Sentenza 272/2011

Sentenza 272/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente QUARANTA - Redattore NAPOLITANO

Udienza Pubblica del 04/10/2011 Decisione del 17/10/2011
Deposito del 21/10/2011 Pubblicazione in G. U. 26/10/2011
Norme impugnate: Art. 3, c. 3°, della legge della Regione Abruzzo 10/12/2010, n. 54.
Massime:
Atti decisi: ric. 8/2011


SENTENZA N. 272

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 febbraio 2011, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2011 ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 2011.

Udito nell’udienza pubblica del 4 ottobre 2011 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

udito l’avvocato dello Stato Maurizio Borgo per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.–– Con ricorso spedito per la notifica il 14 febbraio 2011 e depositato il successivo 21 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), in riferimento all’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1.–– Il ricorrente premette che la disposizione regionale in esame prevede alcuni interventi per gli impianti sciistici nel comprensorio di Scanno, stabilendo altresì, al comma 1, che la competenza in detta materia – fino ad ora attribuita alla Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli dall’art. 243 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)», così come sostituito dall’art. 1, comma 102, della legge della Regione Abruzzo 9 novembre 2005, n. 33, recante «Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 – Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo)» – è trasferita alla Direzione regionale trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.

1.2.–– Al comma 3 dell’art. 3, che costituisce lo specifico oggetto di censura, è stabilito che «Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di euro 1.000.000.00 già iscritto sul capitolo di spesa 1823303 – UPB 06.02.006 ridenominato: “Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno”».

1.3.–– Il ricorrente ritiene che tale disposizione sia illegittima e violi l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto – alla luce di quanto fissato al successivo art. 4 (norma finanziaria) della citata legge della Regione Abruzzo n. 54 del 2010, secondo cui «La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale fatta eccezione per gli oneri di cui all’art. 3» e dal documento relativo al bilancio di previsione per il 2010 – risulta che le spese necessarie per la realizzazione dei previsti interventi nel comprensorio di Scanno non sono disponibili sul nuovo capitolo di bilancio, ma costituiscono un nuovo impegno di spesa effettuato senza la necessaria copertura finanziaria.

1.4.–– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, pertanto, il comma 3 dell’art. 3 della citata legge della Regione Abruzzo, poiché il capitolo di spesa ivi previsto è privo della necessaria copertura finanziaria, sarebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost. e deve, quindi, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.

2.–– La Regione Abruzzo, pur ritualmente citata, non si è costituita.



Considerato in diritto

1.–– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso spedito per la notifica il 14 febbraio 2011 e depositato il successivo 21 febbraio, ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva), deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione.

1.1.–– Ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata sarebbe in contrasto con l’art. 81, quarto comma, Cost., in quanto essa, prevedendo spese necessarie per attuare nuovi interventi nel comprensorio sciistico di Scanno che quantifica fino ad un massimo di un milione di euro, nulla dispone riguardo alla loro copertura, così come risulta dall’estratto del preventivo finanziario decisionale della Regione Abruzzo per l’esercizio 2010, in cui nel capitolo di spesa indicato non è riportato alcuno stanziamento.

2.–– La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella fondamentale esigenza di chiarezza e solidità del bilancio cui l’art. 81 Cost. si ispira (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2011, nn. 141 e 100 del 2010, n. 386 del 2008 e n. 359 del 2007); ed ha anche chiarito che la copertura di nuove spese «deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri» (tra le più recenti, si vedano le sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).

Questa Corte, inoltre, ha anche precisato – relativamente a fattispecie analoga a quella oggi oggetto di scrutinio – che l’indicazione della copertura, ai sensi dell’art. 81, quarto comma, Cost. «è richiesta anche quando alle nuove o maggiori spese possa farsi fronte con somme già iscritte nel bilancio, o perché rientrino in un capitolo che abbia capienza per l’aumento di spesa, o perché possano essere fronteggiate con lo “storno” di fondi risultanti dalle eccedenze degli stanziamenti previsti per altri capitoli» (per tutte, sentenza n. 30 del 1959).

Poiché nell’ipotesi in esame – diversamente da quanto riportato nel comma 3 dell’art. 3 della legge della Regione Abruzzo n. 54 del 2010 – lo stanziamento, già iscritto in precedenti capitoli di spesa e ridenominato «Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno», non è disponibile nel bilancio di previsione del 2010, come si evince dal documento relativo al bilancio di previsione del 2010 pubblicato sul BUR Abruzzo del 15 gennaio 2010 n. 1 straordinario (l’attualità delle cui risultanze al successivo dicembre non è contestata dalla Regione che ha ritenuto di non costituirsi) e, pertanto, non esiste alcuna copertura per far fronte agli oneri finanziari derivanti dallo stesso, la disposizione impugnata viola l’art. 81, quarto comma, Cost.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 dicembre 2010, n. 54 (Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI