ORDINANZA N. 175 ANNO 2010

ORDINANZA N. 175 ANNO 2010
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Siciliana - Patto di stabilità regionale - Censimento degli alloggi popolari - Interventi per l'edilizia abitativa - Definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - Tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Concessione di contributi.

Ordinanza 175/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore GALLO

Camera di Consiglio del 14/04/2010 Decisione del 10/05/2010
Deposito del 13/05/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 8, c. 3°, 29, c. 1° e 1 ter, 34, 58, 61, c. 2° e 3° e 77 della deliberazione legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 30/04/2009 (disegno di legge n. 250).
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 31/2009


ORDINANZA N. 175

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 3, 29, comma 1, limitatamente all’inciso «1 ter», 34, 58, 61, commi 2 e 3, e 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009, promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 9 maggio 2009, depositato in cancelleria il 13 maggio 2009 ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 2009.

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 2010 il Giudice relatore Franco Gallo.




Ritenuto che con ricorso notificato il 9 maggio e depositato il 13 maggio 2009, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questioni di legittimità costituzionale: a) del comma 3 dell’art. 8; b) dell’unico comma, limitatamente all’inciso «1 ter», dell’art. 29; c) dell’art. 34; d) dell’art. 58; e) dei commi 2 e 3 dell’art. 61; f) dell’art. 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009;

che le questioni sono sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria);

che, in particolare, il Commissario impugna il comma 3 dell’art. 8 − il quale prevede l’esclusione totale degli stanziamenti e delle erogazioni relativi a spese d’investimento dalla contabilizzazione da parte degli enti locali, per gli esercizi finanziari 2009-2010, «per la definizione del patto di stabilità» − per contrasto con gli artt. 117, 119, secondo comma, e 120 Cost.;

che, al riguardo, ad avviso del ricorrente: a) la competenza delle Regioni a statuto speciale in materia di patto di stabilità è riconosciuta alle sole Regioni che erogano le risorse per la finanza locale e non anche a quelle, tra cui la Regione Siciliana, nei cui territori le suddette risorse sono ancora trasferite agli enti locali dal Ministero dell’interno; b) la generalizzata esclusione di tutte le spese di investimento dal patto di stabilità sarebbe idonea «a comportare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica privi di adeguata compensazione»;

che una seconda censura ha per oggetto l’art. 29, limitatamente all’inciso in cui si prevede che «I Comuni e gli Istituti autonomi per le case popolari possono regolarizzare la posizione dei detentori senza titolo degli alloggi previo pagamento delle mensilità del canone dovuto»;

che il ricorrente − sul presupposto che tale norma introduca, a regime e senza limite di tempo, l’annuale possibilità di “regolarizzare” le detenzioni sine titulo degli alloggi popolari, mediante il pagamento del canone dovuto ed a prescindere dalla verifica del possesso dei titoli per fruire dei benefici dell’edilizia popolare − ne denuncia il contrasto con gli artt. 3, 97 e 119, comma quinto, Cost., in quanto detta norma regolarizza situazioni di abuso, in violazione dei princípi della coesione e della solidarietà sociale;

che, con una terza censura, è impugnato l’art. 34, il quale − prevedendo la realizzazione di interventi per l’edilizia abitativa «entro il limite di spesa di 80.000 migliaia di euro» − si porrebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto tale spesa sarebbe «priva di idonea sufficiente copertura finanziaria»;

che una quarta censura riguarda l’art. 58 della citata delibera legislativa, il quale introduce un meccanismo di «definizione agevolata delle violazioni relative al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi», consentendo l’abbuono di sanzioni ed interessi in relazione al mancato od irregolare rispetto dell’obbligo di dichiarazione, di versamento e di registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ancorché siano stati emessi avvisi di accertamento divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini di legge;

che per il ricorrente tale disposizione, in quanto incide sulla disciplina di un tributo erariale, in mancanza di una potestà legislativa della Regione, violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla competenza statale la potestà legislativa in materia di sistema tributario dello Stato; b) gli artt. 14, 17 e 36 dello statuto speciale e l’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, i quali riservano alla competenza della Regione Siciliana la sola potestà legislativa nella materia dei tributi deliberati dalla medesima;

che, con una quinta censura, il ricorrente impugna i commi 2 e 3 dell’art. 61, i quali prevedono: a) quanto al comma 2, che «sono fatti salvi gli atti di determinazione della tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, adottati dalle società d’àmbito per la gestione integrata dei rifiuti in esecuzione dell’ordinanza del Ministro dell’Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile, n. 2983 del 31 maggio 1999 […] nonché dell’ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia dell’8 agosto 2003, n. 885, anche in assenza dell’adozione del regolamento previsto dall’art. 238, sesto comma, del predetto decreto legislativo»; b) quanto al comma 3, che, nelle more dell’adozione del citato regolamento, la tariffa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti è determinata ed approvata dalle Autorità d’àmbito ottimale territoriale ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata;

che, al riguardo, il ricorrente evidenzia che tali disposizioni sono state proposte ed approvate dopo il deposito della sentenza n. 48 del 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (deposito avvenuto il 9 febbraio 2009), la quale ha annullato la deliberazione dell’assemblea di una società d’àmbito con la quale era stata adottata la tariffa di igiene ambientale determinata secondo i criteri dell’ordinanza del Ministro dell’interno n. 2983 del 31 maggio 1999 e dell’ordinanza dell’8 agosto 2003, n. 885, emessa dal Commissario delegato per l’emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

che con la decisione citata − prosegue ancora il ricorrente − il predetto organo giurisdizionale ha stabilito che, fino a quando non sarà operativo il meccanismo tariffario di cui al regolamento previsto dall’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, le società d’àmbito «non possono che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Ottimale»;

che – sempre a parere del ricorrente −, alla luce delle statuizioni espresse in detta sentenza, avente autorità di cosa giudicata, i commi 2 e 3 dell’art. 61 contrasterebbero con gli artt. 3, 5, 24, 100, 103, 113 e 114 Cost. e con l’art. 15, secondo comma, dello statuto speciale;

che, infatti, le norme denunciate, per un verso, avrebbero «funzione provvedimentale concreta» e vanificherebbero gli effetti del citato giudicato, sovrapponendosi ad esso con efficacia retroattiva, cosí violando il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e quello dell’effettività della tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), mentre, per altro verso, escluderebbero per il futuro «l’autonoma determinazione degli enti locali facenti parte dei vari Ambiti Territoriali Ottimali», cosí contravvenendo all’autonomia ad essi riconosciuta e garantita dagli artt. 5 e 114 Cost. e dall’art. 15 dello statuto di autonomia della Regione Siciliana;

che infine, con una sesta censura, è impugnato l’art. 77, il quale abroga «tutte le norme autorizzative di spesa relativi agli interventi riportati nella tabella H allegata alla legge regionale 6 febbraio 2008, n. 1» ed autorizza l’inserimento nel bilancio di previsione di capitoli di spesa attinenti alla concessione dei contributi contrassegnati con le note A e F;

che il ricorrente afferma che nel testo della delibera legislativa «non risulta alcun allegato specifico riferibile all’art. 77», con la conseguenza che l’estrema genericità della disposizione censurata violerebbe gli artt. 81, terzo e quarto comma, e 97 Cost., configurandosi un aumento della spesa non supportato da adeguata copertura finanziaria e lesivo, in ogni caso, del principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

che la Regione Siciliana non si è costituita nel giudizio costituzionale;

che, successivamente alla proposizione del ricorso, l’impugnata delibera legislativa n. 250 è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura.

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 5, 24, 81, terzo e quarto comma, 97, 100, 103, 113, 114, 117, 117, secondo comma, lettera e), 119, secondo e quinto comma, 120 della Costituzione ed agli artt. 14, 15, secondo comma, 17 e 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), nonché all’art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria) − del comma 3 dell’art. 8, dell’inciso «1 ter» del comma 1 dell’art. 29, dell’art. 34, dell’art. 58, dei commi 2 e 3 dell’art. 61 e dell’art. 77 della delibera legislativa n. 250 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 30 aprile 2009;

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 14 maggio 2009, n. 6 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009), con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura;

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando cosí di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 74 del 2010; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 304 del 2008; n. 229 del 2007; n. 410, n. 204 e n. 147 del 2006);

che si è determinata, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2010.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA