Ordinanza 22/2011

Ordinanza 22/2011
Giudizio

Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO

Camera di Consiglio del 15/12/2010 Decisione del 12/01/2011
Deposito del 20/01/2011 Pubblicazione in G. U. 26/01/2011
Norme impugnate: Art. 2, c. 21°, della legge 23/12/2009, n. 191.
Massime:
Atti decisi: ric. 30/2010


ORDINANZA N. 22

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia con ricorso notificato il 1° marzo 2010, depositato in cancelleria il 3 marzo successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2010.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.



Ritenuto che, con ricorso notificato il 1° marzo 2010 e depositato in cancelleria il 3 marzo successivo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 30 dicembre 2009, n. 302, supplemento ordinario, per violazione: a) degli artt. 48, 49 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); b) dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale); c) dell’art. 136 della Costituzione, in relazione alla sentenza n. 74 del 2009 della Corte costituzionale;

che la ricorrente premette che, con riferimento ai problemi sorti in sede di applicazione dell’art. 49, primo comma, numero 1, dello statuto speciale – secondo cui sono devoluti in favore della Regione i sei decimi del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche riscosso nel territorio regionale –, era intervenuto un Protocollo d’intesa stipulato tra il Governo e la Regione Friuli-Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, in attuazione del quale l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007 aveva stabilito che, «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria statale per l’anno 2008, nell’àmbito delle disposizioni che ivi disciplinano la regolazione finanziaria tra lo Stato e la regione, fra le entrate regionali sono comprese, nella misura prevista dall’art. 49, primo comma, n. 1), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, le ritenute sui redditi da pensione, di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale»;

che, dopo l’attuazione del suddetto Protocollo d’intesa – prosegue la ricorrente –, l’art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), aveva tuttavia previsto che, «in sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall’applicazione del comma 4 dell’art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro» e che, «a partire dall’anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all’importo riconosciuto per l’anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma»;

che tale disposizione era stata impugnata davanti alla Corte costituzionale, la quale, con la sentenza n. 74 del 2009, ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale, perché – in violazione degli artt. 48 e 49 dello statuto di autonomia e dell’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007 – poneva «un limite all’ammontare annuo statutariamente spettante alla Regione delle ritenute sui redditi da pensione»;

che, a séguito della citata pronuncia, lo Stato aveva emanato il censurato comma 21 dell’art. 2 della legge n. 191 del 2009, il quale stabilisce che: «Per l’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l’ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell’anno 2010 e per l’importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro»;

che, ad avviso della Regione ricorrente, il comma denunciato si pone in contrasto con: a) l’autonomia finanziaria della Regione, perché riconosce le spettanze regionali solo a decorrere dal 1° gennaio 2010, diversamente da quanto statuito dalla sentenza n. 74 del 2009 della Corte costituzionale, che ha sancito «l’obbligo per lo Stato di corrispondere alla Regione l’intera somma spettante ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. 137/2007, cioè i sei decimi delle imposte sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione negli anni 2008 e 2009»; b) gli artt. 48, 49 e 65 dello statuto e l’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 137 del 2007, sia perché − con l’espressione «in attesa della predetta determinazione» − «imputa l’acconto di 200 milioni di euro ad anticipazione delle somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2010, anziché imputarlo alle somme dovute a partire dal 1° gennaio 2008», sia perché interpreta ed integra norme statutarie mediante una fonte diversa da quella prevista dallo statuto (decreti legislativi di attuazione dello statuto, non modificabili da atti legislativi ordinari); c) l’art. 136 Cost., perché víola il giudicato costituzionale di cui alla sentenza n. 74 del 2009, la quale ha affermato che il combinato disposto della norma statutaria e di quella di attuazione non pone limite alcuno al diritto della Regione di percepire la quota di sei decimi delle imposte sui redditi da pensione e che tali proventi spettano alla Regione a partire dal 2008;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, perché la questione è manifestamente inammissibile o, comunque, infondata;

che, secondo la difesa dello Stato, la norma impugnata − in considerazione «del brevissimo lasso di tempo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza n. 74/2009 e la messa a punto del nuovo meccanismo di trasferimento − ha individuato i mezzi di copertura finanziaria «nella forme […] necessitate dallo stato dei conti pubblici e dalla perdurante fase recessiva», considerando anche la necessità di verificare e risolvere «le anomalie dell’andamento del gettito, richiamate dal citato Protocollo»;

che a tali finalità − prosegue la difesa dello Stato − risponde la previsione di un tavolo paritetico di confronto, «strumento idoneo a raggiungere una posizione condivisa» tra i diversi interessi in rilievo e che inoltre la norma impugnata «ha inteso dare concreta attuazione» ai contenuti della sentenza n. 74 del 2009, con la previsione di un acconto di 200 milioni di euro che «costituisce una cospicua attribuzione di risorse, sulla base delle disponibilità reperibili a legislazione vigente», di tale entità da escludere ogni possibile violazione dell’art. 49 dello statuto speciale;

che pertanto − afferma ancora la difesa statale − la sollevata questione di costituzionalità, avendo contenuto esclusivamente patrimoniale, si risolve «in una mera rivendicazione di beni» che non coinvolge, «neppure mediatamente, l’accertamento di norme attributive di competenze di rango costituzionale», come tale inammissibile alla luce della costante giurisprudenza della Corte;

che, infine, la previsione di un acconto si giustifica, ad avviso della difesa dello Stato, con la circostanza che il gettito delle ritenute sui redditi da pensione «è concretamente conoscibile dall’Amministrazione finanziaria dello Stato solo qualche anno dal prelievo» in ragione del complesso di ritenute alla fonte operate dai diversi soggetti gestori delle prestazioni pensionistiche e, dunque, esso risulta l’unico metodo per dare concreta ed immediata attuazione al giudicato costituzionale della sentenza n. 74 del 2009;

che, con memoria depositata il 23 novembre 2010, la ricorrente ha annunciato «il sopravvenuto accordo con lo Stato», mediante la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa in data 29 ottobre 2010, nel quale si prevede (art. 2) che «lo Stato si impegna ad assicurare piena attuazione all’art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 137 del 2007» con la quantificazione in 480 milioni di euro per anno la somma dovuta dallo Stato alla Regione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e che, nell’àmbito del medesimo Protocollo, sono inoltre stabilite le scadenze e le modalità di versamento delle predette somme;

che, con atto depositato il 1° dicembre 2010, la Regione Friuli-Venezia Giulia, giusta deliberazione della Giunta regionale del 23 novembre 2010, n. 2364, ha dichiarato di rinunciare al ricorso;

che il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 novembre 2010, ha deliberato di accettare tale rinuncia e la relativa comunicazione è stata depositata dall’Avvocatura generale dello Stato presso la cancelleria di questa Corte il successivo 1° dicembre 2010.

Considerato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la parte resistente ha accettato tale rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte, comporta l’estinzione del processo.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA