Ordinanza 31/2014

Ordinanza  31/2014
GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore LATTANZI
Udienza Pubblica del 14/01/2014    Decisione  del 24/02/2014
Deposito del 25/02/2014   Pubblicazione in G. U. 05/03/2014
Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Basilicata 21/12/2012, n. 33.
Massime:
Atti decisi:ric. 37/2013

ORDINANZA N. 31
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19-21 febbraio 2013, depositato in cancelleria il 5 marzo 2013 ed iscritto al n. 37 del registro ricorsi 2013.
Udito nell’udienza pubblica del 14 gennaio 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;
udito l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso spedito per la notificazione il 19 febbraio 2013, ricevuto il successivo 21 febbraio e depositato il 5 marzo 2013 (reg. ric. n. 37 del 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alle «norme interposte» di cui agli artt. 135 e 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonché in riferimento al principio di leale collaborazione, ed inoltre, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione all’art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 48;
che, secondo quanto premette il ricorrente, l’art. 1 della legge regionale n. 33 del 2012 stabilisce che, «In attuazione dell’art. 19 della legge regionale 4 agosto 1987, n. 20, è approvata la localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori (ALLEGATO A) in Variante al Piano Territoriale Paesistico di area vasta del Bosco Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, di cui alla Delib.G.R. 18 marzo 2010, n. 512»;
che tale norma postulerebbe erroneamente la perdurante vigenza dell’art. 19 della legge della Regione Basilicata 4 agosto 1987, n. 20 (Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali), il quale, invece, per effetto della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), sarebbe stato abrogato implicitamente dal d.lgs. n. 42 del 2004, data la palese incompatibilità della norma regionale del 1987 rispetto alla successiva legislazione statale;
che il d.lgs. n. 42 del 2004 avrebbe reso possibile la variante al piano in questione solo mediante la pianificazione paesaggistica congiunta fra Stato e Regione, ai sensi degli artt. 135 e 143;
che la disposizione impugnata, pertanto, contrasterebbe con gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., e in particolare con le «norme interposte» degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004, che prevedono l’elaborazione congiunta dei nuovi piani paesaggistici ovvero «l’adeguamento di quelli eventualmente vigenti ai dettami prescrittivi e contenutistici dell’art. 143 del codice», nonché con il principio di leale collaborazione;
che la Regione avrebbe dovuto «concordare le modifiche nella appropriata sede della nuova concertazione di riforma e modifica congiunta del piano medesimo, come, peraltro, previsto dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Basilicata ed il Ministero per i beni e le attività culturali, sottoscritto in data 14 settembre 2011, ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice di settore, per la definizione congiunta del piano paesaggistico regionale»;
che inoltre, secondo il ricorrente, la variante prevista dalla norma regionale, per la parte in cui non menziona la «valutazione di incidenza», risulterebbe priva delle valutazioni ambientali previste dalla normativa nazionale, considerato che il territorio «ricade in area SIC/ZPS (siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale) per la quale è obbligatoria la valutazione di incidenza» di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997;
che, quindi, anche sotto questo aspetto, la norma regionale sarebbe in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
che la Regione Basilicata non si è costituita.
Considerato che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso deve essere depositato nella cancelleria di questa Corte entro il termine di dieci giorni dalla notificazione;
che tale termine decorre dal momento in cui l’atto perviene al destinatario (sentenza n. 318 del 2009);
che il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, spedito per la notificazione il 19 febbraio e pervenuto al destinatario il 21 febbraio 2013, è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il 5 marzo 2013;
che il termine per il deposito, scadendo domenica 3 marzo 2013, era prorogato fino a lunedì 4 marzo;
che il 5 marzo 2013 tale termine era ormai definitivamente decorso;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il termine per il deposito è perentorio (ordinanze n. 344 e n. 218 del 2006, e n. 20 del 2005);
che, conseguentemente, la questione è manifestamente inammissibile.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 21 dicembre 2012, n. 33 (Approvazione localizzazione, in Agro di Calciano, di un impianto di distribuzione carburanti e relativi servizi accessori in variante al Piano territoriale paesistico di area vasta nel bosco di Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane), promossa, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI