Ordinanza 266/2011

Ordinanza 266/2011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

Presidente QUARANTA - Redattore QUARANTA

Camera di Consiglio del 21/09/2011 Decisione del 05/10/2011
Deposito del 12/10/2011 Pubblicazione in G. U. 19/10/2011
Norme impugnate: Art. 186, c. 2°, del codice della strada (d.lgs. 30/4/1992, n. 285).
Massime:
Atti decisi: ord. 14/2011


ORDINANZA N. 266

ANNO 2011



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA,



ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Giudice di pace di Osimo nel procedimento vertente tra C. C. e il Prefetto della Provincia di Ancona con ordinanza del 5 giugno 2008, iscritta al n. 14 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nella camera di consiglio del 21 settembre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta.



Ritenuto che il Giudice di pace di Osimo, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie»;

che il rimettente deduce, in punto di fatto, di essere investito della opposizione avverso provvedimento prefettizio di sospensione della patente (e di imposizione dell’obbligo di sottoporsi a visita medica) adottato il 28 luglio 2004, opposizione proposta da un soggetto sanzionato – mediante decreto penale, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona nelle more del giudizio pendente innanzi al giudice a quo – con l’ammenda nella misura di € 700,00 e la sospensione della patente di guida per quindici giorni, essendo stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, del medesimo codice della strada, commesso alla data del 25 luglio 2004;

che tanto premesso in fatto, il rimettente – nel sottolineare come l’autonoma proponibilità dell’opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione della patente sia sempre stata riconosciuta dalla giurisprudenza tanto di legittimità che costituzionale (sono citate, a riguardo, le sentenze n. 239 del 2003 e n. 427 del 2000) – afferma di non condividere quell’indirizzo giurisprudenziale che, a suo dire, «ha assimilato» la sanzione accessoria di cui predetto art. 186, comma 2, del codice della strada, e quella «di cui all’art. 222 e seguenti» dello stesso codice;

che, secondo il giudice a quo, il predetto art. 222 si riferirebbe unicamente alle violazioni delle norme del codice della strada da cui «derivino danni alle persone» ed al fatto dal quale «derivi una lesione personale colposa», ipotesi nelle quali non potrebbe essere ricompresa quella prevista dall’art. 186 del codice della strada, da un lato, «perché non prevista» espressamente, dall’altro, in quanto il rinvio contenuto, in tale norma, alle disposizioni di cui alla Sezione seconda, Capo II, Titolo VI, dello stesso codice, dovrebbe intendersi soltanto come «rinvio concernente le modalità attuative delle specifiche sanzioni ivi previste»;

che dalla descritta situazione deriverebbe – sempre a dire del giudice a quo – «una duplice antinomia»: da un lato, non sarebbero «legislativamente definiti né l’ambito né i limiti dell’intervento del giudice di pace nell’attribuita giurisdizione e competenza dell’opposizione all’ordinanza prefettizia», dall’altro, non sarebbero «legislativamente definite le interferenze» tra il provvedimento destinato a concludere il suddetto giudizio di opposizione e quello con cui il giudice penale venga a comminare la sospensione della patente come sanzione accessoria per l’ipotesi di reato di cui al già citato art. 186 del codice della strada;

che ricorrerebbe, pertanto, una situazione di «dubbia costituzionalità», in quanto sarebbe violato, in primo luogo, «il parametro della ragionevolezza», giacché «la stessa condotta» appare destinata a dare «luogo a due distinti processi», potenzialmente suscettibili di «definirsi con provvedimenti anche tra loro contrastanti»;

che del pari, risulterebbero violati i principi della «precostituzione, per legge, del giudice naturale ex art. 25, primo comma, della Costituzione», poiché la disciplina normativa suddetta «individua e precostituisce due giudici, entrambi abilitati a decidere sulla medesima sanzione accessoria», nonché quello «del giusto processo, ex articolo 111 della Costituzione», da intendere come diretto ad assicurare anche «una giustizia sostanziale nella quale i precetti e le relative sanzioni siano ispirati ad un effettivo e concreto parametro di giustizia nel senso che alla violazione di un precetto deve corrispondere una sanzione accessoria (e non due, come nel caso di specie)»;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, al fine di far dichiarare la manifesta infondatezza della questione sollevata, alla luce di numerosi precedenti della giurisprudenza di questa Corte.

Considerato che il Giudice di pace di Osimo ha sollevato – in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), «nella parte in cui consente che, alla violazione di un unico precetto» conseguano «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie»;

che la questione è manifestamente infondata;

che, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che «sussiste una radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della patente di guida, adottato nei casi previsti dall’art. 223 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta dal giudice penale» all’esito dell’accertamento dei reati per i quali tale sanzione è prevista, in quanto, «pur costituendo anch’essa misura afflittiva, la sospensione provvisoria della patente di guida è provvedimento amministrativo di natura cautelare, strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli» (ex multis, ordinanza n. 344 del 2004);

che su tali basi, pertanto, deve ribadirsi che «gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente sistema di ripartizione fra organi, giurisdizionali e non, della competenza ad adottare le diverse» misure della sospensione cautelare e di quella sanzionatoria, risultano denunciati anche dall’odierno rimettente, come già in passato da altri giudici a quibus, «esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva ermeneutica», che tende impropriamente a sovrapporre i due istituti (ordinanza n. 167 del 1998);

che tali rilievi, già utilizzati da questa Corte – come osserva la stessa difesa statale – per escludere un contrasto con gli artt. 3 e 25 Cost., ben possono essere impiegati per superare anche la censura di violazione dell’art. 111 Cost., sollevata dall’odierno rimettente sempre sulla base dell’errato rilievo che le disposizioni poste a confronto contemplerebbero «due distinte sanzioni accessorie, sempre relative alla sospensione della patente di guida, applicate da due diverse autorità giudiziarie».

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.



per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata – in riferimento agli articoli 3, 25 e 111 della Costituzione – dal Giudice di pace di Osimo con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI