Ordinanza 134/2011

Ordinanza 134/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 23/03/2011 Decisione del 04/04/2011
Deposito del 13/04/2011 Pubblicazione in G. U. 20/04/2011
Norme impugnate: Art. 18, c. 1°, lett. r), della legge 22/04/2005, n. 69.
Massime: 35586
Atti decisi: ord. 341 e 360/2010


ORDINANZA N. 134

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), promossi dalla Corte di appello di Perugia con ordinanza del 5 maggio 2010 e dalla Corte di appello - sezione per i minorenni di Reggio Calabria con ordinanza del 6 maggio 2010, iscritte ai nn. 341 e 360 del registro ordinanze 2010 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 45 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2011 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.



Ritenuto che la Corte di appello di Perugia e la Corte di Appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, con ordinanze rispettivamente del 5 maggio 2010 (r.o. n. 341 del 2010) e del 6 maggio 2010 (r.o. n. 360 del 2010), hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano»;

che la Corte di appello di Perugia (r.o. n. 341 del 2010) espone che R.V., cittadino romeno residente in Italia, è stato raggiunto da mandato d’arresto europeo (MAE) n. 32/08 del 27 maggio 2008 emesso dal Tribunale di primo grado di Galati (Romania), in esecuzione della sentenza penale n. 1724 del 28 settembre 2007 dello stesso Tribunale, irrevocabile il 16 ottobre 2007, con la quale è stato condannato alla pena di anni 1, mesi 1 di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 87, primo comma della OUG n. 195 del 2002 e art. 13 codice penale romeno), reato commesso il 28 agosto 2005 sulla strada Prelungirea Brailei; nonché in esecuzione della condanna alla pena di mesi 5 di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 79, primo comma della OUG n. 195 del 2002 e artt. 74, lettere a) e c) e 76, lettera d) del codice penale romeno) inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di primo grado di Galati in data 12 giugno 2003, pena da scontare insieme alla pena di anni 1 e mesi 1 sopra indicata, reato commesso in Movileni il 16 marzo 2003;

che R.V. risulta stabilmente dimorante nel comune di Piegaro (Perugia) fin dall’anno 2007, come si evince dalla carta di identità, dal certificato di residenza, dal contratto di affitto e di lavoro e, ciononostante, a norma della disposizione impugnata occorrerebbe dar corso alla consegna del condannato allo Stato richiedente;

che il giudice a quo deduce la violazione dell’art. 3 Cost. in quanto, sebbene la decisione quadro 2002/584/GAI dia una mera facoltà agli Stati membri della Unione europea di estendere le guarentigie eventualmente riconosciute ai propri cittadini anche agli stranieri residenti sul territorio; tuttavia, una volta introdotta tale parificazione per quanto riguarda il «MAE processuale» (art. 19, comma 1, lettera c), sarebbe del tutto illogico che tale parificazione non sia effettuata dall’art. 18, comma 1, lettera r) concernente il «MAE esecutivo» di una sentenza di condanna di uno Stato estero, che riserva al solo cittadino italiano il rifiuto della consegna;

che la norma impugnata violerebbe anche l’art. 27, terzo comma Cost., poiché un soggetto stabilmente residente sul territorio dello Stato, ove ha stabilito il centro dei propri interessi affettivi e lavorativi, sarebbe costretto ad espiare la pena inflittagli in un contesto territoriale a lui ormai estraneo, con pregiudizio di un futuro reinserimento sociale del condannato;

che la disposizione in esame si porrebbe altresì in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in quanto, nel prevedere il rifiuto di consegna per il solo cittadino italiano, non rispetterebbe i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, in particolare dall’art. 4 punto 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, laddove non consente di differenziare, in tema di rifiuto della consegna, la posizione del cittadino da quella di residente non cittadino;

che la Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria (r.o. n. 360 del 2010), espone che N. M., è cittadino romeno destinatario di mandato di arresto Europeo in data 25 settembre 2008 n. 9 del Tribunale di V. (Romania), per il reato di tentato omicidio, punito ai sensi degli artt. 20, 73 lettera b), 76, comma 2, 99 e 174 del codice penale romeno, in conseguenza del quale egli ha riportato condanna definitiva, ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, emessa il 1° ottobre 2004 dalla Corte di appello di G. in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di V. l’8 luglio 2004, divenuta irrevocabile in forza di sentenza dell’Alta Corte di Cassazione e Giustizia - sezione penale - del 17 febbraio 2005;

che agli atti risulta che N. è residente dal 17 settembre 2009 in V. (Ragusa), ove vive anche il suo nucleo familiare, composto in totale da cinque persone;

che anche la Corte di appello di Reggio Calabria ritiene, con analoghe motivazioni, che la disposizione impugnata contrasti con gli artt. 3 , 27 Cost., comma 3, e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui non prevede il rifiuto della consegna del residente non cittadino.

Considerato che le questioni sollevate dalla Corte di appello di Perugia e dalla Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe, presentano identico oggetto e, pertanto, possono essere definite congiuntamente;

che Corte di appello di Perugia e la Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, dubitano, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d’arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano»;

che questa Corte, con la sentenza n. 227 del 2010, successiva alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge n. 69 del 2005, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell’Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell’esecuzione della pena detentiva in Italia;

che, dunque, le questioni vanno dichiarate manifestamente inammissibili, essendo venuto meno il limite alla possibilità del rifiuto di consegna, cui si riferisce la censura dei rimettenti (ordinanze n. 85 del 2011, n. 306 del 2010, nonché n. 415 e n. 269 del 2008, n. 290 e n. 34 del 2002, n. 575 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma della Costituzione, dalla Corte di appello di Perugia e dalla Corte di appello - sez. per i minorenni di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI