SENTENZA N. 169 ANNO 2010

SENTENZA N. 169 ANNO 2010
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Modifica del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 44 del 2008 - Posti vacanti previsti nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni - Copertura del 50% attraverso l'indizione di bandi di concorso pubblico riservati a favore di soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione e presso gli enti strumentali regionali, con almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge - Mancata previsione del contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante 50% dei posti disponibili.
Sentenza 169/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore MADDALENA

Udienza Pubblica del 23/03/2010 Decisione del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 2 della legge della Regione Liguria 18/02/2009, n. 3.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 29/2009


SENTENZA N. 169

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-29 aprile 2009, depositato in cancelleria il 28 aprile 2009 ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 2009.

Udito nell’udienza pubblica del 23 marzo 2010 il Giudice relatore Paolo Maddalena;

udito l’avvocato dello Stato Francesco Lettera per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. ( Con ricorso notificato il 23 aprile 2009 e depositato il successivo 28 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

1.1. ( La disposizione impugnata sostituisce il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2008, stabilendo che «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

2. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato riferito al restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

3. ( La Regione Liguria non si è costituita.

4. ( In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato una memoria, nella quale, richiamata la sentenza n. 293 del 2009 della Corte costituzionale, sostiene la illegittimità costituzionale della disposizione censurata in quanto essa «non trova alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati e, [per]chè comunque, non prevede il contestuale concorso pubblico per il (residuo) 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni».

Per la difesa dello Stato la disposizione censurata avrebbe, poi, illegittimamente individuato la categoria riservataria in soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio ovvero in soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile o quantomeno utile qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

L’Avvocatura dello Stato rimarca, infine, come la mancanza di contestuali concorsi pubblici non possa essere «lenita dalla astratta possibilità di bandirli nel futuro con ricorso all’altro 50% dei posti vacanti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, atteso che» sarebbe «sufficiente non bandire tali concorsi (ciò che rientra certamente nell’attribuzione esclusiva della Regione) per avere assunto personale reclutato esclusivamente con il ricorso al concorso riservato».



Considerato in diritto

1. ( Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto in via principale questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)», per la quale «fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge».

1.1. ( Il ricorrente ritiene che questa disposizione, non prevedendo un contestuale concorso pubblico non riservato per il restante cinquanta per cento dei posti disponibili, si porrebbe in contrasto con i principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione fissati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione.

1.2. ( Nella memoria depositata il 2 marzo 2010 il ricorrente evidenzia due ulteriori profili di violazione degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che questi sarebbero violati, anche in quanto non sussisterebbe alcuna ragione “speciale” per il ricorso ai concorsi riservati ed in quanto il legislatore regionale avrebbe individuato quale categoria riservataria quella costituita da soggetti con una esperienza limitata ad un anno nell’ultimo triennio, ovvero da soggetti che non avrebbero maturato una indispensabile, o quanto meno utile, qualificazione nelle funzioni oggetto di concorsi riservati.

2. ( Va preliminarmente rilevato che le suddette censure formulate per la prima volta nella memoria illustrativa del 2 marzo 2010 sono inammissibili non essendo possibile né modificare né integrare la domanda iniziale dopo il decorso del termine decadenziale di proposizione del ricorso (ex plurimis: sentenza n. 298 del 2009).

3. ( La questione è fondata.

Infatti la disposizione regionale impugnata, nel consentire l’indizione di un concorso riservato ad una specifica categoria di soggetti per un numero di posti pari alla metà di quelli previsti nella programmazione triennale delle assunzioni lascia aperta la possibilità di indire concorsi interamente riservati.

Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (ex multis, sentenze n. 100 del 2010 e n. 293 del 2009) le disposizioni le quali prevedono procedure concorsuali che escludono la possibilità di accesso dall’esterno, nonché quelle che, senza essere giustificate da peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, prevedendo soltanto categorie di riservatari, contrastano con il principio del pubblico concorso aperto, di cui all’art. 97, terzo comma, Cost., e con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.) che esso assicura. Resta, invece, assorbita la questione di costituzionalità sollevata, nei confronti della stessa disposizione, in riferimento all’art. 3 Cost.

Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria n. 3 del 2009.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Liguria 18 febbraio 2009, n. 3 recante «Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA