ORDINANZA N. 231 ANNO 2010

ORDINANZA N. 231 ANNO 2010

Farmacia - Norme della Regione Toscana - Modifica dell'art. 17 della legge regionale n. 16 del 2000 - Pianificazione territoriale dell'assistenza farmaceutica - Estensione dell'istituto delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, già attribuito ai soli sindaci dei Comuni con popolazione sino a dodicimila abitanti, a tutti i Comuni "classificati come montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale" - Contrasto con la disciplina statale.
Ordinanza 231/2010


Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE



Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA



Camera di Consiglio del 26/05/2010 Decisione del 21/06/2010

Deposito del 24/06/2010 Pubblicazione in G. U. 30/06/2010

Norme impugnate: Legge della Regione Toscana 21/11/2008, n. 62: discussione limitata all''art. 20.

Massime: 34785



Titoli:

Atti decisi: ric. 7/2009





ORDINANZA N. 231



ANNO 2010









REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,



ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 27-30 gennaio 2009, depositato in cancelleria il 2 febbraio 2009 ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2009.



Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;



udito nella camera di consiglio del 26 maggio 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.









Ritenuto che con ricorso del 27 gennaio 2009, iscritto al n. 7 del registro ricorsi dell’anno 2009, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale, tra l’altro, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20 della legge della Regione Toscana 21 novembre 2008, n. 62 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2008);



che l’impugnato art. 20 inserisce l’inciso «ovvero nei comuni montani o parzialmente montani ai sensi della normativa statale e regionale» nell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), come sostituito dall’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 2007, n. 36 (Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 recante Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), consentendo così l’istituzione delle proiezioni delle sedi farmaceutiche, già prevista per i soli comuni con popolazione sino a dodicimilacinquecento abitanti, in tutti i comuni classificati come montani o parzialmente montani;



che per il Presidente del Consiglio dei ministri tale disposizione sarebbe in contrasto con il criterio fissato dal legislatore statale per la pianificazione territoriale dell’assistenza farmaceutica;



che il ricorrente ricorda come «[i]n base all’art. 1 della L. n. 475/1968 ed all’art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, al fine di assicurare l’omogenea distribuzione delle farmacie su tutto il territorio nazionale, la dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici viene effettuata, tenendo conto sia del criterio numerico della popolazione che di quello della distanza rispetto ad altri esercizi farmaceutici», e sostiene, in particolare, che «il carattere derogatorio della disposizione regionale impugnata rispetto alla disciplina dello Stato» sarebbe «confermato dal comma 9 dell’art. 17 della medesima legge regionale n. 16/2000, il quale tuttora prevede che nei Comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti si debba ricorrere alla procedura ordinaria di decentramento delle farmacie di cui all’art. 5 della legge n. 362 del 1991, che fissa i principi statali inderogabili in questa materia concorrente concernente la tutela della salute»;



che per il ricorrente la prevista estensione dell’istituto della proiezione delle sedi farmaceutiche ad una serie di comuni con una popolazione superiore ai 12.500 abitanti si porrebbe, pertanto, in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., laddove consentirebbe una elusione dei principi generali previsti dalla legge statale di cui all’art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) per il decentramento delle farmacie;



che la Regione Toscana si è costituita con una memoria, nella quale sostiene la inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con riserva di deduzioni e deposito di documenti;



che, in prossimità dell’udienza pubblica del 23 febbraio 2010, la Regione Toscana ha depositato una memoria, nella quale argomenta la prospettata infondatezza del ricorso;



che per la difesa regionale la istituzione di proiezioni farmaceutiche non colliderebbe con la disciplina statale invocata dal ricorrente quale parametro interposto del giudizio, atteso che la proiezione non costituirebbe una nuova sede farmaceutica, ma sarebbe un ulteriore punto vendita di medicinali comuni e di pronto soccorso già confezionati dalla medesima sede farmaceutica e rappresenterebbe, pertanto, solo un un’estensione delle attività svolte nella farmacia di riferimento, finalizzata ad una più ampia e razionale copertura del servizio di assistenza farmaceutica;



che la proiezione farmaceutica, per la Regione Toscana, avrebbe, piuttosto, affinità con i dispensari farmaceutici annuali, previsti e consentiti dalla disciplina statale, dai quali, peraltro, si distinguerebbe in quanto la proiezione non incontra i limiti di orario e di prodotti vendibili propri dei dispensari e, diversamente da questi, prescinde dalla esistenza di una sede in pianta organica nella sede dove si intende aprire.



Considerato che, dopo la proposizione del ricorso, l’art. 17, comma 2, della legge regionale n. 16 del 2000 è stato interamente sostituto dall’art. 71 della legge regionale 14 dicembre 2009, n. 75 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2009);



che il 1° marzo 2010 l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato il verbale della riunione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2010, contenente la rinuncia alla impugnazione proposta nel presente giudizio;



che l’atto di rinuncia è stato formalmente accettato dalla Regione Toscana con atto del 3 marzo 2010;



che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.



per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara estinto il processo.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.



F.to:



Francesco AMIRANTE, Presidente



Paolo MADDALENA, Redattore



Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.



Il Direttore della Cancelleria



F.to: DI PAOLA