Ordinanza 251/2011

Ordinanza 251/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Camera di Consiglio del 22/06/2011 Decisione del 20/07/2011
Deposito del 27/07/2011 Pubblicazione in G. U. 03/08/2011
Norme impugnate: Art. 2 del disegno di legge n. 246 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 01/03/2011.
Massime:
Atti decisi: ric. 24/2011


ORDINANZA N. 251

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all’interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), promosso dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana con ricorso notificato il 9 marzo 2011, depositato in cancelleria il 15 marzo 2011 ed iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2011.

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella.



Ritenuto che con ricorso notificato il 9 marzo 2011, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato, con riferimento agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost., l’articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all’interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna);

che, riferisce il Commissario, la norma impugnata prevede che le concessioni-contratto già rilasciate da enti pubblici, nell’interesse di operatori economici le cui strutture abbiano subito danni a causa delle eruzioni dell’Etna verificatesi nell’ottobre 2002, nonché quelle rilasciate nel periodo emergenziale, siano tutte indistintamente prorogate senza alcuna condizione, con termini di durata variabile, attualmente non determinabili, atteso che lo stato di emergenza dichiarato nel 2002 non è ancora cessato;

che, con l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, detto stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2011;

che, secondo il ricorrente, la durata di ogni singola concessione è elemento fondamentale del provvedimento concessorio, alla scadenza del quale è diritto-dovere dell’amministrazione competente verificare l’eventuale mutamento delle condizioni territoriali ed ambientali, nonché gli aggiornamenti intervenuti sul quadro normativo di riferimento, prima di potere assumere una qualsiasi decisione;

che, le concessioni, una volta venute a scadenza, richiederebbero il rinnovo di un procedimento del tutto autonomo secondo procedure concorsuali che non possono essere derogate a favore del precedente destinatario del provvedimento, non sussistendo, per l’amministrazione, alcun obbligo di accedere alle richieste di quest’ultimo;

che la disposizione testé approvata, secondo il ricorrente, è in palese conflitto con il principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione, di cui all’art. 97 Cost. giacché impedisce agli organi amministrativi competenti di svolgere una adeguata istruttoria e di procedere alla ponderazione dei diversi interessi coesistenti, privilegiando invece quelli economici del privato imprenditore;

che, pertanto, tale disposizione appare censurabile in base alla considerazione, svolta dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 302 del 2010, secondo cui «alla vecchia concezione statica e legata ad una valutazione tabellare ed astratta del valore dei beni di proprietà pubblica, si è progressivamente sostituita un’altra tendente ad assicurare i valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico»;

che la disposizione censurata inoltre, genererebbe una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, dal momento che non sono previste procedure di gara al fine di tutelare le esigenze concorrenziali delle imprese che non siano titolari di una concessione scaduta o in scadenza;

che, infine, leggi regionali che prevedono un diritto di proroga in favore di soggetti già possessori di concessioni, consentendo il rinnovo automatico delle medesime, violano l’art. 117, primo comma, Cost., per contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, dato che l’automatico rinnovo determinerebbe una disparità di trattamento tra operatori economici, in violazione del principio di concorrenza, ponendo barriere all’ingresso di altri potenziali operatori al mercato, come statuito dalla Commissione europea nel corso della procedura d’infrazione n. 4908 del 2008;

Considerato che il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto, con riferimento agli artt. 11, 97, 117, secondo comma, lettera l), Cost., questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della delibera legislativa della Regione Siciliana 1° marzo 2011, n. 246 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all’interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna);

che, successivamente all’impugnazione, la predetta delibera legislativa è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione Siciliana 24 marzo 2001, n. 4 (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività all’interno dei parchi naturali di rilevanza regionale. Proroga delle concessioni-contratto per gli operatori economici danneggiati dai fenomeni vulcanici del monte Etna), con omissione di tutte le disposizioni impugnate;

che questa Corte, pur avendo chiarito che, attraverso l’istituto della promulgazione parziale, il Presidente della Regione Siciliana «non viene investito di un arbitrario potere di determinare autonomamente la definitiva non operatività di singole parti del testo approvato dall’Assemblea regionale, in contrasto con la ripartizione delle funzioni tra gli organi direttivi della Regione stabilita da norme di rango costituzionale» (sentenza n. 205 del 1996), ha tuttavia costantemente affermato che, sul piano processuale, «l’intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall’Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale» (ordinanze n. 166, n. 76, n. 57 e n. 2 del 2011; nello stesso senso, ex plurimis, ordinanze n. 212, n. 183 e n. 175 del 2010,);

che deve essere pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE


dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI