Sentenza 23/2014

Sentenza  23/2014
GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SILVESTRI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del 03/12/2013    Decisione  del 10/02/2014
Deposito del 13/02/2014   Pubblicazione in G. U. 19/02/2014
Norme impugnate:Art. 2, c. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, del decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 07/12/2012, n. 213.
Massime:
Atti decisi:ric. 17 e 20/2013

SENTENZA N. 23
ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e dalla Regione autonoma Sardegna, con ricorsi notificati il 5 febbraio 2013, rispettivamente depositati in cancelleria l’8 e il 15 febbraio 2013, ed iscritti ai nn. 17 e 20 del registro ricorsi 2013.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Tiziana Ledda per la Regione autonoma Sardegna e l’avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto
1.− Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia (ricorso n. 17 del 2013) e Sardegna (ricorso n. 20 del 2013) hanno impugnato numerose disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Le impugnazioni che vengono qui all’esame sono quelle relative ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 (i commi 3 e 5 impugnati dalla sola Regione autonoma Sardegna) dell’art. 2 citato e rubricato «Riduzione dei costi della politica nelle regioni».
2.− La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia premette di non disconoscere l’esigenza di ridurre i costi della politica, come sarebbe dimostrato sia dalla recente approvazione, da parte della Camera dei deputati, di un disegno di legge costituzionale ad iniziativa del Consiglio regionale, mediante il quale il suo statuto è stato modificato con riduzione del numero dei consiglieri, sia dall’approvazione della legge regionale 29 ottobre 2012, n. 21 (Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 54/1973 e alla legge regionale n. 52/1980), con cui le spese di funzionamento dei gruppi consiliari sono state ridotte e assoggettate al controllo di un Collegio di revisori, ed è stata prevista la relativa pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio regionale.
2.1.− Ciò premesso, la ricorrente osserva come i commi 1 e 2 dell’art. 2 censurato, dal punto di vista letterale, sembrino stabilire non un «obbligo» in capo alle Regioni ma soltanto un «onere» di adeguamento dei propri ordinamenti alle prescrizioni ivi dettate, ovverosia una condizione per evitare il taglio dell’ottanta per cento dei trasferimenti erariali; in realtà, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si tratterebbe proprio di un «obbligo», come reso palese dal successivo comma 5, in forza del quale il mancato adeguamento entro il termine previsto integra «grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione» e conduce allo scioglimento del Consiglio regionale.
Dalla mancata realizzazione delle prescrizioni del comma 1, dunque, deriverebbero sia le sanzioni economiche ivi previste che quella «organica» del comma 5.
2.2.− La ricorrente, tuttavia, ritiene che l’art. 2 citato possa essere interpretato nel senso che i commi 1 e 2 non riguardino le autonomie speciali, dal momento che, ai sensi del successivo comma 4, «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».
Lo stesso comma 5, poi, facendo riferimento alla grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost., richiamerebbe una norma che vale per le sole Regioni ordinarie, mentre la materia in esame, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è regolata dall’art. 22 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).
2.3.− La ricorrente, tuttavia, dichiara di proporre l’impugnazione dei commi 1, 2 e 4 dell’art. 2, in via «tuzioristica», dal momento che alcuni difetti redazionali, quali l’utilizzo, al comma 4, dell’ambiguo avverbio «compatibilmente» e il riferimento della clausola di salvezza solo al primo e non al secondo comma, potrebbero avallare la tesi dell’applicabilità dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore anche alle Regioni autonome.
2.4.− In tale ipotesi, dunque, i commi 1 e 2 dell’art. 2 sarebbero incostituzionali per violazione della autonomia finanziaria regionale e dell’art. 3 Cost., in quanto irragionevoli.
2.4.1.− Sotto il primo profilo, deduce la ricorrente che l’art. 48 dello statuto riconosce ad essa «una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale»; ai sensi dell’art. 49, poi, ad essa spettano quote fisse di entrate tributarie erariali riscosse nel suo territorio; e la disponibilità di adeguate risorse finanziarie è strumentale non solo all’esercizio delle proprie funzioni ma anche all’azione delle Province e dei Comuni, cui essa assegna, ex art. 54, quote delle proprie entrate.
Sostiene la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che la lesione degli artt. 48 e 49 dello statuto sarebbe macroscopica, laddove il decurtamento dell’ottanta per cento dei trasferimenti erariali dovesse includere le quote delle entrate tributarie elencate dal predetto art. 49, non avendo lo Stato alcun potere di incidere sui meccanismi di finanziamento previsti in sede statutaria (si citano le sentenze della Corte n. 133 del 2010 e n. 74 del 2009).
Prosegue la Regione ricorrente evidenziando come, anche laddove si ritenesse che la riduzione dei trasferimenti non ricomprenda tali quote, le disposizioni in esame sarebbero comunque lesive della propria autonomia finanziaria: il comma 152 dell’art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2011) prevede, infatti, che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi indicati nella legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), contribuisce all’attuazione del federalismo fiscale, tra l’altro, mediante «la rinuncia alle assegnazioni statali derivanti dalle leggi di settore, individuate nell’ambito del tavolo di confronto di cui all’art. 27, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009»: quindi in forza di un accordo tra Regione e Governo.
2.4.2.− In ordine al lamentato profilo dell’irragionevolezza, poi, andrebbe considerato, prosegue la ricorrente, che la decurtazione in esame ha carattere sanzionatorio e la giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto come le leggi di coordinamento della finanza pubblica possano sì stabilire sanzioni a carico degli enti inadempienti, ma a condizione che non siano, come nel caso di specie, in contrasto con le disposizioni degli statuti o delle relative norme di attuazione.
Da altra angolazione, poi, tra vincoli sostanziali e misure sanzionatorie (o premiali) dovrebbe sussistere una correlazione diretta e ragionevole (si citano le sentenze della Corte n. 8 del 2013 e n. 190 del 2008), che nel caso di specie difetterebbe: la riduzione dei trasferimenti, infatti, sarebbe connessa ad una serie assolutamente eterogenea di misure sostanziali, alcune delle quali non avrebbero neanche un significato finanziario; ancora, sotto altro profilo, l’irragionevolezza discenderebbe dal rilievo che la decurtazione è stabilita in modo fisso, quale che sia il numero delle condizioni che la Regione non abbia realizzato.
2.5.− Evidenzia ancora la ricorrente che il comma 2 dell’art. 2 censurato prevede, quale ulteriore sanzione, che la riduzione dei trasferimenti erariali a favore della Regione inadempiente sia pari «alla metà delle somme da essa destinate per l’esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale».
Anche tale misura non avrebbe «alcun collegamento con un vincolo sostanziale» e sarebbe incostituzionale per le medesime ragioni evidenziate con riferimento al comma 1.
2.6.− In ordine alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 4, prosegue la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, laddove dovesse ritenersi operante solo con riferimento alle previsioni del primo comma e non del secondo, violerebbe gli artt. 116 Cost. e 65 dello statuto, poiché molte delle disposizioni del predetto primo comma (richiamate dal secondo) richiederebbero, per la loro attuazione, modifiche statutarie.
Così la prescrizione di cui alla lettera a) circa il numero massimo di consiglieri regionali sarebbe in contrasto con l’art. 13, comma 2, dello statuto; la prescrizione sul numero degli assessori, nonché quelle di cui alle lettere f), g), h) e l), colliderebbe con l’art. 12; le disposizioni relative alle indennità spettanti ai titolari e ai componenti degli organi di vertice della Regione, infine, sarebbero in contrasto con gli artt. 19 e 41.
Conclude la ricorrente evidenziando come per il tramite delle prescrizioni in esame il legislatore ordinario finisca inammissibilmente con l’imporre modifiche di fonti statutarie di rango costituzionale (si cita la sentenza della Corte n. 198 del 2012).
2.7.− Da ultimo, in caso di mancato accoglimento della proposta interpretazione adeguatrice, l’art. 2, comma 4, sarebbe incostituzionale, nella parte in cui non prevede che alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non si applichino le riduzioni dei trasferimenti erariali, anche per le stesse ragioni esposte con riferimento ai commi 1 e 2.
3.− La Regione autonoma Sardegna evidenzia come l’art. 2 in esame rechi numerose disposizioni che obbligano le Regioni ad intervenire sull’attività dei loro organi di governo e che, essendo talmente estranee alla logica della specialità, sarebbe lecito dubitare della loro applicabilità alla Regione medesima. Stante l’ambiguo tenore del comma 4, prosegue la ricorrente, si rende tuttavia necessaria l’impugnazione innanzi alla Corte costituzionale.
3.1.− La ricorrente muove alle disposizioni in esame due ordini di censure.
Da un lato, vi sarebbe una palese violazione della propria competenza legislativa nella regolazione dell’autonomia finanziaria e, specularmente, un abnorme esercizio da parte dello Stato della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica; il travalicamento dell’ambito riservato alla ricorrente, poi, avrebbe determinato anche l’invasione di alcune sue competenze statutarie.
Dall’altro, lo Stato, per il tramite dell’articolo impugnato, avrebbe imposto alla ricorrente di produrre effetti di finanza pubblica che possono darsi solo mediante la revisione dello statuto, che, essendo approvato con legge costituzionale, non è nella sua disponibilità allo stesso modo di una Regione ordinaria.
3.2.− Sostiene la Regione autonoma Sardegna, più in particolare, che con le prescrizioni di cui al primo comma dell’art. 2 impugnato lo Stato avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica.
La piana lettura delle disposizioni impugnate, prosegue la ricorrente, «rende evidente la impossibilità di ricondurre la disposizione censurata ad un esercizio del potere legislativo di determinazione dei principi fondamentali», poiché le disposizioni normative «sono tutte assai particolareggiate ed anche in parte tra loro eterogenee» (sentenza n. 159 del 2008; si cita anche la sentenza n. 139 del 2012): di qui la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché degli artt. 7 e 8 dello statuto, che garantiscono l’autonomia finanziaria della Regione.
In via consequenziale sarebbero illegittimi i commi 2, 3 e 5, che ricollegano effetti ancor più lesivi dell’autonomia regionale alla mancata ottemperanza alle prescrizioni del comma 1: di qui, secondo la ricorrente, la violazione non solo dei parametri appena detti ma anche degli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché verrebbe impedito alla Regione di svolgere le funzioni pubbliche ad essa affidate dalla Costituzione, dallo statuto speciale e dalle leggi.
3.3.− Non meno evidente, prosegue la Regione autonoma Sardegna, sarebbero le violazioni, da parte delle norme impugnate, di altre previsioni dello statuto: in particolare, il comma 1 violerebbe l’art. 16, che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio regionale; il medesimo comma, poi, nella parte in cui prevede la determinazione del numero e degli emolumenti dei consiglieri e degli assessori, violerebbe l’art. 15, che affida alla legge regionale la determinazione della forma di governo della Regione e dei rapporti tra i suoi organi, e l’art. 26, che assegna alla legge regionale la competenza a fissare l’indennità dei consiglieri regionali.
Il comma 2, dal canto suo, violerebbe gli artt. 3 e 119 Cost., anche in relazione al combinato disposto con gli artt. 3, 4, 5 e 6 dello statuto, poiché il trasferimento dei fondi necessari per lo svolgimento delle funzioni statutarie sarebbe irragionevolmente subordinato alla rinuncia della Regione all’esplicazione della sua autonomia costituzionalmente garantita, anche finanziaria.
Ancora violato, secondo la ricorrente, sarebbe l’art. 8 dello statuto, poiché i trasferimenti erariali oggetto di potenziale blocco statale ricomprendono le compartecipazioni erariali ivi stabilite, con conseguente esorbitamento dalla materia del coordinamento della finanza pubblica.
I medesimi vizi, secondo la Regione autonoma Sardegna, affliggerebbero anche il comma 3, relativo alla prova del rispetto delle condizioni imposte, da fornirsi mediante comunicazione agli organi statali indicati, in quanto strumentale all’attuazione delle previsioni dei commi 1 e 2.
3.4.− Quanto al comma 5, secondo cui il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell’intero art. 2 determina una grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, Cost., con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione, ritiene la ricorrente che sia lecito dubitare della sua applicabilità alle autonomie speciali, essendo richiamato un parametro costituzionale applicabile alle sole Regioni ordinarie.
Per l’ipotesi di ritenuta applicabilità, dovrebbero dirsi violati non solo lo stesso art. 126 Cost. ma anche gli artt. 15, 35 e 50 dello statuto, ove sono disciplinati i rapporti tra gli organi regionali, dettati tassativamente i casi di scioglimento del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di fine anticipata del mandato del Presidente della Regione, e previste speciali forme di leale collaborazione tra Stato e Consiglio regionale nel caso in cui a perpetrare le violazioni sia la Giunta.
Inoltre, il comma 5 dell’art. 2 violerebbe anche l’art. 3 Cost., in combinato disposto con gli artt. 50 e 54 dello statuto e 116 Cost., perché ricollegherebbe l’ipotesi di scioglimento del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della Regione a eventi, quali la revisione dello statuto, che non sono nella disponibilità della ricorrente, con conseguente violazione anche del principio di eguaglianza, nella parte in cui tratta la Regione autonoma Sardegna in modo deteriore rispetto alle Regioni ordinarie, che possono liberamente modificare la propria legge fondamentale.
3.5.− Evidenzia la ricorrente, poi, più in generale, come sia la gran parte delle «condizioni» richieste dall’art. 2 a potersi avverare solo attraverso una modifica dello statuto, ma la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 2012 avrebbe chiarito che una legge ordinaria non può imporre limiti e condizioni ad una fonte di rango costituzionale. Per queste ragioni, dunque, le disposizioni censurate violerebbero gli artt. 54 dello statuto e 116 Cost.
Inoltre, prosegue la ricorrente, lo statuto, a mente dell’art. 54, può essere riformato esclusivamente con il procedimento stabilito per la revisione costituzionale, procedimento che la Regione autonoma Sardegna può solo avviare; di qui l’irragionevolezza di considerarla responsabile in caso di mancato adeguamento.
3.6.− Anche il comma 4, secondo la ricorrente, sarebbe violativo di tutti i parametri statutari e costituzionali individuati in precedenza, perché non limita l’applicabilità dell’art. 2 ai soli ambiti di competenza del legislatore statale. La clausola in esame, sebbene in apparenza finalizzata alla tutela delle attribuzioni statutarie delle autonomie speciali, finirebbe per mortificarle.
Essa, infatti, nella sua formulazione letterale, differirebbe in maniera evidente da quella contenuta nell’art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, analizzata dalla Corte con la sentenza n. 241 del 2012, ove si sarebbe chiarito come la funzione di clausole di questo tipo sia di escludere l’applicazione delle normative cui accedono, laddove in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.
4.− In entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, spiegando difese ed eccezioni identiche e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Evidenzia la difesa erariale come l’art. 2 del d.l. n. 174 del 2012 preveda una serie di misure volte a ridurre i costi della politica; le Regioni, prosegue l’Avvocatura, sarebbero chiamate a introdurre tali misure per potere ricevere l’ottanta per cento dei trasferimenti erariali loro spettanti, ad eccezione di quelli destinati al Servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale.
Per le autonomie speciali, poi, sarebbe espressamente previsto che adeguino i rispettivi ordinamenti alle suddette misure di contenimento della spesa compatibilmente con i relativi statuti e le norme di attuazione, ovvero mediante strumenti che consentano di assicurare il rispetto della loro autonomia (art. 2, comma 4, e art. 11-bis del decreto-legge citato).
Il riconoscimento alle autonomie statutarie di un ruolo attivo e di un margine di manovra nell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti alle nuove misure comporterebbe, secondo il Presidente del Consiglio, l’infondatezza delle questioni.
5.− In data 12 novembre 2013 la Regione autonoma Sardegna ha depositato una memoria, con cui ha evidenziato come il Presidente del Consiglio non abbia replicato alle proprie censure, limitandosi ad affermare che il decreto-legge impugnato, con le clausole di salvaguardia di cui agli artt. 2, comma 4, e 11-bis, ha riconosciuto alle autonomie speciali un certo margine di manovra nell’adeguamento alle disposizioni del decreto.
L’unico modo che possa consentire il rispetto della loro autonomia, secondo la ricorrente, è la non applicabilità in toto dell’art. 2, sia perché, non avendo esse la possibilità di riformare i propri statuti, non avrebbero alcuno strumento per soddisfare le condizioni dettate dallo Stato, sia perché l’articolo censurato conterrebbe disposizioni particolareggiate, in quanto tali esulanti dal coordinamento della finanza pubblica.


Considerato in diritto
1.– Le Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213.
L’esame di questa Corte è qui limitato alle questioni relative all’art. 2, commi da 1 a 5, restando riservata a separate pronunce la decisione di quelle riguardanti altre disposizioni del decreto.
L’articolo impugnato prevede, per quanto rileva in questa sede: al comma 1, il taglio dei trasferimenti erariali nella misura dell’ottanta per cento, fatta eccezione per quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, laddove le Regioni non adottino, nei termini ivi indicati, tutta una serie di provvedimenti elencati dalla lettera a) alla lettera m); al comma 2, quale ulteriore sanzione, un taglio pari alla metà delle somme destinate per l’esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del Consiglio e della Giunta regionali; al comma 3, l’obbligo di comunicazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze, del rispetto delle condizioni previste dal comma 1; al comma 4, l’operatività, per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, delle disposizioni del comma 1 compatibilmente con i propri statuti e le relative norme di attuazione; al comma 5, l’assegnazione alle Regioni, in caso di mancato adeguamento nei termini previsti, di un ulteriore termine di novanta giorni, il cui mancato rispetto è considerato grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione.
Il comune presupposto interpretativo di tutte le censure risiede nella ritenuta applicabilità, prospettata in termini dubitativi, delle norme impugnate alle Regioni autonome ricorrenti.
I parametri invocati sono: 1) gli artt. 3, con riferimento ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, 116, 117, terzo comma, 119 e 126 Cost.; 2) gli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); 3) gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); 4) gli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).
2.– In considerazione della parziale identità delle norme denunciate e delle censure proposte, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi congiuntamente.
3.– In via preliminare va esaminata, d’ufficio, l’ammissibilità delle questioni sollevate con riferimento al comma 1 dell’art. 2, essendo stato il suo primo alinea modificato dall’art. 10, comma 7, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 (Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto “IVA” e altre misure finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha introdotto, quale ulteriore ambito di esclusione dai tagli dei trasferimenti, quello relativo alle politiche sociali e per le non autosufficienze.
Questa Corte «ha costantemente ritenuto che, nell’ipotesi in cui le modifiche normative non siano satisfattive rispetto alle censure, la questione di costituzionalità vada trasferita sulla nuova disposizione, salvo che quest’ultima appaia dotata di un contenuto radicalmente innovativo rispetto alla norma originaria (ex plurimis, sentenze n. 193 e n. 30 del 2012)» (sentenza n. 219 del 2013).
Ebbene, la natura «marginale» della modifica normativa (sentenza n. 219 del 2013), specie in relazione al perimetro e al tenore delle censure delle ricorrenti, rispetto a cui può dirsi solo minimamente satisfattiva, rende necessario operare il trasferimento della questione di costituzionalità sulla nuova formulazione del testo dell’art. 2.
4.– Prima di procedere all’esame delle censure, occorre vagliare il presupposto interpretativo, da cui muovono le ricorrenti, dell’effettiva applicabilità delle norme impugnate alle Regioni autonome: la sua prospettazione in termini dubitativi nei giudizi in via principale non comporta, infatti, l’inammissibilità delle questioni sollevate (sentenze n. 62 del 2012, n. 412 del 2001, n. 244 del 1997).
A tal fine rileva il comma 4 dell’art. 2 in esame, secondo cui «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione». È questa la clausola di salvaguardia invocata dalle ricorrenti e che in effetti è applicabile per specialità, come si desume dalla stessa collocazione nell’art. 2 censurato.
Non assume rilievo, al contrario, la clausola generale contenuta nell’art. 11-bis − peraltro richiamata solo dalla difesa erariale e non dalle Regioni interessate − posta a chiusura del decreto-legge e alla cui stregua «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione». Con la disposizione impugnata, infatti, non si pone un problema di recepimento, che è appunto regolato dall’art. 11-bis, limitandosi essa a prevedere una sanzione in mancanza dell’eventuale adeguamento.
Ebbene, a mezzo della clausola di salvaguardia di cui all’art. 2, comma 4, gli evocati parametri di rango statutario assumono «la funzione di generale limite» (sentenze n. 241 e n. 64 del 2012, n. 152 del 2011) per l’applicazione delle disposizioni del comma 1, nel senso che la prima ha la funzione di rendere queste ultime applicabili agli enti ad autonomia differenziata, «solo a condizione che, in ultima analisi, ciò avvenga nel “rispetto” degli statuti speciali» (sentenza n. 215 del 2013).
Sempre con riguardo al comma 4, va poi precisato che nonostante esso faccia riferimento solo al comma 1, deve ritenersi che la clausola di salvaguardia presidi anche i successivi commi 2 e 3; difatti, se le prescrizioni del primo comma dovessero ritenersi non operanti nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale, non potrebbe darsi luogo neanche alle ulteriori sanzioni previste dal secondo comma, né ai conseguenti obblighi di comunicazione previsti dal terzo.
5.– Le ricorrenti contestano, allora, la legittimità costituzionale della clausola in esame poiché renderebbe applicabili le disposizioni impugnate alle autonomie speciali, in violazione della loro autonomia finanziaria e di numerose disposizioni degli statuti (artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost.; artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge cost. n. 3 del 1948).
Aggiunge la Regione autonoma Sardegna che la clausola non sarebbe idonea a tutelare le proprie prerogative, poiché, nel limitarsi a richiamare il rispetto degli statuti e delle norme di attuazione, differirebbe dall’art. 19-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che, richiamando il percorso procedurale consensualistico previsto dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, porrebbe le autonomie speciali al riparo da qualsiasi intervento autoritativo del legislatore nazionale.
5.1.− Quest’ultima censura non è fondata.
L’invocato art. 27 della legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost., pur ponendo «una vera e propria “riserva di competenza alle norme di attuazione degli statuti” speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale autentico presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti» (sentenza n. 241 del 2012), ha il rango di legge ordinaria, in quanto tale derogabile da atto successivo avente la medesima forza normativa.
Deve, allora, ritenersi che, specie in un contesto di grave crisi economica, quale quello in cui si è trovato ad operare il legislatore, esso possa discostarsi dal modello consensualistico nella determinazione delle modalità del concorso delle autonomie speciali alle manovre di finanza pubblica (sentenza n. 193 del 2012), fermo restando il necessario rispetto della sovraordinata fonte statutaria (sentenza n. 198 del 2012).
La clausola di salvaguardia in esame, dunque, non può essere considerata lesiva delle prerogative autonomistiche solo perché non prevede una procedura concertata, dal momento che quest’ultima non è costituzionalmente necessitata.
5.2.– Quanto alle rimanenti censure, esse, sebbene formalmente dirette contro la clausola di salvaguardia, sono in realtà rivolte avverso le disposizioni sostanziali da essa rese applicabili, con la conseguenza che è rispetto a queste ultime che vanno esaminate.
6.– Entrambe le ricorrenti lamentano che i tagli previsti ai commi 1 e 2 dell’art. 2 impugnato sarebbero in contrasto con i parametri costituzionali, statutari e interposti, invocati a garanzia della loro autonomia finanziaria (artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.; artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948; artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010 e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009).
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prospetta la questione in via alternativa, a seconda che l’espressione «trasferimenti erariali» venga intesa come ricomprensiva o meno delle spettanze finanziarie previste in sede statutaria: nel primo caso, si inciderebbe sulla sua autonomia finanziaria e sulle relative norme statutarie (artt. 48 e 49) che prevedono diverse quote di compartecipazione al gettito dei tributi ivi indicati; nel secondo, sull’autonomia finanziaria e sul principio consensualistico che reggerebbe il federalismo fiscale.
Secondo la Regione autonoma Sardegna, invece, il taglio dell’ottanta per cento dei trasferimenti erariali determinerebbe la compressione della sua autonomia finanziaria, impedendole di svolgere le funzioni ad essa affidate dallo statuto e dalla Costituzione.
6.1.– Quanto alla prospettazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in effetti le norme impugnate non specificano di quali trasferimenti erariali si tratti, se non in negativo e solo parzialmente, per escludere dal “taglio” quelli relativi al trasporto pubblico locale, al servizio sanitario e alle politiche sociali e per le non autosufficienze. L’espressione utilizzata dal legislatore, dunque, anche avuto riguardo al suo impiego nella redazione del bilancio dello Stato, può ingenerare il dubbio che si sia inteso fare riferimento a qualsiasi passaggio di denaro alle Regioni, e quindi anche alle somme devolute alle autonomie speciali a titolo di compartecipazioni ai tributi erariali.
È noto, tuttavia, «il costante insegnamento di questa Corte – espresso soprattutto nei giudizi incidentali, ma che vale, per ciò che attiene alla decisione di merito, anche nei giudizi in via principale (sentenza n. 21 del 2013, ordinanze n. 255 del 2012, n. 287 del 2011 e n. 110 del 2010) – che di una disposizione legislativa non si pronuncia l’illegittimità costituzionale quando se ne potrebbe dare un’interpretazione in violazione della Costituzione, ma quando non se ne può dare un’interpretazione conforme a Costituzione» (sentenza n. 46 del 2013). Ebbene, un’interpretazione costituzionalmente conforme impone di ritenere che la locuzione in esame non abbia riguardo anche alle compartecipazioni previste in sede statutaria per le Regioni ad autonomia speciale, il che sarebbe costituzionalmente illegittimo, dal momento che il legislatore ordinario non può imporre limiti o condizioni ad una fonte di rango costituzionale (sentenza n. 198 del 2012).
Così circoscritto l’ambito operativo dei meccanismi sanzionatori previsti dal legislatore, deve escludersi che esso contrasti con gli statuti e quindi, in questi termini, la questione non è fondata.
6.2.– Ferma, per le ragioni già chiarite, la non fondatezza della dedotta violazione del principio consensualistico, la restante parte della censura, comune a entrambe le Regioni autonome e relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, è inammissibile per genericità e indeterminatezza dell’oggetto (sentenza n. 241 del 2012).
L’assunto che i tagli incidono sull’autonomia finanziaria delle ricorrenti, sottraendo ad esse risorse indispensabili per l’esercizio delle rispettive funzioni, non è sorretto da qualsivoglia sforzo argomentativo (sentenze n. 184 del 2012; n. 185, n. 129, n. 114 e n. 68 del 2011; n. 278 e n. 45 del 2010), volto a chiarire, quanto meno, l’incidenza della disposizione impugnata sui rispettivi bilanci.
6.3.– Per le stesse ragioni è inammissibile la censura rivolta dalla Regione autonoma Sardegna ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 2, nella parte in cui ricollegherebbero all’inottemperanza alle condizioni imposte dal comma 1 effetti lesivi delle proprie competenze e dell’autonomia finanziaria (artt. 117 e 119 Cost., nonché artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948), determinando l’impossibilità di svolgimento delle funzioni ad essa affidate.
7.– Sono invece specifiche ma non fondate la censura della Regione autonoma Sardegna rivolta al comma 1 dell’art. 2 impugnato, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché 7 e 8 dello statuto, e la connessa censura della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, rivolta ai commi 1 e 2 dell’art. 2, per violazione dell’art. 3 Cost.: lo Stato, secondo le ricorrenti, avrebbe esorbitato dalle sue attribuzioni nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, non essendosi limitato a dettare disposizioni di principio, ma essendo arrivato, con prescrizioni irragionevoli e prive di significato finanziario, «a definire il più minuto dettaglio».
7.1.– È pur vero, in proposito, che nell’esercitare tale funzione lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all’esercizio dell’autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono «considerarsi rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un “limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa” (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007)» (sentenza n. 236 del 2013); e che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010).
Occorre, però, tenere presente la struttura della norma censurata, che è ispirata alla logica premiale e sanzionatoria già delineata dal legislatore all’art. 2, comma 2, lettera z), della legge n. 42 del 2009, quale criterio direttivo generale nell’esercizio della delega al Governo in materia di federalismo fiscale. Il censurato art. 2, comma 1, infatti, pur contenendo alcune previsioni puntuali, le configura non come obblighi bensì come oneri. Esso non utilizza, dunque, la tecnica tradizionale d’imposizione di vincoli alla spesa ma un meccanismo indiretto che lascia alle Regioni la scelta se adeguarsi o meno, prevedendo, in caso negativo, la conseguenza sanzionatoria del taglio dei trasferimenti erariali.
Né inficia tale ricostruzione, come pure prospettato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l’ulteriore conseguenza dello scioglimento del Consiglio regionale prevista dal comma 5 dell’art. 2, dal momento che essa non è applicabile alle Regioni ricorrenti, come si dirà in seguito.
Il meccanismo così delineato realizza il duplice obiettivo di indurre a tagli qualitativamente determinati e di garantire il contenimento della spesa pubblica secondo la tradizionale logica quantitativa: in linea di principio, dunque, le norme censurate non esorbitano dai limiti propri della competenza statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
8.– Rimane da verificare se esse violino l’art. 3 Cost., nella misura in cui l’imposizione degli oneri in esame costituirebbe una irragionevole compressione dell’autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia speciale.
Il comma 1 censurato, introdotto nel notorio quadro di necessario rispetto dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’appartenenza all’Unione europea e dell’equilibrio di bilancio, prevede innanzitutto una serie di risparmi relativi al funzionamento del sistema politico che possono essere senza dubbio ricondotti ad una «scelta di fondo» (sentenza n. 151 del 2012) del legislatore nazionale.
Ebbene, tale scelta può essere considerata un principio di coordinamento della finanza pubblica, poiché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la stessa nozione di principio fondamentale non può essere cristallizzata in una formula valida in ogni circostanza, ma deve tenere conto del contesto, del momento congiunturale in relazione ai quali l’accertamento va compiuto e della peculiarità della materia» (sentenza n. 16 del 2010); di guisa che «la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007)» (sentenza n. 16 del 2010); in quest’ottica, «possono essere ricondotti nell’ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica “norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario, che per sua natura eccede le possibilità di intervento dei livelli territoriali sub-statali” (sentenza n. 237 del 2009 e già sentenza n. 417 del 2005)» (sentenza n. 52 del 2010).
Pertanto, le prescrizioni dell’art. 2, comma 1, che costituiscono espressione di tale principio, nonché le conseguenze del mancato adeguamento, essendo legate al principio medesimo da un «evidente rapporto di coessenzialità e di necessaria integrazione» (sentenze n. 16 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007), non possono considerarsi una irragionevole limitazione dell’autonomia finanziaria regionale.
Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alla fissazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, alla commisurazione del trattamento economico dei primi all’effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, alla definizione dell’importo delle indennità di funzione e di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, alla regolamentazione dell’assegno di fine mandato, al divieto di cumulo di indennità o emolumenti, alla gratuità per i consiglieri della partecipazione alle commissioni, all’obbligo di introdurre modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, alla definizione dell’importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari e delle spese per il relativo personale, al passaggio al sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali e all’esclusione dell’erogazione del vitalizio in favore di chi sia stato condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione [rispettivamente, lettera a), nella parte in cui richiama l’art. 14, comma 1, lettere a), b) e d), del d.l. n. 138 del 2011, nonché lettere b), c), d), e), f), g), h), m) e n)].
9.– Le stesse censure rivolte all’art. 2, comma 1, lettera i), che richiama numerosi articoli di legge [artt. 6 e 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; artt. 22, commi da 2 a 4, 23-bis, commi 5-bis, 5-ter, e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; artt. 3, commi 4, 5, 6 e 9; 4, 5, comma 6, e 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese nel settore bancario), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135], sono invece inammissibili per genericità.
Si tratta di una vasta congerie di disposizioni ispirate da successive manovre finanziarie e accomunate solo dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica. Esse presentano tecniche e contenuti precettivi differenti, incidendo su svariati settori pubblici e su materie non omogenee (a titolo esemplificativo: dalla riduzione del numero delle società sottoposte a controllo pubblico, all’entità dei gettoni di presenza, alla gratuità della partecipazione a commissioni, all’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, all’acquisto di buoni taxi, all’imposizione di limiti nell’assunzione di personale, alla soppressione e/o riduzione di enti, agenzie e organismi), sicché è impossibile procedere allo scrutinio della loro legittimità costituzionale in assenza di argomentazioni specifiche delle ricorrenti.
10.– Le restanti prescrizioni non possono, poi, considerarsi irragionevolmente lesive dell’autonomia finanziaria delle Regioni ricorrenti, in quanto risultano poste dal legislatore nazionale in attuazione di altri precetti costituzionali ovvero nell’esercizio di una potestà legislativa esclusiva.
10.1.– Quanto all’istituzione di un Collegio di revisori dei conti in raccordo con la Corte dei conti, questa Corte, con la già citata sentenza n. 198 del 2012, ha affermato, in relazione alle Regioni ordinarie e con riferimento proprio all’art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 richiamato dalla disposizione impugnata, che il controllo esterno così configurato, sul modello già sperimentato per gli enti locali, «è “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, e che esso concorre “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (sentenza n. 179 del 2007)».
Si è ivi ritenuto, poi, che tale attribuzione trovi «diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale “assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale” e che il riferimento dello stesso art. 100 Cost. al controllo “sulla gestione del bilancio dello Stato” debba intendersi oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, il bilancio della finanza pubblica allargata».
In altri termini e conclusivamente, «l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 138 del 2011 consente alla Corte dei conti, organo dello Stato-ordinamento (sentenze n. 267 del 2006 e n. 29 del 1995), il controllo complessivo della finanza pubblica per tutelare l’unità economica della Repubblica (art. 120 Cost.) ed assicurare, da parte dell’amministrazione controllata, il “riesame” (sentenza n. 179 del 2007) diretto a ripristinare la regolarità amministrativa e contabile» (sentenza n. 198 del 2012).
10.2.– L’istituzione di un sistema informativo, al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici, da pubblicarsi sul sito istituzionale e resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti (art. 2, comma 1, lettera l), è invece riconducibile alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.), di competenza esclusiva dello Stato.
11.− Le ricorrenti sollevano, poi, nei confronti di alcune specifiche previsioni dell’art. 2, comma 1, impugnato (e, come si è detto sopra, del comma 4 che ne consentirebbe l’applicazione), la censura di violazione dell’art. 116 Cost. e di diverse disposizioni dei rispettivi statuti (artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963; artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, della legge cost. n. 3 del 1948).
11.1.– Quanto alla fissazione del numero massimo dei consiglieri prevista dall’art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l’art. 14, comma 1, lettera a), del d.l. n. 138 del 2011, si deduce, rispettivamente, la violazione degli artt. 13 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e 16 dello statuto speciale della Regione autonoma Sardegna.
La materia è in effetti regolata dagli articoli invocati: il primo prevede che «il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell’ultimo censimento». Il secondo, invece, fissa direttamente in sessanta il numero dei consiglieri regionali.
Ne consegue che nei confronti della disposizione censurata opera la clausola di salvaguardia e pertanto la questione non è fondata.
11.2.− La censura è poi rivolta all’art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l’art. 14, comma 1, lettera b), del citato d.l. n. 138 del 2011, secondo il quale il numero degli assessori regionali deve essere pari o inferiore ad un quinto del numero dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all’unità superiore.
Entrambi gli statuti speciali, al riguardo, rinviano ad una legge (cosiddetta statutaria) regionale rinforzata, in quanto approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, avente ad oggetto la determinazione della forma di governo (così gli artt. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e 15 dello statuto della Regione autonoma Sardegna); legge che, in quanto integrante lo statuto nella definizione degli aspetti fondamentali dell’organizzazione interna della Regione, deve ritenersi, con riferimento al suo contenuto necessario, ricompresa nell’ambito della salvaguardia prevista dal comma 4.
11.2.1.− La legge statutaria del Friuli-Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia), all’art. 15, comma 1, secondo periodo, prevede che «Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale».
Il legislatore regionale ha, dunque, collocato fuori dalla legge statutaria la disciplina del numero degli assessori, così affidando a maggioranze semplici un assetto che evidentemente non viene considerato come qualificante la «forma di governo».
La censura, dunque, non è fondata.
11.2.2.− La legge statutaria della Regione autonoma Sardegna 10 luglio 2008, n. 1 (Disciplina riguardante la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l’esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale) dal canto suo, all’art. 19, comma 1, stabiliva che la Giunta è composta da «non meno di otto e non più di dieci assessori».
Con la sentenza n. 149 del 2009 questa Corte, decidendo in sede di conflitto di attribuzione sollevato dallo Stato nei confronti della Regione autonoma Sardegna, ha dichiarato che non spettava al Presidente della Regione stessa procedere alla promulgazione della suddetta legge statutaria e, per l’effetto, ha annullato la promulgazione medesima.
Il numero degli assessori, pertanto, risulta allo stato essere fissato dalla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 (Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali).
Valgono, dunque, le medesime considerazioni svolte al punto che precede, con la conseguenza che, anche con riferimento alla Regione autonoma Sardegna, la censura non è fondata.
11.3.− Non fondata è anche la censura di violazione delle norme statutarie riferita alle disposizioni relative alla determinazione del trattamento economico dei consiglieri e alla percezione di indennità o altri emolumenti comunque denominati [art. 2, comma 1, lettera a), nella parte in cui richiama l’art. 14, comma 1, lettera d), del d.l. n. 138 del 2011, nonché, lettere b), c), d), e), n)].
Gli statuti, infatti, si limitano a prevedere la fissazione, mediante legge regionale, di una indennità di carica (art. 26 dello statuto della Sardegna) o di presenza (art. 19 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia), tacendo sulla loro misura e su altre eventuali spettanze. Valgono in proposito le stesse considerazioni sopra svolte al punto 11.2.1.
11.4.− È egualmente non fondata la censura di violazione dell’art. 12 dello statuto, sollevata dalla sola Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con riferimento tanto alla disposizione che disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di governo (art. 2, comma 1, lettera f), quanto a quelle relative ai rimborsi e alle spese dei gruppi politici (art. 2, comma 1, lettere g ed h).
Difatti, né l’art. 12 invocato, né la legge statutaria cui esso rimanda, si occupano di queste materie, con la conseguenza che anche su tale punto deve escludersi la lamentata violazione dello statuto.
12.– Una censura specifica, infine, viene rivolta avverso l’art. 2, comma 5, nella parte in cui prevede che il mancato adeguamento delle Regioni alle disposizioni dell’intero art. 2 citato determina «una grave violazione di legge ai sensi dell’art. 126, primo comma, della Costituzione», con conseguente scioglimento del Consiglio regionale e contestuale rimozione del Presidente della Regione, laddove ritenuto applicabile anche alle Regioni ad autonomia speciale.
La norma contrasterebbe con gli artt. 3 e 126 Cost., nonché con gli artt. 15, 35 e 50 dello statuto, ove sono disciplinati i rapporti tra gli organi regionali, e, fra l’altro, i casi di scioglimento del Consiglio e della Giunta regionale, nonché di fine anticipata del mandato del Presidente della Regione.
La questione non è fondata per erroneità del presupposto interpretativo, dal momento che la disposizione censurata richiama l’art. 126 Cost., che è pacificamente applicabile alle sole Regioni ordinarie (sentenza n. 219 del 213), mentre la disciplina dello scioglimento dei Consigli regionali delle autonomie speciali è contenuta nei rispettivi statuti.


per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni contenute nel decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213;
riuniti i giudizi,
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, del medesimo d.l. n. 174 del 2012, promosse, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in riferimento all’art. 116 della Costituzione ed agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41 48, 49, 54, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento agli artt. 3, 116, 117, 119 e 126 Cost., e agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 26, 35, 50 e 54 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa alle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2011), e 27, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m) ed n), e 2, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2 e 4, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento all’art. 116 Cost. e agli artt. 12, 13, comma 2, 19, 41, 48, 49, 54, 63 e 65 della legge cost. n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché in riferimento agli artt. 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16 e 26, primo comma, lettera b), della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 5, del d.l. n. 174 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 126 Cost., nonché agli artt. 15, 35 e 50 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
6) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 174 del 2012, nella parte relativa ai trasferimenti erariali diversi dalle spettanze finanziarie previste dagli statuti speciali, promosse, in riferimento agli artt. 48, 49, 54 e 63, quinto comma, della legge cost. n. 1 del 1963, anche in relazione agli artt. 1, comma 152, della legge n. 220 del 2010, e 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 2, 3 e 5, del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost., nonché agli artt. 3, 4, 5, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe;
8) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera i), del d.l. n. 174 del 2012, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché agli artt. 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma Sardegna, e, in riferimento all’art. 3 Cost., dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2014.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Giancarlo CORAGGIO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 febbraio 2014.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI