Sentenza 260/2013

Sentenza  260/2013
GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del 24/09/2013    Decisione  del 04/11/2013
Deposito del 07/11/2013   Pubblicazione in G. U. 13/11/2013
Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 10/12/2010, n. 40.
Massime:
Atti decisi:ric. 14/2011

SENTENZA N. 260
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-3 marzo 2011, depositato in cancelleria il 7 marzo 2011 ed iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2011.
Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Valle d’Aosta;
udito nell’udienza pubblica del 24 settembre 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d’Aosta.

Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo (reg. ric. n. 14 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La disposizione impugnata stabilisce che «Per l’anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».
Il ricorrente reputa tale previsione in puntuale contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale il tetto della spesa per la voce in questione sarebbe pari al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009.
L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 esprimerebbe un principio di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione sarebbe vincolata ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La norma impugnata, eccedendo dalla competenza statutaria assegnata dagli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), sarebbe stata adottata in violazione della predetta disposizione costituzionale.
2.– Si è costituita la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile, e, in linea subordinata, non fondato.
La Regione osserva che il ricorrente, con motivazione scarna ed insufficiente, parte dall’erroneo presupposto che l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, impugnato in separato giudizio innanzi a questa Corte, abbia formulato legittimamente un principio di coordinamento della finanza pubblica.
Ciò premesso, la parte resistente aggiunge che la norma interposta non è applicabile agli enti locali, ai quali viceversa si rivolge la disposizione impugnata.
La normativa statale, perciò, non recherebbe alcun limite alla spesa oggetto della questione in capo a tali enti, ai quali esso verrebbe imposto solo dalla legge regionale nell’ambito della competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, comma 1, lettera b, della legge cost. n. 4 del 1948) e di finanze locali (art. 3, comma 1, lettera f , della legge cost. n. 4 del 1948).
In ogni caso, conclude la Regione, l’art. 1, comma 134, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)», ha sancito il principio per cui la Valle d’Aosta partecipa al processo di risanamento delle finanze pubbliche, anche con riguardo alla spesa degli enti locali, sulla base di accordi con lo Stato. Ne seguirebbe che le norme sul patto di stabilità interno, ed in ogni caso l’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, non potrebbero essere applicate agli enti locali del territorio valdostano.
3.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica l’Avvocatura dello Stato ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
L’Avvocatura reputa infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalla Regione, perché i termini della questione sarebbero stati compiutamente definiti.
Nel merito, viene ribadito che l’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 indica «limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche fissati dal legislatore», ai quali anche la ricorrente sarebbe soggetta.
Anche la Regione autonoma Valle d’Aosta ha depositato memoria conclusiva, insistendo sulle conclusioni già formulate, e richiamando, in particolare, la sentenza n. 173 del 2012 di questa Corte, che ha ritenuto l’inapplicabilità alla Regione della norma interposta, a seguito dell’Accordo raggiunto tra Stato e Regione l’11 novembre 2010.

Considerato in diritto
1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 7 marzo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
La disposizione impugnata, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Valle d’Aosta 28 dicembre 2010, n. 53, e volta a disciplinare il «concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica», stabilisce che «Per l’anno 2011, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, contestualmente alla definizione del patto di stabilità per gli enti locali e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa relativa al personale, ivi compresa quella per il personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, la quale non può superare il 70 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, salve eventuali deroghe, per il personale destinato ai servizi sociali rivolti agli anziani, per gli enti che abbiano rispettato le disposizioni regionali per la razionalizzazione e il contenimento della spesa per il personale».
Il ricorrente reputa tale previsione in contrasto con l’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in base al quale «A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009».
A tali precetti, prosegue la norma interposta, debbono adeguarsi Regioni, Province autonome ed enti del Servizio sanitario nazionale.
L’art. 4, comma 102, lettera b), della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)», ha aggiunto a tali soggetti gli enti locali.
L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, a parere del ricorrente, esprime un principio di coordinamento della finanza pubblica cui la Regione sarebbe vincolata ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. La norma impugnata, eccedendo dalla competenza statutaria assegnata dagli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), avrebbe dunque violato tale disposizione costituzionale.
2.– L’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di motivazione non è fondata: il ricorrente ha infatti adeguatamente individuato i termini della questione, domandando a questa Corte di dichiarare che la norma impugnata pone un precetto contrario a quanto stabilito dalla norma interposta.
3.– La questione non è fondata.
In via preliminare rispetto ad ogni altra considerazione, questa Corte non può che rilevare l’inapplicabilità alla Regione autonoma Valle d’Aosta della norma interposta su cui si fonda il ricorso.
Quest’ultima disposizione è stata a suo tempo impugnata innanzi alla Corte dalla Regione, nel giudizio definito con la sentenza n. 173 del 2012.
In tale sede la Corte ha osservato che l’art. 1, commi 132 e 160, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297, s.o. n. 281, e recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)» assoggetta al principio dell’accordo, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, le modalità di partecipazione della Regione a statuto speciale alle misure statali di coordinamento della finanza pubblica.
Esse, in altri termini, sono approvate con legge statale, a seguito di accordo tra la Regione ed il Ministro dell’economia e delle finanze.
L’art. 1, comma 134, della legge n. 220 del 2010 aggiunge che il metodo appena descritto concerne anche la finanza locale, cui si riferisce la norma oggi impugnata.
L’accordo, «anche con riferimento agli enti locali» è stato raggiunto l’11 novembre 2010, ovvero anteriormente alla pubblicazione della norma censurata, la quale a propria volta è entrata in vigore posteriormente alla legge n. 220 del 2010.
In tal modo, e prima dell’entrata in vigore della disposizione censurata, si è reso inapplicabile alla Regione autonoma Valle d’Aosta quanto stabilito in senso diverso dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010.
Come infatti già affermato dalla Corte (sentenza n. 173 del 2012), «Dalla conclusione di quest’ultimo accordo e dalla successiva approvazione dei suoi obiettivi finanziari ad opera della citata legge n. 220 del 2010 (…) consegue che il concorso della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste all’assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall’ordinamento dell’Unione europea e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica fissate dalla normativa statale è rimesso, per le annualità successive al 2010, alle misure previste nell’accordo stesso e nella legge che lo recepisce. Pertanto, gli artt. 9, comma 28, e 14, comma 24-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010 (che dispongono esclusivamente per gli anni successivi al 2010) sono applicabili a detta Regione solo, eventualmente, attraverso le misure fissate nell’accordo e approvate con legge ordinaria dello Stato. Essi, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non possono violarne l’autonomia legislativa e finanziaria».
Da questa conclusione, ribadita con l’ordinanza n. 267 del 2012, non vi è ragione di discostarsi oggi, e ai fini della declaratoria di non fondatezza della questione è sufficiente osservare che la disposizione impugnata è stata adottata quando la norma interposta non poteva ritenersi applicabile alla Regione autonoma Valle d’Aosta.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 10 dicembre 2010, n. 40, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali», promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI