ORDINANZA N. 160 ANNO 2010

ORDINANZA N. 160 ANNO 2010
Procedimento civile - Impugnazioni - Appellabilità delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 689 del 1981 - Previsione introdotta dal decreto legislativo n. 40 del 2006 - Estraneità all'oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile e concernente la disciplina del processo di cassazione e dell'arbitrato.
Ordinanza 160/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore TESAURO

Camera di Consiglio del 14/04/2010 Decisione del 28/04/2010
Deposito del 06/05/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 26 del decreto legislativo 02/02/2006, n. 40.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ord. 289, 290 e 291/2009


ORDINANZA N. 160

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), promossi dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con tre ordinanze del 27 novembre 2007 rispettivamente iscritte ai nn. 289, 290 e 291 del registro ordinanze 2009 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro.




Ritenuto che, con tre distinte ordinanze in data 27 novembre 2007, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia ha sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 (recte: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

che i tre giudizi principali hanno ad oggetto l’appello di altrettante sentenze emesse dal Giudice di pace di Castelovo ne’ Monti, aventi ad oggetto opposizioni avverso provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative, per violazione di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

che, secondo i provvedimenti di rimessione, di contenuto sostanzialmente identico, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza prevista da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione;

che, ad avviso dei giudici a quibus, la norma censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80, in quanto la delega contenuta in quest’ultima disposizione concerneva esclusivamente l’introduzione di modificazioni al codice di procedura civile ed al processo di cassazione, non all’art. 23 della legge n. 689 del 1981.

che, inoltre, secondo i rimettenti, l’abrogazione non era prevista neppure implicitamente dai principi e criteri direttivi contenuti nella legge-delega, in quanto l’art. 1, comma 3, lettera a), della legge n. 80 del 2005, aveva conferito al Governo il potere di modificare il processo di legittimità e di prevedere «la non ricorribilità immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», ipotesi differente da quella disciplinata dalla norma censurata;

che in tutti i giudizi è intervenuto, con distinti atti, di contenuto in larga misura coincidente, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che i giudizi hanno ad oggetto la stessa norma, censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, quindi vanno riuniti, ai fini di una decisione congiunta;

che la questione di legittimità costituzionale investe, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), l’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), che ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), rendendo in tal modo impugnabile con l’appello la sentenza che decide l’opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di una sanzione amministrativa, prima soltanto ricorribile per cassazione;

che una questione identica a quella sollevata dalle ordinanze in esame, proposta in riferimento agli stessi parametri costituzionali, e sotto gli stessi profili, tra l’altro, anche dallo stesso Tribunale ordinario di Reggio Emilia, è stata già dichiarata da questa Corte non fondata (sentenza n. 98 del 2008) e, quindi, manifestamente infondata (ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008, n. 8, n. 127 e n. 192 del 2009);

che dette pronunce hanno sottolineato che la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, in considerazione dello scopo di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a), alla luce del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, rende chiara l’attribuzione al legislatore delegato della facoltà di ridurre i casi di immediata ricorribilità per cassazione delle sentenze, anche mediante la modifica di disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza delle censure;

che le ordinanze non deducono argomenti differenti e ulteriori rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate e, quindi, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA