Ordinanza 2/2011

Ordinanza 2/2011

Giudizio



Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA



Camera di Consiglio del 17/11/2010 Decisione del 16/12/2010

Deposito del 05/01/2011 Pubblicazione in G. U. 12/01/2011

Norme impugnate: Artt. 4, c. 11°, 6, 8, 9, 16, c. 7°, 21, c. 2° ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, c. 1°, 49, c. 1°, secondo periodo, 3°, ultimo periodo, e 4°, 51, c. 4° e 5°, 53, c. 1° e 4°, 55, c. 4°, 56, c. 1°, 57, 58, c. 1°, 59, c. 4°, secondo e terzo periodo, e 5°, secondo e terzo periodo, 60, c. 1°, ultimo periodo, e 3°, 61, c. 1°, 2° e 4°, 75, 87, 89, 104, 125, c. 1°, ultimo periodo, 126 e 127, c. 14°, della delibera legislativa della Regione Siciliana 01/05/2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter).

Massime:

Atti decisi: ric. 79/2010





ORDINANZA N. 2



ANNO 2011







REPUBBLICA ITALIANA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,







ha pronunciato la seguente



ORDINANZA



nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, commi 1 e 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, commi 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo e terzo periodo, 60, comma 1, ultimo periodo, e comma 3, 61, commi 1, 2 e 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126 e 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 10 maggio 2010, depositato in cancelleria il 18 maggio 2010 ed iscritto al n. 79 del registro ricorsi 2010.



Udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena.







Ritenuto che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, con ricorso notificato il 10 maggio 2010 e depositato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 18 maggio, ha promosso questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, comma 11, 6, 8, 9, 16, comma 7, 21, comma 2, ultimo periodo, 36, 38, limitatamente all’inciso «nonché degli impianti di allevamento ittico», 44, 48, comma 1, 49, comma 1, secondo periodo, comma 3, ultimo periodo, e comma 4, 51, commi 4 e 5, 53, comma 1, limitatamente all’inciso «nella forma del credito d’imposta», e comma 4, 55, comma 4, 56, comma 1, 57, 58, comma 1, 59, comma 4, secondo e terzo periodo, e comma 5, secondo periodo, limitatamente all’inciso «del credito», e terzo periodo, limitatamente agli incisi «al credito richiesto» e «indicazione nella comunicazione presentata di minori crediti spettanti», 60, comma 1, limitatamente all’inciso «a fruire del credito d’imposta», ed ultimo periodo, e comma 3, 61, comma 1, limitatamente all’inciso «previa intesa con l’Agenzia delle entrate», comma 2 e comma 4, 75, 87, 89, 104, 125, comma 1, ultimo periodo, 126, 127, comma 14, della delibera legislativa della Regione Siciliana, approvata dall’Assemblea regionale nella seduta del 1° maggio 2010 (disegno di legge nn. 471, 471-bis e 471-ter), recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010», in riferimento agli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97, 117, 119 e 120 della Costituzione e agli artt. 14, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana).



Considerato che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata (nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 14 maggio 2010, n. 23) come legge della Regione Siciliana 12 maggio 2010, n. 11 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2010), con omissione delle disposizioni oggetto di censura;



che l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (ordinanze n. 212, n. 183, n. 175, n. 161, n. 155 e n. 74 del 2010);



che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.







per questi motivi



LA CORTE COSTITUZIONALE



dichiara cessata la materia del contendere.



Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 2010.



F.to:



Ugo DE SIERVO, Presidente



Paolo MADDALENA, Redattore



Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere



Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2011.



Il Cancelliere



F.to: FRUSCELLA