Ordinanza 290/2011

Ordinanza 290/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CRISCUOLO

Camera di Consiglio del 05/10/2011 Decisione del 18/10/2011
Deposito del 04/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 493, c. 3°, del codice di procedura penale.
Massime:
Atti decisi: ord. 81/2011


ORDINANZA N. 290

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, promosso dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, nel procedimento penale a carico di D’A. G. con ordinanza del 12 gennaio 2011, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 ottobre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo.



Ritenuto che il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dell’articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, «là dove non prevede – in caso di consenso all’acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM – la diminuzione della pena stabilita dall’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale»;

che il giudice a quo, chiamato a pronunciarsi nel processo penale a carico di D’A. G., riferisce che all’udienza del 24 novembre 2010 il difensore di ufficio dell’imputato, dopo aver inutilmente tentato di prendere contatto con il proprio assistito, ha dichiarato di prestare il consenso per l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, a norma dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., con conseguente rinuncia di tutte le parti a formulare ulteriori richieste di prove;

che, secondo il rimettente, la scelta compiuta dal difensore, non munito di procura speciale, determina un processo da definire allo stato degli atti, analogamente a quanto previsto dall’art. 438, comma 1, cod. proc. pen., con riferimento al giudizio abbreviato;

che, in particolare, il giudice a quo pone in rilievo come il giudizio abbreviato sia un “rito premiale” poiché, in caso di condanna, la pena è diminuita di un terzo, e «ciò in virtù della semplificazione processuale che consente di pervenire alla decisione, senza alcuna attività probatoria dibattimentale»;

che il rimettente osserva come il medesimo “risparmio processuale” si realizzi anche nell’ipotesi in esame ed in tutte le ipotesi in cui il difensore, a norma dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen., consenta all’acquisizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza, però, conseguire la medesima diminuzione di pena;

che, pertanto, ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata si pone in contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto a «parità di semplificazione processuale si determina un’evidente disparità di trattamento tra le due identiche situazioni»;

che, inoltre, la norma impugnata violerebbe anche gli artt. 24, primo comma, e 111 Cost., sotto il profilo della violazione del diritto di difesa, del principio del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, in quanto «l’assenza di qualsiasi premialità a parità di condizioni (decisione allo stato degli atti) rende il procedimento non giusto e, più in generale, non incentiva il difensore ad optare per un rito semplificato (decisione allo stato degli atti) più agevole per l’amministrazione della giustizia e più favorevole per l’imputato in caso di condanna»;

che, in punto di rilevanza, il rimettente riferisce che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. risulta determinante per la decisione del giudizio in atto, incidendo concretamente sulla quantificazione dell’eventuale pena da irrogare;

che, infine, il giudice a quo, pur non ignorando l’ordinanza n. 182 del 2001, con la quale la Corte ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. «sotto il diverso profilo della necessità della procura speciale per il giudizio abbreviato e della diversità ontologica relativa al rito processuale prescelto e all’accordo sull’acquisizione della prova», ritiene che la questione possa essere nuovamente valutata sotto il profilo dell’entità della pena e della semplificazione del rito;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 31 maggio 2011, è intervenuto nel giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata non fondata;

che, al riguardo, l’Avvocatura pone in rilievo come la Corte costituzionale si sia già espressa in detta materia con l’ordinanza n. 182 del 2001, nella quale ha affermato l’assoluta disomogeneità e non assimilabilità degli istituti processuali del giudizio abbreviato e dell’accordo sulla prova;

che, in particolare, la difesa dello Stato osserva come, nel caso di accordo sulla prova, non risulti vulnerato il diritto di difesa dell’imputato, posto che la richiesta del difensore, non munito di procura speciale, proviene da un soggetto che si presenta come «il garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’imputato nella condotta di causa», in quanto in grado di assicurargli «quelle cognizioni tecnico–giuridiche, quell’esperienza processuale e quella distaccata serenità che gli consentono di valutare adeguatamente le situazioni di causa» (sentenza n. 498 del 1989);

che, inoltre, non vi è contrasto con i principi di cui all’art. 111 Cost., in quanto la normativa di attuazione di detta disposizione costituzionale – la legge 1° marzo 2001, n. 63 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’articolo 111 della Costituzione) – ha introdotto una serie di negoziazioni sul rito e sulla utilizzabilità probatoria di elementi raccolti in assenza di contraddittorio, proprio per dare prevalenza alla esigenza di celerità del processo, rispetto al principio del contraddittorio;

che, infine, sotto il profilo dell’incentivo per l’imputato al consenso alla acquisizione di atti delle indagini preliminari, si sottolinea come lo stesso possa essere rappresentato dalla valutazione di detto accordo nell’ottica di un trattamento sanzionatorio mitigato, attraverso la concessioni delle attenuanti generiche, quale conseguenza del comportamento processuale del reo.

Considerato che il Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 secondo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, «là dove non prevede – in caso di consenso all’acquisizione di tutti gli atti del fascicolo del PM – la diminuzione della pena stabilita dall’art. 442, comma 2, del codice di procedura penale»;

che la questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata;

che è consolidato l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di conformazione degli istituti processuali il legislatore gode di ampia discrezionalità, con il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute (ex multis: sentenze n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanza n. 134 del 2009);

che il legislatore, attraverso la disposizione censurata e quella di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen, invocata quale tertium comparationis, ha disciplinato in modo differente situazioni processuali eterogenee, quali sono il rito del giudizio abbreviato e l’istituto della acquisizione della prova su accordo delle parti;

che, con specifico riferimento alla differenza di disciplina tra i due istituti, questa Corte, con l’ordinanza n. 182 del 2001, ha già affermato che «non sussiste la violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di disciplina del meccanismo processuale oggetto della censura rispetto ai presupposti di accesso ed agli effetti della disciplina del rito abbreviato; che, infatti, i due istituti processuali posti a raffronto – rito abbreviato ed accordo sulla prova – risultano assolutamente disomogenei e non assimilabili, posto che gli accordi che possono intervenire tra le parti in ordine alla formazione del fascicolo per il dibattimento non escludono affatto il diritto di ciascuna di esse ad articolare pienamente i rispettivi mezzi di prova, secondo l’ordinario, ampio potere loro assegnato per la fase dibattimentale; ciò a differenza di quanto avviene per il rito abbreviato, la cui peculiarità consiste proprio nel fatto di essere un modello alternativo al dibattimento che – oltre a fondarsi sull’intero materiale raccolto nel corso delle indagini, a prescindere da qualsiasi meccanismo di tipo pattizio – consente una limitata acquisizione di elementi integrativi, che lo configurano quale rito a “prova contratta”»;

che, dunque, nel caso in esame, va ribadito come non sia riscontrabile la lamentata disparità di trattamento tra la disciplina di cui all’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. e quella prevista per il giudizio abbreviato, con riferimento all’assenza, nel primo caso, della riduzione di un terzo della pena, trattandosi di due istituti disomogenei e non assimilabili;

che, peraltro, questa Corte ha più volte affermato la differenza tra il rito abbreviato ed il rito ordinario (nel cui ambito trova applicazione l’istituto di cui all’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.), evidenziando che il richiamo al diverso regime previsto per il giudizio abbreviato è da ritenersi improprio al fine di fondare su di esso un pertinente termine di raffronto, in quanto la natura di procedimento speciale, che lo caratterizza, lo rende disomogeneo rispetto al rito ordinario e, quindi, non comparabile (ex multis: sentenza n.184 del 2009, ordinanze n. 125 del 2005 e n. 326 del 2001);

che, del pari, non è riscontrabile la violazione, peraltro evocata in termini del tutto generici, degli artt. 24 e 111 della Costituzione;

che, infatti, dalla disposizione censurata non deriva alcuna “compressione” dell’esercizio del diritto di difesa, dal momento che l’assenza di previsione della riduzione di pena, non impedisce che l’imputato possa esercitare detto diritto con pienezza di garanzie nel corso del dibattimento;

che, infine, la disposizione in esame non è lesiva delle regole del giusto processo, né del principio della ragionevole durata del processo, dal momento che il rilievo per cui l’assenza della riduzione della pena non indurrebbe il difensore e/o l’imputato a prestare il consenso affinché gli atti del fascicolo del pubblico ministero confluiscano in quello del dibattimento, così determinando una maggiore durata del processo, è un mero accadimento di fatto, ricollegato ad una scelta processuale, che non comporta, per ciò solo, una durata non ragionevole del processo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 493, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Como, sezione distaccata di Menaggio, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI