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SENTENZA N. 33  
ANNO 2012  
 
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE COSTITUZIONALE  
composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco 
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, 
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, 
Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario 
MORELLI, 
 
ha pronunciato la seguente  
SENTENZA  
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, 
lettere a) e c), e comma 41, lettera o), della legge della Regione Molise 1° 
febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), promosso dal Presidente 
del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-8 aprile 2011, depositato 
in cancelleria l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2011. 
 
Udito nell’udienza pubblica del 24 gennaio 2012 il Giudice relatore 
Luigi Mazzella;  
udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del 
Consiglio dei ministri.  
 
Ritenuto in fatto  
1.– Con ricorso notificato l’8 aprile 2011, depositato in cancelleria 
l’11 aprile 2011 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi dell’anno 2011, il 
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura 
generale dello Stato, ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità 
costituzionale dell’articolo 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), 
della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria 
regionale 2011), in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e 
terzo, della Costituzione.  
1.1.– Il ricorrente afferma che l’art. 1, comma 13, lettera a), della 
predetta legge regionale ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19 della legge della 
Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria regionale 2010), il 
seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente articolo sono conclusi 
esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari programmati ai sensi 
dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e con le 
disposizioni del Patto della Salute 2010-2012».  
Ad avviso della difesa dello Stato, tale norma sembra reiterare 
un’analoga disposizione già dichiarata illegittima da questa Corte con la 
sentenza n. 77 del 2011 che, pronunciandosi sull’art. 19 della legge reg. Molise 
n. 3 del 2010 (il quale prevedeva la proroga dei contratti del personale di 
tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa), aveva ritenuto che, attesa 
l’estrema latitudine della proroga, la disposizione pregiudicasse la 
realizzazione dell’obiettivo fissato dal Piano di rientro sanitario e che perciò 
contrastasse con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.  
Il ricorrente sostiene che l’art. 1, comma 13, lettera a), della legge 
reg. Molise n. 2 del 2011 vincola le proroghe dei contratti di lavoro del 
personale precario del servizio sanitario regionale alla coerenza con gli 
obiettivi finanziari programmati ai sensi dell’art. 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), che ha avuto esclusivamente 
la funzione di mantenere fermo l’assetto della gestione commissariale nelle 
Regioni commissariate, senza introdurre di per sé nuovi obiettivi per il piano 
di rientro sanitario. Quindi, ad avviso della difesa dello Stato, la 
disposizione molisana impugnata è illogica e fuorviante, non potendosi 
rintracciare nel parametro normativo statale da essa richiamato alcuna 
autorizzazione alla proroga dei contratti di lavoro precario.  
Anzi, ad avviso dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 1, comma 
13, lettera a), della legge molisana n. 2 del 2011 contrasta con il menzionato 
art. 2, comma 88. della 1egge n. 191 del 2009, poiché ne piega il contenuto 
precettivo ad una finalità ad esso estranea.  
Il ricorrente aggiunge che il Tavolo degli adempimenti ed il Comitato 
permanente per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) hanno 
valutato che, alla luce della grave situazione finanziaria, determinata dai 
ritardi nell’attuazione del piano di rientro e dall’insufficienza dei programmi 
operativi 2010 e della rete ospedaliera coerenti con gli obiettivi finanziari 
programmati, si sono consolidate le situazioni per il blocco automatico del turn 
over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre 2012, di 
cui all’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge 
finanziaria 2005). La norma impugnata, precostituendo vincoli alla futura 
adozione dei predetti programmi, ne pregiudica la coerenza con gli obiettivi 
programmati, compromettendo in tal modo la piena attuazione dell’art. 2, comma 
88, della 1egge n. 191 del 2009, che costituisce norma di coordinamento della 
finanza pubblica.  
1.2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna anche l’art. 1, 
comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, il quale 
sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della 1egge della Regione Molise n. 3 del 
2010 con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa 
farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività 
di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili 
professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente».  
Il ricorrente sostiene che tale disposizione vìola l’art. 117, comma 
terzo, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, professioni e 
tutela della salute.  
Infatti essa consente il reclutamento di nuove unità di personale 
sanitario utilizzando profili professionali previsti dalla legislazione 
nazionale e pertanto contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 
2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e 
già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione commissariale 
previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi 
coerenti con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad 
acta.  
La difesa dello Stato aggiunge che l’informazione scientifica è 
un’attività svolta da aziende farmaceutiche e non si esplica attraverso 
l’impiego di profili professionali previsti dalla legislazione vigente. Pertanto 
l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 contrasta 
con il principio più volte ribadito da questa Corte secondo il quale la potestà 
legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve 
rispettare il principio di ordine generale secondo cui l’individuazione delle 
figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata 
allo Stato.  
Il ricorrente afferma, infine, che anche l’art. 1, comma 13, lettera 
c), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, compromette la piena attuazione 
dell’art. 2, comma 88, della 1egge n. 191 del 2009, per la stessa ragione 
indicata a proposito della lettera a) dello stesso comma 13.  
1.3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l’art. l, 
comma 41, lettera o), della legge molisana n. 2 del 2011, che modifica l’art. 20 
della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della 
raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi).  
In particolare, la disposizione censurata prevede che, ai fini del 
rilascio e della convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei 
tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua di 100 
euro, un contributo annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale 
regionale di 3.000 euro denominato contributo di solidarietà. La norma prevede, 
poi, che tale contributo possa essere assolto, da parte dei residenti in 
Regione, mediante la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di 
prestazioni di servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento 
dell’ambiente e del paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione 
della Giunta regionale.  
A parere della ricorrente, tale norma si pone in contrasto con l’art. 
17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in materia di 
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al 
consumo), che autorizza le Regioni ad istituire una tassa di concessione 
regionale annuale per il rilascio dell’abilitazione alla raccolta dei tartufi al 
fine di reperire i mezzi finanziari necessari per la realizzazione delle 
finalità previste dalla medesima legge.  
La difesa dello Stato richiama altresì il decreto legislativo 22 giugno 
1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali 
ai sensi dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito 
dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), il quale, al numero d’ordine 
27, prevede tale tassa di concessione regionale senza fare alcun cenno alla 
possibilità di affiancarla con ulteriori forme di imposizione.  
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, quindi, che il 
contributo regionale annuale di 3.000 euro vìola: l’art. 3 Cost., perché impone 
un tributo che non è previsto in altre parti del territorio nazionale, così 
trattando differentemente situazioni soggettive identiche; l’art. 117, secondo 
comma, lettera e), Cost., che rimette all’esclusiva competenza legislativa 
statale la materia del sistema tributario; l’art. 53 Cost., poiché introduce una 
forma impositiva completamente svincolata dalla capacità reddituale del 
contribuente; l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al 
pagamento del tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, 
dunque, mediante atti di natura amministrativa e non legislativa, come invece 
imposto da tale precetto costituzionale.  
2.– La Regione Molise non si è costituita in giudizio.  
3.– In prossimità dell’udienza pubblica il Presidente del Consiglio dei 
ministri ha depositato una memoria nella quale insiste per la declaratoria 
dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, 
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.  
3.1.– Con riferimento all’art. 1, comma 13, lettera a), della predetta 
legge regionale, l’Avvocatura generale dello Stato evidenzia che l’art. 19 della 
legge molisana n. 3 del 2010 è attualmente vigente solamente per quanto concerne 
i commi 3, 6 e 8. Poiché il comma 3 ha un ambito precettivo limitato all’Azienda 
sanitaria regionale del Molise e gli effetti del comma 8 sono da tempo esauriti, 
l’aggiunta effettuata dalla norma oggetto della presente questione di 
legittimità costituzionale sembrerebbe riferirsi solamente alle procedure di 
accreditamento delle strutture sanitarie private previste dal comma 6 del citato 
art. 19. Considerato che è scontato che l’accreditamento di nuove strutture 
sanitarie debba essere coerente con gli obiettivi finanziari programmati, l’art. 
1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 avrebbe una 
valenza meramente ricognitiva.  
Se invece si ritenesse che quest’ultima disposizione abbia voluto 
ridisciplinare il comma 1 dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, ne 
conseguirebbe che essa ribadirebbe la proroga dei rapporti di lavoro del 
servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o 
assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e 
continuativa, con conseguente rischio di pregiudicare l’obiettivo dei programmi 
operativi finalizzati all’attuazione del Piano di rientro della spesa sanitaria. 
 
3.2.– Circa l’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. Molise n. 
2 del 2011, la difesa dello Stato evidenzia che, con riferimento alla 
professione dell’informatore scientifico, la legislazione nazionale vigente non 
prevede profili professionali, ma solamente i requisiti di formazione che 
consentono l’accesso a tale professione.  
Inoltre la norma impugnata appare foriera di nuovi oneri conseguenti 
all’assunzione di personale ad hoc, incompatibile con il blocco del turn over 
stabilito fino al 31 dicembre 2012 sulla base dell’art. 1, comma 174, della 
legge n. 311 del 2004.  
3.3.– Quanto all’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise 
n. 2 del 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che esso 
contrasterebbe con l’art. 119 Cost., secondo il quale le Regioni hanno autonomia 
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. 
 
 
Considerato in diritto  
1.– Con il ricorso indicato in narrativa, il Presidente del Consiglio 
dei ministri ha promosso, tra l’altro, questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 1, commi 13, lettere a) e c), e 41, lettera o), della legge della 
Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2011), in 
riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 117, commi secondo e terzo, della 
Costituzione.  
1.1.– Il ricorrente impugna anzitutto l’art. 1, comma 13, lettera a), 
della legge reg. Molise n. 2 del 2011, che ha aggiunto, nel comma 1 dell’art. 19 
della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3 (Legge finanziaria 
regionale 2010), il seguente periodo: «I procedimenti di cui al presente 
articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi finanziari 
programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». L’art. 19 della 
legge reg. Molise n. 3 del 2010 prevedeva la proroga dei contratti del personale 
di tutto il servizio sanitario regionale assunto a tempo determinato o con 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, nel suo testo 
originario, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza n. 
77 del 2011, la quale non si è invece occupata del periodo ad esso aggiunto 
dall’art. 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 2 del 2011.  
La difesa dello Stato sostiene che quest’ultima disposizione, se intesa 
nel senso che essa reiteri la disciplina contenuta nell’originario comma 1 
dell’art. 19 della legge reg. Molise n. 3 del 2010, vìoli l’art. 117, terzo 
comma, Cost. (che attribuisce allo Stato la competenza legislativa concorrente 
in materia di coordinamento della finanza pubblica), sia perché contrasta con 
l’art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 
2010), che non contiene alcuna autorizzazione alla proroga dei contratti di 
lavoro precario, sia perché, precostituendo vincoli alla futura adozione dei 
programmi finalizzati al rientro della spesa sanitaria, ne pregiudica la 
coerenza con gli obiettivi finanziari programmati.  
1.2.– Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1, 
comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, che 
sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge della Regione Molise n. 3 del 
2010, con il seguente: «5. Ai fini del controllo e della regolazione della spesa 
farmaceutica e dell’uso appropriato dei farmaci, la Regione promuove le attività 
di informazione scientifica indipendente attraverso l’utilizzo di profili 
professionali previsti dalla legislazione nazionale vigente», lede l’art. 117, 
terzo comma, Cost., il quale attribuisce allo Stato la competenza legislativa 
concorrente nelle materie di coordinamento della finanza pubblica, professioni e 
tutela della salute. Esso, infatti, consentendo il reclutamento di nuove unità 
di personale sanitario, contrasta con l’art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 
2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte ai piani di rientro e 
già commissariate, resta fermo l’assetto della gestione commissariale previgente 
per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi coerenti 
con gli obiettivi finanziari programmati predisposti dal commissario ad acta; 
inoltre, essendo l’informazione scientifica un’attività svolta da aziende 
farmaceutiche che non si esplica attraverso l’impiego di profili professionali 
previsti dalla legislazione vigente, la norma impugnata contrasta con il 
principio secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i 
relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato; infine, 
precostituendo vincoli alla futura adozione dei programmi finalizzati al rientro 
della spesa sanitaria, la norma censurata ne pregiudica la coerenza con gli 
obiettivi finanziari programmati.  
1.3.– Il ricorrente impugna anche l’art. 1, comma 41, lettera o), della 
legge della Regione Molise n. 2 del 2011, il quale, modificando – a decorrere 
dal 4 febbraio 2011 – l’art. 20 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, 
n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e della 
commercializzazione dei tartufi), prevede che, ai fini del rilascio e della 
convalida annuale del tesserino di idoneità per la raccolta dei tartufi, sia 
dovuto, unitamente alla tassa di concessione regionale annua, un contributo 
annuale per gli interventi di sostenibilità ambientale regionale di 3.000 euro, 
che può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante la 
fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di servizio 
a finalità collettiva rivolte al miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, le 
cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 
L’Avvocatura generale dello Stato sostiene che la norma vìola: l’art. 3 Cost., 
perché impone un tributo che non è previsto in altre parti del territorio 
nazionale, così trattando differentemente situazioni soggettive identiche; 
l’art. 23 Cost., laddove prevede che la prestazione alternativa al pagamento del 
tributo sia determinata con delibere della Giunta regionale e, dunque, mediante 
atti di natura amministrativa e non legislativa; l’art. 53 Cost., poiché 
introduce una forma impositiva svincolata dalla capacità reddituale del 
contribuente; l’art.117, secondo comma, lettera e), Cost., in materia di sistema 
tributario, il quale è rimesso all’esclusiva competenza legislativa statale. 
 
Successivamente alla proposizione del ricorso da parte del Presidente 
del Consiglio dei ministri, l’art. 1, comma 1, lettera e), della legge della 
Regione Molise 9 settembre 2011, n. 22 recante «Modifiche alla legge regionale 
27 maggio 2005, n. 24 (Nuova disciplina della raccolta, della coltivazione e 
della commercializzazione dei tartufi)», entrato in vigore il giorno successivo 
alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise (e, cioè, il 17 
settembre 2011), ha nuovamente sostituito il testo dell’art. 20 della legge reg. 
Molise n. 24 del 2005, il quale ora non prevede più il contributo di 3000 euro, 
ma solamente la tassa di concessione annuale pari a 100 euro.  
2.– Va riservata ad altra pronuncia la decisione sull’ulteriore 
questione di legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio 
dei ministri con il presente ricorso.  
3.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera a), della legge 
reg. Molise n. 2 del 2011 è inammissibile.  
Tale norma ha introdotto nell’art. 19, comma 1, della legge reg. Molise 
n. 3 del 2010 una disposizione secondo la quale «I procedimenti di cui al 
presente articolo sono conclusi esclusivamente in coerenza con gli obbiettivi 
finanziari programmati ai sensi dell’articolo 2, comma 88, della legge 23 
dicembre 2009, n. 191 e con le disposizioni del Patto della Salute 2010-2012». 
 
Il comma 1 del citato art. 19 nella sua formulazione originaria è stato 
dichiarato costituzionalmente illegittimo (unitamente ad altri commi dello 
stesso art. 19) dalla sentenza n. 77 del 2011 di questa Corte. Il legislatore 
molisano, dal canto suo, con la stessa legge reg. n. 2 del 2011, ha abrogato 
altri commi dello stesso art. 19, facendone restare in vigore solamente i commi 
5 e 6. Nessuno di questi ultimi prevede procedimenti cui può essere riferita la 
disposizione impugnata.  
Infatti, l’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 
disciplina solamente la promozione, da parte della Regione, di attività di 
informazione scientifica indipendente.  
Il successivo comma 6 concerne alcuni aspetti delle procedure di 
accreditamento delle strutture sanitarie private. Tale norma, a suo tempo, non è 
stata oggetto di impugnazione da parte dello Stato (così come non lo è stato 
l’art. 1, comma 19, della legge reg. Molise n. 2 del 2011 che, in sostanza, ha 
ulteriormente prorogato al 30 giugno 2011 quanto da esso disposto). Ed in 
effetti la necessità del rispetto dei limiti previsti dalla legislazione statale 
in tema di rientro del disavanzo della spesa sanitaria (in particolare dal 
citato art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009) non si pone per le 
procedure di accreditamento delle strutture sanitarie private.  
Ne consegue che, non essendo più individuabili nell’art. 19 della legge 
reg. n. 3 del 2010 i «procedimenti» cui possa essere riferito il periodo del 
comma 1 dello stesso art. 19 introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera a), della 
legge reg. n. 2 del 2011, la questione è inammissibile per carenza di interesse 
del ricorrente a far dichiarare l’illegittimità della norma impugnata.  
4.– La questione relativa all’art. 1, comma 13, lettera c), della legge 
reg. Molise n. 2 del 2011 è fondata.  
Tale norma sostituisce il comma 5 dell’art. 19 della legge reg. Molise 
n. 3 del 2010, il quale originariamente stabiliva che la Giunta regionale 
potesse promuovere e disciplinare le funzioni dell’informatore medico 
scientifico aziendale.  
Con la sentenza n. 77 del 2011, questa Corte ha dichiarato 
l’illegittimità della norma, rilevando che essa istituiva una nuova professione 
(quella dell’informatore medico scientifico aziendale), rinviando ad una 
disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la 
regolamentazione di tale nuova professione, invadendo così la competenza 
legislativa concorrente statale in materia di professioni.  
Il testo dell’art. 19, comma 5, della legge reg. Molise n. 3 del 2010 
introdotto dall’art. 1, comma 13, lettera c), della legge reg. n. 2 del 2011, 
oggetto della presente questione, non è stato scrutinato con la sentenza n. 77 
del 2011.  
Esso è illegittimo per contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost., 
che attribuisce allo Stato la competenza legislativa a fissare principi 
fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, perché, consentendo il 
reclutamento di nuove unità di personale sanitario, vìola l’art. 2, comma 88, 
della legge n. 191 del 2009, il quale prevede che, per le Regioni già sottoposte 
ai piani di rientro e già commissariate, restano fermi l’assetto della gestione 
commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo 
programmi operativi coerenti con gli obiettivi finanziari programmati 
predisposti dal commissario ad acta.  
In effetti, la norma censurata non esclude la possibilità per la 
Regione di procedere a nuove assunzioni o all’instaurazione di nuovi rapporti di 
collaborazione, possibilità che deve ritenersi esclusa per le Regioni, come il 
Molise, per l’attuazione del cui Piano di rientro della spesa sanitaria è stato 
nominato un commissario ad acta.  
Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, 
comma 13, lettera c), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011.  
5.– Passando all’esame della questione relativa all’art. 1, comma 41, 
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011, si premette che, seppure tale 
norma sia rimasta in vigore solamente dal 4 febbraio 2011 al 16 settembre 2011, 
non si può escludere che essa abbia avuto attuazione durante il periodo della 
sua vigenza e pertanto non sussistono le condizioni per dichiarare la cessazione 
della materia del contendere.  
5.1.– La questione sollevata in riferimento agli artt. 23 e 117, 
secondo comma, lettera e), Cost., è fondata.  
L’art. 17 della legge 16 dicembre 1985, n. 752 (Normativa quadro in 
materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati 
destinati al consumo), autorizza le Regioni ad istituire una tassa di 
concessione regionale annuale per il rilascio del tesserino che abilita alla 
ricerca e alla raccolta del tartufo.  
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 
ha previsto che, ai fini del rilascio e della convalida annuale del tesserino di 
idoneità per la raccolta dei tartufi, sia dovuto, unitamente alla tassa di 
concessione regionale annua pari a 100 euro, un «contributo annuale per gli 
interventi di sostenibilità ambientale regionale» pari a 3.000 euro; aggiungendo 
che esso può essere assolto da parte dei residenti nella Regione Molise mediante 
la fornitura, nel corso dell’anno solare di riferimento, di prestazioni di 
servizio a finalità collettiva rivolti al miglioramento dell’ambiente e del 
paesaggio, le cui modalità sono definite con deliberazione della Giunta 
regionale.  
Così disponendo, la Regione Molise ha ecceduto dai limiti imposti 
dall’art. 17 della legge n. 752 del 1985, il quale autorizza le Regioni ad 
istituire solamente una tassa di concessione regionale per il rilascio del 
predetto tesserino, senza prevedere la possibilità di ulteriori forme di 
imposizione. Sussiste, pertanto, lesione della competenza esclusiva statale in 
materia di sistema tributario e contabile dello Stato stabilita dall’art. 117, 
secondo comma, lettera e), della Costituzione.  
L’art. 1, comma 41, lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 
contrasta anche con l’art. 23 Cost., il quale impone che ogni prestazione 
personale o patrimoniale sia prevista per legge.  
Sotto questo profilo, la norma regionale impugnata deve essere valutata 
unitariamente, perché essa impone una prestazione patrimoniale (il contributo di 
3.000 euro), ma contestualmente consente di evitarne il pagamento mediante 
l’esecuzione di altre prestazioni, onde la parte della norma relativa 
all’imposizione della tassa e quella concernente le prestazioni ad essa 
alternative sono connesse in maniera tale da configurare una fattispecie 
unitaria insuscettibile di scissione. Ed allora, poiché l’art. 1, comma 41, 
lettera o), della legge reg. Molise n. 2 del 2011 rinvia ad una fonte di rango 
inferiore a quella legislativa (provvedimento della Giunta regionale) 
l’individuazione delle prestazioni alternative a quella patrimoniale, senza 
dettare criteri direttivi idonei a restringere la discrezionalità dell’organo 
amministrativo, vìola la riserva di legge prevista dall’art. 23 della 
Costituzione.  
Va dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 
41, lettera o), della legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in 
cui, nel modificare l’art. 20 della legge reg. Molise n. 24 del 2005, prevede, 
oltre al pagamento della tassa di concessione regionale annua, un contributo 
annuale di 3.000 euro.  
 
per questi motivi  
LA CORTE COSTITUZIONALE  
riservata a separata pronuncia la decisione sull’altra questione di 
legittimità costituzionale promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri 
con il ricorso iscritto al n. 33 del registro dei ricorsi 2011,  
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 13, 
lettera c), della legge della Regione Molise 1° febbraio 2011, n. 2 (Legge 
finanziaria regionale 2011);  
dichiara l’illegittimità dell’articolo 1, comma 41, lettera o), della 
legge della Regione Molise n. 2 del 2011, nella parte in cui prevede, per il 
rilascio e per la convalida annuale del tesserino che autorizza la ricerca e la 
raccolta dei tartufi, un contributo annuale di 3.000 euro;  
dichiara l’inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale dell’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge reg. Molise n. 
2 del 2011, promossa, in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della 
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in 
epigrafe.  
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo 
della Consulta, il 15 febbraio 2012.  
F.to:  
Alfonso QUARANTA, Presidente  
Luigi MAZZELLA, Redattore  
Gabriella MELATTI, Cancelliere  
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.  
Il Direttore della Cancelleria  
F.to: MELATTI  |