nel proprio ambito territoriale non è destinata a trovare applicazione la legge “di sanatoria” 22 aprile 2010, n. 60 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge), non risultando «all’odierna esponente che siano sorti rapporti giuridici in base allo stesso decreto legge».



Considerato che l’identità delle disposizioni impugnate e la sostanziale corrispondenza di alcune delle doglianze proposte e dei parametri invocati rendono opportuna la riunione dei giudizi;



che il decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2010;



che il Parlamento ha stabilito, con la legge 22 aprile 2010, n. 60 (Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29, recante interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione, non convertito in legge), che «restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29»;



che in via di principio, la sanatoria non costituisce «idoneo equipollente» (sentenza n. 84 del 1996) della conversione, giacché il relativo potere è «ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, […] in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc» (sentenza n. 244 del 1997);



che il carattere impugnatorio del giudizio in via principale impone al ricorrente l’onere, da assolvere nel termine decadenziale, di una specifica determinazione, ai fini della permanenza dell’interesse a ricorrere contro il nuovo atto, in ordine alla eventuale, perdurante lesione della sua sfera di competenza (sentenze n. 37 del 2003, n. 405 del 2000 e n. 430 del 1997);



che quando sussiste per il ricorrente nei giudizi in via principale la possibilità concreta di effettiva e tempestiva riproposizione della questione con azione di impugnazione avente per oggetto la nuova disposizione, deve essere precluso il trasferimento della questione di costituzionalità sulla norma di «sanatoria» (sentenza n. 429 del 1997);



che, di conseguenza, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, le ordinanze n. 341 del 2002 e n. 174 del 1995), le questioni aventi per oggetto il decreto-legge n. 29 del 2010 devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



riuniti i giudizi,



dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 marzo 2010, n. 29 (Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, 48, 70, 72, 76, 77, 102, 104, 111, 114, 120 e 122, primo comma, della Costituzione, ed all’art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni), dalle Regioni Lazio, Piemonte e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Ugo DE SIERVO, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA