ORDINANZA N. 153 ANNO 2010

ORDINANZA N. 153 ANNO 2010
Ordinamento giudiziario - Spese di giustizia - Decreto di liquidazione del compenso spettante all'ausiliario del magistrato (ord. 272/09) e al difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (ord. 273/09) - Opposizione - Competenza del giudice in composizione monocratica anche nell'ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, in specie, Corte di appello.

Ordinanza 153/2010
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO

Camera di Consiglio del 24/03/2010 Decisione del 26/04/2010
Deposito del 29/04/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 170, c. 2°, del decreto legislativo 30/05/2002, n. 113, come riprodotto nel decreto del Presidente della Repubblica 30/05/2002, n. 115.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 272 e 273/2009


ORDINANZA N. 153

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), promossi dalla Corte d’appello di Catania con ordinanze del 26 marzo 2009 e del 15 aprile 2008 iscritte ai nn. 272 e 273 del registro ordinanze 2009, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.




Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, emesse rispettivamente in data 26 marzo 2009 (reg. ord. n. 272 del 2009) e 15 aprile 2008 (r.o. n. 273 del 2009), nel corso di altrettanti procedimenti aventi ad oggetto l’opposizione avverso decreto di liquidazione di compensi in favore rispettivamente del procuratore di un soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato e di un consulente tecnico di ufficio per l’attività espletata nel corso di un procedimento civile, la Corte d’appello di Catania ha sollevato, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui, nel regolare il procedimento di opposizione in materia di spese di giustizia, dispone che «l’ufficio giudiziario procede in composizione monocratica»;

che il giudice a quo osserva che il d.lgs. n. 113 del 2002 trova il proprio fondamento nella delega contenuta nell’art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), modificato dall’art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), che ha attribuito al Governo il potere di riordinare le norme contenute nel decreto legislativo e nel regolamento adottati ai sensi degli artt. 14 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), con l’osservanza dei principi direttivi di cui all’art. 7 della legge n. 50 del 1999, tra i quali vi è quello del «coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo»;

che, peraltro, secondo la Corte rimettente, non risulta attribuito al Governo, nell’ambito del riordino della materia delle spese di giustizia, il potere di apportare sostanziali modifiche all’ordinamento giudiziario e di istituire la figura del giudice in composizione monocratica negli uffici giudiziari che, come la Corte d’appello, operano esclusivamente in composizione collegiale, trattandosi di materia coperta da riserva di legge ai sensi dell’art. 108 della Costituzione;

che il legislatore delegato non si sarebbe, dunque, attenuto al criterio sopra enunciato, tanto più che l’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile), attribuiva la materia de qua all’esame degli uffici giudiziari nella loro ordinaria composizione;

che nei giudizi innanzi a questa Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione alla luce del dettato testuale dell’art. 7, comma 2, della legge n. 50 del 1999 e della giurisprudenza costituzionale in materia.

Considerato che la Corte d’appello di Catania dubita della legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B), come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), nella parte in cui, in materia di spese di giustizia, attribuisce al giudice in composizione monocratica la competenza a conoscere dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi anche nell’ipotesi in cui il provvedimento opposto sia stato pronunciato dal giudice in composizione collegiale, per violazione dell’art. 76 della Costituzione sotto il profilo del mancato rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998), che non menziona il criterio relativo al mutamento di composizione dell’organo giudiziario;

che le due ordinanze sollevano questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione di legge con motivazioni identiche e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti, per essere decisi con unico provvedimento;

che identica questione è stata già dichiarata non fondata con sentenza n. 53 del 2005 e manifestamente infondata con ordinanza n. 30 del 2010, sulla base del rilievo che, poiché tra i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione vi era quello di “garantire la coerenza logica e sistematica della normativa”, il legislatore delegato, senza con ciò eccedere dal coordinamento formale, ha introdotto la composizione monocratica in luogo di quella collegiale al fine di adeguare la disciplina del processo in questione alla riforma, operata dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), in base alla quale il giudice monocratico è la regola, mentre quello in composizione collegiale costituisce un’eccezione;

che a tali rilievi nessun nuovo argomento oppone il giudice rimettente;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia – Testo B) come riprodotto nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – Testo A), sollevata, in riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catania, con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2010.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA