ORDINANZA N. 107 ANNO 2020

Ordinanza 107/2020 (ECLI:IT:COST:2020:107)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CARTABIA - Redattore:  SCIARRA
Camera di Consiglio del 26/02/2020;    Decisione  del 26/02/2020
Deposito del 05/06/2020;   Pubblicazione in G. U. 10/06/2020  n. 24
Norme impugnate:  Art. 1, c. 300°, 360°, 361°, 362°, 364° e 365°, della legge 30/12/2018, n. 145; art. 14 ter, c. 1°, del decreto-legge 28/01/2019, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28/03/2019, n. 26.
Massime: 
Atti decisi: ric. 35 e 62/2019
  

Pronuncia

ORDINANZA N. 107

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Marta CARTABIA; Giudici : Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione delle Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), e dell’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, promossi dalla Regione Toscana, con ricorsi notificati il 28 febbraio-6 marzo e 24-30 maggio 2019, depositati in cancelleria il 6 marzo e il 29 maggio 2019, iscritti, rispettivamente, ai nn. 35 e 62 del registro ricorsi 2019 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 20 e 27, prima serie speciale, dell’anno 2019.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito il Giudice relatore Silvana Sciarra nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020, svolta ai sensi del decreto della Presidente della Corte del 24 marzo 2020, punto 1), lettera a);

deliberato nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020.


Ritenuto che, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 35 del 2019, notificato il 28 febbraio-6 marzo del 2019, depositato il successivo 6 marzo 2019, la Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione delle Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 della Costituzione;

che la ricorrente, anzitutto, impugna i commi 300 e 360 dell’art. 1 della citata legge n. 145 del 2018, là dove prevedono l’indizione di concorsi pubblici unici a livello nazionale per figure professionali omogenee, demandando a un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la definizione delle modalità semplificate di espletamento delle procedure concorsuali;

che – secondo la Regione Toscana – tali norme, ove ritenute applicabili anche alle amministrazioni regionali, sarebbero lesive delle attribuzioni regionali in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale», in violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., e si porrebbero in contrasto sia con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. non prevedendo alcuna forma di raccordo tra Stato e Regioni, sia con il principio di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione di cui all’art. 97 Cost., poiché impedirebbero alle Regioni di scegliere in autonomia le modalità concorsuali più idonee in base alle professionalità e ai posti da ricoprire;

che sono impugnati anche i commi 361, 362, 364 e 365 dell’art. 1 della medesima legge n. 145 del 2018, in quanto, nel prevedere l’utilizzo delle relative graduatorie esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e nel disporre il prolungamento della validità delle graduatorie più risalenti, previa partecipazione a un corso di formazione obbligatorio e superamento di uno specifico colloquio, violerebbero le competenze regionali in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» riconducibili agli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost.;

che, inoltre, la ricorrente ritiene che le citate disposizioni, non contemplando alcuna forma di coinvolgimento delle autonomie regionali, si porrebbero in contrasto anche con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.;

che è, infine, asserito che esse siano altresì lesive del principio di efficienza ed efficacia nonché di economicità dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., precludendo alle Regioni la possibilità di usufruire della medesima graduatoria per l’assunzione futura di idonei non vincitori, secondo le proprie esigenze occupazionali, anche in violazione dell’autonomia finanziaria regionale di cui agli artt. 117, terzo comma, e 119, primo, secondo e quarto comma, Cost.;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, in quanto le norme impugnate sarebbero applicabili solo nei confronti delle amministrazioni statali, e, in subordine, che comunque venga respinto;

che la Regione Toscana, con un successivo ricorso iscritto al reg. ric. n. 62 del 2019, notificato il 24-30 maggio 2019, depositato il successivo 29 maggio 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14-ter, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, in riferimento agli artt. 5, 97, 117, terzo e quarto comma, 118, 119, primo, secondo e quarto comma, e 120 Cost.;

che la citata norma è impugnata poiché, pur modificando l’art. 1, comma 361, della legge n. 145 del 2018, impugnato con il ricorso n. 35 del 2019, presenterebbe i medesimi vizi di illegittimità costituzionale di quest’ultimo;

che anche in tale giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, e ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, respinto.

Considerato che, con ricorso, depositato il 6 marzo 2019 e iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2019, la Regione Toscana ha impugnato l’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione delle Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), denunciando la lesione della competenza legislativa regionale residuale in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» e della connessa competenza amministrativa, nonché la violazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento dell’amministrazione;

che, con un secondo ricorso, depositato il 29 maggio 2019 e iscritto al n. 62 del registro ricorsi 2019, la ricorrente ha svolto identiche censure nei confronti dell’art. 14-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha solo modificato, in maniera ritenuta non satisfattiva, la disciplina in tema di graduatorie contenuta nell’art. 1, comma 361, della citata legge n. 145 del 2018, impugnato con il primo ricorso;

che, pertanto, i due giudizi, inerenti alla medesima disciplina statale, impugnata in relazione a identici parametri, vanno riuniti per essere decisi con un’unica pronuncia;

che, con atti depositati in data 28 gennaio 2020, la difesa della Regione Toscana ha dichiarato – su conforme delibera del 20 gennaio 2020, n. 45 della Giunta regionale – di rinunciare a entrambi i ricorsi, sulla base, da un lato, del riconoscimento, operato dalla difesa statale nell’atto di costituzione in giudizio, dell’inapplicabilità alla Regione delle norme statali impugnate inerenti alle modalità di espletamento delle procedure concorsuali (art. 1, commi 300 e 360, della legge n. 145 del 2018), e, dall’altro, della sopravvenuta abrogazione delle ulteriori norme statali impugnate relative all’impiego delle graduatorie (art. 1, comma 361 – anche nel testo modificato dall’art. 14-ter, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 26 del 2019 – e commi 362, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 12 febbraio 2020, ha accettato la rinuncia, sulla base della delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

che la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanza n. 48 del 2020).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinti i processi.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 2020.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2020.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE