Sentenza 272/2013

Sentenza  272/2013
GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore MATTARELLA
Udienza Pubblica del 22/10/2013    Decisione  del 06/11/2013
Deposito del 14/11/2013   Pubblicazione in G. U. 20/11/2013
Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Molise 07/08/2012, n. 18; art. 1, c. 3°, della legge della Regione Molise 02/01/2013, n. 1.
Massime:
Atti decisi:ric. 158/2012 e 44/2013

SENTENZA N. 272
ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorsi notificati il 15-17 ottobre 2012 ed il 4-6 marzo 2013, depositati in cancelleria il 18 ottobre 2012 ed il 12 marzo 2013 ed iscritti rispettivamente al n. 158 del registro ricorsi 2012 ed al n. 44 del registro ricorsi 2013.
Udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;
udito l’avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso spedito per la notifica il 15 ottobre 2012, ricevuto il successivo 17 ottobre e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 ottobre 2012 (r. ric. n. 158 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti).
Il testo delle disposizioni impugnate è il seguente: «1. Come disposto dalla normativa statale vigente e nell’attesa dell’emanazione della legge regionale disciplinante, tra l’altro, lo snellimento delle procedure urbanistiche e edilizie, i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvati definitivamente dalla Giunta comunale previa acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati previsti dalle normative specifiche di settore. 2. Sono abrogati l’articolo 20 della legge regionale 14 maggio 1985, n. 17, ed i commi sesto, settimo ed ottavo dell’articolo 4 della legge regionale 22 maggio 1973, n. 7».
2.— Il Presidente del Consiglio dei ministri censura le norme impugnate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di un principio fondamentale in materia di «governo del territorio». Osserva infatti l’Avvocatura dello Stato che la norma impugnata si porrebbe in contrasto con l’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), il quale prevede: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l’edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l’approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».
Al riguardo, è richiamata la sentenza n. 343 del 2005, con la quale la Corte ha espressamente qualificato la norma invocata a parametro interposto (art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) come principio fondamentale della materia «governo del territorio» che il legislatore regionale è tenuto ad osservare nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione. Infatti, osserva la Corte nella richiamata sentenza, la norma statale in parola è «chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”».
3.— La Regione Molise non si è costituita nel presente giudizio.
4.— Successivamente alla presentazione del ricorso, l’impugnato art. 1 della legge reg. 7 agosto 2012, n. 18 è stato modificato dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali) che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».
5.— Con ricorso spedito per la notifica il 4 marzo 2013, ricevuto il successivo 6 marzo e depositato nella cancelleria di questa Corte il 12 marzo 2013 (reg. ric. n. 44 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all’art. 117, terzo comma Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013.
Osserva la difesa erariale che la norma sopravvenuta non avrebbe efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente, atteso che l’obbligo di trasmissione alla Regione dei piani attuativi comunali, introdotto per superare la censura rivolta alla disposizione originariamente impugnata, sarebbe limitato agli «strumenti attuativi di cui al comma 1» dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, vale a dire ai «piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente». Ne conseguirebbe la perdurante violazione dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, in quanto sarebbero esclusi dal suddetto obbligo gli strumenti attuativi non conformi o in variante allo strumento urbanistico generale, quali le varianti agli strumenti urbanistici per opere pubbliche, adottate anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), nonché i piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), per i quali l’approvazione regionale non è più prevista a seguito dell’abrogazione dell’art. 4, sesto comma, della legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 (Norme provvisorie per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11) da parte dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012.
Il Presidente del Consiglio ha quindi rassegnato le proprie conclusioni, chiedendo che, in accoglimento dei ricorsi, venga dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate.
6.— La Regione Molise non si è costituita nel presente giudizio.

Considerato in diritto
1.— Con due ricorsi il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti) e dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), per violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 24 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).
Secondo il ricorrente, le disposizioni di legge regionale impugnate attribuirebbero l’approvazione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali in via definitiva alla Giunta comunale, ponendosi in tal modo in contrasto con il principio fondamentale espresso dalla norma statale, che, nel quadro della semplificazione delle procedure urbanistiche, emancipa la formazione dei piani urbanistici attuativi dall’approvazione regionale, tuttavia configurando l’obbligo del Comune di invio del piano alla Regione per eventuali osservazioni, che successivamente l’ente locale è tenuto a prendere in considerazione.
2.— Stante l’evidente connessione esistente tra i due ricorsi, aventi ad oggetto la stessa materia e motivi identici, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia.
3.— In via preliminare, occorre osservare che l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, originariamente impugnato – avente ad oggetto la disciplina relativa all’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente – è stato modificato dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha introdotto l’obbligo del Comune di inviare copia dei suddetti piani alla Regione.
Anche la norma sopravvenuta è stata tuttavia successivamente censurata dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto non avrebbe efficacia satisfattiva rispetto alle ragioni del ricorrente, atteso che continuerebbero ad essere esclusi dall’obbligo di trasmissione alla Regione gli strumenti attuativi comunali non conformi o adottati in variante allo strumento urbanistico generale, determinando, in tal modo, il perdurante contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.
4.— È necessario anzitutto rilevare che, benché nell’epigrafe del ricorso proposto dal Presidente del Consiglio avverso la legge reg. Molise n. 18 del 2012 si faccia generico riferimento all’art. 1, dalla motivazione del ricorso emerge chiaramente che le censure sono argomentate in relazione al suo solo comma 1.
Il comma 2 dell’articolo impugnato dispone l’abrogazione di alcune norme contenute in due leggi regionali: l’art. 20 della legge della Regione Molise 14 maggio 1985, n. 17 (Disposizioni regionali di attuazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47 recante norme in materia di controllo sull’attività urbanistica – edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive), che, in attesa dell’emanazione di un’organica legge regionale disciplinante lo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, sottoponeva ad approvazione regionale gli strumenti attuativi ricadenti nelle aree soggette al vincolo ambientale allora disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e quelli previsti da strumenti generali con capacità insediativa superiore a 2.500 abitanti; l’articolo 4, commi sesto, settimo e ottavo, della legge della Regione Molise 22 maggio 1973, n. 7 (Norme provvisorie per l’esercizio delle funzioni amministrative trasferite o delegate alla Regione Molise con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 1, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6, e con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11), che disciplinava i termini di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici adottate anche ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 (Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali), dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 (Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare) e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell’edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell’edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), nonché dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione di iniziativa privata conformi alle norme e agli strumenti urbanistici vigenti.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si sofferma in alcun modo sul contenuto del comma 2 dell’articolo censurato – mai richiamato nella parte motiva del ricorso – senza descrivere, quindi, gli effetti della richiamata disposizione abrogatrice, né motivare in alcun modo perché l’abrogazione dell’art. 20 della legge reg. Molise n. 17 del 1985, e dell’art. 4, commi sesto, settimo ed ottavo, della legge reg. Molise n. 7 del 1973, determinerebbe la violazione del principio fondamentale espresso dalla norma invocata a parametro interposto. Peraltro, non sono invocati dal ricorrente altri parametri costituzionali violati in relazione al comma 2 dell’articolo impugnato, né le motivazioni addotte a sostegno dell’impugnativa risultano in alcun modo riferibili anche alla disposizione in parola.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso in via principale deve anzitutto «identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi», indicando «le norme costituzionali e ordinarie, la definizione del cui rapporto di compatibilità o incompatibilità costituisce l’oggetto della questione di costituzionalità», e altresì «contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta declaratoria di incostituzionalità della legge» (ex plurimis, sentenze n. 41 del 2013, n. 114 del 2011, nonché ordinanza n. 123 del 2012), ponendosi l’esigenza di una adeguata motivazione a supporto della impugnativa «in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che in quelli incidentali» (ordinanza n. 123 del 2012, che menziona anche le sentenze n. 139 del 2006 e n. 450 del 2005).
Alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte, la motivazione addotta a sostegno dell’impugnazione del comma 2 non raggiunge quella soglia minima di chiarezza e completezza cui è subordinata l’ammissibilità delle impugnative in via principale.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 158 del 2012, deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
5.— Occorre conseguentemente prendere in esame la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 44 del 2013, in quanto logicamente e temporalmente successiva alla precedente questione testé definita da questa Corte.
La censura rivolta nei confronti della disposizione impugnata, nella parte in cui escluderebbe dal suddetto obbligo di trasmissione i piani attuativi non conformi, viene mossa in relazione all’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, non validamente impugnato con il primo ricorso, la cui motivazione concerne, come si è sottolineato, esclusivamente la disciplina dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente.
Ne consegue che la censura mossa in relazione agli asseriti effetti dell’abrogazione disposta dall’art. 1, comma 2, della legge reg. n. 18 del 2012, circa la sottrazione all’obbligo generale di trasmissione degli strumenti attuativi degli strumenti urbanistici generali vigenti, risulta tardiva in quanto rivolta nei confronti della norma sopravvenuta – oggetto del secondo ricorso – che si limita ad intervenire sui piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente, per i quali il suddetto ius superveniens ha già assicurato il compiuto adeguamento della disciplina regionale al principio fondamentale costituito dall’invocata norma interposta.
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 44 del 2013, deve essere pertanto dichiarata inammissibile.
6.— Quanto alla sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell’art. 1 della legge reg. Molise n. 18 del 2012, occorre preliminarmente osservare che la disposizione impugnata è stata modificata dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, che ha aggiunto, dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale dispone: «I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al comma 1. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali».
Non può tuttavia essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso che, pur trattandosi di integrazione della disposizione impugnata in senso satisfattivo della pretesa avanzata con il ricorso (ex plurimis, sentenze n. 300 e n. 193 del 2012), l’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, nel prevedere che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente siano approvati definitivamente dalla Giunta comunale, ha introdotto una misura di efficacia immediata, rimasta in vigore sino all’introduzione della norma sopravvenuta (ancorché a soli cinque mesi circa dalla data di entrata in vigore della legge regionale impugnata).
La disposizione censurata va pertanto sottoposta allo scrutinio di costituzionalità.
7.— La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, è fondata.
7.1.— Occorre preliminarmente osservare che l’ambito materiale su cui incide la norma impugnata è inequivocabilmente ascrivibile ai settori dell’edilizia e dell’urbanistica. Ne consegue l’inclusione della stessa nella sfera delle potestà legislative inerenti alla materia concorrente del «governo del territorio», come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 102 e n. 6 del 2013, n. 309 e n. 192 del 2011; n. 340 del 2009; nonché sentenze n. 196 del 2004 e n. 362 del 2003).
Questa Corte ha già chiarito, in più pronunce, l’ampiezza e l’area di operatività dei “principi fondamentali” riservati alla legislazione statale nelle materie di potestà concorrente, affermando, tra l’altro, che «il rapporto tra normativa di principio e normativa di dettaglio […] deve essere inteso nel senso che l’una è volta a prescrivere criteri ed obiettivi, mentre all’altra spetta l’individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi» (sentenza n. 237 del 2009, nonché sentenze n. 200 del 2009, n. 336 e n. 50 del 2005). Né può ritenersi che la specificità delle prescrizioni di per sé possa escludere il carattere di principio di una norma, «qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007; nonché n. 211 e n. 139 del 2012, n. 182 del 2011, n. 326 del 2010 e n. 297 del 2009).
Ne consegue che l’ambito materiale relativo al presente giudizio rientra nel «governo del territorio», ed è quindi oggetto di legislazione concorrente, nell’ambito della quale le Regioni debbono osservare i principî fondamentali ricavabili dalla legislazione statale.
7.2.— Quanto alla norma interposta invocata nel presente giudizio, occorre anzitutto ricordare che l’art. 24 della legge n. 47 del 1985, compreso nel Capo II, relativo allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie, testualmente dispone: «Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l’edilizia economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi» (primo comma). «Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l’approvazione degli strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali» (secondo comma).
Al riguardo, occorre anzitutto osservare che la legge n. 47 del 1985 da una parte istituzionalizza il disegno di semplificazione delle procedure in materia urbanistica, eliminando l’approvazione degli strumenti attuativi, dall’altra, però, accentua le forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati. Tale disposizione non è pertanto derogabile dalle leggi regionali, come si evince dal precedente articolo 1, primo comma, della medesima legge secondo cui le Regioni emanano norme in materia di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni in conformità ai principî definiti dai Capi I, II e III della stessa legge, senza che possa trarsi argomento in contrario dal secondo comma per il quale, fino all’emanazione delle norme regionali, si applicano le norme contenute nella legge statale.
Al riguardo, questa Corte ha già affermato che «La statuizione dell’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, nella parte in cui prescrive l’invio degli strumenti attuativi comunali alla Regione, è chiaramente preordinata a soddisfare un’esigenza, oltre che di conoscenza per l’ente regionale, anche di coordinamento dell’operato delle Amministrazioni locali ed, in questo senso, la legge statale riserva alla Regione la potestà di formulare “osservazioni” sulle quali i Comuni devono “esprimersi”» (sentenza n. 343 del 2005).
Ne consegue che, secondo quanto previsto dalla norma interposta invocata nel presente giudizio, «Il contrappeso all’abolizione dell’approvazione regionale è costituito dall’obbligo imposto al Comune di inviare alla Regione il piano attuativo, al fine di sollecitarne osservazioni riguardo alle quali il Comune stesso è tenuto a puntuale motivazione», con la conclusione che «Il meccanismo istituito dall’art. 24 della legge n. 47 del 1985 […], in relazione allo scopo perseguito dalla legge, configurando l’obbligo dei Comuni di trasmettere i piani urbanistici attuativi alla Regione, assume il carattere di principio fondamentale» (così, la già citata sentenza n. 343 del 2005).
L’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 3, della legge reg. 2 gennaio 2013, n. 1, nello stabilire che i piani attuativi conformi allo strumento urbanistico siano approvati in via definitiva dalla Giunta comunale, senza che essa sia tenuta a trasmetterli alla Regione, si pone in contrasto con l’art. 24, secondo comma, della legge n. 47 del 1985.
Quindi la mancata previsione dell’obbligo di trasmissione contrasta con un principio fondamentale della legge statale e determina l’illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico, per i quali non è richiesta l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione.
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Molise 7 agosto 2012, n. 18, nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge della Regione Molise 7 agosto 2012, n. 18 (Disposizioni in merito all’approvazione dei piani attuativi conformi alle norme degli strumenti urbanistici generali vigenti), nel testo vigente anteriormente all’aggiunta del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, della legge della Regione Molise 2 gennaio 2013, n. 1 (Abrogazioni e modifiche urgenti di norme di leggi regionali), nella parte in cui non prevede che copia dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale, per i quali non è prevista l’approvazione regionale, sia trasmessa dai Comuni alla Regione;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 18 del 2012, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso in epigrafe;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Molise n. 1 del 2013, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 novembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI