Ordinanza 259/2011

Ordinanza 259/2011
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO

Presidente QUARANTA - Redattore GROSSI

Udienza Pubblica del 05/07/2011 Decisione del 19/09/2011
Deposito del 30/09/2011 Pubblicazione in G. U. 05/10/2011
Norme impugnate: Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30/06/2004.
Massime:
Atti decisi: confl. pot. mer. 6/2010


ORDINANZA N. 259

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 30 giugno 2004, relativa alla insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto, promosso dalla Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, con ricorso notificato il 25 febbraio 2011, depositato in cancelleria l’8 marzo 2011 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2010, fase di merito.

Visto l’atto di costituzione del Senato della Repubblica;

udito nell’udienza pubblica del 5 luglio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi;

udito l’avvocato Giovanni Pitruzzella per il Senato della Repubblica.



Ritenuto che, con ricorso del 20 gennaio 2010, depositato il 10 giugno 2010, la Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro il Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 giugno 2004, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto e per le quali quest’ultimo ha promosso azione civile per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Roma;

che la Corte ricorrente ha esposto, in premessa, che, con atto di citazione notificato il 28 aprile 2004, l’on. Diliberto conveniva in giudizio il sen. Castelli per sentirne dichiarare la responsabilità per la diffusione di commenti e valutazioni reputati offensivi, denigratori e difformi dal vero, effettuati dal convenuto, all’epoca Ministro della giustizia, nel corso del programma televisivo «Telecamere» registrato il 18 marzo 2004 e trasmesso da Rai 3 il successivo 21 marzo 2004;

che, riferite in dettaglio le espressioni reputate lesive della propria dignità da parte dell’attore, la Corte ricorrente ha puntualizzato che il giudice di primo grado aveva ritenuto di accogliere l’eccezione di improcedibilità della domanda fondata sulla richiamata delibera di insindacabilità, ex art. 68, primo comma, Cost., delle opinioni espresse dal convenuto, in quanto, alla luce dei princìpi delineati dalla legge n. 140 del 2003, la garanzia della immunità doveva ritenersi estesa ad «ogni attività di critica e denuncia politica connessa alla funzione parlamentare, espletata anche al di fuori delle sedi istituzionali, dando così adito ad una valutazione più flessibile in ordine alle esternazioni dei politici, venendo di fatto meno il nesso con l’attività istituzionale propria»;

che adìta a seguito di appello proposto dall’on. Diliberto, la Corte ricorrente ha evidenziato che contro l’atto oggetto dell’attuale giudizio è già stato sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito di ricorso proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell’ambito del procedimento penale instaurato sulla querela proposta dall’on. Diliberto nei confronti del sen. Castelli per il reato di diffamazione in relazione agli stessi fatti oggetto del procedimento a quo;

che il precedente giudizio è stato definito con la sentenza n. 304 del 2007, con la quale questa Corte ha dichiarato che «non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68 della Costituzione», con conseguente annullamento della «deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005 (Doc. IV-ter, n. 10), nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto»;

che, quindi, la delibera di insindacabilità del 30 giugno 2004 non è stata diretto oggetto della pronuncia di annullamento da parte di questa Corte, malgrado la identità dei fatti tra quelli oggetto del procedimento penale e quelli su cui si fonda la domanda civile, di cui all’odierno procedimento;

che, richiamata la giurisprudenza di legittimità in tema di insindacabilità ex art. 68 Cost. e testualmente riprodotti ampi stralci della proposta della Giunta per le elezioni e per le immunità parlamentari, la Corte ricorrente ha sottolineato come, in quest’ultimo documento, non siano stati individuati atti tipici posti in essere dal parlamentare Castelli, nei quali fossero stati affrontati i temi oggetto delle frasi poste a fondamento della azione civile;

che alcuni atti evocati a tal riguardo risulterebbero, infatti, generici, altri irrilevanti, in quanto riguardanti un diverso parlamentare, altri ancora non pertinenti, giacché gli stessi non risulterebbero assimilabili alla ipotesi in esame;

che, pertanto, sussisterebbero i presupposti per sollevare conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento alla deliberazione di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004, della quale viene sollecitato l’annullamento conseguente alla correlativa dichiarazione di non spettanza;

che il ricorso è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n. 38 del 2011, ritualmente notificati e depositati;

che nel giudizio si è costituito il Senato della Repubblica, depositando una memoria nella quale, descritta l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in tema di “nesso funzionale” tra le opinioni espresse dal parlamentare e l’esercizio delle relative attribuzioni, si è sottolineato come il compito riservato a questa Corte sia quello di verificare, caso per caso, se e in che misura le opinioni espresse extra moenia, in forma “atipica” rientrino o meno nell’ambito della insindacabilità, nel quadro di una esigenza di bilanciamento tra i contrapposti valori costituzionali coinvolti;

che il caso di specie rappresenterebbe un esempio paradigmatico «della non più attuale definizione del nesso funzionale agli atti tipici della funzione parlamentare», auspicandosi «l’adozione di nuovi e concreti parametri quali chiavi ermeneutiche utili alla ricostruzione della suddetta funzione»;

che, in un’ulteriore memoria, il Senato ha sostenuto, anche sulla base dei più significativi approdi della giurisprudenza costituzionale, come non sembri «più opinabile che il mandato elettorale si esplichi in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino illustrando la propria posizione – quand’anche ciò avvenga al di fuori dei luoghi deputati all’attività legislativa in senso stretto – ed estrinsecandosi attraverso i mezzi di informazione di massa, gli organi di stampa e la televisione»;

che, nella situazione di specie, il contenuto delle affermazioni attribuite al sen. Castelli verrebbe a configurare «attività di critica e di denuncia politica» coperta dalla garanzia della insindacabilità in quanto connessa alla funzione parlamentare;

che, infatti, è pacifico che dette affermazioni siano state rese nel corso di una trasmissione televisiva di informazione politica e parlamentare (come, del resto, attestato anche dallo stesso tema della trasmissione oltre che dalla qualità degli ospiti intervenuti) e che esse abbiano univocamente avuto ad oggetto «il tema della politica giudiziaria e criminale, specialmente in materia di terrorismo», senza contare che il sen. Castelli ricopriva, al tempo, l’incarico di Ministro della giustizia e che, da parlamentare, s’era già espresso, in sede di atti tipici, in senso critico circa le modalità di gestione del cosiddetto “caso Baraldini” da parte dell’allora Guardasigilli on. Diliberto;

che si ribadisce l’auspicio che questa Corte enuclei un concetto di “nesso funzionale” più in linea con il mutato quadro socio-politico, nel senso di «ritenere coperta dalla garanzia di insindacabilità qualunque attività – sia soggettivamente, sia oggettivamente – appunto riconducibile alla obiettiva esplicazione del mandato parlamentare, anche in relazione agli specifici interessi del parlamentare stesso».

Considerato che questa Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 giugno 2004, con la quale è stata dichiarata l’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Roberto Castelli nei confronti dell’onorevole Oliviero Diliberto e per le quali quest’ultimo ha promosso azione civile per il risarcimento dei danni davanti al Tribunale di Roma;

che il ricorso contiene anche la richiesta di annullamento della predetta deliberazione all’origine del conflitto;

che la medesima questione relativa alla spettanza del potere del Senato della Repubblica di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal sen. Roberto Castelli nei confronti dell’on. Oliviero Diliberto è stata già esaminata da questa Corte – con riferimento alla stesso provvedimento oggi nuovamente sottoposto all’esame, di cui anche era stato chiesto l’annullamento – nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato instaurato su ricorso del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Roma e definito con la sentenza n. 304 del 2007;

che quest’ultima pronuncia ha, da un lato, dichiarato che «non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli, oggetto del procedimento penale pendente dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione»; e, dall’altro, ha disposto l’annullamento della «deliberazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 18 maggio 2005 (Doc. IV-ter, n. 10) nella parte in cui richiama la delibera di insindacabilità adottata il 30 giugno 2004 per il procedimento civile avente il medesimo oggetto (Doc. IV-quater, n. 22)»;

che la risoluzione di un conflitto di attribuzione con la pronuncia, come nel caso, sulla spettanza del potere in contestazione – adottata all’esito di un giudizio specificamente orientato alla garanzia dell’ordine costituzionale delle competenze piuttosto che non al controllo della legittimità di singoli atti, ancorché di questi possa, per conseguenza, disporsi l’annullamento (sent. n. 457 del 1999) – preclude il riesame nel merito di una questione che, in quanto connessa a un medesimo atto e relativa a un medesimo fatto, avrebbe il medesimo oggetto, dovendosi considerare esaurita la competenza a giudicarne;

che, d’altra parte, la garanzia sancita dall’art. 68, primo comma, Cost., assicurando ai membri del Parlamento la non perseguibilità a qualsiasi titolo e in qualsivoglia sede (civile, penale, amministrativa, disciplinare, ecc.) per le opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo l’ormai consolidata accezione del “nesso funzionale”, appare dotata di una portata necessariamente integrale, non suscettibile di ottenere diversi effetti ove riferita ai medesimi fatti;

che, inoltre, l’annullamento disposto dalla sentenza n. 304 del 2007 ha riguardato una deliberazione che – in quanto espressamente adottata sulla base della presa d’atto, conforme alla prassi, «che non vi è luogo a deliberare perché la richiesta concerne fatti per i quali il Senato si è già pronunciato», sul presupposto che «le deliberazioni del Senato concernono i fatti e non i procedimenti» – ha esplicitamente acquisito significato e consistenza proprio attraverso il «rinvio alla deliberazione già assunta sul medesimo fatto il 30 giugno 2004 dall’Assemblea del Senato», con la precisazione che questa, adottata in riferimento a un procedimento civile, «deve intendersi applicabile anche al procedimento penale ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge n. 140 del 2003»;

che, dunque, le ragioni delle doglianze prospettate dalla Corte ricorrente devono intendersi complessivamente già accolte con la sentenza n. 304 del 2007, sia con riguardo alla spettanza del potere sia con riguardo all’efficacia dell’atto reputato lesivo;

che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato manifestamente inammissibile per carenza d’interesse.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d’appello di Roma, sezione prima civile, contro il Senato della Repubblica, come specificato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 settembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI