Ordinanza 28/2012

Ordinanza  28/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore SILVESTRI

Camera di Consiglio del 25/01/2012    Decisione  del 13/02/2012
Deposito del 16/02/2012   Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della delibera legislativa dell'Assemblea regionale siciliana 30/04/2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630.
Massime: 36080  
Atti decisi: ric. 44/2011
 
ORDINANZA N. 28
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana con ricorso notificato il 9 maggio 2011, depositato in cancelleria il 17 maggio 2011 ed iscritto al n. 44 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri.
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 9 maggio e depositato il 17 maggio 2011, il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento all’articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), nella parte in cui qualifica come spesa obbligatoria e d’ordine la voce indicata al capitolo n. 108149 di cui all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa;
che il ricorrente illustra come il capitolo indicato riguardi i fondi destinati al trattamento integrativo della pensione erogata ai dipendenti dell’Ente acquedotti siciliani, in liquidazione, a norma dell’art. 23, comma 2-sexies, della legge della Regione siciliana 27 aprile 1999, n. 10 (Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria);
che la dotazione finanziaria pertinente, secondo i chiarimenti dell’Amministrazione interessata, sarebbe assicurata mediante le disponibilità del capitolo 213032 («Fondo per le spese relative al personale dell’Ente acquedotti siciliani in liquidazione»), istituito a decorrere dall’esercizio finanziario 2008 «al fine di assicurare adeguata copertura alla spesa necessaria per l’attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato art. 23 della l.r. n. 10/1999»;
che il Commissario dello Stato prosegue segnalando come l’Ente in questione, sebbene posto in liquidazione fin dal 2004, continui ad operare ed a gestire il servizio idrico in tre Province siciliane, e come successive norme di trasferimento ope legis dei dipendenti nei ruoli regionali, pur approvate dall’Assemblea regionale, non siano state promulgate, attesa l’intervenuta impugnazione ad opera dello stesso Commissario dello Stato;
che il trattamento di pensione integrativo e sostitutivo per i dipendenti, che la norma impugnata conserva in relazione alla programmata cessazione di attività dell’Ente acquedotti siciliani, è stato attribuito dal regolamento organico dell’Ente medesimo, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 13 maggio 1986, n. 138;
che il ricorrente, tutto ciò premesso, osserva come la norma istitutiva del trattamento per i dipendenti dell’Ente acquedotti siciliani non determini l’ammontare delle risorse necessarie per la relativa attuazione, né la fonte delle risorse medesime;
che, in tale contesto, l’istituzione del capitolo di spesa 108149, di cui alla norma impugnata, sarebbe intervenuta in violazione del terzo e del quarto comma dell’art. 81 Cost.;
che il Commissario dello Stato rileva, a tale proposito, come tutti gli enti in cui si articola la Repubblica siano tenuti all’osservanza dei precetti costituzionali indicati, la cui centralità è stata ulteriormente avvalorata dal testo vigente dell’art. 119 Cost.;
che l’obbligo di copertura legislativa delle spese, sinergico rispetto al divieto di stabilire nuove spese con la legge di bilancio, implica che una nuova spesa non possa trovare copertura mediante iscrizione negli stati di previsione, si tratti di quelli in corso di attuazione o di quelli da approvare;
che, di contro, il legislatore siciliano, con la norma impugnata, avrebbe autorizzato una spesa duratura, destinata ad un progressivo aumento, senza quantificare gli oneri relativi per i futuri esercizi, e comunque senza indicare i mezzi destinati alla copertura degli oneri medesimi;
che la Regione siciliana non si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale.
Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha proposto – in riferimento all’articolo 81, terzo e quarto comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 1, della delibera legislativa dell’Assemblea regionale siciliana 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 630 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013), nella parte in cui qualifica come spesa obbligatoria e d’ordine la voce indicata al capitolo n. 108149 di cui all’elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa;
che, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 11 maggio 2011, n. 8 (Bilancio di previsione della Regione siciliana per l’anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013);
che il capitolo di spesa n. 108149 risulta espunto dall’elenco n. 1 di cui alla norma censurata, con l’esplicita motivazione che la relativa previsione è stata oggetto di impugnativa da parte del Commissario dello Stato;
che, come costantemente affermato da questa Corte, la promulgazione parziale del testo approvato dall’Assemblea regionale siciliana realizza «l’esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale», ciò che, sul piano processuale, «preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ex plurimis, ordinanze n. 11 del 2012 e n. 166, n. 76 e n. 2 del 2011);
che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI