ORDINANZA N. 147 ANNO 2010 Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comm

ORDINANZA N. 147 ANNO 2010
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Ordinamento degli uffici regionali - Dirigenza - Modifiche al comma 1-bis dell'art. 18 della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 - Incarichi dirigenziali a tempo determinato - Conferimento già previsto entro il limite del cinque per cento dei dirigenti - Ampliamento della possibilità di attribuire gli incarichi dirigenziali a tempo determinato fino al trenta per cento dei dirigenti; Dipendenti regionali vincitori di concorso o procedura selettiva che, avendo svolto le mansioni della relativa qualifica e categoria, hanno perduto la titolarità del posto nella qualifica e categoria, a seguito di provvedimenti giurisdizionali - Norma confermativa della posizione economica e giuridica già acquisita - Asserita adozione di norme di contenuto concreto e particolare espressamente volte a neutralizzare un giudicato; Stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione - Progressiva stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno dodici mesi, anche non continuativi nel triennio precedente all'entrata in vigore della legge - Contrasto con la legge statale che prevede la stabilizzazione del personale che abbia espletato attività lavorativa per almeno tre anni , anche non continuativi nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007 - Lamentato ampliamento dei soggetti interessati alla stabilizzazione in violazione di principi validi su tutto il territorio nazionale e di regole unitarie; Modifiche all'art. 5 della legge Regione Liguria 3 aprile 2007, n. 14 - Aziende sanitarie ed enti equiparati - Stabilizzazione del personale non dirigenziale "assunto con tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero assunto ai sensi dell'art. 3, comma 96 della legge 244/2007" - Asserita incoerenza della norma censurata con la legge statale rinviata che non contemplerebbe nuove assunzioni; Valutazione ambientale strategica (VAS) - Esclusione dei piani e dei programmi adottati prima del 31 luglio 2007, nonché dei piani e dei programmi adottati dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008 dall'applicazione delle disposizioni di cui al codice dell'ambiente in materia di valutazione ambientale strategica - Contrasto con norme statali costituenti standard di tutela uniforme su tutto il territorio nazionale e con la normativa europea.
Ordinanza 147/2010
Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE

Camera di Consiglio del 24/03/2010 Decisione del 14/04/2010
Deposito del 23/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 3, c. 1°, 5, 11, 12, c. 1°, lett. c), 46, c. 3°, lett. a) e b), della legge della Regione Liguria 28/04/2008, n. 10.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 34/2008


ORDINANZA N. 147

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 30 giugno-7 luglio 2008, depositato in cancelleria il 7 luglio 2008 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 2008.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese.




Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato in data 7 luglio 2008 (r.r. n. 34 del 2008), ha proposto questione di legittimità degli articoli 3, comma 1, 5, 11, 12, comma 1, lettera c), 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla finanziaria 2008), per contrasto con gli articoli 3, 97 e 117, commi 1, 2, lettera s), e 3, della Costituzione;

che la legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, nel predisporre disposizioni collegate alla finanziaria del 2008, ha introdotto, tra l’altro, norme concernenti gli incarichi dirigenziali, la stabilizzazione del rapporto di lavoro, la stabilizzazione del personale delle aziende sanitarie, la valutazione ambientale strategica;

che, in particolare, l’art. 3, comma 1, della citata legge regionale, nel sostituire l’art. 18, comma 1-bis, della legge della Regione Liguria 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull’ordinamento degli uffici regionali), ha disposto un tetto del 30 per cento per l’attribuzione di incarichi dirigenziali «a dipendenti dell’amministrazione regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in possesso dei requisiti per l’ammissione ai concorsi pubblici per la dirigenza»; che l’art. 5 della medesima ha stabilito la conferma nella qualifica e categoria posseduta per i dipendenti regionali che si siano visti annullare dal giudice il concorso pubblico vinto; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008 hanno previsto la progressiva stabilizzazione di personale assunto con contratti di lavoro flessibile; che l’art. 46, comma 3, lettere a) e b), della citata legge regionale, ha escluso dall’applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica i piani e i programmi e le loro varianti adottati prima del 31 luglio 2007 ovvero dopo il 31 luglio 2007 ed entro il 12 febbraio 2008;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 3, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, elevando in modo consistente e ingiustificato il limite imposto dalla precedente legge regionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che l’art. 5 della citata legge regionale, avendo introdotto previsioni di contenuto concreto volte a neutralizzare un giudicato determinatosi nei confronti dei destinatari della medesima norma, violerebbe gli artt. 3 e 97 Cost.; che gli artt. 11 e 12, comma 1, lettera c), della medesima, eludendo i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica fissati dalla disciplina statale di riferimento, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost.; che l’art. 46, comma 3, lettere a) e b), della legge della Regione Liguria n. 10 del 2008, contrastando, da un lato, l’art. 13 della direttiva 20012/42/CE e avendo invaso, dall’altro, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente, violerebbe l’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), Cost.;

che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio con atto depositato in data 25 luglio 2008, ha chiesto che le questioni fossero dichiarate inammissibili o, comunque, infondate;

che, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte il 2 ottobre 2008, l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato di rinunciare al ricorso n. 34 del 2008;

che tale rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria, con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte in data 22 gennaio 2010.

Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.

per questi motivi

La Corte costituzionale

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA