Ordinanza 302/2011

Ordinanza 302/2011
Giudizio

Presidente QUARANTA - Redattore CARTABIA

Camera di Consiglio del 09/11/2011 Decisione del 09/11/2011
Deposito del 10/11/2011 Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4502 del 27/07/2011, confermativa della Sentenza del TAR Campania, sez. I, n. 1985 del 07/04/2011.
Massime:
Atti decisi: confl. enti 11/2011


ORDINANZA N. 302

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sull’istanza di sospensione proposta nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione I, n. 1985 del 7 aprile 2011, promosso dalla Regione Campania con ricorso notificato il 26 settembre 2011, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2011 ed iscritto al n. 11 del registro conflitti tra enti 2011.

Visti l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nonché l’atto di intervento di Annarita Petrone;

Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Marta Cartabia;

uditi l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto e Gaetano Paolino per la Regione Campania e l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto che la Regione Campania ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, chiedendo che la Corte affermi che non spetta allo Stato – per il tramite di un organo giurisdizionale – sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta al Presidente della Giunta regionale e, di conseguenza, annulli la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, oggetto del conflitto, per violazione dell’art. 122, quinto comma, della Costituzione;

che la Regione ricorrente premette, in fatto, che l’avv. Annarita Petrone, a tutela del proprio interesse personale a poter concorrere alla nomina ad assessore regionale in quota femminile, ha impugnato dinnanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania il decreto presidenziale di nomina dei componenti della Giunta regionale campana, d. Pres. Giunta reg. 19 maggio 2010, n. 106 (Nomina dei componenti della Giunta regionale), lamentando la violazione del «principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini» nella formazione degli organi e degli uffici regionali (di cui agli artt. 22, 35, 46 e 47 dello statuto della Regione Campania, adottato con legge regionale 28 maggio 2009, n. 6), in ragione della presenza di una sola componente di sesso femminile nell’attuale organo esecutivo della Regione;

che l’atto di nomina, secondo i giudici, risulta un atto di alta amministrazione (species del più ampio genus degli atti amministrativi), soggetto al rispetto dei parametri di legittimità procedimentale e sostanziale che delimitano il potere presidenziale, e come tale suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale;

che il TAR Campania, sez. I, con sentenza del 7 aprile 2011, ha accolto il ricorso, annullando, anziché il decreto impugnato di nomina dell’intera Giunta, il d. Pres. Giunta reg. n. 136 del 2010 (Affari generali della Presidenza e collegamenti con gli assessori – Presa d’atto dimissioni Assessore Ernesto Sica – Nomina Dr. Vito Amendolara), con cui, nelle more della definizione del primo grado del giudizio, il Presidente della Giunta aveva sostituito un assessore dimissionario, dott. Ernesto Sica, con il dott. Vito Amendolara, reiterando senza motivare – secondo il giudice – «il disequilibrio consegnato dalla prima tornata di investiture» in violazione del dettato dell’art. 46, comma 3, dello statuto della regione Campania, che in tema di nomina dei componenti della Giunta richiede il « pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne e uomini»;

che la sentenza del TAR Campania è stata impugnata dalla Regione Campania e il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 4502 del 27 luglio 2011, ha respinto l’appello, confermando la decisione del giudice di primo grado;

che la Regione conclude che non spetta(va) allo Stato – per il tramite di un organo giurisdizionale – sindacare la legittimità di un atto politico regionale, espressione di un’attribuzione costituzionalmente riconosciuta al livello di governo regionale dall’art. 122, quinto comma, Cost. e chiede di conseguenza di annullare la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011, per abuso del potere giurisdizionale;

che la Regione ricorrente, tanto premesso, ha depositato una istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

che la Regione sostiene, riguardo al fumus boni iuris, che l’atto di nomina dell’assessore, in quanto di natura esclusivamente politica, non possa essere oggetto del sindacato dell’autorità giudiziaria;

che, quanto al periculum in mora, la Regione afferma che l’esecuzione medio tempore della decisione del Consiglio di Stato, che porterebbe alla revoca di un componente dell’esecutivo regionale, concreterebbe un gravissimo vulnus alla continuità dell’azione amministrativa e istituzionale della Regione, esponendola a rischi gravi di interruzioni;

che, in data 3 novembre 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo che «venga dichiarata l’inammissibilità o, comunque, rigettato il ricorso, e frattanto l’istanza cautelare» presentata dalla Regione Campania;

che l’Avvocatura generale dello Stato sostiene l’inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione Campania innanzitutto perché la Regione avrebbe dovuto far valere – nei confronti delle decisioni dei giudici amministrativi, ritenute idonee a menomare i poteri assegnati dalla Costituzione al Presidente della Giunta regionale – il rimedio del ricorso per motivi di giurisdizione che consente alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di sindacare il difetto assoluto di giurisdizione;

che, in secondo luogo, il ricorso sarebbe inammissibile perché la Regione Campania avrebbe dovuto impugnare tempestivamente davanti alla Corte costituzionale la decisione di primo grado del TAR Campania, sez. I, del 7 aprile 2011, e non quella, meramente confermativa, del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4502 del 27 luglio 2011, come al contrario ha fatto;

che il ricorso risulterebbe inoltre infondato perché l’art. 46, comma 3, dello statuto regionale non va considerato come una norma di principio, bensì come attuazione degli art. 51, primo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, vincolando le scelte del Presidente della Giunta regionale al rispetto del principio delle pari opportunità e consentendone di conseguenza il sindacato giurisdizionale che ne verifichi l’eventuale violazione. Ne conseguirebbe che il rispetto della norma statutaria è «certamente sindacabile in giudizio ab externo, e cioè senza in alcun modo impingere nella fiduciarietà che caratterizza la scelta»;

che, in merito alle esigenze cautelari, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’istanza di sospensione non è assistita da imperiose esigenze di tale natura, dal momento che i pregiudizi paventati dalla Regione possono essere superati ricorrendo a «meccanismi di sostituzione interinale ovvero attraverso l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, che non produrrebbe effetti definitivi, tenuto conto del potere di revoca attribuito al Presidente della Giunta dall’art. 122 Costituzione»;

che la Regione Campania ha depositato, il 4 novembre 2011, una memoria che ribadisce le ragioni già sostenute nel ricorso, chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e la sospensione dell’efficacia della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502 del 27 luglio 2011;

che l’Avv. Annarita Petrone ha depositato – il 7 novembre 2011 – atto di intervento, in qualità di diretta interessata alla decisione che ha provocato il conflitto, al fine di resistere al ricorso presentato dalla Regione Campania e di chiederne il rigetto;

che nell’atto di intervento si sostiene l’infondatezza del ricorso della Regione Campania poiché «l’atto di nomina della giunta non è atto politico in senso proprio, perché non ne sussistono i relativi indici di qualificazione (né sul piano oggettivo né su quello soggettivo)». Nel caso in esame – sostiene l’Avv. Petrone – la sussistenza di un preciso riferimento costituzionale e statutario escluderebbe l’insindacabilità dell’atto, pur rimanendo estremamente ampia la discrezionalità che connota la nomina degli assessori in capo al Presidente della Giunta.

Considerato che il periculum in mora prospettato dalla ricorrente non può ritenersi concretamente sussistere, visto che resta fermo il potere del Presidente della Giunta di modificare le deleghe attribuite agli assessori in carica, ai sensi dell’art. 46, comma 5, dello statuto regionale, anche trasferendo ad altro componente dell’esecutivo regionale o assumendo in prima persona le deleghe precedentemente conferite all’assessore la cui nomina è stata annullata, come risulta essere avvenuto nei fatti;

che, inoltre, resta impregiudicato il potere del Presidente della Giunta regionale di nominare un nuovo assessore, ai sensi dell’art. 122, quinto comma, della Costituzione e degli artt. 46 e 50 dello statuto della Regione Campania;

che, di conseguenza, la misura disposta dal Consiglio di Stato, oggetto del ricorso per conflitto, non determina alcuna interruzione o paralisi delle attività regionali e, dunque, non si ravvisa alcun concreto e attuale pregiudizio per le competenze regionali;

che fa quindi difetto il requisito delle «gravi ragioni» richiesto dall’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, poiché l’atto impugnato non è idoneo a produrre irreversibili effetti pregiudizievoli nei confronti dell’azione della Giunta;

che pertanto, fatta salva ogni valutazione sull’ammissibilità e sul merito del conflitto, l’istanza di sospensione proposta dalla Regione Campania, in assenza di uno dei suoi presupposti, deve essere respinta.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

rigetta l’istanza di sospensione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n. 4502, depositata il 27 luglio 2011, proposta dalla Regione Campania con l’atto indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI