ORDINANZA N. 244 ANNO 2010

ORDINANZA N. 244 ANNO 2010

Appalti pubblici - Norme della Regione Marche - Contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria - Selezione dei soggetti cui rivolgere l'invito - Lamentata introduzione di criteri aggiuntivi a quelli stabiliti dal legislatore nazionale.
 
Ordinanza 244/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA



Camera di Consiglio del 09/06/2010 Decisione del 05/07/2010

Deposito del 07/07/2010 Pubblicazione in G. U. 14/07/2010

Norme impugnate: Art. 8, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Marche 08/10/2009, n. 22, integrativo dell'art. 122, c. 7° bis, del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163.

Massime: 34815



Titoli:

Atti decisi: ric. 104/2009





ORDINANZA N. 244



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’11 dicembre 2009, depositato in cancelleria il successivo 17 dicembre, ed iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2009.



Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.









Ritenuto che con ricorso notificato a mezzo del servizio postale l’11 dicembre 2009 (data di spedizione del plico a mezzo raccomandata da parte dell’ufficiale giudiziario) e depositato il successivo 17 dicembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione Marche 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e in relazione all’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);



che il ricorrente, preliminarmente, richiama in sintesi l’oggetto della disciplina dettata dalla legge regionale n. 22 del 2009;



che deduce, quindi, che l’art. 8, comma 1, lettera b), della suddetta legge regionale, nel disciplinare le modalità con le quali le stazioni appaltanti devono individuare i soggetti cui rivolgere la lettera di invito per l’affidamento dei lavori di cui al comma 7-bis dell’articolo 122 del d.lgs. n. 163 del 2006, invaderebbe la potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., come esercitata con l’art. 4, comma 3, del medesimo d.lgs. n. 163 del 2006, relativamente ai criteri di selezione dei concorrenti e alle procedure di aggiudicazione, trattandosi di aspetti riconducibili alla materia tutela della concorrenza (è richiamata la sentenza n. 401 del 2007);



che, infatti, i canoni contenuti nella norma sospettata di illegittimità costituzionale sarebbero aggiuntivi rispetto a quelli dettati dagli artt. da 39 a 50 e 233 del Codice degli appalti;



che non si è costituita la Regione Marche;



che la norma impugnata è stata abrogata dall’art. 50, comma 2, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione – legge finanziaria 2010);



che il 12 marzo 2010, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato a mezzo del servizio postale il 4-9 marzo 2010, in quanto, giusta l’allegata e richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2010, approvata sulla base della relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni, «sono venute meno le motivazioni del ricorso», dal momento che la Regione Marche «ha provveduto ad abrogare» la disposizione censurata.



Considerato che è stata presentata rinuncia al ricorso;



che la Regione Marche non si è costituita nel presente giudizio;



che, in mancanza di costituzione della parte resistente, non occorre l’accettazione della rinuncia ad opera di quest’ultima ai fini dell’estinzione del giudizio;



che, quando si verifica tale evenienza, la rinuncia al ricorso determina ex se, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis: ordinanze n. 206 del 2010 e n. 292 del 2009).



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara estinto il processo.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Alfonso QUARANTA , Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA