Sentenza 303/2011

Sentenza 303/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore MAZZELLA

Udienza Pubblica del 04/10/2011 Decisione del 09/11/2011
Deposito del 11/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 32, c. 5°, 6° e 7°, della legge 04/11/2010, n. 183.
Massime:
Atti decisi: ordd. 62 e 86/2011


SENTENZA N. 303

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), promossi dalla Corte di cassazione con ordinanza del 28 gennaio 2011 e dal Tribunale di Trani con ordinanza del 20 dicembre 2010 iscritte ai nn. 62 e 86 del registro ordinanze 2011 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 16 e 21, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di Poste Italiane s.p.a., di C. C. e di S. G., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Arturo Maresca e Roberto Pessi per Poste Italiane s.p.a., Sergio Vacirca e Vittorio Angiolini per C. C., Domenico Carpagnano e Vincenzo De Michele per S. G. e l’avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – La Corte di cassazione, con ordinanza del 28 gennaio 2011, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro). Tali disposizioni prevedono quanto segue: il comma 5, che nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro a risarcire il lavoratore in ragione di un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali); il comma 6, che, in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali contemplino l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’àmbito di specifiche graduatorie, il limite massimo della suddetta indennità è ridotto alla metà; il comma 7, che tali previsioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge.

1.1. – Riferisce la Corte rimettente che, con ricorso al Tribunale di Pisa, il signor C. C. aveva affermato l’illegittimità del termine di durata apposto al contratto con cui la S.p.A. Poste Italiane lo aveva assunto al lavoro, nonché la conseguente conversione del negozio in contratto a tempo indeterminato, chiedendo che la società, avvalsasi del termine ed estromessolo dall’azienda, fosse condannata a riammetterlo in servizio ed a risarcirgli il danno da sospensione del rapporto di lavoro; che, rigettata la domanda in primo grado, la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del gravame del lavoratore, aveva accertato la sussistenza di un contratto a tempo indeterminato e condannato la società a riammetterlo in servizio ed a risarcirgli il danno, pari alle retribuzioni con accessori, a partire dal 26 settembre 2002, ossia dal giorno in cui egli aveva offerto le proprie prestazioni; che contro detta sentenza la società aveva proposto ricorso per cassazione. Entrata nelle more del giudizio in vigore la legge n. 183 del 2010, la Corte rimettente opina di dover applicare la nuova disciplina in materia di contratto a tempo determinato delineata dalle disposizioni impugnate ivi contenute, in quanto ritenute riferibili a tutti i giudizi in corso, di qualunque grado. Sicché, la sentenza impugnata dovrebbe a suo avviso essere cassata con rinvio, onde consentire al giudice di merito di calcolare l’indennità spettante in base alla novella, in misura certamente inferiore a quella dovuta ai sensi della normativa previgente, ossia dal 26 settembre 2002 fino alla riammissione al lavoro, nella specie – stando agli atti – non ancora avvenuta. Donde la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.

1.2. – La Corte di cassazione ritiene, altresì, non manifestamente infondate le questioni di legittimità delle suddette norme. In primo luogo, per denunciato contrasto di esse con gli artt. 3, secondo comma, 4, 24 e 111 Cost., perché la previsione di un’indennità circoscritta ad alcune mensilità di retribuzione sarebbe irragionevolmente contenuta rispetto all’ammontare del danno sopportato dal prestatore di lavoro a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto, che aumenta con il decorso del tempo, assumendo dimensioni imprevedibili, in quanto pari almeno alle retribuzioni perdute dalla data dell’inutile offerta delle proprie prestazioni fino a quella, futura ed incerta, dell’effettiva riammissione in servizio. Con il risultato che la liquidazione eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare del danno sofferto dal lavoratore indurrebbe il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio oppure sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò vanificando il diritto del cittadino al lavoro ed arrecando grave nocumento all’effettività della tutela giurisdizionale, che esige l’esatta, per quanto materialmente possibile, corrispondenza tra la perdita conseguita alla lesione del diritto soggettivo ed il rimedio ottenibile in sede giudiziale. Ancora in riferimento all’art. 4 Cost., atteso che la sproporzione fra la tenue indennità ed il danno, che aumenta con la permanenza del comportamento illecito del datore di lavoro, sembrerebbe contravvenire all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.

1.3. – Con riguardo all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848, la Corte rimettente deduce che le disposizioni censurate, dettate da motivi di opportunità economica, realizzerebbero un’intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, volta ad influire sulla decisione di una singola controversia o su un gruppo di esse, non giustificata da ragioni “imperative” di interesse generale, né da esigenze parificatrici in rapporti di lavoro pubblico, né dall’incerta interpretazione o da imperfezioni tecniche delle norme di diritto comune in tema di risarcimento del danno subìto dal lavoratore, come costantemente interpretate dalla giurisprudenza lavoristica.

2. – Con memoria depositata il 3 maggio 2011 si è costituita la società Poste Italiane, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo la dichiarazione di manifesta inammissibilità ovvero di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione.

2.1. – In punto d’inammissibilità, la parte privata evidenzia il difetto di rilevanza delle questioni in esame, in quanto poste in via puramente ipotetica ed in relazione a norme destinate a trovare applicazione solo nell’àmbito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d’appello.

2.2. – Nel merito, all’asserito contrasto delle norme censurate con i princìpi di ragionevolezza e di effettività del rimedio giurisdizionale, espressi negli artt. 3, secondo comma, 24 e 111 Cost., nonché con il diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost., la predetta società obietta che il legislatore, in un ragionevole bilanciamento ex ante degli interessi delle parti, per un verso, ha incentrato la garanzia del contraente debole sulla conversione del rapporto, per altro verso, ha rimodulato la concorrente tutela risarcitoria secondo un criterio equilibrato e ragionevole, già sperimentato per il caso di tutela obbligatoria del posto di lavoro.

Quanto all’asserita violazione dell’art. 117, primo comma Cost., la società Poste Italiane eccepisce, in primis, l’inammissibilità della questione, poiché non sollevata rispetto al comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, ed argomenta per la sua infondatezza in base alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo sull’art. 6 CEDU, che non vieta in assoluto qualunque ingerenza del legislatore, ma stigmatizza l’alterazione della “parità delle armi” nei giudizi in corso solo quando lo Stato utilizzi il potere legislativo per volgere a suo favore l’esito di una controversia di cui esso sia parte. Mentre la riforma in oggetto sarebbe di carattere generale, e dunque non già diretta ad interferire sulla decisione di specifiche controversie, ma a parificare il trattamento di situazioni eguali a prescindere dalla data di introduzione del giudizio.

3. – Con memoria depositata il 28 aprile 2011 si è costituito il signor C. C., lavoratore resistente nel giudizio principale, chiedendo l’accoglimento delle questioni in esame.

Ritenutane la rilevanza alla luce delle puntuali allegazioni del giudice a quo, sottolinea l’irragionevolezza delle disposizioni di legge censurate, per la contraddizione logica e giuridica tra il mantenimento della conversione del rapporto a tempo indeterminato e l’esclusione della disciplina risarcitoria di diritto comune, di applicazione direttamente conseguente alla prima. Evidenzia, inoltre, la violazione dei limiti di compatibilità costituzionale dello scostamento della disciplina dell’illecito civile dai princìpi del diritto comune, in contrasto con gli artt. 3, 4, 24, 111 e 117 Cost., e l’inidoneità del rimedio apprestato dalla norma censurata, con un’indennità modellata su quella di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, ad offrire adeguata tutela ad una generalità di lavoratori versanti in situazioni anche molto diverse tra loro.

4. – Con atto depositato il 3 maggio 2010 è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, instando per la dichiarazione di manifesta inammissibilità e/o non fondatezza delle questioni.

4.1. – In via preliminare, la difesa dello Stato: a) evidenzia che l’oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale non sarebbe costituito in alcun modo dalla disposizione di cui al comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 e ne deduce l’inconferenza delle questioni di diritto intertemporale e di applicabilità ratione temporis delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo succitato; b) eccepisce la manifesta inammissibilità delle proposte questioni di legittimità (in riferimento a tutti i dedotti parametri di costituzionalità) per difetto del requisito della rilevanza in relazione al giudizio a quo. Ciò, in quanto il giudice rimettente avrebbe affermato apoditticamente la violazione delle invocate disposizioni costituzionali determinata dall’applicazione dei criteri di quantificazione di cui ai commi 5 e 6 del medesimo art. 32, senza suffragare in alcun modo le proprie deduzioni con valutazioni relative alle peculiarità del caso di specie.

4.2. – Inoltre, a sostegno della non fondatezza delle questioni sollevate, la difesa dello Stato pone in risalto come i limiti dell’indennità predeterminati dal legislatore tengano conto – a suo avviso, in un equilibrato bilanciamento degli interessi – del vantaggio per il lavoratore derivante dal mantenimento della regola di conversione del rapporto, immune da decadenze di sorta, e della intollerabile incertezza sull’ammontare del risarcimento registratasi nella prassi.

Sarebbe parimenti infondata, per le medesime ragioni, la denuncia della lesione dell’art. 4 Cost., in quanto guida programmatica per il legislatore, ma non tale da condizionarlo nelle scelte “tecniche”.

Quanto poi alla censura riferita all’art. 117 Cost., il richiamo all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo non sarebbe pertinente all’ipotesi in esame, trattandosi di contenziosi tra privati cittadini ed aziende private. Né la citata norma della CEDU potrebbe essere interpretata nel senso dell’impossibilità per il legislatore nazionale di disporre norme con efficacia retroattiva. Peraltro, la condivisa applicabilità delle norme censurate, innovative in via generale ed astratta della disciplina del contratto a termine, sia ai giudizi in corso, che a quelli in divenire, sarebbe valsa a superare le criticità rilevate dalla Corte costituzionale in ordine al previgente art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), avuto riguardo alla discriminazione di situazioni da esso realizzata in base alla circostanza, del tutto accidentale, della data di pendenza della lite (sentenza n. 214 del 2009).

5. – Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 20 dicembre 2010, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost., dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010.

5.1. – Riferisce il giudice rimettente che, con domanda proposta in data 11 agosto 2010, il lavoratore G. S. aveva convenuto in giudizio la S.p.A. Poste Italiane, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 5 aprile 2007; che nella pendenza del giudizio, il 24 novembre 2010, era entrata in vigore la legge n. 183 del 2010; che la società convenuta aveva invocato l’applicazione dell’art. 32 della legge citata, prevedente una forfetizzazione dal danno risarcibile al lavoratore «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato», ivi incluso il comma 6, «in quanto» avrebbe «stipulato (e» mantenuto «in essere) accordi sindacali a livello nazionale che prevedono l’assunzione anche a tempo indeterminato di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’àmbito di specifiche graduatorie»; di avere così pronunciato una sentenza parziale, con cui aveva dichiarato «la nullità del termine apposto al contratto di lavoro sottoscritto dalle parti in data 5 aprile 2007» e l’instaurazione tra le parti di un rapporto a tempo indeterminato dalla data di assunzione, ordinando «alla società di riammettere immediatamente in servizio il lavoratore», nonché, al contempo, un’ordinanza in pari data, con cui, «impregiudicata ogni ulteriore valutazione», aveva concesso «alle parti, ex art. 32, comma 7, del c.d. “Collegato Lavoro”», un termine per l’integrazione della domanda e delle eccezioni in ordine all’ammontare del risarcimento dovuto, rinviando per la discussione sui restanti profili alla udienza del 20 dicembre 2010.

5.2. – Ad avviso del giudice rimettente le nuove disposizioni contrastano, anzitutto, con l’art. 3 Cost., sotto i profili della ragionevolezza e del divieto di discriminazioni.

Sotto il primo profilo, perché la forfetizzazione del risarcimento operata mediante la liquidazione di una modesta indennità “onnicomprensiva”, tale da monetizzare persino il diritto indisponibile alla regolarizzazione contributiva e calcolata, oltre tutto, secondo i criteri inappropriati di cui all’art. 8 della legge n. 604 del 1966, renderebbe irragionevolmente irrilevante, anche a fronte della ricostituzione ex tunc del rapporto sottesa alla disposta “conversione” di esso, il tempo che il prestatore di lavoro subordinato è costretto ad attendere per ottenere l’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine, negandogli quanto, invece, l’ordinamento riconosce a tutti gli altri soggetti contrattuali nel caso di inadempimento delle loro controparti, ossia il diritto al pieno risarcimento del danno subìto. In tal modo, inoltre, il datore di lavoro sarebbe incoraggiato ad assumere un comportamento dilatorio ed ostruzionistico onde ritardare, con ogni mezzo, il momento della definitiva pronuncia.

Quanto al secondo aspetto, le norme censurate discriminerebbero una serie di lavoratori versanti in situazioni comparabili, ossia coloro i quali ottengano incolpevolmente la pronuncia favorevole nei gradi successivi al primo rispetto a coloro i quali, invece, l’abbiano ottenuta già in primo grado, in quanto, a differenza di questi ultimi, non possono «tenere fuori dall’indennità “onnicomprensiva” le retribuzioni e i contributi successivi alla pronuncia di primo grado»; i lavoratori assunti a termine rispetto ad altre categorie di dipendenti precari, aventi diritto alla ricostruzione del rapporto di lavoro, sia sotto il profilo retributivo che sotto quello contributivo, secondo le consuete regole generali; i lavoratori assunti a termine con giudizio ancora pendente in primo grado nei confronti di coloro la cui causa penda in appello o in cassazione, essendo le nuove disposizioni applicabili esclusivamente ai primi.

5.3. – Sarebbero, inoltre, lesi, gli artt. 24, 101 e 102 Cost., perché il citato art. 32, ridimensionando la tutela già offerta dal diritto vivente, ricalcata dalle conclusioni rassegnate dal ricorrente nella sua domanda giudiziale, ha finito per incidere sui princìpi della domanda e dell’interesse ad agire e, quindi, sul diritto all’azione, sino a minare, inoltre, con la sua efficacia retroattiva «la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto» e «la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico», oltre che «il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario» (v. citata la sentenza n. 209 del 2010).

5.4. – Il giudice a quo ravvisa, infine, una violazione degli artt. 117, primo comma, 11 e 111 Cost., anche con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, CEDU, nella misura in cui la norma di cui all’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, in mancanza dei “motivi imperativi di interesse generale” che avrebbero potuto giustificarla, «cancella, con efficacia retroattiva, una parte rilevante di diritti (il risarcimento effettivo e la regolarizzazione previdenziale del rapporto) comunque riconosciuti al lavoratore dalla previgente normativa».

5.5. – Oltre che non manifestamente infondate, le questioni di legittimità costituzionale sin qui illustrate sarebbero, altresì, rilevanti nel giudizio a quo, in quanto solo l’accoglimento di esse, con l’espunzione dall’ordinamento giuridico dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 sarebbe in grado di consentire al lavoratore ricorrente – al quale è già stata riconosciuta dal medesimo Tribunale rimettente la conversione del rapporto con sentenza parziale – «di beneficiare della regolarizzazione della sua posizione contributiva e del risarcimento “effettivo” (rectius: integrale) del danno subìto, nella misura delle retribuzioni maturate, al netto dell’aliunde perceptum, per il periodo successivo alla lettera di messa in mora».

6. – Con memoria depositata in data 25 maggio 2011 si è costituito in giudizio il signor G. S., lavoratore ricorrente nel giudizio principale, instando per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, con riferimento agli artt. 3, 11, 24, 101, 102, 111 e 117 Cost., ed argomentando in tal senso, in conformità alla già sollecitata ordinanza di rimessione, con dovizia di citazioni giurisprudenziali.

7. – Con atto depositato il 7 giugno 2011 si è costituita la S.p.A. Poste Italiane, chiedendo che le questioni di legittimità sottoposte alla Corte costituzionale siano dichiarate manifestamente inammissibili ovvero non fondate.

7.1. – In punto d’inammissibilità, eccepisce il difetto di motivazione sulla rilevanza, non essendo dato in alcun modo evincere dall’ordinanza di rimessione «se, in punto di entità del risarcimento del danno riconoscibile al ricorrente, questi, in mancanza della nuova disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta applicando i criteri previsti dalle norme censurate». Eccepisce, inoltre, l’inammissibilità della questione della violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo discriminatorio, perché presentata in modo alternativo o ancipite, vale a dire alla stregua di un’interpretazione ondivaga dell’àmbito di applicazione della novella.

7.2. – In merito alla non fondatezza, ricalca gli argomenti spesi, in relazione ai parametri dell’art. 3, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., nell’atto di costituzione nel giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 62 del 2010, sopra riassunto.

Esclude, in primo luogo, il contrasto dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 con l’art. 3, primo comma, Cost., negando la sussistenza di discriminazioni di sorta tra i lavoratori che ottengano la conversione del contratto a termine in primo grado rispetto a coloro i quali la conseguano negli altri gradi di giudizio, in quanto tutti allo stesso modo ragionevolmente destinatari del medesimo regime indennitario, ed evidenzia, in primis come ulteriore motivo d’inammissibilità della questione de qua, la totale inconferenza dei tertia comparationis identificati dal rimettente. Quanto all’efficacia retroattiva della novella (e ai suoi riflessi negativi sugli artt. 3, 24, primo comma, 101 e 102 Cost.), l’anzidetta società obietta che essa debba ritenersi pienamente legittima, non trattandosi di norma penale ed essendo ragionevole l’applicazione del nuovo regime speciale anche per il passato. Osserva, inoltre, la parte privata che il sistema del “diritto vivente” pretesamente vulnerato sarebbe sempre legittimamente soggetto ad interventi legislativi; che, non avendo la regola generale di integralità della riparazione copertura costituzionale, ben potrebbe il legislatore ritenere equa e conveniente una limitazione al risarcimento del danno, anche rispetto a posizioni di diritto soggettivo perfetto, salva l’intangibilità del giudicato nella specie fatta salva; che, siccome l’attività del legislatore opera su un piano diverso dall’interpretazione in senso proprio del giudice, non la potestas iudicandi sarebbe incisa, ma tutt’al più, secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, il «modello di decisione cui l’esercizio della suddetta potestà deve attenersi» (sentenza n. 229 del 1999).

8. – Anche nel presente giudizio innanzi alla Corte, con atto depositato il 7 giugno 2011, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ed ha chiesto che le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate, sviluppando argomenti sostanzialmente conformi a quelli svolti nell’atto d’intervento relativo al giudizio introdotto dall’ordinanza r.o. n. 62 del 2011, sopra sintetizzato, anche in punto di ragionevolezza della riduzione alla metà dell’indennità in base al disposto del comma 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010, quale incentivo per la definizione in sede sindacale del contenzioso seriale disposto dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità.

9. – In entrambi i giudizi, con memorie illustrative depositate il 12-13 settembre 2011, le parti del giudizio principale hanno ulteriormente precisato le difese già svolte negli atti di costituzione.



Considerato in diritto

1. – Con separate ordinanze, la Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, primo comma, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).

2. – La sostanziale identità delle questioni proposte rende opportuna la riunione dei giudizi al fine della loro decisione con un’unica sentenza.

3. – I giudici rimettenti dubitano della legittimità costituzionale delle disposizioni censurate, nella parte in cui stabiliscono: che, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il risarcimento del lavoratore illegittimamente estromesso alla scadenza del termine dev’essere ragguagliato ad una indennità onnicomprensiva da liquidare tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, alla stregua dei criteri dettati dall’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Nome sui licenziamenti individuali) (art. 32, comma 5); che il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà in presenza di contratti collettivi di qualsiasi livello, purché stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’àmbito di specifiche graduatorie (art. 32, comma 6); che tali disposizioni trovano applicazione per tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della predetta legge (art. 32, comma 7).

La nuova normativa è sospettata d’illegittimità, perché ritenuta irragionevolmente riduttiva del risarcimento del danno integrale già conseguibile dal lavoratore sotto il regime previgente, sino a monetizzare, secondo il Tribunale di Trani, persino il diritto indisponibile alla regolarizzazione contributiva.

In tal modo, sarebbero lesi gli artt. 3, 4, 24, 101, 102 e 111 Cost., poiché la liquidazione del danno, eventualmente sproporzionata per difetto rispetto all’ammontare realmente sofferto dal lavoratore, indurrebbe il datore di lavoro a persistere nell’inadempimento tentando di prolungare il giudizio o addirittura sottraendosi all’esecuzione della sentenza di condanna, non suscettibile di realizzazione in forma specifica. Con ciò la normativa in questione vanificherebbe il diritto del cittadino al lavoro e minerebbe l’effettività della tutela giurisdizionale, in tesi frustrata dalla conseguente irrilevanza del tempo occorrente all’accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine, altresì con effetti discriminatori nei confronti di una serie di lavoratori versanti in situazioni comparabili, sino a compromettere le funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario.

3.1. – La società ricorrente nel giudizio principale ed il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono l’inammissibilità delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione per difetto di rilevanza.

A loro avviso, le questioni di legittimità sarebbero state poste dalla Corte rimettente in via puramente ipotetica, in relazione a norme destinate a trovare applicazione solo nell’àmbito del giudizio rescissorio avanti alla competente Corte d’appello e senza alcun elemento di raccordo con le peculiarità del caso di specie.

L’eccezione non è fondata, perché la Corte di cassazione ha ragionevolmente ritenuto che la norma debba applicarsi a tutti i giudizi, anche se pendenti in grado di legittimità come quello sottoposto al suo esame.

Posta tale premessa, il giudice a quo ha motivatamente formulato una prognosi di cassazione della sentenza impugnata, perché il danno liquidato al lavoratore dalla sentenza di appello eccederebbe quello massimo conseguibile in base ai nuovi criteri ora imposti dalla legge. In effetti, per consentire al giudice di merito – esercitati i poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 7, della legge n. 183 del 2010 – l’esatta commisurazione dell’indennità tra il minimo ed il massimo previsti dai commi 5 e 6 del medesimo articolo, è preliminare il vaglio di legittimità costituzionale della norma.

Il difetto di rilevanza, dunque, non sussiste.

3.2. – Anche in ordine alle questioni sollevate dal Tribunale di Trani, la società innanzi ad esso convenuta eccepisce la loro inammissibilità, perché, dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione, non risulterebbe affatto se il lavoratore ricorrente illegittimamente assunto a termine, in carenza della nuova disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010, avrebbe effettivamente e concretamente potuto percepire, a titolo di risarcimento del danno, una somma maggiore di quella che potrebbe essergli riconosciuta in base ai criteri previsti dalle norme censurate.

Neppure tale eccezione è fondata.

Il Tribunale di Trani, premesso di aver già dichiarato con sentenza parziale la conversione del rapporto di lavoro a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, ha chiaramente spiegato di dovere applicare, quindi, ai fini della liquidazione del risarcimento del danno conseguentemente subìto dal ricorrente, le nuove disposizioni di cui sospetta la non conformità alla Costituzione.

Ciò è sufficiente a dimostrare la rilevanza delle questioni proposte dal giudice a quo, fatta eccezione per il profilo attinente alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, che rimane estraneo alla fattispecie dedotta nel giudizio principale perché, dal tenore dell’ordinanza di rimessione, non consta univocamente una specifica domanda sul punto.

3.2.1. – La predetta parte privata eccepisce, inoltre, l’inammissibilità delle questioni proposte dal Tribunale di Trani in relazione al denunciato contrasto dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 con l’art. 3, primo comma, Cost.

A suo avviso, infatti, il rimettente pugliese avrebbe contraddittoriamente prospettato, da un lato, la discriminazione dei lavoratori i quali ottengano la “conversione” del contratto nei giudizi di appello o di cassazione, basata sull’applicabilità della normativa censurata ai giudizi in corso anche nei gradi successivi al primo, dall’altro, la discriminazione a scapito dei lavoratori “vittoriosi” in primo grado, fondata sull’applicabilità della novella ai soli giudizi pendenti in tribunale.

Anche tale eccezione dev’essere disattesa.

Il Tribunale di Trani muove dall’assunto che, rispetto ai giudizi pendenti, i commi 5 e 6 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 trovino applicazione esclusivamente in primo grado. Con il corollario di far derivare l’asserita disparità di trattamento, in danno dei lavoratori ricorrenti in tribunale, segnatamente dalla disposizione di cui al successivo comma 7, che prevede l’efficacia retroattiva della nuova disciplina.

Pertanto, non v’è alcuna contraddizione di principio con le ulteriori sperequazioni ipotizzate dallo stesso giudice a quo in base al grado del giudizio all’esito del quale la domanda del lavoratore possa essere eventualmente accolta. E ciò, in quanto siffatte sperequazioni sono in tesi riferibili, invece, alle fattispecie regolate, per il futuro, dalla normativa “a regime” di cui ai commi 5 e 6 del succitato art. 32.

3.3. – Nel merito, le questioni non sono fondate.

3.3.1. – Il dubbio posto dai giudici rimettenti s’incentra sulla violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato, introdotto dalla riforma in oggetto, rispetto al più sostanzioso risarcimento che sarebbe stato assicurato dal “diritto vivente” ricavato dalla normativa generale di diritto comune.

La disciplina dettata dall’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 prende spunto dalle obiettive incertezze verificatesi nell’esperienza applicativa dei criteri di commisurazione del danno secondo la legislazione previgente, con l’esito di risarcimenti ingiustificatamente differenziati in misura eccessiva. Tra le variabili più evidenti registratesi nella prassi, tutte pienamente consentite dal regime pregresso, basta citare l’identificazione del dies a quo del diritto al risarcimento del danno, a volte desunto da elementi formali od espliciti, ma più spesso ricavato da comportamenti concludenti, e la determinazione dell’aliunde perceptum da porre in detrazione dal pregiudizio concretamente risarcibile, talora esteso al percipiendum, ossia al guadagno che sarebbe lecito attendersi dal lavoratore diligentemente attivatosi nella ricerca di un nuovo posto di lavoro, con diversificate forme di utilizzazione, al riguardo, del ragionamento presuntivo. È in tale contesto, quindi, che deve inserirsi la novella in esame, diretta ad introdurre un criterio di liquidazione del danno di più agevole, certa ed omogenea applicazione.

Così ricostruita la ratio legis, la normativa di riforma sfugge alle proposte censure di non ragionevolezza.

In termini generali, la norma scrutinata non si limita a forfetizzare il risarcimento del danno dovuto al lavoratore illegittimamente assunto a termine, ma, innanzitutto, assicura a quest’ultimo l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Difatti, l’indennità prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 va chiaramente ad integrare la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato. E la stabilizzazione del rapporto è la protezione più intensa che possa essere riconosciuta ad un lavoratore precario.

Non a caso, dall’esame dei lavori preparatori si desume che la disposizione di cui all’art. 32, comma 5, dell’anzidetta legge dev’essere correttamente letta come riferita alla conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e che, conseguentemente, la previsione della condanna al risarcimento del danno in favore del lavoratore dev’essere intesa «come aggiuntiva e non sostitutiva della suddetta conversione» (ordine del giorno G/1167-B/7/1-11 accolto al Senato della Repubblica innanzi alle commissioni I e XI riunite nella seduta del 2 marzo 2010).

D’altro canto, ancorché nell’ipotesi di licenziamento ingiustificatamente intimato in regime di tutela obbligatoria, il rimedio indennitario apprestato dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, anche in mancanza della riassunzione, ha più volte passato indenne il vaglio di questa Corte (sentenze n. 46 del 2000, n. 44 del 1996 e n. 194 del 1970).

Quanto poi alla denunziata insufficienza del trattamento forfetario previsto dalle disposizioni censurate, la Corte di cassazione rimettente ritiene che l’indennità onnicomprensiva prevista dall’art. 32, commi 5 e 6, della legge citata, non ipotizzabile come aggiuntiva al risarcimento dovuto secondo le regole di diritto comune, assorba l’intero pregiudizio subìto dal lavoratore a causa dell’illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, dal giorno dell’interruzione del rapporto fino al momento dell’effettiva riammissione in servizio. Donde l’effetto a suo avviso perverso di indurre il datore a persistere nell’inadempimento, anche sottraendosi all’esecuzione della condanna, non suscettibile di esecuzione in forma specifica, con indefinita dilatazione del danno ed abnorme sproporzione dell’indennità rispetto ad esso.

Un’interpretazione costituzionalmente orientata della novella, però, induce a ritenere che il danno forfetizzato dall’indennità in esame copre soltanto il periodo cosiddetto “intermedio”, quello, cioè, che corre dalla scadenza del termine fino alla sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto.

A partire dalla sentenza con cui il giudice, rilevato il vizio della pattuizione del termine, converte il contratto di lavoro che prevedeva una scadenza in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, è da ritenere che il datore di lavoro sia indefettibilmente obbligato a riammettere in servizio il lavoratore e a corrispondergli, in ogni caso, le retribuzioni dovute, anche in ipotesi di mancata riammissione effettiva.

Diversamente opinando, la tutela fondamentale della conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato sarebbe completamente svuotata. Se, infatti, il datore di lavoro, anche dopo l’accertamento giudiziale del rapporto a tempo indeterminato, potesse limitarsi al versamento di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità di retribuzione, non subirebbe alcun deterrente idoneo ad indurlo a riprendere il prestatore a lavorare con sé. E lo stesso riconoscimento della durata indeterminata del rapporto da parte del giudice sarebbe posto nel nulla.

Così intesa la norma censurata, cade l’ipotesi di paventata sproporzione dell’indennità di cui all’art. 32, commi 5 e 6, della legge citata, rispetto alla denunziata esigenza di ristoro di un danno destinato a crescere con il decorso del tempo, sino ad attingere valori non esattamente prevedibili.

E ciò, in primo luogo, perché il legislatore ha pure introdotto sub art. 32, commi 1 e 3, della legge n. 183 del 2010 un termine di complessivi trecentotrenta giorni per l’esercizio, a pena di decadenza, dell’azione di accertamento della nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro, fissandone la decorrenza dalla data di scadenza del medesimo. Con l’effetto di approssimare l’indennità in discorso al danno potenzialmente sofferto a decorrere dalla messa in mora del datore di lavoro sino alla sentenza, avuto, altresì, riguardo ai princìpi informatori del processo del lavoro intesi ad accelerarne la definizione.

In secondo luogo, perché il nuovo regime risarcitorio non ammette la detrazione dell’aliunde perceptum. Sicché, l’indennità onnicomprensiva assume una chiara valenza sanzionatoria. Essa è dovuta in ogni caso, al limite anche in mancanza di danno, per avere il lavoratore prontamente reperito un’altra occupazione. Con la conseguenza che la disciplina in esame, confrontata con quella previgente, risulta, sotto tale profilo, certamente più favorevole al lavoratore.

Peraltro, questa Corte ha affermato a più riprese che «la regola generale di integralità della riparazione e di equivalenza della stessa al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha copertura costituzionale» (sentenza n. 148 del 1999), purché sia garantita l’adeguatezza del risarcimento (sentenze n. 199 del 2005 e n. 420 del 1991).

Tale condizione nella specie ricorre, tanto più ove si consideri che, nella specie, non v’è stata medio tempore alcuna prestazione lavorativa.

In definitiva, la normativa impugnata risulta, nell’insieme, adeguata a realizzare un equilibrato componimento dei contrapposti interessi. Al lavoratore garantisce la conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, unitamente ad un’indennità che gli è dovuta sempre e comunque, senza necessità né dell’offerta della prestazione, né di oneri probatori di sorta. Al datore di lavoro, per altro verso, assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore al riconoscimento della durata indeterminata di esso. Ma non oltre, pena la vanificazione della statuizione giudiziale impositiva di un rapporto di lavoro sine die.

3.3.2. – Con specifico riferimento alla riduzione della metà del limite superiore dell’indennità ai sensi dell’art. 32, comma 6, la ragionevolezza della previsione trae alimento dal favor del legislatore per i percorsi di assorbimento del personale precario disciplinati dall’autonomia collettiva.

3.3.3. – Non è condivisibile neppure il rilievo della indebita omologazione, da parte del modello indennitario delineato dalla normativa in esame, di situazioni diverse. Come, ad esempio, la situazione del lavoratore il quale ottenga una sentenza favorevole in tempi brevi, possibilmente in primo grado, rispetto a quella di chi risulti vittorioso solo a notevole distanza di tempo (magari nei gradi successivi di giudizio). Ovvero del datore di lavoro il quale spontaneamente riammetta in servizio il prestatore nelle more del processo, pagandogli, intanto, il corrispettivo, rispetto ad altro datore che abbia invece “resistito” ad oltranza, evitando di riprendere con sé il lavoratore.

È evidente che si tratta di inconvenienti solo eventuali e di mero fatto, che non dipendono da una sperequazione voluta dalla legge, ma da situazioni occasionali e talora patologiche (come l’eccessiva durata dei processi in alcuni uffici giudiziari). Siffatti inconvenienti – secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte – non rilevano ai fini del giudizio di legittimità costituzionale (sentenze n. 298 del 2009, n. 86 del 2008, n. 282 del 2007 e n. 354 del 2006; ordinanze n. 102 del 2011, n. 109 del 2010 e n. 125 del 2008). Sicché, non è certo dalle disposizioni legislative censurate che possono farsi discendere, in via diretta ed immediata, le discriminazioni ipotizzate.

Peraltro, presunte disparità di trattamento ricollegabili al momento del riconoscimento in giudizio del diritto del lavoratore illegittimamente assunto a termine devono essere escluse anche per la ragione che il processo è neutro rispetto alla tutela offerta, mentre l’ordinamento predispone particolari rimedi, come quello cautelare, intesi ad evitare che il protrarsi del giudizio vada a scapito delle ragioni del lavoratore (sentenza n. 144 del 1998), nonché gli specifici meccanismi riparatori contro la durata irragionevole delle controversie di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile).

Inoltre, la garanzia economica in questione non è né rigida, né uniforme. Piuttosto, la normativa in esame, anche attraverso il ricorso ai criteri indicati dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966, consente di calibrare l’importo dell’indennità da liquidare in relazione alle peculiarità delle singole vicende, come la durata del contratto a tempo determinato (evocata dal criterio dell’anzianità lavorativa), la gravità della violazione e la tempestività della reazione del lavoratore (sussumibili sotto l’indicatore del comportamento delle parti), lo sfruttamento di occasioni di lavoro (e di guadagno) altrimenti inattingibili in caso di prosecuzione del rapporto (riconducibile al parametro delle condizioni delle parti), nonché le stesse dimensioni dell’impresa (immediatamente misurabili attraverso il numero dei dipendenti).

Quanto alle ulteriori disparità di trattamento segnalate dal Tribunale di Trani, esse risentono dell’obiettiva eterogeneità delle situazioni. Ed infatti, il contratto di lavoro subordinato con una clausola viziata (quella, appunto, appositiva del termine) non può essere assimilato ad altre figure illecite come quella, obiettivamente più grave, dell’utilizzazione fraudolenta della collaborazione continuativa e coordinata. Difforme è, altresì, la situazione cui dà luogo la cessione illegittima del rapporto di lavoro, laddove, nelle more del giudizio volto ad accertarla, il rapporto corre con il cessionario e la garanzia retributiva rimane assicurata. Altro ancora, infine, è la somministrazione irregolare di manodopera, quando un imprenditore fornisce personale ad un altro al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge.

Da ultimo, il Tribunale rimettente denuncia una discriminazione in danno dei lavoratori litiganti in primo grado rispetto a quelli con una causa già pendente in appello o in cassazione, perché – stando alla lettera del comma 7 dell’art. 32 della legge citata – le disposizioni di cui ai commi precedenti sarebbero, a suo avviso, applicabili solamente ai giudizi pendenti in tribunale.

La questione è priva di fondamento, altresì, sotto tale profilo, perché – come persuasivamente argomentato nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione – non v’è alcuna ragione di differenziare il regime risarcitorio di situazioni lavorative sostanziali tutte egualmente sub iudice.

Talché, la novella dev’essere ritenuta applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito, quanto in sede di legittimità.

3.3.4. – Gli artt. 4, 24 e 111 Cost., menzionati dalla Corte di cassazione a latere dell’art. 3, secondo comma, Cost., sembrano evocati più a corredo del vizio denunciato in via principale che a fondamento di autonome censure.

È, infatti, dall’asserita irragionevolezza delle disposizioni legislative censurate che, secondo la prospettazione del collegio rimettente, discenderebbero sia la vanificazione del diritto del cittadino al lavoro, in tesi resa manifesta anche dalla non aderenza di esse alla giurisprudenza comunitaria, sia il pregiudizio all’effettività della tutela giurisdizionale.

Le questioni di legittimità della normativa in esame, comunque, sono parimenti non fondate in relazione a tutti i suddetti parametri costituzionali.

Quanto all’art. 4 Cost., perché questa Corte ha reiteratamente affermato che «resta affidata alla discrezionalità del legislatore la scelta dei tempi e dei modi di attuazione della garanzia del diritto al lavoro» (tra le altre, sentenza n. 419 del 2000). E in questo caso, oltre tutto, la garanzia in questione è stata realizzata mediante la sancita “conversione” del contratto di lavoro.

Non sussiste alcuna lesione del diritto al lavoro neppure sul versante della presunta contravvenzione all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), come interpretato dalla giurisprudenza comunitaria.

Premesso che nell’ordinanza di rimessione della Corte di cassazione tali fonti sovranazionali sono invocate esclusivamente a supporto della denunciata violazione dell’art. 4 Cost., l’esigenza di misure di contrasto dell’abusivo ricorso al termine nei contratti di lavoro, non solo proporzionate, ma anche sufficientemente effettive e dissuasive – quale si ricava dalla succitata normativa europea nella ricostruzione operatane dalla Corte di giustizia dell’Unione – risulta nella specie soddisfatta dalla sanzione più incisiva che l’ordinamento possa predisporre a tutela del posto di lavoro. Vale a dire dalla trasformazione del rapporto lavorativo da tempo determinato a tempo indeterminato, corroborata da un’indennità di ammontare certo.

Quanto al parametro tratto dall’art. 24 Cost., con cui nella impostazione della Corte rimettente fa corpo l’art. 111, secondo comma, Cost., nell’ipotesi in oggetto viene in rilievo la disciplina sostanziale delle conseguenze dell’illegittima apposizione di un termine al contratto di lavoro in tema di risarcimento del danno sofferto del lavoratore. Invece, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il presidio costituzionale sopra richiamato attiene al diritto alla tutela giurisdizionale (sentenza n. 419 del 2000) ovvero «attribuisce diritti processuali che presuppongono la posizione sostanziale alla cui soddisfazione essi sono finalizzati, con la conseguenza che la disciplina sostanziale non attiene alla garanzia del parametro suddetto» (sentenza n. 401 del 2008).

3.3.5. – Neppure le questioni di legittimità dell’art. 32, commi 5, 6, e 7, della legge n. 183 del 2010 poste dal Tribunale di Trani in relazione agli artt. 24, 101 e 102 Cost. sono fondate.

Circa la violazione dell’art. 24 Cost. specificamente denunciata dal giudice rimettente, essa non sussiste. In realtà, come già si è osservato, la normativa di riforma – nel dettare una disciplina con effetti retroattivi – ha certamente inciso soltanto sul profilo sostanziale delle regole del risarcimento del danno prodotto dall’illegittima apposizione di una scadenza al contratto di lavoro, preservando, del resto, il nucleo della tutela richiesta dal ricorrente con le proposte domande di caducazione del termine e di ristoro del pregiudizio economico sofferto a cagione dell’interruzione del rapporto.

Quanto poi alla denunciata lesione dell’integrità delle attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria, questa Corte ha precisato, in più occasioni, che la sfera riservata al potere giurisdizionale non è violata quando il legislatore ordinario non tocca la potestà di giudicare, ma opera sul piano generale ed astratto delle fonti, costruendo il modello normativo cui la decisione del giudice deve riferirsi (sentenze n. 170 del 2008 e n. 432 del 1997; ordinanza n. 263 del 2002). Conseguentemente, con le disposizioni censurate, il legislatore non ha vulnerato le attribuzioni del potere giudiziario, perché, forfetizzando il risarcimento spettante al lavoratore invalidamente assunto a termine, si è mosso legittimamente sul piano delle fonti, senza ingerirsi nella specifica risoluzione delle concrete fattispecie in contenzioso.

4. – La Corte di cassazione ed il Tribunale di Trani sollevano, inoltre, questioni di legittimità dell’art. 32, commi da 5 a 7, della legge n. 183 del 2010 in relazione all’art. 117, primo comma, Cost., con l’interposizione dell’art. 6, primo comma, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 5 agosto 1955, n. 848.

Ad avviso dei giudici a quibus, in contrasto con il parametro costituzionale integrato dall’art. 6 CEDU (cui il rimettente pugliese affianca quelli tratti dagli artt. 11 e 111 Cost.), le disposizioni censurate segnerebbero un’ingiustificata intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, tale da influire sulla decisione di singole controversie o su un gruppo di esse. Con ciò, i lavoratori già precariamente assunti sarebbero privati di una parte dei diritti già riconosciuti in loro favore dalla normativa previgente, in difetto di “ragioni imperative di interesse generale” che possano eccezionalmente autorizzare, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, un intervento del legislatore volto ad incidere sui processi in corso.

4.1. – Con riferimento alle questioni poste in proposito dalla Corte di cassazione, la società ricorrente nel giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri eccepiscono la loro inammissibilità, perché la Corte rimettente non avrebbe censurato specificamente il comma 7 dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 – ossia la disposizione che sancisce la riferibilità della novella a tutti i giudizi anche pendenti e, dunque, l’efficacia retroattiva della norma –, ma i soli commi 5 e 6. Ciò risulterebbe sia dal dispositivo dell’ordinanza, sia dall’illustrazione delle questioni offerta nella parte motiva del provvedimento. Con la conseguenza che le censure mosse ad una presunta intromissione del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia sarebbero prive di oggetto.

L’eccezione non è fondata.

È vero, infatti, che il giudice a quo si sofferma lungamente sul comma 7 del citato art. 32 per accreditarne l’applicabilità – secondo un’interpretazione a suo dire costituzionalmente orientata – a tutti i giudizi, compreso il proprio. Ma è altrettanto certo che, in tal modo, anche detto comma finisce per essere ineluttabilmente attratto nell’oggetto delle censure.

4.2. – Nel merito, neppure tali questioni sono fondate.

Sui rapporti tra l’art. 117, primo comma, Cost. e le norme della CEDU, nella ricostruzione ermeneutica della Corte europea dei diritti dell’uomo, questa Corte ha più volte ribadito i princìpi fissati con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, che devono intendersi in questa sede richiamati.

Alla stregua di tali prìncipi, qualora il contrasto tra la disciplina censurata e le norme della CEDU non possa essere risolto in via interpretativa, questa Corte deve accertare se le disposizioni interne in questione siano compatibili con quelle della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo ed assunte quali fonti integratrici dell’indicato parametro costituzionale e, nel contempo, verificare se le norme convenzionali interposte, sempre nell’interpretazione fornita dalla medesima Corte europea, non si pongano in conflitto con altre norme conferenti dell’ordinamento costituzionale italiano.

Ma se questa Corte non può prescindere dall’interpretazione della Corte di Strasburgo di una disposizione della CEDU, essa può, nondimeno, interpretarla a sua volta, beninteso nel rispetto sostanziale della giurisprudenza europea formatasi al riguardo, ma «con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell’ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (sentenza n. 311 del 2009)» (sentenza n. 236 del 2011).

Questa Corte, insomma, intende qui ribadire che essa ha il potere di «verificare se la norma della CEDU, nell’interpretazione data dalla Corte europea, non si ponga in conflitto con altre norme conferenti della nostra Costituzione» (sentenza n. 311 del 2009), «ipotesi nella quale dovrà essere esclusa la idoneità della norma convenzionale a integrare il parametro considerato» (sentenza n. 113 del 2011). Ovvero di «valutare come ed in qual misura il prodotto dell’interpretazione della Corte europea si inserisca nell’ordinamento costituzionale italiano. La norma CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., da questo ripete il suo rango nel sistema delle fonti, con tutto ciò che segue, in termini di interpretazione e bilanciamento, che sono le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza» (sentenza n. 317 del 2009).

Orbene, con specifico riguardo all’art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente riconosciuto che «se, in linea di principio, nulla vieta al potere legislativo di regolamentare in materia civile, con nuove disposizioni dalla portata retroattiva, diritti risultanti da leggi in vigore, il principio della preminenza del diritto e il concetto di processo equo sanciti dall’art. 6 ostano, salvo che per imperative ragioni di interesse generale, all’ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia (sentenze Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, § 49, serie A n. 301-B; Zielinski e Pradal & Gonzalez ed altri, § 57). […] inoltre […] l’esigenza della parità delle armi implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte una ragionevole possibilità di presentare la propria causa senza trovarsi in una situazione di netto svantaggio rispetto alla controparte (si vedano in particolare le sentenze Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi del 27 ottobre 1993, § 33, serie A n. 274, e Raffinerie greche Stran e Stratis Andreadis, succitata, § 46)» (Agrati c. Italia, 7 giugno 2011, § 58; v., altresì, Maggio e altri c. Italia, 31 maggio 2011, § 43, nonché, per una ricognizione dei casi sino ad allora trattati, sentenza di questa Corte n. 311 del 2009).

L’esame della giurisprudenza della Corte di Strasburgo evidenzia che il veto al legislatore d’interferire nell’amministrazione della giustizia è inteso ad evitare ogni influenza sulla soluzione giudiziaria di una controversia (o di un gruppo di controversie) di cui sia parte lo Stato, salvo che per imperative ragioni d’interesse generale. In effetti, pressoché in tutti i casi sopra richiamati, la violazione dei diritti sanciti dall’art. 6, paragrafo 1, CEDU è stata ravvisata nel fatto che lo Stato fosse intervenuto in modo decisivo al fine di garantirsi l’esito favorevole di processi nei quali era parte.

Alla luce dei princìpi enunciati dalla giurisprudenza europea, il contrasto denunciato dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani non sussiste.

Ricorrono, infatti, tutte le condizioni in presenza delle quali la Corte di Strasburgo ritiene compatibili con l’art. 6 CEDU nuove disposizioni dalla portata retroattiva volte a regolare, in materia civile, diritti già risultanti da leggi in vigore.

In primo luogo, la innovativa disciplina in questione è di carattere generale. Sicché, essa non favorisce selettivamente lo Stato o altro ente pubblico (o in mano pubblica), perché le controversie su cui essa è destinata ad incidere non hanno specificamente ad oggetto i rapporti di lavoro precario alle dipendenze di soggetti pubblici, ma tutti i rapporti di lavoro subordinato a termine. Anzi, a ben vedere, lo Stato-datore di lavoro pubblico a termine, cui la regola della conversione del contratto a termine non si applica ai sensi dell’art. 36, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), non figura neppure tra i destinatari delle disposizioni censurate.

Inoltre sussistono in ogni caso, con riferimento alla giurisprudenza della CEDU, motivi per giustificare un intervento del legislatore con efficacia retroattiva.

Questa Corte ritiene a tal proposito di dover ribadire che la salvezza dei “motivi imperativi d’interesse generale”, in questa sede rilevanti, lascia ai singoli Stati contraenti il compito e l’onere di identificarli. Ciò, in quanto essi si trovano nella posizione migliore per enucleare gli interessi che stanno alla base dell’esercizio del potere legislativo. Si conferma, così, l’avviso che «le decisioni in questo campo implicano […] una valutazione sistematica di profili costituzionali, politici, economici, amministrativi e sociali che la Convenzione europea lascia alla competenza degli Stati contraenti, come è stato riconosciuto, ad esempio, con la formula del margine di apprezzamento, nel caso di elaborazione di politiche in materia fiscale, salva la ragionevolezza delle soluzioni normative adottate (come nella sentenza National & Provincial Building Society, Leeds Permanent Building Society e Yorkshire Building Society c. Regno Unito, del 23 ottobre 1997)» (sentenza n. 311 del 2009).

Orbene, alla luce dei rilievi in precedenza svolti, le ragioni di utilità generale possono essere nella specie ricondotte all’avvertita esigenza di una tutela economica dei lavoratori a tempo determinato più adeguata al bisogno di certezza dei rapporti giuridici tra tutte le parti coinvolte nei processi produttivi, anche al fine di superare le inevitabili divergenze applicative cui aveva dato luogo il sistema previgente.

Il legislatore nazionale vi ha dato risposta con una scelta di forfetizzazione indennitaria del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente assunto a tempo determinato, in sé proporzionata, nonché complementare e funzionale al riaffermato primato della garanzia del posto di lavoro.

Non è, dunque, sostenibile che la retroattività degli effetti dell’art. 32, commi 5 e 6, della legge n. 183 del 2010 – come disposta dal successivo comma 7 – abbia prodotto un’ingerenza illecita del legislatore nell’amministrazione della giustizia, onde alterare la soluzione di una o più controversie a beneficio di una parte.

Invero, la normativa de qua, escluso ogni vantaggio mirato per lo Stato od altro soggetto pubblico, impone non irragionevolmente anche per il passato, con il limite invalicabile della cosa giudicata, un meccanismo semplificato di liquidazione del danno.

Del resto, l’applicabilità della nuova disciplina a tutti i giudizi pendenti è coerente con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 214 del 2009, con cui essa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

La norma succitata – che, in caso di violazione della normativa sui contratti a termine, prevedeva un’indennità economica, ma, significativamente, non anche la conversione del contratto a termine – è stata espunta dall’ordinamento proprio perché differenziava irragionevolmente il trattamento «di un gruppo di fattispecie selezionate in base alla circostanza, del tutto accidentale, della pendenza di una lite giudiziaria tra le parti del rapporto di lavoro», ad una data, quella di entrata in vigore della novella (22 agosto 2008), come se non bastasse «anch’essa sganciata da qualsiasi ragione giustificatrice».

Donde l’esigenza – stavolta pienamente realizzata seguendo un criterio più equilibrato di omogeneità di disciplina – di parificare situazioni di fatto identiche, a prescindere dalla data d’introduzione del giudizio.

4.2.1. – Parimenti non sussiste la violazione, meramente asserita, dell’art. 111 Cost., poiché, come già si è osservato, il legislatore non ha inteso privilegiare una parte, tanto meno pubblica, interessata alla soluzione di una specifica categoria di controversie, ma si è limitato a razionalizzare con un intervento di carattere generale – ponderatamente esteso ai rapporti ancora sub iudice – il regime risarcitorio del danno conseguente alla violazione della normativa vincolistica in materia di contratti di lavoro a termine.

4.2.2. – Residua la supposta lesione dell’art. 11 Cost., adombrata dal Tribunale di Trani con il richiamo all’adesione dell’Unione europea alla CEDU e all’inclusione dei diritti fondamentali di fonte convenzionale nel diritto dell’Unione con il rango di princìpi generali.

A tale riguardo, in primo luogo, non ha pregio l’argomento tratto dalla prevista adesione dell’Unione europea alla CEDU, per l’assorbente ragione che l’adesione non è ancora avvenuta, rendendo allo stato improduttiva di effetti la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato e reso esecutivo con legge 2 agosto 2008, n. 130 (sentenza n. 80 del 2011).

Inoltre, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, in linea di principio, dalla qualificazione dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come princìpi generali del diritto comunitario non può farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all’art. 11 Cost., né, correlativamente, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la predetta Convenzione (sentenza n. 349 del 2007).

La validità di tale assunto è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona nelle materie regolate dalla sola normativa nazionale, fermo restando tuttora che «i princìpi in questione rilevano unicamente in rapporto alle fattispecie cui il diritto comunitario (oggi, il diritto dell’Unione) è applicabile, […]» (sentenza n. 80 del 2011). Ed è questa l’ipotesi che ricorre in questa sede, poiché il giudizio a quo ha ad oggetto una fattispecie, come quella del lavoro a tempo determinato, contemplata dal diritto comunitario (oggi dell’Unione).

Tuttavia, le suesposte ragioni della conformità delle disposizioni in esame all’art. 6 CEDU consentono di escludere, allo stesso modo, la violazione del diritto fondamentale da esso garantito, ancorché integrato nel diritto dell’Unione come principio generale.

Conseguentemente, anche sotto tale profilo, la censura in esame è priva di fondamento.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, con riferimento agli artt. 3, 4, 11, 24, 101, 102, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione e dal Tribunale di Trani con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI