SENTENZA N. 140 ANNO 2010 Processo penale - Giudizio abbreviato - Contestazioni suppletive - Possibilità del pubblico ministero, nei casi di cui all'a

SENTENZA N. 140 ANNO 2010
Processo penale - Giudizio abbreviato - Contestazioni suppletive - Possibilità del pubblico ministero, nei casi di cui all'art. 12, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di procedere a contestazioni suppletive anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all'imputato - Mancata previsione.

Sentenza 140/2010
Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO

Camera di Consiglio del 24/03/2010 Decisione del 14/04/2010
Deposito del 16/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 441 e 441 bis del codice di procedura penale.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 264/2009


SENTENZA N. 140

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale promosso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce nel procedimento penale a carico di F. P. ed altro con ordinanza del 10 luglio 2009, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.



Ritenuto in fatto

1. – Con ordinanza del 10 luglio 2009, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, nel giudizio abbreviato, il pubblico ministero possa effettuare contestazioni suppletive, nei casi di cui all’art. 12, comma 1, lettera b), del medesimo codice, «anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di fatti e circostanze già in atti e noti all’imputato».

Il giudice a quo – chiamato a svolgere, nelle forme del giudizio abbreviato, un processo penale nei confronti di trentuno persone, imputate del delitto di associazione avente per scopo il traffico illecito di sostanze stupefacenti e di altri reati – riferisce che il pubblico ministero aveva contestato in udienza a due degli imputati un ulteriore reato in materia di stupefacenti, legato dal vincolo della continuazione a quelli per cui si procede e, dunque, connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. I difensori avevano eccepito l’«irritualità» di tale contestazione suppletiva, ostandovi la disposizione combinata degli artt. 441 e 441-bis cod. proc. pen., in forza dei quali, nel giudizio abbreviato, la modifica dell’imputazione è ammessa solo ove sia stata disposta e attuata un’integrazione probatoria su richiesta di parte o d’ufficio.

Nel dubbio, tuttavia, circa la legittimità costituzionale di tale preclusione, il giudice rimettente – dopo avere disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto di contestazione suppletiva, al fine di «impedire la scadenza dei termini di custodia cautelare per gli altri imputati» – ha sollevato l’odierna questione.

Al riguardo, egli rileva come le sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4, abbiano affermato che, nel giudizio ordinario, il pubblico ministero può procedere alla contestazione suppletiva di un reato concorrente o di una circostanza aggravante, non soltanto a fronte di nuove risultanze dibattimentali, ma anche sulla base di elementi già acquisiti nella fase delle indagini preliminari. Se da un lato, infatti, la contestazione suppletiva rappresenta una eventualità «fisiologica» in un sistema processuale ispirato alla centralità del dibattimento, che è sede naturale della rappresentazione e della elaborazione probatoria (dalla quale possono sorgere esigenze di modifica dell’imputazione); dall’altro lato, tuttavia, una interpretazione letterale della locuzione «nel corso», presente nell’art. 517 cod. proc. pen. (così come nell’art. 423 con riguardo all’udienza preliminare), si risolverebbe – secondo il rimettente – in «un formalismo esasperato ed ingiustificato», non essendo ravvisabile, neppure nell’ipotesi di nuova contestazione basata su elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari, alcuna violazione del diritto di difesa dell’imputato, messo comunque nelle condizioni di conoscere gli atti raccolti dalla pubblica accusa.

A fronte di ciò, sarebbe dunque «comprensibile» l’emergere di una giurisprudenza di legittimità che, fornendo una certa interpretazione dell’art. 441-bis cod. proc. pen., ha ritenuto che, anche nel giudizio abbreviato, una volta disposta una integrazione probatoria, le contestazioni suppletive siano possibili non soltanto se derivanti dalle nuove prove assunte, ma anche quando trovino fondamento in «fatti e circostanze già in atti» (sono citate, in particolare, le sentenze della Corte di cassazione, sezione II, 9 giugno 2005-22 giugno 2005, n. 23466, e sezione V, 27 novembre 2008-18 febbraio 2009, n. 7047): e ciò – stando alla prima delle pronunce ora ricordate – persino laddove l’integrazione probatoria, disposta dal giudice, non abbia avuto concretamente luogo (nella specie, per sopravvenuto decesso del testimone da escutere). Secondo le medesime sentenze, inoltre, allorché le nuove contestazioni si basino su dati precedentemente acquisiti, l’imputato non potrebbe neppure chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, giacché la facoltà di rinuncia al giudizio abbreviato gli sarebbe accordata dall’art. 441-bis cod. proc. pen. unicamente a fronte di contestazioni scaturenti dalle integrazioni probatorie.

La ratio della richiamata disposizione si coglierebbe, in effetti, agevolmente: la scelta del giudizio abbreviato non potrebbe rimanere vincolante ove emergano fatti non conosciuti o conoscibili dall’imputato, mentre tale esigenza non si manifesterebbe quando la contestazione suppletiva derivi da una semplice rivalutazione di dati probatori già in atti e, dunque, noti all’imputato al momento della scelta del rito.

A seguito delle riforme degli anni 1999-2000, d’altronde, il giudizio abbreviato – ormai svincolato dai presupposti del consenso del pubblico ministero e della definibilità del processo allo stato degli atti – non sarebbe più, come in origine, un giudizio «cristallizzato», ma avrebbe assunto opposte caratteristiche di “fluidità”, tanto sul versante probatorio che su quello dell’imputazione. L’imputato che opti per il rito alternativo sa, infatti, che potrebbe essere comunque disposta dal giudice un’integrazione probatoria, che abiliterebbe il pubblico ministero ad operare contestazioni suppletive.

In tale cornice, risulterebbe, tuttavia, inspiegabile l’inapplicabilità, sancita dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen., della disciplina sulla modifica dell’imputazione recata dall’art. 423 cod. proc. pen., fuori dei casi di integrazione probatoria indicati nell’art. 441-bis. Se, alla stregua delle sentenze citate, persino in presenza di un’integrazione probatoria, disposta ma «priva di seguito», è possibile una contestazione suppletiva basata solo sulla rivalutazione di elementi già acquisiti, purché conosciuti dall’imputato, non si comprenderebbe perché la medesima contestazione non sia ammessa anche quando una integrazione probatoria non venga «formalmente disposta» dal giudice.

Codesta limitazione – costituente, secondo il rimettente, l’ultimo residuo elemento di «rigidità» del giudizio abbreviato – si porrebbe segnatamente in contrasto con il «principio del giusto processo» (art. 111 Cost.), implicante «la lealtà processuale delle parti»: principio a fronte del quale il pubblico ministero, che non abbia formulato correttamente l’imputazione, non dovrebbe vedersi inibita la possibilità di integrarla sulla base di atti contenuti nel fascicolo processuale e perciò noti all’imputato.

La circostanza che, in base alle norme censurate, la contestazione suppletiva radicata su elementi «già in atti» sia permessa o meno a seconda che sia stata o meno disposta un’integrazione probatoria, anche a prescindere dal suo effettivo espletamento, comporterebbe, altresì, la violazione dei principi di eguaglianza e di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (artt. 3 e 112 Cost.). La situazione sarebbe, infatti, identica nei due casi, giacché in entrambi la necessità di integrare l’imputazione sorge a seguito di un’omissione del pubblico ministero.

Il denunciato divieto di contestazione del reato concorrente, impedendo l’esame congiunto delle regiudicande, si rifletterebbe negativamente anche sull’efficienza dell’accertamento processuale, e, dunque, sul buon andamento dell’amministrazione della giustizia, con conseguente lesione dell’art. 97 Cost. La separazione dei processi – specialmente quando venga in rilievo, come nel caso di specie, il rapporto tra delitto associativo e reati fine, o tra singoli reati fine – comporterebbe, infatti, una reiterazione degli «esperimenti probatori», potenzialmente foriera di decisioni contraddittorie.

Risulterebbe violato, infine, il diritto di difesa (art. 24 Cost.), giacché – posto che la preclusione censurata non impedisce comunque al pubblico ministero di agire separatamente per il reato di cui è stata omessa la contestazione – l’imputato potrebbe trovare, di contro, più vantaggioso difendersi contestualmente, in particolare quando si tratti di fatti legati dal vincolo della continuazione a quelli già contestati.

La questione sarebbe altresì rilevante nel giudizio a quo, in quanto dal suo accoglimento dipenderebbe la possibilità di decidere sulla contestazione suppletiva formulata dal pubblico ministero, relativamente alla quale è stata disposta la separazione del processo, che, peraltro – ove la decisione sull’incidente di costituzionalità intervenisse «tempestivamente» – non precluderebbe neppure una successiva riunione del processo stesso a quello «principale».

2. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Ad avviso della difesa erariale, la questione sarebbe inammissibile per carente descrizione da parte del giudice a quo della fattispecie concreta, la quale non consentirebbe di verificare l’effettiva rilevanza del dubbio di costituzionalità nel giudizio principale. Secondo quanto riferito nell’ordinanza di rimessione, difatti, il rimettente ha disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva inammissibilmente formulata dal pubblico ministero per impedire la scadenza dei termini di custodia cautelare, «così evidenziando l’esistenza attuale nell’ordinamento di una strada alternativa a quella che [il rimettente stesso] censura».

Inammissibile per difetto di rilevanza risulterebbe, altresì, la censura basata sull’assunto per cui la contestazione suppletiva nel giudizio abbreviato potrebbe risultare gradita all’imputato in vista dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen., trattandosi di valutazione rimessa in via esclusiva all’imputato medesimo; come pure l’ulteriore doglianza connessa alla considerazione che la rimozione della preclusione censurata eviterebbe la duplicità di giudizi e, quindi, l’eventuale contrasto di giudicati, posto che l’ordinamento già contempla strumenti idonei ad evitare il rischio paventato.

Quanto al merito della questione, l’Avvocatura dello Stato osserva come il giudice a quo abbia evocato impropriamente, a fondamento delle proprie doglianze, la sentenza della Corte di cassazione, sezione V, 27 novembre 2008-18 febbraio 2009, n. 7047, trattandosi di decisione attinente all’ammissibilità, nel giudizio abbreviato, di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, e non già della contestazione suppletiva di un ulteriore reato. Parimenti inconferente sarebbe la richiamata sentenza delle sezioni unite 28 ottobre 1998-11 marzo 1999, n. 4, che ha ritenuto ammissibile, bensì, la contestazione suppletiva basata su atti già acquisiti nel corso delle indagini preliminari, ma con riguardo al dibattimento, nel quale all’imputato è assicurato «il massimo livello di difesa»: laddove, invece, nella fattispecie in esame, la contestazione suppletiva formulata nel giudizio abbreviato «allo stato degli atti», non consentendo all’imputato stesso di rinunciare al rito semplificato, ne comprimerebbe le garanzie difensive.

La giurisprudenza, «pressoché consolidata», della Corte di cassazione deporrebbe, in realtà, in senso contrario alla tesi del rimettente. Da essa emergerebbe, infatti, come la cristallizzazione del quadro processuale, sia dal punto di vista probatorio che da quello dell’imputazione, rappresenti un connotato «ineliminabile» del giudizio abbreviato: e ciò nella considerazione che la contestazione suppletiva, anche se basata su elementi acquisiti in precedenza, costituisce fattore idoneo a mutare gli equilibri fra le parti e le strategie difensive dell’imputato. Come rilevato, difatti, in più occasioni dalla stessa Corte costituzionale, le valutazioni dell’imputato circa la convenienza del rito speciale dipendono anzitutto dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero.

La previsione dell’art. 441-bis cod. proc. pen. – per la quale, in deroga al principio dettato dall’art. 441, comma 1, la contestazione suppletiva è possibile ove sia disposta una integrazione probatoria su richiesta dell’imputato (art. 438, comma 5, cod. proc. pen.) o per iniziativa del giudice (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) – troverebbe giustificazione nel fatto che, in tali casi, possono emergere nuovi reati da contestare: ipotesi nella quale il legislatore ha comunque lasciato all’imputato la scelta se proseguire con il rito speciale o chiederne la riconversione nel rito ordinario.



Considerato in diritto

1. – Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel giudizio abbreviato, non consentono al pubblico ministero di effettuare contestazioni suppletive di reati connessi a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. «anche in assenza di integrazioni probatorie disposte dal giudice e sulla base di atti e circostanze già in atti e noti all’imputato».

Il dubbio di costituzionalità trova il suo presupposto fondante nell’indirizzo interpretativo che si asserisce accolto, in tema di modifica dell’imputazione nel giudizio abbreviato, da due sentenze della Corte di cassazione (sezione II, 9 giugno 2005-22 giugno 2005, n. 23466, e sezione V, 27 novembre 2008-18 febbraio 2009, n. 7047): un indirizzo i cui approdi vengono evocati dal giudice rimettente come tertia comparationis al fine di desumerne l’esigenza costituzionale di una (ulteriore) dilatazione del perimetro di ammissibilità delle contestazioni suppletive nell’ambito del rito alternativo.

Alla stregua dell’indirizzo in questione, una volta che venga disposta dal giudice una integrazione probatoria – e (stando almeno alla prima delle citate pronunce) indipendentemente dal suo effettivo espletamento – il pubblico ministero sarebbe abilitato a procedere alla contestazione suppletiva di reati connessi, non solo in rapporto a nuovi elementi emersi a seguito dell’integrazione probatoria (che appunto potrebbe non essere neppure attuata), ma anche sulla base di circostanze già risultanti dagli atti e, dunque, note all’imputato al momento della formulazione della richiesta di giudizio abbreviato. In quest’ultima ipotesi, d’altro canto, l’imputato non sarebbe neppure legittimato a chiedere che il processo prosegua nelle forme ordinarie, rinunciando al rito alternativo, giacché, in base alla lettera dell’art. 441-bis cod. proc. pen., tale facoltà gli competerebbe unicamente a fronte di contestazioni scaturite dalle integrazioni probatorie effettivamente intervenute.

A questo punto – sempre secondo il giudice a quo – sarebbe, tuttavia, del tutto incongruo e contrario agli evocati parametri costituzionali non permettere la contestazione suppletiva anche quando una integrazione probatoria non sia stata «formalmente disposta» dal giudice (come avvenuto nel caso di specie): trattandosi di situazione che non presenta elementi differenziali di rilievo rispetto a quella dianzi indicata (contestazione suppletiva basata su circostanze già in atti, e non su nuove risultanze probatorie, in presenza di una integrazione probatoria disposta, anche se non attuata), posto che pure in tale caso la necessità di integrare l’imputazione sorge a seguito di un’omissione del pubblico ministero.

Sotto tale profilo, le norme impugnate violerebbero, dunque, i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale (art. 112 Cost.).

Risulterebbe leso, altresì, il «principio del giusto processo» (art. 111 Cost.), avente come corollario la «lealtà processuale» delle parti: principio alla luce del quale non si giustificherebbe che, anche in assenza di integrazioni probatorie, venga preclusa al pubblico ministero la rivalutazione di atti contenuti nel fascicolo processuale e, perciò, noti all’imputato, al fine di porre rimedio ad una lacuna dell’imputazione.

L’assetto normativo censurato violerebbe, ancora, l’art. 97 Cost., in quanto la preclusione della contestazione di un reato concorrente nel caso considerato, impedendo l’esame congiunto delle regiudicande, provocherebbe una duplicazione di attività processuali e il rischio di contrasto di giudicati, con pregiudizio al buon andamento dell’amministrazione della giustizia.

Da ultimo, apparirebbe compromesso anche il diritto di difesa (art. 24 Cost.), potendo risultare più vantaggioso per l’imputato difendersi contestualmente, anziché separatamente, in rapporto a reati legati fra loro dal vincolo della continuazione.

2. – L’eccezione di inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie concreta e difetto di motivazione sulla rilevanza, formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, non è fondata.

Dall’ordinanza di rimessione emerge, infatti, che il rimettente è chiamato a svolgere, con rito abbreviato, un processo nei confronti di numerose persone, imputate di vari reati, nel corso del quale il pubblico ministero ha contestato a due degli imputati, sulla base di elementi già risultanti dagli atti, un ulteriore reato connesso ai sensi dell’art. 12, comma 1, lettera b), cod. proc. pen.; iniziativa, questa, che ha incontrato l’opposizione dei difensori, i quali hanno eccepito l’inammissibilità della contestazione suppletiva, non essendo stata nella specie disposta alcuna integrazione probatoria.

La rilevanza della questione non viene meno, d’altro canto, per il fatto che il giudice a quo – allo scopo di evitare che nelle more del giudizio di costituzionalità scadessero i termini massimi di custodia cautelare – abbia disposto la separazione del processo relativo al reato oggetto della contestazione suppletiva, la cui ammissibilità resta ancora da stabilire. La contestazione suppletiva di un reato connesso – che nel vigente codice di rito, volto ad «attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio» (art. 2, comma 1, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo codice di procedura penale»), è affidata non certo al giudice, ma al pubblico ministero – integra esercizio dell’azione penale e, dunque, dà vita ad un processo suscettibile di essere separato, in base alle regole generali, da quelli relativi ai reati oggetto dell’imputazione originaria. Anche dopo la separazione, d’altronde, l’esito dello scrutinio di costituzionalità continua a condizionare la sorte dello stesso giudizio principale separato: giacché, se la questione fosse accolta, il rimettente dovrebbe ritenere la contestazione suppletiva validamente effettuata e, quindi, pronunciarsi – sempre nelle forme del giudizio abbreviato – sul merito della stessa nell’ambito di detto processo separato; mentre, in caso contrario, dichiarata inammissibile la nuova contestazione, dovrebbe restituire gli atti al pubblico ministero affinché proceda per il reato connesso nei modi ordinari.

3. – Vanno del pari disattese le ulteriori eccezioni di inammissibilità della difesa erariale relative a singole censure, in quanto attengono, in realtà, a profili di merito.

4. – Nel merito, la questione non è fondata.

4.1. – Innanzi tutto, non è possibile considerare le due decisioni della Corte di cassazione, su cui il rimettente basa i propri rilievi, come espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato (lo stesso giudice a quo riconosce l’esistenza di precedenti di segno contrario): e ciò, tanto più ove si consideri che – come rimarcato anche dall’Avvocatura dello Stato – la più recente fra tali decisioni ha, in realtà, ad oggetto non già una fattispecie di contestazione suppletiva, ma di diversa qualificazione giuridica del fatto (passaggio dal furto tentato al furto consumato sulla base di elementi descrittivi già racchiusi nell’imputazione originaria).

L’orientamento desunto da dette sentenze, d’altra parte, non soltanto non appare incontrovertibile sul piano ermeneutico, ma conduce addirittura ad un assetto in sé incompatibile con la Costituzione.

Con riferimento al giudizio ordinario, è in effetti predominante, nella giurisprudenza di legittimità, la tesi per cui – nonostante la formulazione letterale, apparentemente contraria, degli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. – le nuove contestazioni considerate da tali articoli possono essere basate, oltre che su elementi emersi per la prima volta nel corso dell’istruzione dibattimentale, anche sui soli atti già acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari: in tal modo, traducendosi anche in uno strumento per porre rimedio ad inesattezze o lacune dell’imputazione originaria.

A prescindere, peraltro, dalla validità degli argomenti addotti a supporto di siffatta soluzione interpretativa (sentenza n. 333 del 2009), essa non può essere comunque estesa al giudizio abbreviato senza tenere conto delle peculiarità di questo rito.

L’assetto normativo che il giudice a quo sottopone a scrutinio ha, in effetti, una sua intrinseca razionalità.

In parallelo all’originaria configurazione del giudizio abbreviato come rito «allo stato degli atti», senza alcuna possibilità di integrazioni probatorie, l’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. – nell’operare un generale rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell’udienza preliminare – escludeva in assoluto l’applicabilità dell’istituto della modificazione dell’imputazione, quale regolato dall’art. 423 cod. proc. pen.

La preclusione rispondeva – e tuttora risponde – ad una funzione di garanzia per l’imputato, oltre che ad una logica premiale. L’imputato accettava, cioè, di essere giudicato sulla base degli atti raccolti nel corso delle indagini preliminari con esclusivo riferimento all’accusa già formulata dal pubblico ministero, che segna i limiti della sua rinuncia alla formazione della prova in contraddittorio: tanto più che, di fronte a contestazioni suppletive di reati concorrenti o di circostanze aggravanti, egli si sarebbe trovato nell’impossibilità di difendersi dall’ampliamento dell’accusa stessa chiedendo l’ammissione di corrispondenti prove a discarico. Prospettiva nella quale la scelta legislativa fu ritenuta da questa Corte immune da vizi di costituzionalità, in quanto «coerente con la struttura e le finalità del rito» (sentenza n. 378 del 1997).

Introdotta, con la legge 16 dicembre 1999, n. 479, la possibilità di arricchimenti della piattaforma probatoria – tanto per iniziativa dell’imputato (richiesta di giudizio abbreviato “condizionato”: art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), che del giudice (nel caso di impossibilità di decidere allo stato degli atti: art. 441, comma 5, cod. proc. pen.) – è emersa l’esigenza di prevedere meccanismi di adeguamento dell’imputazione alle nuove acquisizioni. In via di eccezione rispetto alla regola enunciata dall’art. 441, comma 1, cod. proc. pen. – rimasta immutata – si è quindi consentito al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni. Ma ciò unicamente nei casi di modificazione della base cognitiva a seguito dell’attivazione dei meccanismi di integrazione probatoria, e riconoscendo, in pari tempo, all’imputato – quando si tratti delle contestazioni previste dall’art. 423, comma 1, cod. proc. pen. (fatto diverso, reato connesso a norma dell’art. 12, comma 1, lettera b, o circostanza aggravante) – la facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, o, in alternativa, l’ammissione di nuove prove (art. 441-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 2-octies del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante «Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144: nel caso di contestazione del fatto nuovo, a norma dell’art. 423, comma 2, cod. proc. pen., l’imputato resta per converso tutelato dalla circostanza che tale contestazione presuppone il suo consenso).

Da tale quadro – che contraddice la visione, propugnata dal rimettente, del giudizio abbreviato come rito ormai totalmente «fluido» sul piano probatorio e dell’imputazione – si deve inferire che le eccezioni introdotte restano strettamente legate alle fattispecie che le giustificano: vale a dire, che il pubblico ministero possa effettuare le nuove contestazioni solo quando affiori la necessità di adattare l’imputazione a nuove risultanze processuali, scaturenti da iniziative probatorie assunte nell’ambito del rito alternativo; rimanendo con ciò escluso che dette iniziative – tanto più se rimaste «prive di seguito» – possano rappresentare una patente di legittimazione per rivalutare, a scopo di ampliamento dell’accusa, elementi già acquisiti in precedenza e, fino a quel momento, non posti ad oggetto di azione penale.

4.2. – L’indirizzo giurisprudenziale su cui poggiano le censure del rimettente conduce, d’altro canto, a risultati addirittura contrari a Costituzione allorché assume – appellandosi qui soltanto alla lettera dell’art. 441-bis, comma 1, cod. proc. pen. – che, nel caso di contestazione suppletiva fondata su elementi «già in atti», e dunque noti all’imputato, costui non potrebbe neppure avvalersi della facoltà di chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

Questa Corte ha avuto modo di rilevare, difatti, in più occasioni, che «le valutazioni dell’imputato in ordine alla convenienza dei riti alternativi al dibattimento» dipendono anzitutto «dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero». Con la conseguenza che quando, per «evenienze patologiche», quali gli errori o le omissioni del pubblico ministero sulla individuazione del fatto o del titolo del reato, l’imputazione subisce una variazione sostanziale, l’imputato deve essere rimesso in termini per compiere le suddette valutazioni, pena la violazione tanto del diritto di difesa che del principio di eguaglianza, stante la discriminazione che verrebbe altrimenti a determinarsi a seconda «della maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero nell’esercitare l’azione penale» (sentenze n. 333 del 2009 e n. 265 del 1994).

Tale principio è stato affermato con riferimento alle nuove contestazioni dibattimentali e alla possibilità di passaggio dal rito ordinario a riti alternativi (giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta): ma non potrebbe evidentemente non operare anche nella direzione inversa. Con la richiesta di giudizio abbreviato l’imputato accetta di essere giudicato con rito semplificato in rapporto ai reati già contestatigli dal pubblico ministero, rispetto ai quali solo egli esprime l’apprezzamento della convenienza del rito stesso: sicché non sarebbe costituzionalmente accettabile che egli venisse a trovarsi vincolato dalla sua scelta anche in relazione agli ulteriori reati concorrenti che – stando all’indirizzo interpretativo in discussione – potrebbero essergli contestati a fronte delle «evenienze patologiche» di cui si è detto.

4.3. – Alla luce di quanto precede, si deve dunque escludere che la lettura delle norme censurate operata attraverso le pronunce giurisprudenziali richiamate e interpretate dal giudice a quo – lettura non apprezzabile in termini di «diritto vivente», non incontestabile sul piano ermeneutico e comunque incompatibile con la Costituzione – possa essere utilmente invocata quale tertium comparationis al fine di alterare l’assetto, viceversa in sé ragionevole e coerente, delineato dal legislatore in materia.

Non ricorre la prospettata violazione dell’art. 3 Cost., essendo le due ipotesi poste a raffronto – giudizio abbreviato con e senza integrazione probatoria – tra loro non equiparabili ai fini considerati: soltanto nella prima, e non nella seconda, si prospetta l’esigenza di rendere possibile un eventuale adeguamento dell’imputazione a nuove acquisizioni, che il pubblico ministero non aveva potuto in precedenza considerare. D’altro canto, e proprio in tale logica, il vigente assetto normativo consente – se non addirittura impone, anche ad evitare un diverso vulnus costituzionale – di ritenere che, nel caso di integrazione probatoria, la contestazione suppletiva possa derivare solo dalle nuove risultanze di essa, e non anche da quanto era già precedentemente noto alle parti: donde l’insussistenza della stessa ipotizzata esigenza di omologazione, su quest’ultimo versante, della disciplina relativa al giudizio abbreviato rimasto privo di arricchimenti del panorama probatorio.

4.4. – Parimenti infondate risultano le restanti censure.

Nessuna violazione dell’art. 112 Cost. appare configurabile, per l’assorbente ragione che il pubblico ministero conserva comunque la possibilità di esercitare l’azione penale per il reato connesso, non “tempestivamente” contestato, nei modi ordinari e in un processo separato.

Né si comprende sotto quale profilo i principi e i connotati del «giusto processo» (art. 111 Cost.) – tantomeno quello della «lealtà processuale delle parti», che il giudice a quo assume insito negli enunciati costituzionali – possano ritenersi vulnerati dalla preclusione in esame, la quale risulta anzi coerente con essi, impedendo ad una delle parti di mutare e imporre unilateralmente il tema del giudizio abbreviato.

Inconferente è il riferimento al principio di buon andamento dei pubblici uffici (art. 97 Cost.), trattandosi di principio che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è riferibile all’amministrazione della giustizia solo per quanto attiene all’organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari e non all’attività giurisdizionale in senso stretto (tra le molte, sentenze n. 64 del 2009 e n. 117 del 2007, ordinanza n. 408 del 2008).

Neppure è ravvisabile, infine, una violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). La disciplina censurata è posta, infatti, a garanzia dell’imputato (tanto che, nel giudizio a quo, i difensori si sono opposti alla contestazione suppletiva); in ogni caso – come già rilevato da questa Corte – il diritto di difesa non potrebbe considerarsi compromesso dal mero «aggravio» derivante dallo svolgimento di processi separati per reati in continuazione. Ciò non impedisce che l’imputato possa esplicare il diritto stesso, con pienezza di garanzie, in tutte le diverse sedi processuali nelle quali vengono esaminati i reati esecutivi del medesimo disegno criminoso (sentenza n. 64 del 2009; nonché, con riguardo ad altra ipotesi di connessione di procedimenti, sentenza n. 198 del 1972), fino ad ottenerne il riconoscimento in sede di esecuzione, nel caso di separate pronunce (art. 671 cod. proc. pen.).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 441 e 441-bis del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA