ORDINANZA N. 238 ANNO 2010

ORDINANZA N. 238 ANNO 2010

Ambiente - Norme della Regione Toscana - Sostituzione dell'art. 12-bis della legge regionale n. 91 del 1998 - Acque - Previsione che la Regione emani un regolamento per "la definizione di criteri per il riuso delle acque" - Contrasto con la normativa statale che individua come competenza regionale unicamente l'adozione di "norme e misure volte a favorire il riciclo dell'acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate".
 
Ordinanza 238/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore SAULLE



Camera di Consiglio del 26/05/2010 Decisione del 05/07/2010

Deposito del 07/07/2010 Pubblicazione in G. U. 14/07/2010

Norme impugnate: Legge della Regione Toscana 21/11/2008, n. 62: discussione limitata all'art. 34.

Massime: 34806



Titoli:

Atti decisi: ric. 7/2009





ORDINANZA N. 238



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2009.



Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;



udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.









Ritenuto che, con ricorso notificato il 27 gennaio 2009 e depositato il successivo 2 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, l’art. 34 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);



che tale articolo, sostituendo l’art. 12-bis della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), ha previsto, al comma 4, lettera h), che la Regione emani un regolamento per «la definizione di criteri per il riuso delle acque», così ponendosi – ad avviso del ricorrente – in contrasto con l’art. 99, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale affiderebbe alla competenza legislativa regionale unicamente l’adozione di «norme e misure volte a favorire il riciclo dell’acqua e il riutilizzo delle acque reflue depurate»;



che, inoltre, la disposizione impugnata prevederebbe l’esercizio della potestà regolamentare regionale «anche», anziché «esclusivamente», in attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 del d.lgs. n. 152 del 2006;



che, pertanto, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe, sotto entrambi i profili, l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;



che si è costituita in giudizio la Regione Toscana eccependo l’infondatezza delle censure in quanto la norma impugnata sarebbe stata emanata nell’esercizio della potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio e nel pieno rispetto dei principi posti dal legislatore statale;



che, in data 1° marzo 2010, l’Avvocatura generale dello Stato, nell’interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, in considerazione dell’entrata in vigore dell’art. 88 della legge della Regione Toscana 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009), che ha modificato, successivamente al ricorso, l’art. 34 della citata legge regionale n. 62 del 2008;



che in data 3 marzo 2010 la difesa della Regione ha depositato atto di accettazione della rinuncia;



che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta, nel caso di specie, l’estinzione del processo.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara estinto il processo.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Maria Rita SAULLE, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA