Ordinanza 29/2012

Ordinanza  29/2012
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Camera di Consiglio del 25/01/2012    Decisione  del 13/02/2012
Deposito del 16/02/2012   Pubblicazione in G. U. 22/02/2012
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, della legge della Regione Molise 14/03/2011, n. 5.
Massime: 36081  
Atti decisi: ric. 48/2011
 
ORDINANZA N. 29
ANNO 2012
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
 
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 16-19 maggio 2011, depositato in cancelleria il 23 maggio 2011 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2011.
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 2012 il Giudice relatore Paolo Grossi.
 
Ritenuto che, con ricorso notificato il 16 maggio 2011 e depositato il successivo 23 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto – in riferimento agli articoli 3 e 16, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, della legge della Regione Molise 14 marzo 2011, n. 5 (Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise 16 marzo 2011, n. 8, in base al quale «Sono destinatari degli interventi regionali i soggetti privi di accesso al credito per le vie ordinarie, residenti in Molise da almeno un anno, e con una situazione economica equivalente del nucleo familiare non superiore a diecimila euro»;
che il ricorrente deduce innanzitutto che la norma impugnata sancisce una preclusione destinata a discriminare, tra i soggetti che possono beneficiare delle provvidenze sociali fornite dalla Regione, quelli che non vi risiedono da almeno un anno, così violando il principio di uguaglianza, poiché introduce nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non correlato agli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona in quanto tale), che rappresentano «il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza o sulla territorialità volte ad escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale» (a questo riguardo il ricorrente richiama i dicta delle sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005);
che inoltre, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione appare in contrasto anche con i princìpi di libera circolazione e di soggiorno in qualsiasi parte del territorio, tutelati dall’articolo 16, primo comma, Cost. «proprio al fine di evitare che limitazioni o imposizioni di qualsiasi natura anche amministrativo-finanziaria (come quelli sul sistema di prestazioni e servizi erogabili in ambito territoriale) determinino discriminazioni o pesi alla libertà (intesa anche in senso temporale) di circolazione e di residenza»;
che, con atto notificato il 30 settembre 2011 e depositato il successivo 4 ottobre, l’Avvocatura generale dello Stato ha rinunciato al ricorso, avendo preso atto che, con legge della Regione Molise 13 luglio 2011, n. 14 (Modifica urgente alla legge regionale 14 marzo 2011, n. 5. Istituzione di un Fondo per il microcredito nella Regione Molise), «sono state apportate modifiche tali da eliminare i motivi di illegittimità costituzionale, sopprimendo il requisito della residenza per i soggetti destinatari delle provvidenze sociali», e che conseguentemente sono venuti meno le ragioni e l’interesse per proseguire il giudizio, come da delibera assunta dal Consiglio dei ministri in data 22 settembre 2011.
Considerato che è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, alla stregua della delibera assunta dal Consiglio dei ministri in data 22 settembre 2011 (anch’essa depositata con allegata la relazione conforme del Ministro per i rapporti con le Regioni) in cui si dà atto che «sono venute meno le motivazioni del ricorso»;
che, in mancanza di costituzione della parte convenuta, ai fini dell’estinzione del giudizio non occorre l’accettazione della rinuncia ad opera di quest’ultima (da ultimo, ordinanza n. 204 del 2011);
che, pertanto, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del processo (ex plurimis, sentenze n. 217 e n. 123 del 2011; ordinanze n. 110 e n. 51 del 2011).
 
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI