Ordinanza 21/2011

Ordinanza 21/2011
Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO

Camera di Consiglio del 15/12/2010 Decisione del 12/01/2011
Deposito del 20/01/2011 Pubblicazione in G. U. 26/01/2011
Norme impugnate: Artt. 707, c. 1°, e 708, c. 1°, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'art. 2, c. 3°, lett e-ter), del decreto legge 14/03/2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14/05/2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, del codice di procedura civile.
Massime:
Atti decisi: ord. 205/2010


ORDINANZA N. 21

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., promosso dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme nel procedimento vertente tra F.G. e M.A. con ordinanza del 19 dicembre 2007, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2010.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.



Ritenuto che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme – nel corso del procedimento promosso con ricorso della signora G. F., assistita e rappresentata dal proprio difensore di fiducia, con il quale era stato richiesto allo stesso Presidente, previa fissazione dell’udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé ai fini del tentativo di conciliazione, di pronunciare la separazione personale della ricorrente dal marito A. M. – ha sollevato, con ordinanza del 19 dicembre 3007, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall’art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui si prevede che i coniugi «debbono comparire …. con l’assistenza del difensore»;

che il rimettente ha fatto presente che, all’udienza fissata per la comparizione personale dei coniugi davanti a sé, la ricorrente era comparsa personalmente con l’assistenza e la rappresentanza del proprio difensore, mentre il coniuge della stessa, A. M., non costituito nelle more, si era presentato sprovvisto di alcuna assistenza legale;

che, richiesto sul punto dal Presidente, egli aveva dichiarato di non volersene avvalere;

che a fronte di siffatta dichiarazione, il legale della ricorrente aveva eccepito che A. M. si sarebbe dovuto considerare, ai fini della procedura, come non comparso, salvo valutare a questo punto la compatibilità della normativa de qua con la Costituzione;

che il Presidente, ritenuto di non potere procedere ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., valutate le osservazioni della difesa della ricorrente, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle norme innanzi richiamate;

che, in punto di rilevanza, il rimettente ha osservato che, laddove si fosse considerato il resistente, per difetto di assistenza, non comparso, egli avrebbe dovuto procedere ai sensi dell’articolo 707, terzo comma, cod. proc. civ., con una singolarità per il caso di specie;

che, infatti, avendo la parte non assistita espressamente dichiarato di non volersi avvalere di alcuna assistenza tecnica, essa, anche in caso di fissazione di un’altra data per la comparizione, si sarebbe ripresentata senza un legale di fiducia, ed il Presidente avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere all’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 708, terzo comma, cod. proc. civ., senza poter ascoltare il convenuto e senza, soprattutto, poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge;

che, invece, in caso di espunzione della norma in questione dall’ordinamento, egli avrebbe potuto, pur in assenza di legale, ascoltare il convenuto, e reputarlo, ai fini del procedimento, comparso e presente anche in vista del tentativo di conciliazione;

che, quanto alla non manifesta infondatezza della questione, ha osservato il giudice a quo che il contenuto dell’art. 707, primo comma, cod. proc. civ., è univoco, nel senso che «i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza del difensore», e che il dato testuale, anche alla luce dei lavori parlamentari, non consente dubbi ermeneutici, essendo stata voluta, in materia di separazione giudiziale, nella fase presidenziale, «l’assistenza necessaria» per il combinato disposto degli artt. 707, primo comma e 708, primo comma, cod. proc. civ.;

che, secondo la migliore dottrina, nel caso in cui il coniuge convenuto si presenti davanti al Presidente sprovvisto dell’assistenza di un difensore, egli è da considerare non comparso, con la conseguente applicazione della disciplina prevista dall’ultimo comma dell’art. 707 cod. proc. civ.;

che, secondo il rimettente, non sarebbe possibile una interpretazione adeguatrice, volta a ritenere che la comparizione della parte senza l’assistenza del difensore non assuma giuridico rilievo, dal momento che il giudice non può «piegare la disposizione fino a spezzarne il legame con il dato letterale»;

che la novella del 2005 – prosegue il rimettente – ha rovesciato il regime giuridico in parola che, prima delle modifiche intercorse, prevedeva che le parti non potessero farsi assistere dal proprio difensore nella fase presidenziale;

che, pertanto, il giudice, interpretando la norma nel senso che essa non preveda la necessaria assistenza del difensore, tradirebbe palesemente la intentio legis che sorregge il nuovo art. 707, primo comma, cod. proc. civ, con una surrettizia forma di intervento normativo correttivo;

che, ciò posto, secondo il giudice a quo sono diversi i profili sotto i quali la disposizione si porrebbe in contrasto con la Costituzione, dal momento che essa recherebbe vulnus all’art. 24 Cost. ed all’interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost., nonché agli artt. 3 e 111 Cost.;

che il rimettente auspica, in definitiva, un intervento di questa Corte che rimuova la obbligatorietà dell’assistenza tecnica, con intervento manipolativo (ad es. «i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l’assistenza del difensore»), ovvero mediante sentenza interpretativa di accoglimento per l’ipotesi in cui il convenuto si presenti all’udienza presidenziale e dichiari di non volersi valere dell’assistenza del difensore;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e, nel merito, per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che il Presidente del Tribunale di Lamezia Terme dubita della legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che, nei procedimenti di separazione personale dei coniugi, costoro debbono comparire personalmente con l’assistenza del difensore, rendendo, conseguentemente, impossibile esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale, per lesione degli artt. 3, 24, 29, 30, 31, 111 della Costituzione, a causa dell’asserito vulnus al diritto di difesa e all’interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia;

che la questione è manifestamente inammissibile per indeterminatezza del petitum, emergente ictu oculi dalla stessa formulazione della parte conclusiva della ordinanza di rimessione, là dove il rimettente espressamente afferma che la pronuncia da lui auspicata dovrebbe rimuovere «la obbligatorietà della assistenza tecnica, con intervento manipolativo (ad es. “ i coniugi debbono comparire personalmente davanti al Presidente, se vogliono con l’assistenza del difensore”) ovvero mediante interpretativa di accoglimento, per l’ipotesi in cui il convenuto si presenti all’udienza presidenziale e dichiari di non volersi valere dell’assistenza del difensore».

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall’articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA