ORDINANZA N. 137 ANNO 2010 Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica dell'art. 15 della legge provinciale n. 2/1987 - Acquisto a

ORDINANZA N. 137 ANNO 2010
Appalti pubblici - Norme della Provincia di Bolzano - Modifica dell'art. 15 della legge provinciale n. 2/1987 - Acquisto a titolo oneroso di edifici, da destinare a sedi di uffici e servizi dell'amministrazione, tramite procedimento a evidenza pubblica - Contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici che riserva allo Stato la disciplina delle procedure di affidamento; Introduzione dell'art. 6-sexies alla legge provinciale n. 17/1993 - Attribuzione al regolamento di esecuzione della disciplina delle modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all'abilitazione dei fornitori - Contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici che riserva allo Stato la disciplina delle procedure di affidamento; Introduzione dell'art. 41-bis alla legge provinciale n. 6/1998 - Previsione dell'istituto c.d. dell'avvalimento - Contrasto con la disciplina del codice dei contratti pubblici che riserva allo Stato la disciplina delle procedure di affidamento, dei rapporti connessi all'esecuzione del contratto e del contenzioso. Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Modifiche alla legge provinciale n. 4/2006 - Gestione dei rifiuti e tutela del suolo - Esclusione dell'obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto di rifiuti nel caso di trasporti di rifiuti speciali non pericolosi che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri effettuati dal produttore di rifiuti stessi - Omessa previsione del carattere occasionale e saltuario previsto dal codice dell'ambiente - Previsione di sanzioni meno restrittive rispetto a quelle previste dal codice dell'ambiente - Lamentata riduzione degli standard di tutela ambientale stabiliti dal legislatore statale. Impiego pubblico - Amministrazione pubblica - Norme della Provincia di Bolzano - Sostituzione dell'art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 10/1992 - Nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento - Possibilità di conferimento a persone estranee all'amministrazione provinciale, "di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso di diploma di laurea e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'amministrazione provinciale, escluso il limite di età". Istruzione - Minoranze linguistiche - Norme della Provincia di Bolzano - Scuole ladine dell'infanzia - Accesso all'impiego quale insegnante e collaboratore pedagogico - Necessità di attestare l'appartenenza al gruppo linguistico ladino - Contrasto con le norme statutarie e di attuazione

Ordinanza 137/2010
Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 24/03/2010 Decisione del 12/04/2010
Deposito del 15/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 5, 25, 27, c. 7°, 28, c. 1°, 31, c. 2° e 3° e 52, della legge della Provincia di Bolzano 09/04/2009, n. 1.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 41/2009


ORDINANZA N. 137

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, 25, 27, comma 7, 28, comma 1, 31 e 52 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 9 aprile 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 – Legge finanziaria 2009), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 16/19 giugno 2009, depositato in cancelleria il 23 giugno 2009 ed iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.




Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato il 16/19 giugno, depositato il successivo 23 giugno 2009, ha proposto, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, commi primo e secondo, lettere e), l), o), s), della Costituzione, 8, 9, 19 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) (di seguito, statuto regionale), ed in relazione agli artt. 12 e 13 del Trattato 25 marzo 1957 (Trattato che istituisce la Comunità europea), nella versione in vigore fino al 30 novembre 2009 (infra, Trattato CE), questione di legittimità costituzionale degli articoli 5 (rectius: art. 5, comma 1), 25 (rectius: art. 25, comma 1), 27, comma 7, 28, comma 1, 31 (rectius: art. 31, commi 2 e 3) e 52 della legge della Provincia autonoma di Bolzano del 9 aprile 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e per il triennio 2009-2011 – Legge finanziaria 2009);

che il citato art. 5, comma 1, ha sostituito l’art. 15 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l’amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), e, ad avviso del ricorrente, ha disciplinato l’acquisizione di immobili attraverso la realizzazione di un’opera pubblica mediante procedure di evidenza pubblica, in violazione della materia «tutela della concorrenza», spettante alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e), ponendosi altresì in contrasto con l’art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

che l’art. 27, comma 7, della legge in esame ha introdotto nella legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 (Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi), l’articolo 6-sexies, il quale sarebbe costituzionalmente illegittimo, poiché demanda al regolamento di esecuzione di detta legge la definizione delle modalità di istituzione e di funzionamento delle procedure informatizzate, con particolare riguardo all’abilitazione dei fornitori, riconducibile anch’essa alla materia «tutela della concorrenza», in violazione altresì degli artt. 4, comma 3, ed 85, comma 13, del d.lgs. n. 163 del 2006;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 28, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009 ha inserito nella legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6 (Norme per l’appalto e l’esecuzione di lavori pubblici), l’art. 41-bis, avente ad oggetto la disciplina dello «avvalimento», istituto regolamentato dagli artt. 49 e 50 del d.lgs. n. 163 del 2006 e riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», ordinamento civile» e «giurisdizione», con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. e degli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;

che, ad avviso della difesa erariale, il citato art. 31, commi 2 e 3, ha modificato gli artt. 19, comma 3, lettera b), e 43, comma 1, lettera h), della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo), i quali ora stabiliscono, rispettivamente, una disciplina dell’obbligo di adozione del formulario di identificazione del trasporto di rifiuti e la sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nel caso di mancata, incompleta o inesatta compilazione del formulario dei rifiuti, incidendo in tal modo sulla materia «tutela dell’ambiente», dunque, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e degli artt. 8 e 9 dello statuto regionale;

che l’art. 25, comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009, ha sostituito il comma 2 dell’art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10 (Riordinamento della struttura dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano), il quale disciplina la nomina del direttore generale e dei direttori di dipartimento, prevedendo che detti incarichi possano essere conferiti senza alcun limite di età, quindi, secondo il ricorrente, in relazione ad un profilo riconducibile alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», ponendosi in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed o), Cost., e dell’art. 8 dello statuto regionale;

che, infine, il citato art. 52 ha modificato il comma 5 dell’art. 30-bis della legge provinciale 17 agosto 1976, 36 (Ordinamento delle scuole materne-scuole per l’infanzia), il quale ora dispone che, al fine di poter accedere all’impiego quale insegnante ovvero collaboratore pedagogico e collaboratrice pedagogica, per la scuola dell’infanzia delle località ladine, «si deve attestare l’appartenenza al gruppo linguistico ladino», e, in tal modo, violerebbe gli artt. 3, 97, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli articoli 12 e 13 del Trattato CE, nonché gli artt. 8, 9, 19 e 89 dello statuto;

che la Provincia autonoma di Bolzano non si è costituita in giudizio;

che, con atto notificato a controparte in data 21 dicembre 2009, depositato presso la cancelleria di questa Corte il 5 gennaio 2010, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al presente ricorso, in quanto gli artt. 9 e 10 della successiva legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 ottobre 2009, n. 7 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2008 e altre disposizioni), rispettivamente, hanno modificato l’art. 14, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1992, come modificato dall’art. 25 comma 1, della legge provinciale n. 1 del 2009, ed abrogato le restanti norme impugnate.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (fra le più recenti, ordinanze n. 92 e n. 70 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA