ORDINANZA N. 159 ANNO 2010

ORDINANZA N. 159 ANNO 2010
Enti locali - Norme della Regione Lazio - Comunità montane - Obbligo generale di riordino sulla base di parametri autoritativamente imposti dallo Stato, con la legge n. 244/2007, al fine del contenimento della spesa pubblica - Previsione di un intervento statale di soppressione delle comunità montane per il caso di mancato intervento del riordino regionale entro il termine di sei mesi, e subentro dei Comuni alle soppresse comunità montane - Tardiva entrata in vigore della legge della Regione Lazio - Disciplina regionale che non tiene conto dell'avvenuta produzione automatica degli effetti stabiliti dal legislatore statale, nonché mancata riduzione della spesa per il funzionamento delle comunità montane nella misura fissata dalla legge statale e mancato mantenimento dei rapporti a tempo indeterminato, intrattenuti dalle comunità montane alla data di entrata in vigore della legge statale.
Ordinanza 159/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore QUARANTA

Udienza Pubblica del 13/04/2010 Decisione del 28/04/2010
Deposito del 06/05/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 8 della legge della Regione Lazio 02/12/2008, n. 20.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 10/2009


ORDINANZA N. 159

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», ed in particolare dell’art. 8 della suddetta legge, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 febbraio 2009, depositato in cancelleria il successivo 10 febbraio ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lazio;

udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Claudio Chiola per la Regione Lazio.




Ritenuto che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», in particolare quanto all’art. 8, per violazione, nel complesso, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);

che il ricorrente sottolinea che la Regione Lazio non ha ottemperato, nel termine del 30 settembre 2008, a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007;

che, successivamente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), all’art. 2, ha statuito che, nei confronti della suddetta Regione, «si producono gli effetti del comma 20 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dalla data di pubblicazione del presente decreto» (intervenuta il 27 novembre 2008);

che in data 7 dicembre 2008, quando, ad avviso del ricorrente, i suddetti effetti si erano prodotti, è entrata in vigore la legge regionale sospettata di illegittimità costituzionale;

che, secondo la difesa dello Stato, il legislatore regionale si sarebbe dovuto limitare ad adottare una normativa regolatrice di tali effetti;

che, invece, la disciplina regionale e, in particolare, l’art. 8, la cui rubrica reca «Riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale n. 9 del 1999» − laddove prevede che le nuove comunità montane debbano avere popolazione e superficie montana superiore al 50 per cento − contrasterebbe con l’art. 2, comma 20, lettere a) e b), della legge n. 244 del 2007;

che vi sarebbe una palese violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., vertendosi in materia di coordinamento della finanza pubblica;

che la Regione avrebbe disatteso quanto stabilito dai commi 17 e 20 del richiamato art. 2 della legge n. 244 del 2007, non tenendo conto degli effetti che, in ragione del proprio inadempimento, si erano già prodotti;

che la disciplina sospettata di illegittimità costituzionale contrasterebbe, altresì, con l’art. 2, comma 17, della legge finanziaria per il 2008, in ordine alla riduzione della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane, nonché con l’art. 2, comma 22, che prevedeva la salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della legge finanziaria;

che nella legge regionale in esame, da un lato, non vi sarebbe alcuna previsione sul risparmio di spesa; dall’altro, mancherebbe qualsiasi disposizione volta ad assicurare il mantenimento dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;

che con atto depositato il 13 marzo 2009 si è costituita la Regione Lazio, la quale ha dedotto la infondatezza della questione;

che la difesa regionale, in particolare, osserva che la materia delle comunità montane è rimessa alla potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. (sono richiamate le sentenze n. 456 e n. 244 del 2005), né potrebbe ritenersi che la disciplina in esame sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica;

che in data 26 febbraio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato atto di rinuncia al ricorso, poiché nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 237 del 2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonché dell’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, il quale dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»;

che in data 23 marzo 2009 la Regione Lazio ha depositato in cancelleria memoria con la quale ha ribadito le difese svolte;

che la difesa regionale, il 1° aprile 2010, ha depositato nota con la quale ha messo in evidenza una «situazione di sostanziale vacatio» degli organi deliberanti della Regione medesima, dovuta alle consultazioni elettorali;

che, per tale ragione, ha prospettato di non poter depositare formale accettazione della rinuncia al ricorso ed ha allegato «proposta di accettazione» di quest’ultima del Direttore della Direzione regionale istituzionale ed enti locali-sicurezza della Regione Lazio;

che, nell’udienza pubblica, la difesa regionale ha specificato che, medio tempore, le norme impugnate non hanno avuto attuazione.

Considerato che, con ricorso notificato il 4 febbraio 2009 e depositato presso la cancelleria della Corte il successivo 10 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Lazio 2 dicembre 2008, n. 20, che reca «Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche», in particolare l’art. 8 della suddetta legge, per violazione, nel complesso, dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2, commi da 17 a 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008);

che, ad avviso del ricorrente, il legislatore regionale avrebbe disciplinato il riordino delle comunità montane oltre il termine stabilito dall’art. 2, comma 17, della legge n. 244 del 2007, quando già era intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nonché in contrasto con quanto stabilito dalla normativa statale, così violando l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento all’art. 2, commi da 17 a 22 della legge n. 244 del 2007;

che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, sostenendo la infondatezza del ricorso;

che, nelle more del giudizio, è intervenuta la sentenza di questa Corte n. 237 del 2009, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 20 e 22 della legge n. 244 del 2007, nonché dell’art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, il quale dispone che «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto»;

che il ricorrente, in data 26 febbraio 2010, ha depositato atto di rinuncia al ricorso;

che la difesa regionale, in ragione di una «sostanziale vacatio degli organi deliberanti della Regione, dovuta alle recenti elezioni», ha depositato «proposta di accettazione della rinuncia del Direttore regionale» della Direzione regionale istituzionale ed enti locali-sicurezza della Regione Lazio, precisando, nell’udienza pubblica, che le disposizioni impugnate, medio tempore, non hanno avuto attuazione;

che detto atto non integra accettazione formale ai fini dell’estinzione del giudizio;

che, tuttavia, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la rinuncia non regolarmente accettata dalla controparte, pur non comportando l’estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere per carenza di interesse del ricorrente (ex plurimis, sentenza n. 52 del 2010; ordinanze n. 153 del 2009 e n. 418 del 2008);

che, nella specie, l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune delle norme invocate quali parametri interposti dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel prospettare la violazione in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost., ha fatto venir meno l’interesse del ricorrente a coltivare il ricorso, con conseguente cessazione della materia del contendere.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alfonso QUARANTA , Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA