SENTENZA N. 168 ANNO 2010

SENTENZA N. 168 ANNO 2010
Ambiente - Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Valle d'Aosta - Introduzione dell'art. 90-bis nella legge regionale n. 11/1998 - Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere, nelle more dell'adeguamento dei Piani Regolatori Generali - Omessa previsione di una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento a strutture alberghiere con più di 300 posti letto - Omessa esclusione degli interventi di ampliamento in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non li consentano; Energia - Norme della Regione Valle d'Aosta - Impianti di energia eolica - Sospensione sine die dei procedimenti di autorizzazione sino all'individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati gli impianti medesimi, sulla base delle linee-guida previste dalla legge impugnata; Introduzione dell'art. 32-bis nella legge regionale n. 11/1998 - Linee-guida, da deliberarsi da parte della Giunta regionale, per la individuazione degli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica - Omesso coordinamento con le linee-guida nazionali espressione di principi fondamentali correlati alle materie tutela dell'ambiente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, governo del territorio.
Sentenza 168/2010
Giudizio

Presidente AMIRANTE - Redattore DE SIERVO

Udienza Pubblica del 13/04/2010 Decisione del 28/04/2010
Deposito del 06/05/2010 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Artt. 2, 4 e 6, c. 3°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17/06/2009, n. 18.
Massime:

Titoli:
Atti decisi: ric. 58/2009


SENTENZA N. 168

ANNO 2010




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 6, comma 3 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Regione Valle d’Aosta) promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l’8-11 settembre 2009, depositato in cancelleria il 14 settembre 2009 ed iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2009.

Visto l’atto di costituzione della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste;

udito nell’udienza pubblica del 13 aprile 2010 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

uditi l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.



Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato l’11 settembre 2009 e depositato il successivo 14 settembre (iscritto al r.r. n. 58 del 2009), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, e all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), pubblicata sul B.U.R. n. 28 del 14 luglio 2009.

2. – Il ricorrente prospetta, innanzitutto, due doglianze aventi per oggetto l’art. 4 in materia di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere.

2.1. – Per il ricorrente, l’art. 4, che introduce l’art. 90-bis nella legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), nel disciplinare l’ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei Piani regolatori generali, contrasterebbe con la normativa statale in quanto non contempla una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere superino i trecento posti letto. Così statuendo, l’impugnata disposizione esorbiterebbe dalle competenze legislative attribuite alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dall’art. 2 dello Statuto speciale e violerebbe la competenza legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

In tale ipotesi – sostiene il ricorrente – il punto 8, lettera a), dell’allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), impone la verifica della assoggettabilità alla V.I.A. regionale.

2.2. – A detta del ricorrente, gli stessi parametri costituzionali sarebbero violati dal medesimo art. 4 nella parte in cui non prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Ai sensi dell’art. 65, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, le prescrizioni più restrittive, contenute negli atti di pianificazione di bacino, hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate ai piani territoriali e ai programmi regionali.

Al riguardo, la difesa erariale richiama la sentenza n. 226 del 2009, con la quale questa Corte ha statuito che il titolo di competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente «riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di regioni speciali o di province autonome, con l’ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia».

In quella occasione – prosegue l’Avvocatura generale dello Stato – questa Corte aveva richiamato la sentenza n. 164 del 2009, pronunciata in un giudizio avente per oggetto una legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. In quest’ultima pronuncia è stato precisato che la compatibilità costituzionale delle norme regionali, dettate dalla predetta Regione, deve essere verificata alla stregua delle previsioni contenute nello Statuto speciale alla luce, in particolare, dell’art. 2 che impone alla Regione di esercitare la potestà legislativa, con riferimento alle materie quivi elencate, «in armonia con la Costituzione e con i principi dell’ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale».

Ebbene, per il ricorrente l’impugnata disposizione, adottata nell’esercizio della potestà legislativa primaria nelle materie dell’urbanistica, dell’industria alberghiera e del turismo (ex art. 2, lettere g e q, dello Statuto speciale), si porrebbe in stridente contrasto con le invocate previsioni del d.lgs. n. 152 del 2006. La disciplina posta dal legislatore statale – sottolinea la difesa erariale – «scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, quella in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, e viene a funzionare come un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (così le sentenze n. 62 del 2008 e n. 378 del 2007).

Questo principio giurisprudenziale – osserva il ricorrente – risulta oggi codificato all’art. 3-quinques del d.lgs. n. 152 del 2006 ove si afferma, al comma 1, che «i principi desumibili dalle norme del decreto legislativo costituiscono le condizioni minime ed essenziali per assicurare la tutela dell’ambiente su tutto il territorio nazionale», prevedendosi, poi, al comma 2, che «le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive».

3. – Il denunciato art. 2 della legge regionale n. 18 del 2009, con il quale è stato introdotto l’art. 32-bis della legge regionale n. 11 del 1998, prevede che i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle linee-guida adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Per il ricorrente l’impugnata previsione legislativa regionale, non disciplinando il contenuto di tali linee-guida, ometterebbe di coordinare le stesse con le linee-guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), a mente del quale queste ultime sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive».

In virtù della evocata disposizione legislativa statale – sostiene il ricorrente – le Regioni possono procedere all’individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle lineeguida nazionali, il cui procedimento di approvazione si trova in avanzata fase istruttoria. Le Regioni sarebbero, quindi, prive di un autonomo potere di individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei, del tutto svincolato dalla determinazione assunta, in questo ambito, a livello nazionale.

Rileva il ricorrente che l’adìta Corte, nella sentenza n. 166 del 2009, ha chiarito che l’evocata disposizione di cui all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, non consente alle Regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale, di provvedere autonomamente alla individuazione dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili.

4. – L’impugnato art. 6, comma 3, prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle lineeguida di cui all’art. 32-bis della legge regionale n. 11 del 1998, introdotto dall’art. 2 della stessa legge regionale n. 18 del 2009.

Per il ricorrente, le disposizioni statutarie di cui agli artt. 2 e 3 non riconoscono alla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste alcuna competenza legislativa in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. Ne consegue che, ai sensi della clausola di equiparazione di cui all’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, deve ritenersi che anche la suddetta Regione goda, in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», di competenza legislativa di tipo concorrente.

Ciò premesso, il contestato art. 6, comma 3, violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost., risultando in contrasto con il principio fondamentale, fissato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale stabilisce il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Ricorda il ricorrente che a norma dell’invocato art. 12 la suddetta autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). È previsto, inoltre, che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

Come statuito da questa Corte nella sentenza n. 364 del 2006, la fissazione di tale termine deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia, in quanto la disposizione risulta ispirata alle regole di semplificazione amministrativa e celerità garantendo, in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento di autorizzazione.

Al contrario, l’impugnata disposizione non fissa alcun termine massimo di sospensione del procedimento, determinando così una sospensione sine die del procedimento di autorizzazione medesimo.

5. – Con atto depositato il 30 settembre 2009, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste si è costituita nel presente giudizio di legittimità costituzionale e, con riserva di ulteriori deduzioni, ha chiesto a questa Corte di dichiarare le suesposte questioni inammissibili e, comunque, non fondate.

6. – Con memoria depositata il 2 marzo 2010, il ricorrente ha eccepito «l’irritualità, per non dire illegittimità, delle modalità di costituzione della Regione Valle d’Aosta», non avendo la relativa difesa addotto alcuna argomentazione in merito alle doglianze prospettate nel ricorso.

Questa tecnica difensiva – ricorda l’Avvocatura dello Stato – ha ricevuto, in passato l’avallo di questa Corte, in relazione a quanto disposto dall’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo anteriore alle modifiche apportate con la delibera del 7 ottobre 2008 (cfr. sentenze n. 324 e n. 308 del 2003).

Tuttavia – prosegue la difesa erariale – questa Corte, con la sentenza n. 40 del 2010, ha ritenuto «impregiudicata l’interpretazione, con riguardo all’ipotesi verificatasi in giudizio, della più analitica lettera del vigente art. 19, comma 3, per il quale la parte convenuta si costituisce con memoria “contenente le conclusioni e l’illustrazione delle stesse”».

7. – Con memoria depositata il 23 marzo 2010, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha sviluppato argomentazioni volte a dimostrare l’infondatezza delle impugnazioni aventi per oggetto gli artt. 2 e 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009.

7.1. – Per quanto concerne la doglianza relativa all’art. 2, in primo luogo la difesa regionale contesta l’inquadramento materiale ipotizzato dal ricorrente, trattandosi al contrario di previsione riconducibile alla materia, di competenza primaria, della «urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica» di cui all’art. 2, lettera g), dello statuto speciale. Il legislatore regionale, invero, avrebbe inteso dettare norme di pianificazione territoriale, con particolare riferimento all’adeguamento dei piani regolatori ad opera dei comuni. Ben potrebbe, dunque, lo stesso legislatore assegnare ai comuni il compito di individuare, in sede di adeguamento dei predetti piani, i siti di interesse energetico sulla base delle sole linee guida regionali.

Ove, invece, questa Corte dovesse ascrivere il contestato intervento normativo alla materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», secondo la resistente l’evocato principio fondamentale di cui all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 sarebbe del tutto privo di efficacia nel caso di specie giacché, ad oggi, non risultano essere state ancora approvate le linee guida nazionali.

Quale ultima possibile interpretazione del denunciato intervento regionale, secondo la difesa della resistente le linee guida regionali «potrebbero comunque essere intese, secundum constitutionem, a carattere suppletivo, nel senso che avrebbero natura recessiva rispetto a quelle nazionali eventualmente approvate».

7.2. – In merito alla impugnazione dell’art. 6, comma 3, analogamente a quanto sviluppato in precedenza, la difesa regionale esclude l’operatività del principio fondamentale enunciato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, giacché la contestata previsione legislativa regionale sarebbe anch’essa riconducibile alla materia, di competenza primaria, della «urbanistica e piani regolatori per zone di particolare importanza turistica». Così inquadrata, l’impugnata disposizione potrebbe legittimamente derogare al principio sancito a livello statale.



Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale degli artt. 2, 4 e 6, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).

1.1. – A detta del ricorrente, l’art. 4, nel disciplinare l’ampliamento degli esercizi di ristorazione e delle strutture alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei Piani regolatori generali, violerebbe gli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 2 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, in quanto, non contemplando una clausola di salvezza delle disposizioni dettate in materia di valutazione di impatto ambientale, con specifico riferimento ai casi in cui le strutture alberghiere superino i trecento posti letto, si porrebbe in contrasto con il punto 8, lettera a), dell’allegato IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, che impone la verifica della assoggettabilità alla V.I.A. regionale.

Lo stesso art. 4 è, inoltre, denunciato nella parte in cui non prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi, per asserito contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e 2 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, giacché, ai sensi dell’art. 65, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, le prescrizioni più restrittive, contenute negli atti di pianificazione di bacino, hanno carattere vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici e sono sovraordinate rispetto ai piani territoriali e ai programmi regionali.

1.2. – Il ricorrente lamenta l’incostituzionalità dell’art. 2, il quale prevede che i comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali sui quali potranno essere realizzati gli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle lineeguida adottate dalla Giunta regionale con propria deliberazione, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001). L’impugnata disposizione risulterebbe incompatibile con il principio fondamentale di cui all’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», a mente del quale le lineeguida nazionali sono approvate «in Conferenza unificata su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività produttive».

1.3. – Infine, l’art. 6, comma 3, che prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in parola, sino all’individuazione, da parte dei comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere realizzati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle lineeguida di cui all’art. 32-bis della legge regionale n. 11 del 1998, introdotto dall’art. 2 della stessa legge regionale n. 18 del 2009, è impugnato in relazione all’art. 117, terzo comma, Cost. (applicabile ai sensi dell’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), in quanto in contrasto con il principio fondamentale, fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, nella materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia», il quale stabilisce il termine massimo per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. – L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito «l’irritualità, per non dire illegittimità, delle modalità di costituzione della Regione Valle d’Aosta», non avendo la relativa difesa addotto alcuna argomentazione in ordine alle doglianze prospettate nel ricorso, malgrado che l’art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative preveda che l’atto di costituzione della parte resistente rechi «le conclusioni e l’illustrazione delle stesse». Ciò mentre la disposizione vigente prima della modifica del 2008 – l’art. 23, comma 3, delle Norme integrative – dettava una previsione più lata, contemplando la costituzione in giudizio attraverso la presentazione di «deduzioni».

Lo scarto lessicale tra le due norme integrative non è tale da avvalorare l’esito interpretativo cui accede il ricorrente.

L’instaurazione del contraddittorio nel giudizio principale di legittimità costituzionale è scandita da termini perentori, tesi a soddisfare esigenze di certezza nella dinamica processuale. L’inosservanza del termine per il deposito del ricorso ne determina l’inammissibilità (da ultimo ordinanze n. 218 del 2006, n. 20 del 2005 e n. 48 del 2004) e inficia, parimenti, la validità della costituzione in giudizio della parte convenuta (tra le altre, v. le sentenze n. 331 e n. 313 del 2003, n. 477 del 2000, nonché l’ordinanza n. 373 del 2001).

La ratio sottesa all’art. 19, comma 3, delle nuove Norme integrative non è, invece, quella di subordinare l’ammissibilità o validità della costituzione in giudizio all’adempimento ivi previsto. La corretta instaurazione del contraddittorio, in nome di un principio generale di diritto processuale, è subordinata al rispetto dei previsti termini perentori, mentre la disposizione secondo cui l’atto di costituzione della parte resistente deve contenere anche l’illustrazione delle conclusioni mira a sollecitare una adeguata prospettazione delle rispettive posizioni sin dall’ingresso delle parti nel giudizio, ai fini di un arricchimento della dialettica processuale.

Peraltro, il thema decidendum è circoscritto dal ricorso, quale atto introduttivo del giudizio. Le argomentazioni sviluppate nei successivi atti, a cominciare dall’atto di costituzione della parte convenuta, sono dirette a fornire elementi idonei a influenzare, sotto forma di fattori di conoscenza e di deduzioni logiche, il convincimento dell’organo giudicante intorno alle specifiche questioni di costituzionalità. Del resto, la mancata costituzione in giudizio della parte resistente o l’allegazione di rilievi insufficienti non conducono necessariamente all’accoglimento della questione di costituzionalità. È nell’interesse del resistente far valere le proprie ragioni in giudizio, assolvendo all’onere di prospettare argomenti difensivi.

È, dunque, nella prospettiva di stimolare, sin da subito, l’apporto argomentativo delle parti che le nuove norme integrative, all’art. 19, comma 3, reclamano, senza conseguenze sanzionatorie, l’illustrazione delle conclusioni formulate nell’atto di costituzione della parte convenuta.

Per queste ragioni, l’eccezione della difesa dello Stato non può essere accolta.

3. – Passando ad esaminare il merito delle questioni sollevate, le censure aventi ad oggetto l’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 non sono fondate.

3.1. – Tale disposizione introduce nella legge regionale n. 11 del 1998 l’art. 90-bis il quale consente, nelle more dell’adeguamento dei P.R.G. alle previsioni di cui agli artt. 13 e 15 della medesima legge del 1998 ed entro certi limiti, l’ampliamento volumetrico – tra l’altro – degli alberghi esistenti «per soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie e funzionali all'efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva».

L’Avvocatura generale dello Stato lamenta la mancata previsione del rispetto delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale nel caso in cui l’ampliamento delle strutture alberghiere superi i 300 posti letto, come invece previsto dal punto 8, lettera a), dell’allegato IV alla parte II del d.lgs. n. 152 del 2006.

Occorre considerare che il decreto ora citato all’art. 7 stabilisce che sono sottoposti a V.I.A in sede statale i progetti indicati nell’allegato II (comma 3), mentre sono assoggettati a V.I.A secondo le disposizioni delle leggi regionali i progetti di cui agli allegati III e IV (comma 4). Tra tali ultimi progetti rientrano, appunto, quelli richiamati dalla difesa dello Stato.

La Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste con la legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d’Aosta derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Disposizioni per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno e modificazioni di leggi regionali in adeguamento ad altri obblighi comunitari. Legge comunitaria 2009) ha regolato la valutazione di impatto ambientale e la procedura di verifica di assoggettabilità a tale valutazione di determinati interventi.

Essa, in particolare, contiene una disciplina che, per il profilo che qui interessa, risulta più restrittiva rispetto a quella statale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006. Infatti, l’art. 17 sottopone alla procedura di verifica della assoggettabilità a V.I.A i progetti e «le modifiche sostanziali» dei progetti relativi ad «alberghi e residenze turistico-alberghiere con capacità recettiva oltre 50 posti letto» (allegato B, punto 8, lettera b), e dunque a strutture alberghiere di dimensioni più ridotte rispetto a quelle contemplate nel codice dell’ambiente.

Ciò posto, occorre considerare che la disposizione impugnata regola soltanto i profili urbanistici degli interventi di ampliamento e non contiene alcuna clausola di esclusione della applicabilità della disciplina, né statale né regionale, relativa alla valutazione di impatto ambientale. D’altra parte, tale normativa ha portata generale di tal che essa trova applicazione per i casi dalla medesima previsti senza necessità di uno specifico richiamo.

Conseguentemente, la censura deve essere rigettata.

3.2. – Il ricorrente ha impugnato l’art. 4 della legge regionale n. 18 del 2009 anche nella parte in cui non prevede l’esclusione degli interventi di ampliamento, sopra menzionati, in tutti i casi in cui le norme di attuazione dei piani di bacino o la normativa di salvaguardia non consentano la realizzazione dei predetti interventi.

Il piano di bacino è previsto e disciplinato dall’art. 65 del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale lo definisce come «piano territoriale di settore» e «strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato».

Detto piano, secondo quanto affermato da questa Corte, «costituisce il fondamentale strumento di pianificazione in tema di difesa del suolo, lotta alla desertificazione e tutela delle acque, onde esso appartiene alla materia della tutela dell'ambiente» (sentenza n. 232 del 2009).

L’art. 4 impugnato non prevede che gli ampliamenti disciplinati possano avvenire in deroga o comunque senza tener conto delle previsioni dei piani di bacino. D’altra parte, tali piani, per espressa previsione proprio dell’art. 65, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, sono immediatamente vincolanti anche per i soggetti privati, ove siano dichiarati tali dal piano di bacino medesimo.

Inoltre, il comma 7 del citato articolo, stabilisce che nelle more dell’approvazione del piano, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia anch’esse immediatamente vincolanti.

Stante il carattere immediatamente precettivo di tali strumenti di pianificazione, ai fini del loro rispetto – e nonché di quello dell’art. 65 – non è necessario che per ciascun intervento sia espressamente prevista la loro osservanza.

Pertanto, nel caso in esame, il mancato richiamo al rispetto del piano di bacino non significa che la disposizione regionale consenta di disattendere detto piano.

Anzi, dall’art. 4 impugnato emerge la chiara volontà di salvaguardia del suolo, dal momento che, proprio la medesima disposizione stabilisce che gli interventi di ampliamento da esso previsti sono realizzabili nel rispetto delle disposizioni del Titolo V, parte II, della legge regionale n. 11 del 1998, il quale detta, appunto, norme a tutela del suolo circoscrivendo analiticamente gli interventi edilizi ammissibili in aree boschive, zone umide e laghi, terreni sedi di frane, a rischio di inondazioni, di valanghe o slavine (cfr. artt. 34 e ss. della legge regionale n. 11 del 1998).

Conseguentemente, anche tale censura deve essere rigettata.

4. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale n. 18 del 2009 è fondata.

4.1. – In via preliminare, questa Corte ribadisce, innanzitutto, che la disciplina degli insediamenti di impianti di energia eolica è attribuita alla potestà legislativa concorrente in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. (cfr. le sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009 e n. 342 del 2008). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell’ambiente e del paesaggio (sentenza n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento nei diversi ambiti territoriali (sentenza n. 282 del 2009).

Questo inquadramento materiale vale anche per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste.

Gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale non contemplano, infatti, l’ambito in oggetto.

Questa lacuna va, tuttavia, colmata applicando l’art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in forza del quale anche la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è titolare di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost. nella materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia (analogamente si vedano le sentenze n. 1 del 2008 e n. 383 del 2005).

Pertanto, la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, nel disciplinare gli impianti in parola, essendo titolare della potestà legislativa concorrente, è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali dettati dal legislatore statale.

4.2. – A norma del denunciato art. 2 i Comuni procederanno ad individuare gli ambiti territoriali di insediamento degli impianti di energia eolica sulla base degli indirizzi di cui alle lineeguida adottate con deliberazione della Giunta regionale.

Dal canto suo, l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, prevede che le Regioni possano procedere all’individuazione di specifici siti ed aree non idonee sulla base dei criteri stabiliti dalle lineeguida nazionali. Queste ultime sono adottate «in Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali».

Ad oggi le lineeguida nazionali non sono state ancora approvate.

Con la sentenza n. 166 del 2009, questa Corte ha affermato che l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 non consente alle Regioni «di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (analogamente: v. sentenza n. 282 del 2009).

Ebbene, la denunciata disposizione disattende l’assetto delle rispettive attribuzioni definite, in modo cogente, dal legislatore statale. La mancanza di lineeguida nazionali, assunte secondo modalità informate al principio di leale collaborazione, preclude alle Regioni di procedere ad una autonoma individuazione dei criteri generali o delle aree e siti non idonei alla localizzazione degli impianti in oggetto (cfr. sentenze n. 124 e n. 119 del 2010, n. 282 del 2009).

Pertanto, l’art. 2 della legge regionale n. 18 del 2009 è incostituzionale per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003.

5. – La questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009 è fondata.

La denunciata disposizione prevede la sospensione dei procedimenti di autorizzazione per gli impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale in oggetto, sino all’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali nei quali potranno essere insediati i predetti impianti, sulla base di quanto sarà previsto dalle lineeguida regionali.

Dal canto suo, l’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003, dispone che «il termine massimo per la conclusione del procedimento di autorizzazione non può comunque essere superiore a centottanta giorni».

Questa Corte ha più volte statuito che l’evocato art. 12, comma 4, reca un principio fondamentale vincolante per il legislatore regionale, ispirato «alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità» e volto a garantire, «in modo uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo» (sentenza n. 364 del 2006; analogamente le sentenze n. 124 del 2010 e n. 282 del 2009).

Al contrario, l’impugnata previsione legislativa regionale non fissa alcun termine massimo di sospensione, giacché, nel testo attualmente vigente, rinvia ad un momento – l’individuazione, da parte dei Comuni, degli ambiti territoriali di insediamento dei predetti impianti – non puntualmente definito.

L’art. 6, comma 3, della legge regionale n. 18 del 2009 è, dunque, costituzionalmente illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto in contrasto con il principio fondamentale fissato dall’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 17 giugno 2009, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 – Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 18 del 2009;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 18 del 2009 proposte, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e all’art. 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per Valle d’Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 aprile 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA