ORDINANZA N. 218 ANNO 2010

ORDINANZA N. 218 ANNO 2010

Istruzione - Professioni - Norme della Regione Liguria - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento - Formazione superiore - Istituzione di percorsi di specializzazione rivolti a soggetti in possesso di qualifica o di diploma di scuola media superiore - Lamentata predisposizione di corsi formativi abilitanti all'esercizio di professioni successivi al conseguimento del diploma; Istruzione - Università - Norme della Regione Liguria - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento - Formazione superiore - Istituzione di percorsi di alta formazione comprendenti master, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, crediti formativi; Istruzione - Lavoro e occupazione - Norme della Regione Liguria - Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento - Apprendistato professionalizzante - Definizione dei profili formativi e delle modalità di riconoscimento e certificazione nell'ambito della formazione in apprendistato esclusivamente aziendale - Contrasto con la normativa nazionale che rimette la materia integralmente all'autonomia contrattuale collettiva.
 
Ordinanza 218/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore CASSESE



Udienza Pubblica del 25/05/2010 Decisione del 09/06/2010

Deposito del 17/06/2010 Pubblicazione in G. U. 23/06/2010

Norme impugnate: Artt. 33, c. 1° e 2°, 36, 37, 38, c. 5°, lett. e), 39, c. 2°, e 40 della legge della Regione Liguria 11/05/2009, n. 18.

Massime: 34753



Titoli:

Atti decisi: ric. 50/2009





ORDINANZA N. 218



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 21 luglio 2009, depositato in cancelleria il 22 luglio 2009 e iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2009.



Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;



udito nella udienza pubblica del 25 maggio 2010 il Giudice relatore Sabino Cassese;



udito l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.









Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale ritualmente notificato e depositato (reg. ric. n. 50 del 2009), ha proposto questione di legittimità costituzionale degli articoli 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36, 37, 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento), per contrasto con gli articoli 33, sesto comma, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost.;



che, in materia di formazione superiore, gli artt. 33, commi 1, lettere b) e c), e 2, 36 e 37 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009 hanno previsto che la Regione possa intervenire sui percorsi di specializzazione post-qualifica e post-diploma e sui percorsi di alta formazione al fine di ampliare e riqualificare l’offerta della formazione professionale;



che, in materia di apprendistato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della suddetta legge regionale hanno attribuito alla Giunta regionale la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze;



che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, lamenta, in primo luogo, che gli artt. 33, comma 1, lettera b), e 36, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, dando la possibilità alla Regione di predisporre corsi formativi, successivi al conseguimento del diploma, volti ad abilitare all’esercizio di professioni, violerebbero l’art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia «professioni»;



che, in secondo luogo, ad avviso della difesa dello Stato, gli artt. 33, commi 1, lettera c), e 2, e 37 della citata legge regionale, stabilendo che la Regione possa ampliare e riqualificare l’offerta formativa attraverso la previsione di percorsi di alta formazione che comprendono master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione e che conferiscono crediti formativi, violerebbero l’art. 33, sesto comma, Cost.;



che, in terzo luogo, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, gli artt. 38, comma 5, lettera e), 39, comma 2, e 40 della legge della Regione Liguria n. 18 del 2009, nel disciplinare l’apprendistato professionalizzante, attribuendo alla Regione la definizione dei profili formativi e delle modalità di riconoscimento e certificazione nell’ambito della formazione in apprendistato all’interno delle aziende, violerebbero l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.;



che la Regione Liguria, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso;



che, con la legge della Regione Liguria 6 agosto 2009, n. 33 (Adeguamenti della legislazione regionale), sono state modificate le disposizioni oggetto delle prime due censure;



che il Presidente del Consiglio dei ministri ha deliberato di rinunciare al ricorso in data 9 ottobre 2009;



che l’Avvocatura generale dello Stato, predisposta la dichiarazione di rinuncia il 12 ottobre 2009 e notificata la medesima alla Regione Liguria il 26 ottobre 2009, ha provveduto a depositarla presso la cancelleria di questa Corte in data 21 maggio 2010;



che la rinuncia è stata formalmente accettata dalla Regione Liguria con atto depositato presso la cancelleria di questa Corte lo stesso 21 maggio 2010.



Considerato che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione delle parti costituite, comporta l’estinzione del processo.



per questi motivi


La Corte costituzionale


dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2010.


F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore


Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria


F.to: DI PAOLA